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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 15945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15945 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite sentite le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori, avvocati BELCASTRO e BELVEDERE, i quali concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15945 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da SC LL — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa — avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Cosenza, 1 111 giugno 2024, ha respinto l'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 2. Il Collegio calabrese, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice procedente e ritenere, per contro, l'infondatezza delle obiezioni svolte dall'imputato, ha osservato, in punto di gravità indiziaria, che l'istruttoria dibattimentale non ha apportato elementi di novità di rilievo tale da superare il giudicato formatosi all'esito dell'applicazione del titolo custodiale. Al riguardo, ha, specificamente, rilevato: che l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di precedenti ordinanze rese dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., a fronte di altrettante richieste ex art. 299 cod. proc. pen., disattese dal giudice procedente, è circostanza neutra, ai fini che qui interessano, perché discesa dall'essere quei provvedimenti affetti da vizi motivazionali, ciò che, di per sé, non equivale ad attestare la fondatezza delle allegazioni difensive;
che le dichiarazioni rese in aula dal collaboratore di giustizia NO RU si palesano coerenti con quelle da lui rilasciate nella fase delle indagini preliminari, precipuamente in relazione all'apporto garantito da LL alla causa associativa, concretatosi, in primo luogo, nel consentire che il luogo ove egli esercitava la propria attività commerciale fosse utilizzato quale sede di riunioni riservate aventi ad oggetto gli affari illeciti della cosca;
che attitudine indiziaria deve essere riconosciuta anche alle dichiarazioni dibattimentali di AN LM, riferite all'incontro tra LL e coloro che, provenendo da Cerignola, si stavano recando presso l'abitazione di NO RU, e ad altro episodio, in occasione del quale LL era in compagnia di LD TI;
che, essendo stata compiutamente dimostrata, quantomeno nell'ottica propria del giudizio cautelare e sulla scorta dei contributi di numerosi collaboratori di giustizia, nonché dei riscontri acquisiti grazie all'attività di intercettazione, la sussistenza di stabili e risalenti relazioni tra SC LL ed autorevoli esponenti di `ndrangheta (e, in particolare, del 2 gruppo Lanzino-Patitucci) dell'area cosentina, gli apporti di DA NA, NC UZ e UC PE non valgono ad incrinare la solidità delle conclusioni già raggiunte, all'atto dell'emissione del titolo genetico della misura, in ordine, specificamente, al ruolo svolto da LL in seno al sodalizio, tradottosi nella sistematica concessione dei locali dell'autodemolizione, destinati a fini associativi, e nell'esecuzione dei compiti ulteriormente demandatigli dai sodali. Il Tribunale del riesame ha, sotto altro aspetto, mutuato le valutazioni espresse dal Tribunale in merito alla persistenza di esigenze cautelari, desunte anche dalla caratura criminale di LL, a cui carico pende anche altro procedimento, nell'ambito del quale è stato condannato, in primo grado, per il delitto di estorsione aggravata dal c.d. «metodo mafioso». In proposito, ha, invece, ritenuto l'inidoneità degli elementi segnalati dall'imputato — afferenti, da un canto, alla marginalità del ruolo da lui svolto nella segnalata vicenda estorsiva, tale da giustificare l'applicazione, nei suoi confronti, di misura non custodiale, e, dall'altro, al contingente stato detentivo dei maggiorenti della cosca nella quale egli avrebbe militato — a determinare il superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, al cospetto di un addebito ex art. 416-bis cod. pen., preclude in radice la sostituzione della misura di estremo rigore con altra meno afflittiva e consente soltanto, in caso di sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari, la revoca della misura, con contestuale rimessione in libertà di chi vi risulti sottoposto. 