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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2243/2022
La Giudice, dott.ssa Veronica Vernetti,
letti gli atti e i verbali di causa;
visto l'art.127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 26/3/2025 ;
sciogliendo la riserva che precede nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nonché da Parte_1
, titolare della ditta individuale “Saponi e Parte_2
Detersivi di Morvillo Maria”, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv.to Vincenzo Gaudino presso il cui studio elettivamente domiciliano
ricorrenti
nei confronti di rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1
dall'avv.ta Manuela Angiolini presso il cui studio elettivamente domicilia
resistente
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 , CP_3
in Melito di Controparte_4
Napoli (Na), alla via Salvatore Di Giacomo n.124, in persona dell'amministratore p.t.,
resistenti contumaci
CP_5
Con ricorso depositato in data 1/3/2022, la e la Parte_1
- in qualità, rispettivamente, di proprietaria e Parte_2
conduttrice dell'unità immobiliare sita nel compendio condominiale denominato “ , in Melito di Napoli (Na), alla via CP_4
Salvatore Di Giacomo n.124 e segnatamente un locale commerciale sito al piano terra del fabbricato, facente parte del lotto A, interno 3, scala C, nel predetto Condominio – hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 -bis e 700 c.p.c., nonché degli artt.
1172 c.c. e 688 c.p.c, di ordinare ai resistenti, previo svolgimento di c.t.u., di “eseguire le opere necessarie all'impermeabilizzazione del terrazzo a livello e all'eliminazione della causa delle infiltrazioni nel locale commerciale, sito al piano terra del fabbricato condominiale, di maggiore estensione, denominato “ , in Melito di Napoli CP_4
(Na), alla via Salvatore Di Giacomo n.124, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, p.lla 1552, sub 1288, piano T, cat. C/1, cl. 4, mq. 159, R.C. euro 2.406,02, di proprietà della
[...]
e condotto in locazione da autorizzare questi Parte_1 Parte_2
ultimi ad eseguire dette opere di manutenzione in danno dei proprietari, in caso di inottemperanza da parte dei resistenti”.
Le ricorrenti, a sostegno della domanda, hanno dedotto: - che nel locale commerciale si propagano, da circa un anno, dannose infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai sovrastanti terrazzi di copertura che si estendono a livello dei tre superiori appartamenti, rispettivamente di proprietà della di Controparte_2 [...]
nonché di - di aver richiesto l'intervento CP_3 CP_1
dell'amministratore del Condominio nonché dei singoli proprietari dei terrazzi sopra indicati per l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'immobile di loro proprietà, ovvero, per l'eliminazione della causa delle predette infiltrazioni, senza alcun esito;
- che, nel caso di specie, vi era il fumus boni iuris per l'intervento volto alla eliminazione delle cause di infiltrazione e dei danni cagionati, derivando le infiltrazioni dalle terrazze sovrastanti, con conseguente responsabilità dei relativi proprietari e del Condominio;
- che sussisteva, altresì, il periculum in mora, poiché le dette infiltrazioni oltre che a rendere inidoneo il locale all'uso commerciale, andavano ad incidere sulla salute di coloro che esercitavano la predetta attività.
Si è costituita la la quale, preliminarmente, eccepiva il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di essere divenuta proprietaria dell'immobile solo a seguito di decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli Nord del 12/10/2021, trascritto il
16/11/2021, e, pertanto, successivamente all'epoca di inizio delle dedotte infiltrazioni ed alla richiesta di intervento promossa dalle odierne ricorrenti. Nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, non si costituivano in giudizio gli altri resistenti di cui veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuto necessario, con ordinanza del 19/6/23 si conferiva incarico di consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine l'Ing. Per_1
[...]
Preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente invoca, in via principale, la tutela ex art. 700 c.p.c.; è, pertanto, necessario accertare, allo stato degli atti e alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa, la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto la cui tutela si invoca, e il periculum in mora, consistente nel pericolo che, nel tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio, gli stessi possano essere irrimediabilmente compromessi.
Quanto al periculum in mora, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un pregiudizio al diritto di salute rappresentando, in particolare, le condizioni di insalubrità dell'ambiente nel quale è esercitata l'attività commerciale da parte della conduttrice dell'immobile di cui è causa. A tal proposito si deve osservare, in via generale, che il diritto alla salute comprende anche la pretesa ad abitare e lavorare in un ambiente di vita salubre, privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali, che trovano la loro fonte normativa anche nell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che, quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.
Ciò posto, ai fini della decisione della controversia, possono essere richiamate le risultanze della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, depositata in data 12/7/2024.
