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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3713/2022 pubblicata l'11 luglio 2022
del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 1451/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado,
dall'avvocato Alessandro Di EO (c.f. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Premuda n. 34/E
-appellante-
E
(p. IVA ), rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maurizio Rumolo (c.f.
), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via R. De Martino n. 33/C, C.F._2
presso lo studio dell'avvocato Fausta De Dominicis
EO Consiglio (c.f. , nato a [...] il 1° ottobre 1981, e C.F._3 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 21 gennaio 2020, evocò in giudizio dinanzi al Pt_1
Giudice di pace di Salerno la , per ottenerne la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 800,00, che gli erano derivati dal sinistro verificatosi in Salerno, all'altezza della farmacia “Costabile” di via
Posidonia, il 19 ottobre 2018, alle ore 19 circa, allorquando il conducente dell'autovettura
Renault Twingo targata CJ952MH, di proprietà di EO Consiglio e , Controparte_2
aveva urtato, con la parte anteriore destra, la parte anteriore sinistra della sua autovettura
Skoda targata ET244NN, ferma in sosta.
Si costituì l'11 gennaio 2021 la , Controparte_3
contestando l'improcedibilità dell'avversa domanda, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, della quale chiese il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di EO Consiglio e , che Controparte_2
non si costituirono, la causa fu istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 3713/2022.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 3713/2022 resa pubblica l'11 luglio 2022, il Giudice di pace di
Salerno respinse la domanda risarcitoria dell'attore, ritendendo non provati la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra il fatto storico posto a base della richiesta ed i danni lamentati, attesa la genericità e la lacunosità della deposizione testimoniale e la mancata allegazione della documentazione relativa ai danni richiesti, e lo condannò al pagamento delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 6 febbraio 2023, impugnò detta decisione Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata valutazione del materiale istruttorio, che nella sua tesi aveva dimostrato appieno la verità del sinistro e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, e della mancata ammissione della richiesta CTU. L'appellante, quindi,
chiese: “
1- in via istruttoria ammettersi i mezzi di prova così come articolati dinanzi al GdP
di Salerno, all'udienza del 22.04.2022 e/o comunque nel capo III della parte narrativa del
presente appello;
2- nel merito, condannare la compagnia in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'auto “ , tg. CP_5
ET244NN di proprietà del Sig. nella misura di €. 800,00 o comunque in Parte_1
quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso dell'istauranda causa,
oltre spese accessorie, rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali
sulle somme rivalutate dal giorno dell'incidente fino a quello dell'effettivo soddisfo;
3-
condannare la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
al pagamento in favore del sottoscritto difensore antistatario delle spese, dei diritti e degli
onorari per l'attività stragiudiziale svolta, nella misura consuetudinaria del 20% della sorte
capitale che la S.V. Ill.ma vorrà riconoscere a titolo di risarcimento o in quella maggiore o
minore somma che sarà quindi determinata, ivi comprese le spese relative al mancato
accoglimento dell'invito esperito in ossequio alla L. n. 132/2014 per la negoziazione
assistita;
4- condannare la compagnia in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da
distrarsi a norma dell' art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario sia
relativamente a questo stesso Giudizio, sia relativamente al Giudizio di primo grado”.
Costituendosi con comparsa del 13 giugno 2023, la Controparte_1
eccepì, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame, per violazione dei requisiti di cui agli artt. 339, comma 3, 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e tanto chiese dichiarare.
EO Consiglio e , ai quali la citazione in appello fu notificata il 28 Controparte_2
settembre 2023, non si costituirono.
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Va dichiarata la contumacia di EO Consiglio e , non Controparte_2
costituiti, benché ritualmente citati in appello il 28 settembre 2023.
4.2.- È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla già con la comparsa di costituzione. Controparte_1
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342
c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr. ex plurimis Cass. n. 5287/2012 secondo cui: “Le sentenze rese
dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti
da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342
c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma
2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di
pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare,
in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono
essere violati nemmeno in un giudizio di equità”; nello stesso senso v. da ultimo Cass. 27384/2022).
Nella specie l'attore aveva domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 800,00 (così nelle conclusioni a pagina 2 della citazione introduttiva del processo di primo grado) e, con la comparsa conclusionale, aveva ridotto l'importo nella misura di € 500,00; anche la dichiarazione del valore della causa resa ai fini della determinazione del contributo unificato era esattamente di “€ 800,00”.