3. SC LL propone, con l'assistenza degli avv.ti Vincenzo Guglielmo RE e US LC, ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali eccepisce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo, rileva che, successivamente alla formazione del giudicato cautelare, sono intervenuti, sul piano istruttorio, elementi di novità incidenti sulla consistenza del quadro indiziario così come su adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere. Osserva, in particolare, che NO RU, escusso all'udienza del 9 maggio 2024, lo ha escluso dal novero dei partecipi del sodalizio del quale il collaboratore di giustizia era stato elemento di spicco e di coloro che avevano con lui intessuto rapporti di natura illecita concernenti il commercio di sostanze stupefacenti. Aggiunge: che l'incontro con i soggetti che, provenienti da Cerignola, erano alla ricerca di RU, per come ricostruito dallo stesso collaboratore, è privo 3 di valenza indiziaria e frutto, piuttosto, di mera casualità; che nello stesso senso depone la circostanza che egli non prendesse parte alle riunioni svoltesi presso l'esercizio commerciale che, del resto, apparteneva, a partire dal 2005 in via esclusiva, a diversa persona nei cui confronti non è stato formulato addebito di sorta. Il ricorrente pone, ulteriormente, l'accento sul contributo di DA NA, silente in merito alla sua supposta militanza associativa e, al contempo, latore di informazioni, specificamente in ordine al luogo prescelto dai sodali per dibattere dei temi associativi, idonee a contraddire l'assunto accusatorio, nonché su quelli di NC UZ, insignito, in seno alla consorteria, di carica apicale e sicuro nell'escludere che, quantomeno dal 2011 in avanti, egli abbia interagito con il gruppo, e UC PE, nitido nel circoscrivere ad affari leciti l'oggetto dei rapporti con lui instaurati. 3.2. Con il secondo motivo, LL ascrive, da un lato, al Tribunale del riesame di avere affidato il giudizio su sussistenza ed entità delle esigenze cautelari ad un elemento di scarsa significatività, quale la pendenza per un reato estorsivo, ancora non definitivamente accertato, del quale egli risponde, in atto, in stato di libertà e che appare, comunque, non idoneo a comprovare — tanto più in carenza di precise informazioni in ordine alle condotte da lui poste in essere ed integranti, nel fatti, la partecipazione associativa — il concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Segnala, dall'altro, che, a seguito dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2013, la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ha assunto connotazione di relatività, onde dovrebbe, in questa sede, prendersi atto del suo superamento, conseguente all'acquisizione delle più recenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 4. Il 10 gennaio 2025 il ricorrente ha deposito copia di due sentenze e di due dispositivi di sentenza, provvedimenti resi dalla Corte di cassazione e, tutti, di annullamento con rinvio di ordinanze rese, nei suoi confronti, dal Tribunale del riesame di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, va rilevato che dalla lettura degli atti disponibili e, in particolare, dell'appello presentato da LL avverso l'ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza — la cui motivazione è, ivi, integralmente 4 riportata — si evince che l'istanza disattesa dal giudice procedente aveva ad oggetto esclusivamente la sostituzione, nei confronti dell'imputato, della custodia in carcere con una misura meno afflittiva e tendeva, quindi, ad un risultato inibito, per espressa previsione di legge, a chi sia stato attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato del delitto di associazione mafiosa. A questo proposito, deve, invero, ricordarsi, anche a confutazione di quanto dedotto da LL con il secondo motivo di ricorso, che la presunzione di esclusiva adeguatezza, oltre che di sussistenza, della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. — che vincola il giudice all'alternativa tra l'applicazione ed il mantenimento della misura di massimo rigore e l'esclusione, nel caso di positivo apprezzamento dell'insussistenza di esigenze cautelari, di qualsiasi misura cautelare — ha superato, quanto al delitto di associazione mafiosa, il vaglio della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 136 del 2017, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in proposito, dalla Corte di appello di Torino. Erra, pertanto, il ricorrente nell'invocare, in proposito, il disposto della sentenza n. 57 del 2013, che è pervenuta a diverse conclusioni per la distinta ipotesi in cui il soggetto interessato sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa. D'altro canto, posto che, come detto, LL, nell'adire il giudice procedente, aveva chiesto solo la sostituzione, e non anche la revoca, della misura in atto a lui applicata, l'oggetto del giudizio di appello avverso la decisione del Tribunale di Cosenza, a rigore, avrebbe dovuto essere circoscritto, in ragione del limitato effetto devolutivo (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 996 del 18/02/1993, Stagno, Rv. 194806 - 01; Sez. 4, n. 26629 del 23/07/2020, Giallanza, n.m.), al tema dell'affievolimento del quadro cautelare;