In particolare, il Consulente, dopo aver provveduto al rilievo dello stato dei luoghi, ha riscontrato la sussistenza delle lamentate infiltrazioni nel locale commerciale de quo rilevando che: “sono presenti fenomeni infiltrativi, che gli stessi non sono relativi a fenomeni infiltrativi pregressi ma ancora attuali, così come denunciati dalla parte attorea” (cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio)
Fermo il riscontro dei fenomeni infiltrativi denunciati, il CTU si è soffermato sulle cause dalle quali sono derivati i fenomeni riscontrati, chiarendo che “è stato possibile comparare il punto preciso delle infiltrazioni riscontrate durante gli accessi peritali, opportunamente fotografati, con i diversi scarichi delle pluviali presenti sui diversi sub, riscontrando una perfetta sovrapposizione tra i punti di raccolta
e/o gli ammaloramenti riscontrati e fotografati”.
In particolare, afferma il consulente che “le predette infiltrazioni sono riconducibili, come ben evidenziato dalle foto allegate a difetti riconducibili ad infiltrazioni provocate: - sia dalla errata posa in opera degli scarichi delle pluviali;
- sia ad errore di dimensionamento che provocano continue infiltrazioni che hanno danneggiato e provocato ammaloramenti dei solai di copertura;
- sia ad una errata posa in opera del manto impermeabile sottostante.”
Il consulente ha, inoltre, evidenziato che “tali inadempienze riscontrate, si riverberano in un deterioramento dei solai di copertura che separano detti terrazzi con le attività sottostanti, provocando conseguenzialmente distacchi di intonaci, infiltrazioni d'acqua, muffe ed umidità diffuse che provocano non poco disagi all'attività commerciale esistente, sia in termini di sicurezza e salubrità dei luoghi che di conservazione dei prodotti commerciali”.
In merito alla individuazione delle responsabilità delle infiltrazioni, in relazione alla verticalità delle stesse, il ctu afferma che “il terrazzo prospicente alla scala A3 interno contraddistinto dal sub 256 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 1 e 2 del grafico seguente;
il terrazzo prospicente alla scala A2 contraddistinto dal sub 161 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 3 del grafico seguente;
il terrazzo prospicente alla scala A3 int. 6 contraddistinto dal sub 261 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 4 del grafico seguente”.
A tal proposito, si osserva che l'accertato carattere attuale e perdurante delle riscontrate infiltrazioni conduce ad affermare la legittimazione passiva in capo alla CP_1
Da quanto sin qui richiamato non residuano dubbi in merito alla circostanza per cui l'unità immobiliare, di proprietà e condotto delle ricorrenti, sia interessata nei termini chiariti da fenomeni infiltrativi.
Analogamente priva di incertezze è la circostanza per cui i suddetti fenomeni siano eziologicamente riconducibili al cattivo stato di manutenzione delle terrazze a livello sovrastanti il locale commerciale.
Sicché, alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che risultano sufficientemente provati i requisiti del pregiudizio imminente ed irreparabile e del fumus boni iuris, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
I resistenti vanno, pertanto, condannati, per quanto di loro competenza anche in applicazione delle percentuali di cui all'art.1126 c.c., ad eseguire tutti i lavori necessari ad eliminare le cause delle riscontrate infiltrazioni, come puntualmente indicati nella CTU in atti, ovvero impermeabilizzazione, pavimentazione, nuove bocchette e canali di scolo delle pluviali, oltre a tutte le opere necessarie e complementari per eseguire un lavoro a regola d'arte, come da computo metrico effettuato dal ctu.
Va, invece, riservato alla eventuale fase di merito ogni provvedimento riguardante i lavori relativi al ripristino dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, in favore della parte ricorrente.
Parimenti vanno disciplinate le spese di CTU le quali, nella misura liquidata con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
1. In accoglimento del proposto ricorso, ordina ai resistenti di provvedere, per quanto di loro spettanza, all'immediata esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause delle riscontrate infiltrazioni, come puntualmente indicati nella relazione di CTU in atti unitamente al computo metrico ivi contenuto;
2. condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.503,00 per compensi, oltre euro 118,50 per spese, nonché, rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. pone le spese di CTU a carico delle parti resistenti in solido.
Così deciso in Aversa, il 10/4/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
La bozza del presente provvedimento è s tata redatta dalla GOP in tirocinio dott.ssa Raffaella Raia, con la supervisione della sc rivente Magistrata affidataria.
I SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2243/2022
La Giudice, dott.ssa Veronica Vernetti,
letti gli atti e i verbali di causa;
visto l'art.127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 26/3/2025 ;
sciogliendo la riserva che precede nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nonché da Parte_1
, titolare della ditta individuale “Saponi e Parte_2
Detersivi di Morvillo Maria”, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv.to Vincenzo Gaudino presso il cui studio elettivamente domiciliano
ricorrenti
nei confronti di rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_1
dall'avv.ta Manuela Angiolini presso il cui studio elettivamente domicilia
resistente
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 , CP_3
in Melito di Controparte_4
Napoli (Na), alla via Salvatore Di Giacomo n.124, in persona dell'amministratore p.t.,
resistenti contumaci
CP_5
Con ricorso depositato in data 1/3/2022, la e la Parte_1
- in qualità, rispettivamente, di proprietaria e Parte_2
conduttrice dell'unità immobiliare sita nel compendio condominiale denominato “ , in Melito di Napoli (Na), alla via CP_4
Salvatore Di Giacomo n.124 e segnatamente un locale commerciale sito al piano terra del fabbricato, facente parte del lotto A, interno 3, scala C, nel predetto Condominio – hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 -bis e 700 c.p.c., nonché degli artt.
1172 c.c. e 688 c.p.c, di ordinare ai resistenti, previo svolgimento di c.t.u., di “eseguire le opere necessarie all'impermeabilizzazione del terrazzo a livello e all'eliminazione della causa delle infiltrazioni nel locale commerciale, sito al piano terra del fabbricato condominiale, di maggiore estensione, denominato “ , in Melito di Napoli CP_4
(Na), alla via Salvatore Di Giacomo n.124, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, p.lla 1552, sub 1288, piano T, cat. C/1, cl. 4, mq. 159, R.C. euro 2.406,02, di proprietà della
[...]
e condotto in locazione da autorizzare questi Parte_1 Parte_2
ultimi ad eseguire dette opere di manutenzione in danno dei proprietari, in caso di inottemperanza da parte dei resistenti”.
Le ricorrenti, a sostegno della domanda, hanno dedotto: - che nel locale commerciale si propagano, da circa un anno, dannose infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dai sovrastanti terrazzi di copertura che si estendono a livello dei tre superiori appartamenti, rispettivamente di proprietà della di Controparte_2 [...]
nonché di - di aver richiesto l'intervento CP_3 CP_1
dell'amministratore del Condominio nonché dei singoli proprietari dei terrazzi sopra indicati per l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'immobile di loro proprietà, ovvero, per l'eliminazione della causa delle predette infiltrazioni, senza alcun esito;
- che, nel caso di specie, vi era il fumus boni iuris per l'intervento volto alla eliminazione delle cause di infiltrazione e dei danni cagionati, derivando le infiltrazioni dalle terrazze sovrastanti, con conseguente responsabilità dei relativi proprietari e del Condominio;
- che sussisteva, altresì, il periculum in mora, poiché le dette infiltrazioni oltre che a rendere inidoneo il locale all'uso commerciale, andavano ad incidere sulla salute di coloro che esercitavano la predetta attività.
Si è costituita la la quale, preliminarmente, eccepiva il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di essere divenuta proprietaria dell'immobile solo a seguito di decreto di trasferimento del Tribunale di Napoli Nord del 12/10/2021, trascritto il
16/11/2021, e, pertanto, successivamente all'epoca di inizio delle dedotte infiltrazioni ed alla richiesta di intervento promossa dalle odierne ricorrenti. Nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius, non si costituivano in giudizio gli altri resistenti di cui veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuto necessario, con ordinanza del 19/6/23 si conferiva incarico di consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal fine l'Ing. Per_1
[...]
Preliminarmente, occorre rilevare che parte ricorrente invoca, in via principale, la tutela ex art. 700 c.p.c.; è, pertanto, necessario accertare, allo stato degli atti e alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa, la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza del diritto la cui tutela si invoca, e il periculum in mora, consistente nel pericolo che, nel tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio, gli stessi possano essere irrimediabilmente compromessi.
Quanto al periculum in mora, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di un pregiudizio al diritto di salute rappresentando, in particolare, le condizioni di insalubrità dell'ambiente nel quale è esercitata l'attività commerciale da parte della conduttrice dell'immobile di cui è causa. A tal proposito si deve osservare, in via generale, che il diritto alla salute comprende anche la pretesa ad abitare e lavorare in un ambiente di vita salubre, privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali, che trovano la loro fonte normativa anche nell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che, quando si domanda un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.
Ciò posto, ai fini della decisione della controversia, possono essere richiamate le risultanze della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, depositata in data 12/7/2024.