Il valore della controversia non può ritenersi superare quella soglia in conseguenza dall'aggiunta nelle conclusioni della formula “in quella maggiore o minore somma che sarà
determinata nel corso dell'istauranda causa” (così nelle conclusioni degli atti di primo grado),
mera clausola di stile: questo Tribunale non ha motivo di dissentire dagli insegnamenti di legittimità – che condivide appieno – secondo cui “In una causa nella quale l'attore indica
con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito
dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o
minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea
ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta
delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore
indeterminabile” (così Cass. n. 16318/2011; si veda anche Cass. n. 12724/2016 e
35302/2022). L'espressa indicazione di un valore monetario quale equivalente del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro, insieme all'assenza di qualsivoglia soggettiva incertezza sull'ammontare di quel danno, anche nella fase della precisazione delle conclusioni, impone di concludere per l'inefficacia della clausola di stile.
La sentenza resa dal giudice di pace, quindi, deve ritenersi pronunciata secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., ed avrebbe potuto essere appellata solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, dolendosi la parte dell'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. Al contrario, i motivi denunciati da non attengono a siffatte Parte_1
violazioni: assumendo di avere assolto agli oneri probatori suoi propri, invero, l'appellante ha censurato la sentenza di rigetto della proposta domanda risarcitoria, motivata dal giudice di pace con riferimento all'incertezza della dinamica dell'incidente secondo le modalità
riferite dall'attore, ed ha proposto motivi di gravame pertinenti la – a suo dire non corretta –
valutazione del materiale probatorio acquisito alla decisione (in particolare, invocando una diversa lettura delle dichiarazioni del testimone e dolendosi della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per la verificazione dell'esistenza del nesso di causalità
e dell'omessa valutazione della perizia della compagnia assicurativa che aveva stimato i danni in € 142,10).
Proponendo una diversa ricostruzione del fatto, sulla scorta dei mezzi di prova offerti alla decisione, l'appellante non si duole della violazione di principi informatori della materia,
ma lamenta un error in judicando (cfr. tra le tante Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5287 del
03/04/2012 e Sez. 2, ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ciò comporta l'inammissibilità del proposto appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, secondo comma, c.p.c. e 339, terzo comma, c.p.c.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado,
che vanno liquidate come in € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 200,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 3713/2022 Parte_1
dell'11 luglio 2022 così provvede:
1) dichiara la contumacia di EO Consiglio e;
Controparte_2
2) dichiara l'appello inammissibile;
3) condanna a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 620,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 3713/2022 pubblicata l'11 luglio 2022
del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 1451/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado,
dall'avvocato Alessandro Di EO (c.f. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Premuda n. 34/E
-appellante-
E
(p. IVA ), rappresentata e difesa, per procura Controparte_1 P.IVA_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Maurizio Rumolo (c.f.
), elettivamente domiciliata in Salerno, alla via R. De Martino n. 33/C, C.F._2
presso lo studio dell'avvocato Fausta De Dominicis
EO Consiglio (c.f. , nato a [...] il 1° ottobre 1981, e C.F._3 [...]
(c.f. , nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3
-appellati-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 21 gennaio 2020, evocò in giudizio dinanzi al Pt_1
Giudice di pace di Salerno la , per ottenerne la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 800,00, che gli erano derivati dal sinistro verificatosi in Salerno, all'altezza della farmacia “Costabile” di via
Posidonia, il 19 ottobre 2018, alle ore 19 circa, allorquando il conducente dell'autovettura
Renault Twingo targata CJ952MH, di proprietà di EO Consiglio e , Controparte_2
aveva urtato, con la parte anteriore destra, la parte anteriore sinistra della sua autovettura
Skoda targata ET244NN, ferma in sosta.
Si costituì l'11 gennaio 2021 la , Controparte_3
contestando l'improcedibilità dell'avversa domanda, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, della quale chiese il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di EO Consiglio e , che Controparte_2
non si costituirono, la causa fu istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 3713/2022.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 3713/2022 resa pubblica l'11 luglio 2022, il Giudice di pace di
Salerno respinse la domanda risarcitoria dell'attore, ritendendo non provati la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra il fatto storico posto a base della richiesta ed i danni lamentati, attesa la genericità e la lacunosità della deposizione testimoniale e la mancata allegazione della documentazione relativa ai danni richiesti, e lo condannò al pagamento delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 6 febbraio 2023, impugnò detta decisione Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, dolendosi dell'errata valutazione del materiale istruttorio, che nella sua tesi aveva dimostrato appieno la verità del sinistro e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, e della mancata ammissione della richiesta CTU. L'appellante, quindi,
chiese: “
1- in via istruttoria ammettersi i mezzi di prova così come articolati dinanzi al GdP
di Salerno, all'udienza del 22.04.2022 e/o comunque nel capo III della parte narrativa del
presente appello;
2- nel merito, condannare la compagnia in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dall'auto “ , tg. CP_5
ET244NN di proprietà del Sig. nella misura di €. 800,00 o comunque in Parte_1
quella maggiore o minore somma che sarà determinata nel corso dell'istauranda causa,
oltre spese accessorie, rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali
sulle somme rivalutate dal giorno dell'incidente fino a quello dell'effettivo soddisfo;
3-
condannare la compagnia in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
al pagamento in favore del sottoscritto difensore antistatario delle spese, dei diritti e degli
onorari per l'attività stragiudiziale svolta, nella misura consuetudinaria del 20% della sorte
capitale che la S.V. Ill.ma vorrà riconoscere a titolo di risarcimento o in quella maggiore o
minore somma che sarà quindi determinata, ivi comprese le spese relative al mancato
accoglimento dell'invito esperito in ossequio alla L. n. 132/2014 per la negoziazione
assistita;
4- condannare la compagnia in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da
distrarsi a norma dell' art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario sia
relativamente a questo stesso Giudizio, sia relativamente al Giudizio di primo grado”.
Costituendosi con comparsa del 13 giugno 2023, la Controparte_1
eccepì, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame, per violazione dei requisiti di cui agli artt. 339, comma 3, 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie, e tanto chiese dichiarare.
EO Consiglio e , ai quali la citazione in appello fu notificata il 28 Controparte_2
settembre 2023, non si costituirono.
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle formulate con gli atti introduttivi, è stata assegnata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 17 settembre 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Va dichiarata la contumacia di EO Consiglio e , non Controparte_2
costituiti, benché ritualmente citati in appello il 28 settembre 2023.
4.2.- È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla già con la comparsa di costituzione. Controparte_1
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342
c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (cfr. ex plurimis Cass. n. 5287/2012 secondo cui: “Le sentenze rese
dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti
da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342
c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma
2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di
pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare,
in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono
essere violati nemmeno in un giudizio di equità”; nello stesso senso v. da ultimo Cass. 27384/2022).
Nella specie l'attore aveva domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 800,00 (così nelle conclusioni a pagina 2 della citazione introduttiva del processo di primo grado) e, con la comparsa conclusionale, aveva ridotto l'importo nella misura di € 500,00; anche la dichiarazione del valore della causa resa ai fini della determinazione del contributo unificato era esattamente di “€ 800,00”.
Il valore della controversia non può ritenersi superare quella soglia in conseguenza dall'aggiunta nelle conclusioni della formula “in quella maggiore o minore somma che sarà
determinata nel corso dell'istauranda causa” (così nelle conclusioni degli atti di primo grado),
mera clausola di stile: questo Tribunale non ha motivo di dissentire dagli insegnamenti di legittimità – che condivide appieno – secondo cui “In una causa nella quale l'attore indica
con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito
dal giudice, la formula che nel gergo forense si suole aggiungere "o quell'altra maggiore o
minore somma che risulterà in corso di causa" ha natura di un clausola di stile ed è inidonea
ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché quest'ultima resta
delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore
indeterminabile” (così Cass. n. 16318/2011; si veda anche Cass. n. 12724/2016 e
35302/2022). L'espressa indicazione di un valore monetario quale equivalente del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro, insieme all'assenza di qualsivoglia soggettiva incertezza sull'ammontare di quel danno, anche nella fase della precisazione delle conclusioni, impone di concludere per l'inefficacia della clausola di stile.
La sentenza resa dal giudice di pace, quindi, deve ritenersi pronunciata secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., ed avrebbe potuto essere appellata solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, dolendosi la parte dell'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. Al contrario, i motivi denunciati da non attengono a siffatte Parte_1
violazioni: assumendo di avere assolto agli oneri probatori suoi propri, invero, l'appellante ha censurato la sentenza di rigetto della proposta domanda risarcitoria, motivata dal giudice di pace con riferimento all'incertezza della dinamica dell'incidente secondo le modalità
riferite dall'attore, ed ha proposto motivi di gravame pertinenti la – a suo dire non corretta –
valutazione del materiale probatorio acquisito alla decisione (in particolare, invocando una diversa lettura delle dichiarazioni del testimone e dolendosi della mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta per la verificazione dell'esistenza del nesso di causalità
e dell'omessa valutazione della perizia della compagnia assicurativa che aveva stimato i danni in € 142,10).
Proponendo una diversa ricostruzione del fatto, sulla scorta dei mezzi di prova offerti alla decisione, l'appellante non si duole della violazione di principi informatori della materia,
ma lamenta un error in judicando (cfr. tra le tante Sez. 6 – 2, ordinanza n. 5287 del
03/04/2012 e Sez. 2, ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ciò comporta l'inammissibilità del proposto appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, secondo comma, c.p.c. e 339, terzo comma, c.p.c.
5.- Le spese.
5.1.- Alla dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado,
che vanno liquidate come in € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva,
€ 200,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 200,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo.
5.2.- Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 3713/2022 Parte_1
dell'11 luglio 2022 così provvede:
1) dichiara la contumacia di EO Consiglio e;
Controparte_2
2) dichiara l'appello inammissibile;
3) condanna a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 620,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'indicato appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 26 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce