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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 961/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Maria Bosio Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei assegno di invalidità, ex art. 13 della legge n. 118/1971.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in forma telematica depositato in data 13 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 10 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha omologato in suo favore la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'articolo 13 della legge n. 118/1971 per beneficiare dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28 luglio
2023;
- che tale decreto è stato regolarmente notificato all il 12 settembre CP_1
2024, congiuntamente al prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' non ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, malgrado il decorso di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale e malgrado la sussistenza anche degli altri requisiti extra-sanitari per il riconoscimento della prestazione. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale, CP_2 oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio non si è costituito in giudizio l' sicché in via preliminare ne va dichiarata la contumacia. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni di parte ricorrente formulate in ricorso e nelle note di udienza è stata decisa.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 10 settembre 2024, emesso nel procedimento n. 9929/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha accertato in capo al ricorrente il requisito sanitario previsto dall'art. 13 della legge n. 118/1971 per beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta il 28 luglio 2023. È in atti, altresì, la documentazione relativa alla notifica all' del CP_1 provvedimento giudiziale e del modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari alla liquidazione della prestazione, perfezionata il 12 settembre 2024 (doc. n. 1 e 2 del ricorso). Tuttavia, ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante, di età compresa fra 18 e 65 anni – attualmente elevata a 67 anni – deve non soltanto possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ma anche non svolgere attività lavorativa e non superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore. Limite reddituale, in particolare, fissato in € 5.771,35 per l'anno 2025,
€ 5.725,46 per l'anno 2024 e in € 5.391,88 per l'anno 2023. Tali requisiti rappresentano elementi costitutivi del diritto alla provvidenza economica (cfr. Cass., sez. lav., 5 dicembre 2008, n. 28852, Cass., sez. lav., n. 23762 del 10 novembre 2009 e Cass., sez. lav., n. 17410 del 19 agosto 2011), che può, pertanto, essere attribuita soltanto nella misura in cui parte ricorrente abbia assolto l'onere, su di lei gravante in base al disposto generale dell'art. 2697 c.c., di provarne la sussistenza. Siffatto onere, tuttavia, non è stato assolto, giacché parte ricorrente si è limitata a produrre in giudizio mere autocertificazioni, mentre la prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante
2 dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atti che possono assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi e sono, al contrario, privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. In questi termini, la Corte regolatrice da tempo ha avuto modo di chiarire che “L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi”.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17358 del 23 luglio 2010). Detto principio, benvero pacifico, è stato successivamente ribadito anche nelle controversie di assistenza, per le quali il Supremo Collegio ha confermato che “Nelle controversie assistenziali è inammissibile la produzione in appello della documentazione relativa al cd. requisito reddituale, che, vertendo su circostanze già deducibili e dimostrabili in primo grado, non è giustificata in relazione all'evolversi della vicenda processuale. Né può rilevare, ai fini dell'attivazione dei poteri officiosi, ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., la presenza in atti (in quanto allegata al ricorso di primo grado) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al medesimo requisito, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni” (cfr. Cass., sez. lav., n. 547 del 15 gennaio 2015 e Cass., sez. lav., n. 5708 del 9 marzo 2018). Alla stregua dei principi in questione, del tutto consolidati, parte ricorrente non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio su di lei gravante in ordine ai fatti costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale rivendicata, non potendosi nemmeno fare ricorso ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., peraltro nemmeno sollecitati, giacché, come ormai del tutto pacifico in giurisprudenza, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 26597 del 23 novembre 2020), del tutto mancante nel caso controverso.
Né, peraltro, può trarsi alcun elemento istruttorio per effetto della mancata contestazione, giacché detto principio opera soltanto nei riguardi
3 delle parti costituite e non anche di quelle contumaci, come invece l nel CP_1 caso di specie. Anche di recente, invero, Cass, sez. lav., n. 503 del 9 gennaio 2025 ha ribadito il “principio di diritto, più volte espresso da questa Corte, secondo cui la "non contestazione" presuppone la costituzione in giudizio della parte, sicché non è configurabile al cospetto di una contumacia. In particolare questa Corte ha più volte affermato che il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte dunque costituita, sicché alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (Cass. ord. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n. 14623/2009)”.
3. Ne segue, in definitiva, il rigetto delle domande attoree. Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell' . CP_2
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, rigetta il ricorso. CP_1
Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Roma, 17 marzo 2025. Il giudice Cesare Russo
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