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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 2.1.2025 al n. 8/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea COSTA e Nicola FANTIN del Foro C.F._1 di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Vicenza, Strada Ponte del Marchese n.
24, giusta mandato in calce al ricorso ricorrente contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...] [...]
Controparte_4
1 CP_2 CP_5
[...] CP_3
CP_3 CP_6
Controparte_7
CP_3 CP_8
[...] CP_9
[...] CP_10
CP_11
[...]
CP_12 resistenti, contumaci
In punto: usucapione
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori della ricorrente:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“NEL MERITO
1. Dichiarare la sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 15, C.F. , proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del seguente C.F._1 bene immobile:
- Catasto Terreni del Comune di Valli del Pasubio (VI): foglio 11, particella 769, Qualità CORTE
COMUNE, superficie 95 ca;
2. Ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità.
3. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi in solo caso di opposizione, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, che si dichiarano antistatari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c, ritualmente notificato, allegando Parte_1 opportuna documentazione, esponeva che:
- la stessa era comproprietaria, unitamente ai figli e dei beni immobili CP_1 CP_1 catastalmente censiti al Comune di Valli del Pasubio (VI), catasto Fabbricati, Foglio 11, particelle nn.
1446 e 770 (doc.1);
- i predetti beni si affacciavano su di una corte, oggetto della presente domanda e censita al m.n. 769
C.T. del medesimo Foglio 11, comune agli immobili appartenenti alla “contrada Radera” e i cui intestatari risultavano essere i resistenti in epigrafe;
- la possedeva, con i requisiti idonei ad usucapire, la citata corte, nei fatti asservita solo e Pt_1 soltanto ai fabbricati di cui la ricorrente era comproprietaria e già utilizzata quale pertinenza esclusiva dell'abitazione prima dalla di lei suocera e poi dal di lei marito;
Persona_1
- la suddetta porzione di terreno veniva infatti usata quale area di gioco e svago dai nipoti della ricorrente, e prima di loro dai figli della stessa, nati nei primi anni Ottanta, nonché quale zona d'incontro e aggregazione per i ritrovi, in particolare grigliate con amici e parenti grazie al caminetto ivi installato all'uopo a cura e spese della sig.ra e del di lei marito;
Pt_1
- la ricorrente (e prima di lei il marito e la suocera si occupava della costante manutenzione del Pt_2 prato in questione, curandone il periodico sfalcio dell'erba e la potatura delle alberature ivi presenti;
- nel decennio 1980-1990 era stata apposta la staccionata ai margini del marciapiede costeggiante il retro dell'immobile e parimenti erano state posizionate le mattonelle del detto marciapiede ed era stato chiuso un buco creatosi nel terreno;
- il possesso del bene immobile di cui è causa presentava dunque tutti i requisiti idonei a legittimare la richiesta di usucapione, non essendovi peraltro alcuno che contrastasse il possesso attoreo e/o rivendicasse alcunché.
Dichiarata la contumacia dei resistenti ed ammesse le richieste prove testimoniali, la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 14.10.2025. Precisate in tal sede le conclusioni come da epigrafe, il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
**********
3 Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati dalla ricorrente al fine di rinvenire gli intestatari catastali dei beni oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in ricorso e in atti documentato).
Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo alla ricorrente, per quanto di specifico interesse, di un possesso munito dei necessari requisiti, ai fini della declaratoria di usucapione, in senso conforme a quanto esposto in ricorso.
I testi e della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero Tes_1 Tes_2 confermato: la documentazione loro esibita;
la conoscenza dei luoghi di causa;
il possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto del bene in esame da parte della e il suo relativo utilizzo, cura e manutenzione nonché quello antecedente del di lei marito, Pt_1
. Persona_1
Incidentalmente si segnala che delle dichiarazioni rese da non può tenersi conto Controparte_1 posto che lo stesso è stato sentito in qualità di testimone trattandosi, per converso, di parte della presente vertenza e conseguentemente portatore di un interesse ai sensi dell'art.246 c.p.c.
Ad ogni buon conto, dalle testimonianze di e si può agevolmente intuire che il Tes_1 Tes_2 possesso del ricorrente dei beni in esame fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
E' sintomatico infine che i resistenti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni della , ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro Pt_1 fondatezza. in definitiva va dichiarata esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., dell'immobile specificato in dispositivo.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei resistenti.
4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che, per effetto di usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c., è proprietaria Parte_1 esclusiva del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Valli del Pasubio (VI): foglio 11, particella 769, Qualità CORTE COMUNE, superficie 95 ca;
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore della signora Pt_1
, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
[...]
III) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Picardi
5
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 2.1.2025 al n. 8/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea COSTA e Nicola FANTIN del Foro C.F._1 di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Vicenza, Strada Ponte del Marchese n.
24, giusta mandato in calce al ricorso ricorrente contro
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
[...] [...]
Controparte_4
1 CP_2 CP_5
[...] CP_3
CP_3 CP_6
Controparte_7
CP_3 CP_8
[...] CP_9
[...] CP_10
CP_11
[...]