In particolare, il Consulente, dopo aver provveduto al rilievo dello stato dei luoghi, ha riscontrato la sussistenza delle lamentate infiltrazioni nel locale commerciale de quo rilevando che: “sono presenti fenomeni infiltrativi, che gli stessi non sono relativi a fenomeni infiltrativi pregressi ma ancora attuali, così come denunciati dalla parte attorea” (cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio)
Fermo il riscontro dei fenomeni infiltrativi denunciati, il CTU si è soffermato sulle cause dalle quali sono derivati i fenomeni riscontrati, chiarendo che “è stato possibile comparare il punto preciso delle infiltrazioni riscontrate durante gli accessi peritali, opportunamente fotografati, con i diversi scarichi delle pluviali presenti sui diversi sub, riscontrando una perfetta sovrapposizione tra i punti di raccolta
e/o gli ammaloramenti riscontrati e fotografati”.
In particolare, afferma il consulente che “le predette infiltrazioni sono riconducibili, come ben evidenziato dalle foto allegate a difetti riconducibili ad infiltrazioni provocate: - sia dalla errata posa in opera degli scarichi delle pluviali;
- sia ad errore di dimensionamento che provocano continue infiltrazioni che hanno danneggiato e provocato ammaloramenti dei solai di copertura;
- sia ad una errata posa in opera del manto impermeabile sottostante.”
Il consulente ha, inoltre, evidenziato che “tali inadempienze riscontrate, si riverberano in un deterioramento dei solai di copertura che separano detti terrazzi con le attività sottostanti, provocando conseguenzialmente distacchi di intonaci, infiltrazioni d'acqua, muffe ed umidità diffuse che provocano non poco disagi all'attività commerciale esistente, sia in termini di sicurezza e salubrità dei luoghi che di conservazione dei prodotti commerciali”.
In merito alla individuazione delle responsabilità delle infiltrazioni, in relazione alla verticalità delle stesse, il ctu afferma che “il terrazzo prospicente alla scala A3 interno contraddistinto dal sub 256 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 1 e 2 del grafico seguente;
il terrazzo prospicente alla scala A2 contraddistinto dal sub 161 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 3 del grafico seguente;
il terrazzo prospicente alla scala A3 int. 6 contraddistinto dal sub 261 provoca infiltrazioni sulla zona vendita contraddistinta dal punto 4 del grafico seguente”.
A tal proposito, si osserva che l'accertato carattere attuale e perdurante delle riscontrate infiltrazioni conduce ad affermare la legittimazione passiva in capo alla CP_1
Da quanto sin qui richiamato non residuano dubbi in merito alla circostanza per cui l'unità immobiliare, di proprietà e condotto delle ricorrenti, sia interessata nei termini chiariti da fenomeni infiltrativi.
Analogamente priva di incertezze è la circostanza per cui i suddetti fenomeni siano eziologicamente riconducibili al cattivo stato di manutenzione delle terrazze a livello sovrastanti il locale commerciale.
Sicché, alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che risultano sufficientemente provati i requisiti del pregiudizio imminente ed irreparabile e del fumus boni iuris, con assorbimento di ogni altra ulteriore questione.
I resistenti vanno, pertanto, condannati, per quanto di loro competenza anche in applicazione delle percentuali di cui all'art.1126 c.c., ad eseguire tutti i lavori necessari ad eliminare le cause delle riscontrate infiltrazioni, come puntualmente indicati nella CTU in atti, ovvero impermeabilizzazione, pavimentazione, nuove bocchette e canali di scolo delle pluviali, oltre a tutte le opere necessarie e complementari per eseguire un lavoro a regola d'arte, come da computo metrico effettuato dal ctu.
Va, invece, riservato alla eventuale fase di merito ogni provvedimento riguardante i lavori relativi al ripristino dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, in favore della parte ricorrente.
Parimenti vanno disciplinate le spese di CTU le quali, nella misura liquidata con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
1. In accoglimento del proposto ricorso, ordina ai resistenti di provvedere, per quanto di loro spettanza, all'immediata esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause delle riscontrate infiltrazioni, come puntualmente indicati nella relazione di CTU in atti unitamente al computo metrico ivi contenuto;
2. condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.503,00 per compensi, oltre euro 118,50 per spese, nonché, rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. pone le spese di CTU a carico delle parti resistenti in solido.
Così deciso in Aversa, il 10/4/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
La bozza del presente provvedimento è s tata redatta dalla GOP in tirocinio dott.ssa Raffaella Raia, con la supervisione della sc rivente Magistrata affidataria.