ciò che, tuttavia, non è, in concreto, accaduto, atteso che il Tribunale del riesame ha ritenuto di affrontare, in linea con quanto prospettato dall'imputato con l'atto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., anche le questioni introdotte da LL ed attinenti alla persistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al contestato delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 3. Così delimitato l'ambito della cognizione devoluta al Tribunale del riesame e, oggi, alla Corte di cassazione, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni 5 legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello. 4. Nel caso in esame, il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato ad incidere sulla solidità del quadro indiziario e su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili. Il provvedimento impugnato muove, infatti, dal rilievo — ampiamente confortato dalla lettura del verbale allegato al ricorso — che NO RU, nel rendere deposizione all'udienza del 9 maggio 2024, ha tratteggiato la figura di SC LL in termini complessivamente sovrapponibili a quelli indicati all'atto dell'applicazione del titolo custodiale e ne ha, in particolare, valorizzato la disponibilità a che l'esercizio commerciale del quale egli, ad onta della formale dismissione della titolarità, era rimasto indiscusso dominus fosse destinato a sede di incontri riservati tra i componenti del sodalizio (rivelandosi quel luogo a ciò adatto perché, in caso di accesso delle forze dell'ordine, sarebbe stato più agevole offrire una alternativa e lecita giustificazione della presenza degli astanti), oltre che il compimento di ulteriore attività di ausilio e raccordo. Il ricorrente, per contro, pretende di sottoporre a revisione critica l'intero apporto dichiarativo di RU a prescindere dal contenuto delle propalazioni originarie, dalla loro eventuale difformità rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio dibattimentale, dall'incidenza di eventuali elementi di novità in ottica indiziaria. Egli, in altre parole, si pone in una prospettiva che, già dal punto di vista metodologico, si connota per assoluta fragilità, in quanto del tutto slegata dal preesistente giudicato cautelare, formatosi con riferimento ad un compendio indiziario che — si legge nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 3, quart'ultimo capoverso, e pag. 4, quarto capoverso) — si giova anche dell'apporto di altri collaboratori di giustizia, tra cui US NT, e dei riscontri acquisiti grazie all'attività di intercettazione. 6 Lo stesso è a dirsi in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento da DA NA e NC UZ, che il Tribunale del riesame risulta avere debitamente valutato, reputandone, con dovizia di pertinenti argomenti, l'inidoneità a scalfire il preesistente quadro indiziario. Anche in questo caso, il ricorrente articola la critica alla decisione impugnata senza minimamente considerare le sopra evocate caratteristiche del giudizio di appello, conseguente a rigetto di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. e, quindi, senza preoccuparsi di verificare se ed in quale misura le acquisizioni dibattimentali abbiano inciso sul compendio complessivo, avuto riguardo, tra l'altro: alla costanza delle dichiarazioni rese dai singoli soggetti (RU, NA, UZ) nelle diverse fasi del procedimento;
alla rilevanza di contributi eventualmente sopraggiunti;
alla capacità degli elementi di più recente acquisizione di sovvertire l'esito del giudizio espresso al momento dell'applicazione della misura cautelare della quale è chiesta la revoca. Né, va, per completezza, osservato, la radicale e strutturale carenza del motivo di ricorso è sopperita dalla produzione documentale di LL (da stimarsi rituale e tempestiva, applicandosi, nella fattispecie, in forza del richiamo all'osservanza delle «forme previste dall'articolo 127», contenuto nell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 127, comma 2) che afferisce a distinti procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali la Corte di cassazione ha ravvisato vizi che non refluiscono in alcun modo sull'oggetto del presente giudizio che, è bene ribadire, si esaurisce nell'apprezzamento della legittimità della decisione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'audizione dei collaboratori di giustizia NO RU, DA NA, NC UZ (nonché, secondo quanto segnalato dall'interessato con successiva memoria, AN LM e UC PE) non abbia fatto venir meno la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di SC LL in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono in relazione alla residua doglianza del ricorrente, concernente le esigenze cautelari, che, come sopra già rilevato, sconta il fallace approccio alla disciplina prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Pacifico, allora, che alla fattispecie si applica la doppia presunzione contemplata dalla norma testé indicata, deve rilevarsi come LL si sia astenuto dall'indicare gli elementi e le circostanze che, a suo modo di vedere, ne dimostrerebbero il superamento (in ordine alle condizioni a tal fine necessarie, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 - 01; 7 Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01) ed abbia, invece, diretto i suoi strali avverso la rilevanza riconosciuta dal Tribunale del riesame alla concomitante pendenza di altro procedimento penale a suo carico per una estorsione aggravata dal metodo mafioso, elemento che, pur senza che ve ne fosse, stante il richiamato regime presuntivo, necessità di sorta, è stato valorizzato in termini che, nell'ottica del giudizio di legittimità, appaiono ineccepibili (in ordine alla valorizzazione, nell'ambito del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., delle eventuali pendenze penali cfr., tra le altre: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 - 01; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 - 01; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761 - 01). 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di SC LL al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 17/01/2025.
sentite sentite le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori, avvocati BELCASTRO e BELVEDERE, i quali concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15945 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 17/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da SC LL — sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa — avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Cosenza, 1 111 giugno 2024, ha respinto l'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. 2. Il Collegio calabrese, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice procedente e ritenere, per contro, l'infondatezza delle obiezioni svolte dall'imputato, ha osservato, in punto di gravità indiziaria, che l'istruttoria dibattimentale non ha apportato elementi di novità di rilievo tale da superare il giudicato formatosi all'esito dell'applicazione del titolo custodiale. Al riguardo, ha, specificamente, rilevato: che l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di precedenti ordinanze rese dal Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., a fronte di altrettante richieste ex art. 299 cod. proc. pen., disattese dal giudice procedente, è circostanza neutra, ai fini che qui interessano, perché discesa dall'essere quei provvedimenti affetti da vizi motivazionali, ciò che, di per sé, non equivale ad attestare la fondatezza delle allegazioni difensive;
che le dichiarazioni rese in aula dal collaboratore di giustizia NO RU si palesano coerenti con quelle da lui rilasciate nella fase delle indagini preliminari, precipuamente in relazione all'apporto garantito da LL alla causa associativa, concretatosi, in primo luogo, nel consentire che il luogo ove egli esercitava la propria attività commerciale fosse utilizzato quale sede di riunioni riservate aventi ad oggetto gli affari illeciti della cosca;
che attitudine indiziaria deve essere riconosciuta anche alle dichiarazioni dibattimentali di AN LM, riferite all'incontro tra LL e coloro che, provenendo da Cerignola, si stavano recando presso l'abitazione di NO RU, e ad altro episodio, in occasione del quale LL era in compagnia di LD TI;
che, essendo stata compiutamente dimostrata, quantomeno nell'ottica propria del giudizio cautelare e sulla scorta dei contributi di numerosi collaboratori di giustizia, nonché dei riscontri acquisiti grazie all'attività di intercettazione, la sussistenza di stabili e risalenti relazioni tra SC LL ed autorevoli esponenti di `ndrangheta (e, in particolare, del 2 gruppo Lanzino-Patitucci) dell'area cosentina, gli apporti di DA NA, NC UZ e UC PE non valgono ad incrinare la solidità delle conclusioni già raggiunte, all'atto dell'emissione del titolo genetico della misura, in ordine, specificamente, al ruolo svolto da LL in seno al sodalizio, tradottosi nella sistematica concessione dei locali dell'autodemolizione, destinati a fini associativi, e nell'esecuzione dei compiti ulteriormente demandatigli dai sodali. Il Tribunale del riesame ha, sotto altro aspetto, mutuato le valutazioni espresse dal Tribunale in merito alla persistenza di esigenze cautelari, desunte anche dalla caratura criminale di LL, a cui carico pende anche altro procedimento, nell'ambito del quale è stato condannato, in primo grado, per il delitto di estorsione aggravata dal c.d. «metodo mafioso». In proposito, ha, invece, ritenuto l'inidoneità degli elementi segnalati dall'imputato — afferenti, da un canto, alla marginalità del ruolo da lui svolto nella segnalata vicenda estorsiva, tale da giustificare l'applicazione, nei suoi confronti, di misura non custodiale, e, dall'altro, al contingente stato detentivo dei maggiorenti della cosca nella quale egli avrebbe militato — a determinare il superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, al cospetto di un addebito ex art. 416-bis cod. pen., preclude in radice la sostituzione della misura di estremo rigore con altra meno afflittiva e consente soltanto, in caso di sopravvenuta insussistenza di esigenze cautelari, la revoca della misura, con contestuale rimessione in libertà di chi vi risulti sottoposto. 3. SC LL propone, con l'assistenza degli avv.ti Vincenzo Guglielmo RE e US LC, ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con i quali eccepisce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo, rileva che, successivamente alla formazione del giudicato cautelare, sono intervenuti, sul piano istruttorio, elementi di novità incidenti sulla consistenza del quadro indiziario così come su adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere. Osserva, in particolare, che NO RU, escusso all'udienza del 9 maggio 2024, lo ha escluso dal novero dei partecipi del sodalizio del quale il collaboratore di giustizia era stato elemento di spicco e di coloro che avevano con lui intessuto rapporti di natura illecita concernenti il commercio di sostanze stupefacenti. Aggiunge: che l'incontro con i soggetti che, provenienti da Cerignola, erano alla ricerca di RU, per come ricostruito dallo stesso collaboratore, è privo 3 di valenza indiziaria e frutto, piuttosto, di mera casualità; che nello stesso senso depone la circostanza che egli non prendesse parte alle riunioni svoltesi presso l'esercizio commerciale che, del resto, apparteneva, a partire dal 2005 in via esclusiva, a diversa persona nei cui confronti non è stato formulato addebito di sorta. Il ricorrente pone, ulteriormente, l'accento sul contributo di DA NA, silente in merito alla sua supposta militanza associativa e, al contempo, latore di informazioni, specificamente in ordine al luogo prescelto dai sodali per dibattere dei temi associativi, idonee a contraddire l'assunto accusatorio, nonché su quelli di NC UZ, insignito, in seno alla consorteria, di carica apicale e sicuro nell'escludere che, quantomeno dal 2011 in avanti, egli abbia interagito con il gruppo, e UC PE, nitido nel circoscrivere ad affari leciti l'oggetto dei rapporti con lui instaurati. 3.2. Con il secondo motivo, LL ascrive, da un lato, al Tribunale del riesame di avere affidato il giudizio su sussistenza ed entità delle esigenze cautelari ad un elemento di scarsa significatività, quale la pendenza per un reato estorsivo, ancora non definitivamente accertato, del quale egli risponde, in atto, in stato di libertà e che appare, comunque, non idoneo a comprovare — tanto più in carenza di precise informazioni in ordine alle condotte da lui poste in essere ed integranti, nel fatti, la partecipazione associativa — il concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Segnala, dall'altro, che, a seguito dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2013, la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ha assunto connotazione di relatività, onde dovrebbe, in questa sede, prendersi atto del suo superamento, conseguente all'acquisizione delle più recenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 4. Il 10 gennaio 2025 il ricorrente ha deposito copia di due sentenze e di due dispositivi di sentenza, provvedimenti resi dalla Corte di cassazione e, tutti, di annullamento con rinvio di ordinanze rese, nei suoi confronti, dal Tribunale del riesame di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, va rilevato che dalla lettura degli atti disponibili e, in particolare, dell'appello presentato da LL avverso l'ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza — la cui motivazione è, ivi, integralmente 4 riportata — si evince che l'istanza disattesa dal giudice procedente aveva ad oggetto esclusivamente la sostituzione, nei confronti dell'imputato, della custodia in carcere con una misura meno afflittiva e tendeva, quindi, ad un risultato inibito, per espressa previsione di legge, a chi sia stato attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato del delitto di associazione mafiosa. A questo proposito, deve, invero, ricordarsi, anche a confutazione di quanto dedotto da LL con il secondo motivo di ricorso, che la presunzione di esclusiva adeguatezza, oltre che di sussistenza, della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. — che vincola il giudice all'alternativa tra l'applicazione ed il mantenimento della misura di massimo rigore e l'esclusione, nel caso di positivo apprezzamento dell'insussistenza di esigenze cautelari, di qualsiasi misura cautelare — ha superato, quanto al delitto di associazione mafiosa, il vaglio della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 136 del 2017, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in proposito, dalla Corte di appello di Torino. Erra, pertanto, il ricorrente nell'invocare, in proposito, il disposto della sentenza n. 57 del 2013, che è pervenuta a diverse conclusioni per la distinta ipotesi in cui il soggetto interessato sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa. D'altro canto, posto che, come detto, LL, nell'adire il giudice procedente, aveva chiesto solo la sostituzione, e non anche la revoca, della misura in atto a lui applicata, l'oggetto del giudizio di appello avverso la decisione del Tribunale di Cosenza, a rigore, avrebbe dovuto essere circoscritto, in ragione del limitato effetto devolutivo (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 996 del 18/02/1993, Stagno, Rv. 194806 - 01; Sez. 4, n. 26629 del 23/07/2020, Giallanza, n.m.), al tema dell'affievolimento del quadro cautelare;
ciò che, tuttavia, non è, in concreto, accaduto, atteso che il Tribunale del riesame ha ritenuto di affrontare, in linea con quanto prospettato dall'imputato con l'atto di impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., anche le questioni introdotte da LL ed attinenti alla persistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine al contestato delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 3. Così delimitato l'ambito della cognizione devoluta al Tribunale del riesame e, oggi, alla Corte di cassazione, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata, non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni 5 legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569). L'effetto devolutivo segna quindi i confini del sindacato del Tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., e, correlativamente, quelli del giudice di legittimità chiamato a controllare il provvedimento emesso in sede di appello. 4. Nel caso in esame, il tema controverso attiene all'idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato ad incidere sulla solidità del quadro indiziario e su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Il ragionamento svolto, in proposito, dal Tribunale del riesame appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili. Il provvedimento impugnato muove, infatti, dal rilievo — ampiamente confortato dalla lettura del verbale allegato al ricorso — che NO RU, nel rendere deposizione all'udienza del 9 maggio 2024, ha tratteggiato la figura di SC LL in termini complessivamente sovrapponibili a quelli indicati all'atto dell'applicazione del titolo custodiale e ne ha, in particolare, valorizzato la disponibilità a che l'esercizio commerciale del quale egli, ad onta della formale dismissione della titolarità, era rimasto indiscusso dominus fosse destinato a sede di incontri riservati tra i componenti del sodalizio (rivelandosi quel luogo a ciò adatto perché, in caso di accesso delle forze dell'ordine, sarebbe stato più agevole offrire una alternativa e lecita giustificazione della presenza degli astanti), oltre che il compimento di ulteriore attività di ausilio e raccordo. Il ricorrente, per contro, pretende di sottoporre a revisione critica l'intero apporto dichiarativo di RU a prescindere dal contenuto delle propalazioni originarie, dalla loro eventuale difformità rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio dibattimentale, dall'incidenza di eventuali elementi di novità in ottica indiziaria. Egli, in altre parole, si pone in una prospettiva che, già dal punto di vista metodologico, si connota per assoluta fragilità, in quanto del tutto slegata dal preesistente giudicato cautelare, formatosi con riferimento ad un compendio indiziario che — si legge nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 3, quart'ultimo capoverso, e pag. 4, quarto capoverso) — si giova anche dell'apporto di altri collaboratori di giustizia, tra cui US NT, e dei riscontri acquisiti grazie all'attività di intercettazione. 6 Lo stesso è a dirsi in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento da DA NA e NC UZ, che il Tribunale del riesame risulta avere debitamente valutato, reputandone, con dovizia di pertinenti argomenti, l'inidoneità a scalfire il preesistente quadro indiziario. Anche in questo caso, il ricorrente articola la critica alla decisione impugnata senza minimamente considerare le sopra evocate caratteristiche del giudizio di appello, conseguente a rigetto di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. e, quindi, senza preoccuparsi di verificare se ed in quale misura le acquisizioni dibattimentali abbiano inciso sul compendio complessivo, avuto riguardo, tra l'altro: alla costanza delle dichiarazioni rese dai singoli soggetti (RU, NA, UZ) nelle diverse fasi del procedimento;
alla rilevanza di contributi eventualmente sopraggiunti;
alla capacità degli elementi di più recente acquisizione di sovvertire l'esito del giudizio espresso al momento dell'applicazione della misura cautelare della quale è chiesta la revoca. Né, va, per completezza, osservato, la radicale e strutturale carenza del motivo di ricorso è sopperita dalla produzione documentale di LL (da stimarsi rituale e tempestiva, applicandosi, nella fattispecie, in forza del richiamo all'osservanza delle «forme previste dall'articolo 127», contenuto nell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen., il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 127, comma 2) che afferisce a distinti procedimenti de libertate, nell'ambito dei quali la Corte di cassazione ha ravvisato vizi che non refluiscono in alcun modo sull'oggetto del presente giudizio che, è bene ribadire, si esaurisce nell'apprezzamento della legittimità della decisione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'audizione dei collaboratori di giustizia NO RU, DA NA, NC UZ (nonché, secondo quanto segnalato dall'interessato con successiva memoria, AN LM e UC PE) non abbia fatto venir meno la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di SC LL in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 5. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono in relazione alla residua doglianza del ricorrente, concernente le esigenze cautelari, che, come sopra già rilevato, sconta il fallace approccio alla disciplina prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Pacifico, allora, che alla fattispecie si applica la doppia presunzione contemplata dalla norma testé indicata, deve rilevarsi come LL si sia astenuto dall'indicare gli elementi e le circostanze che, a suo modo di vedere, ne dimostrerebbero il superamento (in ordine alle condizioni a tal fine necessarie, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep. 2024, S., Rv. 285879 - 01; 7 Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 - 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062 - 01) ed abbia, invece, diretto i suoi strali avverso la rilevanza riconosciuta dal Tribunale del riesame alla concomitante pendenza di altro procedimento penale a suo carico per una estorsione aggravata dal metodo mafioso, elemento che, pur senza che ve ne fosse, stante il richiamato regime presuntivo, necessità di sorta, è stato valorizzato in termini che, nell'ottica del giudizio di legittimità, appaiono ineccepibili (in ordine alla valorizzazione, nell'ambito del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., delle eventuali pendenze penali cfr., tra le altre: Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 - 01; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 - 01; Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, Magnante, Rv. 240761 - 01). 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di SC LL al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 17/01/2025.