CP_12 resistenti, contumaci
In punto: usucapione
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori della ricorrente:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“NEL MERITO
1. Dichiarare la sig.ra nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 15, C.F. , proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del seguente C.F._1 bene immobile:
- Catasto Terreni del Comune di Valli del Pasubio (VI): foglio 11, particella 769, Qualità CORTE
COMUNE, superficie 95 ca;
2. Ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità.
3. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi in solo caso di opposizione, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, che si dichiarano antistatari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c, ritualmente notificato, allegando Parte_1 opportuna documentazione, esponeva che:
- la stessa era comproprietaria, unitamente ai figli e dei beni immobili CP_1 CP_1 catastalmente censiti al Comune di Valli del Pasubio (VI), catasto Fabbricati, Foglio 11, particelle nn.
1446 e 770 (doc.1);
- i predetti beni si affacciavano su di una corte, oggetto della presente domanda e censita al m.n. 769
C.T. del medesimo Foglio 11, comune agli immobili appartenenti alla “contrada Radera” e i cui intestatari risultavano essere i resistenti in epigrafe;
- la possedeva, con i requisiti idonei ad usucapire, la citata corte, nei fatti asservita solo e Pt_1 soltanto ai fabbricati di cui la ricorrente era comproprietaria e già utilizzata quale pertinenza esclusiva dell'abitazione prima dalla di lei suocera e poi dal di lei marito;
Persona_1
- la suddetta porzione di terreno veniva infatti usata quale area di gioco e svago dai nipoti della ricorrente, e prima di loro dai figli della stessa, nati nei primi anni Ottanta, nonché quale zona d'incontro e aggregazione per i ritrovi, in particolare grigliate con amici e parenti grazie al caminetto ivi installato all'uopo a cura e spese della sig.ra e del di lei marito;
Pt_1
- la ricorrente (e prima di lei il marito e la suocera si occupava della costante manutenzione del Pt_2 prato in questione, curandone il periodico sfalcio dell'erba e la potatura delle alberature ivi presenti;
- nel decennio 1980-1990 era stata apposta la staccionata ai margini del marciapiede costeggiante il retro dell'immobile e parimenti erano state posizionate le mattonelle del detto marciapiede ed era stato chiuso un buco creatosi nel terreno;
- il possesso del bene immobile di cui è causa presentava dunque tutti i requisiti idonei a legittimare la richiesta di usucapione, non essendovi peraltro alcuno che contrastasse il possesso attoreo e/o rivendicasse alcunché.
Dichiarata la contumacia dei resistenti ed ammesse le richieste prove testimoniali, la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 14.10.2025. Precisate in tal sede le conclusioni come da epigrafe, il giudizio veniva trattenuto in decisione immediata.
**********
3 Tanto rappresentato e premesso, la domanda di acquisto a titolo di usucapione va accolta, per le ragioni che si vengono brevemente ad esporre.
Va in primo luogo rilevato come il contraddittorio appaia ritualmente instaurato, attesi gli adempimenti espletati dalla ricorrente al fine di rinvenire gli intestatari catastali dei beni oggetto della domanda di usucapione (così come illustrato in ricorso e in atti documentato).
Per quanto concerne il merito, sulla base delle prove acquisite è emersa l'esistenza in capo alla ricorrente, per quanto di specifico interesse, di un possesso munito dei necessari requisiti, ai fini della declaratoria di usucapione, in senso conforme a quanto esposto in ricorso.
I testi e della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, hanno invero Tes_1 Tes_2 confermato: la documentazione loro esibita;
la conoscenza dei luoghi di causa;
il possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto del bene in esame da parte della e il suo relativo utilizzo, cura e manutenzione nonché quello antecedente del di lei marito, Pt_1
. Persona_1
Incidentalmente si segnala che delle dichiarazioni rese da non può tenersi conto Controparte_1 posto che lo stesso è stato sentito in qualità di testimone trattandosi, per converso, di parte della presente vertenza e conseguentemente portatore di un interesse ai sensi dell'art.246 c.p.c.
Ad ogni buon conto, dalle testimonianze di e si può agevolmente intuire che il Tes_1 Tes_2 possesso del ricorrente dei beni in esame fosse munito dei prescritti requisiti ai fini della declaratoria di usucapione.
E' sintomatico infine che i resistenti, non costituendosi, non abbiano evidentemente inteso opporsi alla domanda di usucapione, circostanza che integra un ulteriore indubbio argomento di prova a favore delle prospettazioni della , ai sensi dell'art. 116 c.p.c., quale riscontro sintomatico della loro Pt_1 fondatezza. in definitiva va dichiarata esclusiva proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 ultraventennale, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., dell'immobile specificato in dispositivo.
Vanno in coerenza autorizzate volture e trascrizioni di legge (con esonero da responsabilità del competente Conservatore).
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei resistenti.
4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) accerta e dichiara che, per effetto di usucapione ex artt. 1146 e 1158 c.c., è proprietaria Parte_1 esclusiva del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Valli del Pasubio (VI): foglio 11, particella 769, Qualità CORTE COMUNE, superficie 95 ca;
II) ordina trascrizioni e volturazioni di legge della presente sentenza a favore della signora Pt_1
, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
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III) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
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