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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12110/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.11.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...]; con l'avv. Laura Cappellari presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...], cittadino italiano C.F. C.F._2 residente ad Amsterdam (1066 DZ), Leuvenstraat, n. 23; con l'avv. Laura Cappellari presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in data 8.3.2003 in Comune di Garda (atto n. 1 parte I serie C); e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Atto n. 286, Parte 2, serie C1, volume 03, anno 2003); in regime di separazione dei beni.
con due figli:
- nato in [...], il [...]; C.F. , maggiorenne, Per_1 C.F._3 cittadino italiano
- , nato in [...], il 1°.6.2002; C.F. ; maggiorenne, Pt_3 C.F._4 cittadino italiano. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.11.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i Ricorrenti concordano che la casa coniugale, sita in Milano, Via Giulio e Corrado Venini, n. 24, non verrà assegnata ad alcuno di essi, non sussistendone le condizioni;
2) i Ricorrenti concordano che la sig.ra potrà continuare a risiedere nella casa Parte_1 coniugale sino a quando nella stessa vivrà il secondogenito e, comunque, per un periodo Pt_3 non superiore a sette anni a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso. La sig.ra si impegna sin d'ora a rilasciare la casa coniugale al verificarsi delle Parte_1 condizioni sopraricordate e, comunque, alla conclusione dei sette anni sopraricordati così come concordati dalle parti. Trascorso tale periodo, i Ricorrenti – salvo diverse valutazioni ed accordi tra gli stessi – si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale. In ogni caso, i Ricorrenti – nell'ipotesi in cui gli stessi non dovessero essere in grado di sostenere i costi della casa coniugale o, comunque, dovessero trovarsi in difficoltà economiche – si impegnano sin d'ora a valutare la possibilità di vendere la casa coniugale prima del sopra ricordato termine dei sette anni;
3) i Ricorrenti concordano sul fatto che arredi e mobilio presenti nella casa coniugale rimarranno nella stessa sino al verificarsi della condizione di cui al precedente punto 2. I Ricorrenti decideranno in tale momento che cosa fare degli arredi e del mobilio presenti nella casa coniugale e come, eventualmente, dividerli tra gli stessi;
4) il sig. provvederà non appena gli sarà possibile ad asportare dalla casa coniugale Parte_2
i beni indicati nell'allegato doc. 7 del ricorso introduttivo. La sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a mantenere nella casa coniugale Parte_1 anche i libri di proprietà del sig. consentendo a quest'ultimo di asportarne una Parte_2 parte a sempre richiesta e previo preavviso;
5) considerato che entrambi i figli sono maggiorenni, tempi e modalità di frequentazione del padre sig. saranno dagli stessi decisi e concordati direttamente con quest'ultimo; Parte_2
6) il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno di mantenimento, la somma di € 400,00 (= quattrocento/00), per dodici mensilità, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat-Foi con prima rivalutazione nel 2026 a far tempo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso;
7) il sig. – in considerazione del fatto: (i) che la sig.ra dispone, Parte_2 Parte_1 attualmente, di un reddito contenuto inidoneo a sostenere gli oneri della casa coniugale e le spese accessorie;
(ii) che il figlio secondogenito delle parti vive ancora nella casa coniugale;
Pt_3
(iii) che il figlio primogenito delle parti nei fine settimana fa spesso ritorno in detta casa Per_1 coniugale per trascorrere del tempo con la madre – si impegna a contribuire direttamente alle spese di casa (= mutuo;
spese condominiali;
utenze; vitto) per un importo mensile che non potrà mai essere superiore ad € 1.800,00, tenuto conto di un reddito netto mensile dello stesso sig. pari o superiore ad € 4.400,00; e ciò sino a quando non si verificheranno le Parte_2 condizioni di cui ai successivi punti 8 e 10; 8) i Ricorrenti – fatto salvo quanto espressamente previsto al successivo punto 10 – danno atto di essere d'accordo su quanto di seguito previsto, obbligandosi sin d'ora a darvi completa ed immediata attuazione;
ossia: a) che – nell'ipotesi in cui il reddito netto mensile del sig. dovesse essere inferiore Parte_2 ad € 4.400,00 – lo stesso provvederà a contribuire, come previsto al precedente punto 7, alle spese in detto punto indicate per un importo, comprensivo anche dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 6, che non potrà mai essere superiore al 50% del proprio effettivo reddito mensile netto;
b) che – nell'ipotesi in cui il reddito netto mensile della sig.ra dovesse Parte_1 incrementarsi ed essere superiore ad € 1.000,00 mensili al netto delle imposte – lo stesso sig. contribuirà alle spese di cui al precedente punto 7 per un importo, comprensivo Parte_2 anche dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 6, pari comunque al 50% del proprio reddito mensile decurtato, peraltro, di una somma pari al 50% di quanto dalla stessa sig.ra percepito oltre gli € 1.000,00. Pt_1
Il sig. si impegna a continuare a contribuire alle spese di casa per gli importi sopra Parte_2 riportati, anche allorquando, come dai Ricorrenti concordato e previsto al successivo punto 12, il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà estinto. Entrambi i Ricorrenti si obbligano a fornirsi reciprocamente gli eventuali nuovi contratti relativi a rapporti di lavoro che gli stessi dovessero contrarre successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, nonché annualmente le relative dichiarazioni dei redditi. Ciascuno dei Ricorrenti – qualora l'altro non fornisse detta documentazione, come sopra previsto, entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro o, comunque, dal deposito della dichiarazione dei redditi – potrà richiederla e sollecitarne l'invio a mezzo mail;
9) i Ricorrenti si rendono disponibili a far fronte – in proporzione ai propri redditi ed al proprio patrimonio liquido;
sussistendone le condizioni;
impegnandosi sin d'ora a trovare un accordo in merito – ad eventuali spese necessarie ed impreviste (= sanitarie;
afferenti la casa coniugale;
ecc.) che dovessero riguardare gli stessi ed i figli;
10) allorquando la casa coniugale venisse posta in vendita ed in esito a tale ultima operazione, i Ricorrenti si impegnano a rivedere il contributo di cui ai precedenti punti 7 e 8, in relazione alle mutate condizioni familiari ed alla situazione reddituale e patrimoniale in cui entrambi gli stessi Ricorrenti verseranno a quella data;
11) i Ricorrenti si obbligano a liquidare o, comunque, dividere – entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso – il deposito titoli di cui in premessa sub n), punto 2 del ricorso introduttivo del presente procedimento;
12) i Ricorrenti si obbligano altresì ad estinguere, al più presto, il mutuo gravante sulla casa coniugale di cui in premessa sub lett. n), punto 3 e sub lett. p), punto 2 del ricorso introduttivo del presente procedimento, contribuendo in pari quota al relativo esborso;
13) i Ricorrenti dichiarano di avere provveduto a regolare e definire ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto coniugale;
sicché i Ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni corresponsione economica ulteriore a quella prevista nei precedenti punti 6 e 7 e dichiarano che nulla hanno o avranno a pretendere – ad alcun titolo, ragione o causa – reciprocamente l'uno dall'altro in relazione a detto rapporto coniugale, nonché che nessuna pretesa relativa a detto rapporto potrà essere dai medesimi avanzata, se non quelle contemplate nel presente ricorso;
14) le condizioni previste nel presente ricorso saranno efficaci a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15) i Ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale;
16) i Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'appello della sentenza che verrà emessa all'esito del presente procedimento di separazione. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Comune di Garda in data 8.3.2003;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garda perché provveda alle annotazioni;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 10.12.2025 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.11.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...]; con l'avv. Laura Cappellari presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...], cittadino italiano C.F. C.F._2 residente ad Amsterdam (1066 DZ), Leuvenstraat, n. 23; con l'avv. Laura Cappellari presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in data 8.3.2003 in Comune di Garda (atto n. 1 parte I serie C); e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (Atto n. 286, Parte 2, serie C1, volume 03, anno 2003); in regime di separazione dei beni.
con due figli:
- nato in [...], il [...]; C.F. , maggiorenne, Per_1 C.F._3 cittadino italiano
- , nato in [...], il 1°.6.2002; C.F. ; maggiorenne, Pt_3 C.F._4 cittadino italiano. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.11.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i Ricorrenti concordano che la casa coniugale, sita in Milano, Via Giulio e Corrado Venini, n. 24, non verrà assegnata ad alcuno di essi, non sussistendone le condizioni;
2) i Ricorrenti concordano che la sig.ra potrà continuare a risiedere nella casa Parte_1 coniugale sino a quando nella stessa vivrà il secondogenito e, comunque, per un periodo Pt_3 non superiore a sette anni a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso. La sig.ra si impegna sin d'ora a rilasciare la casa coniugale al verificarsi delle Parte_1 condizioni sopraricordate e, comunque, alla conclusione dei sette anni sopraricordati così come concordati dalle parti. Trascorso tale periodo, i Ricorrenti – salvo diverse valutazioni ed accordi tra gli stessi – si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale. In ogni caso, i Ricorrenti – nell'ipotesi in cui gli stessi non dovessero essere in grado di sostenere i costi della casa coniugale o, comunque, dovessero trovarsi in difficoltà economiche – si impegnano sin d'ora a valutare la possibilità di vendere la casa coniugale prima del sopra ricordato termine dei sette anni;
3) i Ricorrenti concordano sul fatto che arredi e mobilio presenti nella casa coniugale rimarranno nella stessa sino al verificarsi della condizione di cui al precedente punto 2. I Ricorrenti decideranno in tale momento che cosa fare degli arredi e del mobilio presenti nella casa coniugale e come, eventualmente, dividerli tra gli stessi;
4) il sig. provvederà non appena gli sarà possibile ad asportare dalla casa coniugale Parte_2
i beni indicati nell'allegato doc. 7 del ricorso introduttivo. La sig.ra si dichiara sin d'ora disponibile a mantenere nella casa coniugale Parte_1 anche i libri di proprietà del sig. consentendo a quest'ultimo di asportarne una Parte_2 parte a sempre richiesta e previo preavviso;
5) considerato che entrambi i figli sono maggiorenni, tempi e modalità di frequentazione del padre sig. saranno dagli stessi decisi e concordati direttamente con quest'ultimo; Parte_2
6) il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di assegno di mantenimento, la somma di € 400,00 (= quattrocento/00), per dodici mensilità, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat-Foi con prima rivalutazione nel 2026 a far tempo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso;
7) il sig. – in considerazione del fatto: (i) che la sig.ra dispone, Parte_2 Parte_1 attualmente, di un reddito contenuto inidoneo a sostenere gli oneri della casa coniugale e le spese accessorie;
(ii) che il figlio secondogenito delle parti vive ancora nella casa coniugale;
Pt_3
(iii) che il figlio primogenito delle parti nei fine settimana fa spesso ritorno in detta casa Per_1 coniugale per trascorrere del tempo con la madre – si impegna a contribuire direttamente alle spese di casa (= mutuo;
spese condominiali;
utenze; vitto) per un importo mensile che non potrà mai essere superiore ad € 1.800,00, tenuto conto di un reddito netto mensile dello stesso sig. pari o superiore ad € 4.400,00; e ciò sino a quando non si verificheranno le Parte_2 condizioni di cui ai successivi punti 8 e 10; 8) i Ricorrenti – fatto salvo quanto espressamente previsto al successivo punto 10 – danno atto di essere d'accordo su quanto di seguito previsto, obbligandosi sin d'ora a darvi completa ed immediata attuazione;
ossia: a) che – nell'ipotesi in cui il reddito netto mensile del sig. dovesse essere inferiore Parte_2 ad € 4.400,00 – lo stesso provvederà a contribuire, come previsto al precedente punto 7, alle spese in detto punto indicate per un importo, comprensivo anche dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 6, che non potrà mai essere superiore al 50% del proprio effettivo reddito mensile netto;
b) che – nell'ipotesi in cui il reddito netto mensile della sig.ra dovesse Parte_1 incrementarsi ed essere superiore ad € 1.000,00 mensili al netto delle imposte – lo stesso sig. contribuirà alle spese di cui al precedente punto 7 per un importo, comprensivo Parte_2 anche dell'assegno di mantenimento di cui al precedente punto 6, pari comunque al 50% del proprio reddito mensile decurtato, peraltro, di una somma pari al 50% di quanto dalla stessa sig.ra percepito oltre gli € 1.000,00. Pt_1
Il sig. si impegna a continuare a contribuire alle spese di casa per gli importi sopra Parte_2 riportati, anche allorquando, come dai Ricorrenti concordato e previsto al successivo punto 12, il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà estinto. Entrambi i Ricorrenti si obbligano a fornirsi reciprocamente gli eventuali nuovi contratti relativi a rapporti di lavoro che gli stessi dovessero contrarre successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, nonché annualmente le relative dichiarazioni dei redditi. Ciascuno dei Ricorrenti – qualora l'altro non fornisse detta documentazione, come sopra previsto, entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro o, comunque, dal deposito della dichiarazione dei redditi – potrà richiederla e sollecitarne l'invio a mezzo mail;
9) i Ricorrenti si rendono disponibili a far fronte – in proporzione ai propri redditi ed al proprio patrimonio liquido;
sussistendone le condizioni;
impegnandosi sin d'ora a trovare un accordo in merito – ad eventuali spese necessarie ed impreviste (= sanitarie;
afferenti la casa coniugale;
ecc.) che dovessero riguardare gli stessi ed i figli;
10) allorquando la casa coniugale venisse posta in vendita ed in esito a tale ultima operazione, i Ricorrenti si impegnano a rivedere il contributo di cui ai precedenti punti 7 e 8, in relazione alle mutate condizioni familiari ed alla situazione reddituale e patrimoniale in cui entrambi gli stessi Ricorrenti verseranno a quella data;
11) i Ricorrenti si obbligano a liquidare o, comunque, dividere – entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso – il deposito titoli di cui in premessa sub n), punto 2 del ricorso introduttivo del presente procedimento;
12) i Ricorrenti si obbligano altresì ad estinguere, al più presto, il mutuo gravante sulla casa coniugale di cui in premessa sub lett. n), punto 3 e sub lett. p), punto 2 del ricorso introduttivo del presente procedimento, contribuendo in pari quota al relativo esborso;
13) i Ricorrenti dichiarano di avere provveduto a regolare e definire ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto coniugale;
sicché i Ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni corresponsione economica ulteriore a quella prevista nei precedenti punti 6 e 7 e dichiarano che nulla hanno o avranno a pretendere – ad alcun titolo, ragione o causa – reciprocamente l'uno dall'altro in relazione a detto rapporto coniugale, nonché che nessuna pretesa relativa a detto rapporto potrà essere dai medesimi avanzata, se non quelle contemplate nel presente ricorso;
14) le condizioni previste nel presente ricorso saranno efficaci a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15) i Ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma, cod. proc. civ., impegnandosi a produrli su eventuale richiesta del Tribunale;
16) i Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di rinunciare all'appello della sentenza che verrà emessa all'esito del presente procedimento di separazione. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Comune di Garda in data 8.3.2003;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garda perché provveda alle annotazioni;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 10.12.2025 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo