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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/09/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6564/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ZOCCA LAURO e Parte_1 P.IVA_1
CARBONARI ALBERTO ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._1
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. ZOCCA LAURO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
VEPPO MATTIA e con elezione di domicilio in via podgora 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. VEPPO MATTIA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. pagina 1 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario pagina 2 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato ritualmente in data 2.10.23, abbia ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2077/23, emesso dal Tribunale di Verona in data 24.07.2023 e con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
Euro 16.113,33, oltre interessi moratori e accessori come determinati in decreto, quale importo portato dalla fattura n. 2016000321E del 30.05.2016 per Euro
16.113,22 emessa a titolo di asserito conguaglio per la fornitura di energia elettrica relativamente a presunti consumi di per il periodo dal Parte_1
01.01.2014 al 31.05.2014;
- dato atto di come parte opponente, convenuta in senso sostanziale, abbia eccepito, oltre all'improcedibilità in rito della domanda monitoria per mancato esperimento della media conciliazione – poi svolta con esito negativo nel corso del giudizio - in via preliminare di merito, la prescrizione del credito azionato, ex art. 2948 n. 4
c.c., e comunque, sempre nel merito, l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, effettuato già per pari importo, rispetto a quello ingiunto, per come risultante dalla sommatoria di tre diverse fatture emesse dalla fornitrice originaria già nel 2014 ed indicate nella lettera di diffida dello stesso patrocinio avversario del 24.06.2023 in misura corrispondente alla somma azionata poi in via monitoria;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi con comparsa di costituzione depositata in data 21.12.23, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo pagina 3 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- richiamate le ordinanze interlocutorie del 7.2.24 e del 21.11.24, qui confermate integralmente, e dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione;
- ritenuto, con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione, correttamente, in subiecta materia, invocato il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c. – cui del resto entrambe le parti fanno riferimento – posto che nel contratto di somministrazione, come anche in quello di specie inter prates stipulato, il corrispettivo risultante da pagare in periodi mensili e, dunque, inferiori all'anno (cfr. art. 9, doc. 1 parte opponente e circostanza non contestata);
- considerato, del resto, tale assunto conforme ai principi di diritto in materia ed in particolare, secondo cui, il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6209/1999; Cass. civ. n. 1442/2015);
- ritenuto che tale regime riguardi anche il credito per eventuali conguagli anche quando le fatture di conguaglio vengano emesse per regolare la differenza tra il pagina 4 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona consumo effettivo e quello fatturato (cfr sul punto ad es. e da ultimo Corte
d'Appello Palermo, Sez. II, Sentenza, 24/06/2025, n. 957);
- rilevato come il rapporto di somministrazione tra l'opponente e la dante causa dell'opposta - - sia terminato pacificamente in data 31.5.14 CP_2
(circostanza non contestata e di cui danno atto entrambe le parti) e che pertanto, con tale momento debba individuarsi il termine a quo di ogni ulteriore pretesa inerente il rapporto qui azionato, ivi compreso il pagamento di somme a conguaglio;
- considerato come l'opposta, sino alla missiva del 27.01.2020, inviata dal procuratore della prima cessionaria (prima cessionaria del presunto Pt_2
credito), non risulti aver mai formalmente azionato e intimato il pagamento di tale specifica fattura;
- rilevato, al riguardo, come la pec del 13 dicembre 2016 (cfr. doc. 4 parte opposta) avesse infatti ad oggetto distinte fatture e causali, peraltro già oggetto di pagamento da parte dell'opponente1, e non facesse alcun riferimento alla fattura di conguaglio azionata in questo giudizio e in via monitoria;
- rilevato come anche la comunicazione di cessione del 7.8.19 non possa ritenersi interruttiva di tale termine non avendo alcun contenuto specifico, non facendo riferimento ad alcun importo o ad alcuna causale;
- ritenuto pertanto che, in ordine a tale specifica pretesa debba ritenersi utilmente decorso il relativo termine prescrizionale;
- considerato infatti come tale pretesa di conguaglio - come del resto dedotto dalla stessa opposta nell'argomentare che il pagamento delle precedenti fatture, documentato e eccepito dalla opponente, non potesse essere estintivo della diversa obbligazione e pretesa proprio di conguaglio – pur derivante dal medesimo rapporto di somministrazione, sia infatti di natura autonoma rispetto alle obbligazioni derivanti dalle precedenti fatture emesse nel corso del rapporto, avendo un oggetto, una fonte, dei termini, degli importi - in tesi anche della creditrice - distinti dalle precedenti, tant'è che la fattura relativa è del tutto distinta dalle altre;
- considerati i precedenti assunti, conformi agli altrettanto consolidati principi di diritto, secondo cui, con riferimento alla interruzione della prescrizione, pur non essendo necessario il ricorso a formule sacramentali debba essere specificato sufficientemente l'oggetto del diritto e della pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ordinanza, 14/06/2018, n. 15714, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
04/07/2017, n. 16465 e da ultimo ed ex multis Cassazione civile 04.01.2024,
n.279 secondo cui per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, la chiara esplicitazione della pretesa fatta valere e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
- rilevato come ciò valga a fortiori nei rapporti di somministrazione oggetto di prestazioni continuative e successive in modo che, come accaduto nel caso di specie, non si crei confusione in ordine alla pretesa azionata tra quelle molteplici suscettibili di costituzione nel corso del rapporto;
pagina 6 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona - ritenuta, nel merito, altresì la fondatezza della ulteriore eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento, avendo parte opponente documentato che le fatture indicate nella lettera di diffida del 06.12.2016, cosi come in quella precedente il presente giudizio del 24.6.23 (cfr. doc. 5 part opposta) – priva di alcun riferimento alla fattura del 2016 - siano state tutte puntualmente pagate, per
l'importo al centesimo corrispondente a quello, da un lato, a quanto dall'opposta richiesto a saldo di tre precedenti fatture e, dall'altro, oggetto di asserito conguaglio proprio con la fattura del 2016, per il medesimo importo di €
16.113,22, azionata nel presente giudizio, e ciò mediante bonifici bancari e imputazioni di pagamento dimessi in atti, oltre che non specificatamente e tempestivamente contestate e da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c.) ed in particolare, proprio in relazione alle 3 fatture di cui parte opposta diffidava il pagamento del residuo saldo richiesto, ancora nel giugno 2023 (cfr. doc. 5 parte opposta) ed in particolare:
- la fattura n. 2014008264E del 09.05.2014 di € 16.676,04, risultando già saldata e pagata in data 20.06.2014 (doc. n. 9 bis opponente);
- la fattura n. 2015009450E del 18.05.2015 per Euro 1.860,26, risultando già saldata e pagata con bonifico del 17.06.2015 (doc. n. 9 ter fascicolo opponente);
- la fattura n. 2014006316E del 08.04.2014 per 3290,00 risultando già pagata e saldata in data 12.05.2014 tramite compensazione con la fattura n.
2014006316E del 08.04.2014 (doc n. 9 fascicolo opponente);
pagina 7 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona e che anche le altre, precedenti o ulteriori, fatture risultando tutte saldate 2:
- ritenuto che tali circostanze, in uno alla successione per effetto di cessioni diverse e di procedura di liquidazione controllata della somministratrice originaria ed alla mancata intimazione della fattura qui azionata in monitorio già nella missiva del dicembre 2016 - allorchè era stata, da un lato, come detto già emessa la dedotta fattura a conguaglio e, dall'altro, richiesto il pagamento di importi ma già corrisposti per le altre fatture precedenti, senza alcun riferimento a quest'ultima in ordine temporale e per importi ad essa coincidenti, in uno alla mancata evidenziazione di tale importo e causale ancora appena prima del presente giudizio nel 2023 - evidenzino la confusione contabile e la inattendibilità tra la fattura qui azionata in via monitoria (n. 2016000321E del 30.05.2016) e la comunicazione di diffida ricevuta da in data 13.12.2016 (doc. 2, Parte_1
fascicolo , con cui e concordato Parte_1 Parte_3
preventivo intimava il pagamento di cinque diverse fatture relative agli anni 2014
e 2015, senza tuttavia, come detto, fare alcun riferimento alla fattura n.
2016000321E del 30.05.2016, cioè l'unica fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- considerato che tale fattura risulti dunque cronologicamente anteriore alla lettera di diffida del 06.12.2016 non comprendendosi, per quale motivo, quindi, in detta lettera vengano indicate altre e diverse fatture e non la fattura oggetto del monitorio a supporto della inconciliabilità delle divergenti richieste di pagamento della società opposta;
2 In particolare la fattura n. 2014010515E del 12.06.2014, risultando rimborsata da in data 16.12.2014 (doc. n. CP_2 10 opponente) e la fattura n. 2014007271E del 17.04.2014, risultando pagata in data 12.05.2014 tramite compensazione con la fattura n. 2014006316E del 08.04.2014 (doc. n. 9 fascicolo opponente);
pagina 8 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona - considerato come parte opposta abbia peraltro, costantemente, reiteraamente ed immediatamente contestato ogni intimazione ricevuta in quanto relativa a fatture già saldate;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto;
- ritenuto come non siano emersi elementi sufficienti per ritenere l'azione monitoria proposta con dolo o colpa grave da parte della asserita creditrice dovendosi con ciò escludere la condanna ex art. 96 c.p.c.;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 6564 /2023 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Revoca il d.i. opposto n. 2077/23;
2) Condanna la parte opposta , a rimborsare alla Controparte_1
parte opponente, , le spese di lite, che si liquidano in € 287,50 per Parte_1
spese ed in € 5000 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i.; oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 12 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 9 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 vedi infra pagina 5 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6564/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ZOCCA LAURO e Parte_1 P.IVA_1
CARBONARI ALBERTO ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._1
elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. ZOCCA LAURO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
VEPPO MATTIA e con elezione di domicilio in via podgora 20100 MILANO, presso e nello studio dell'avv. VEPPO MATTIA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie ex art. 189 c.p.c. che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. pagina 1 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario pagina 2 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n.
9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato ritualmente in data 2.10.23, abbia ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2077/23, emesso dal Tribunale di Verona in data 24.07.2023 e con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
Euro 16.113,33, oltre interessi moratori e accessori come determinati in decreto, quale importo portato dalla fattura n. 2016000321E del 30.05.2016 per Euro
16.113,22 emessa a titolo di asserito conguaglio per la fornitura di energia elettrica relativamente a presunti consumi di per il periodo dal Parte_1
01.01.2014 al 31.05.2014;
- dato atto di come parte opponente, convenuta in senso sostanziale, abbia eccepito, oltre all'improcedibilità in rito della domanda monitoria per mancato esperimento della media conciliazione – poi svolta con esito negativo nel corso del giudizio - in via preliminare di merito, la prescrizione del credito azionato, ex art. 2948 n. 4
c.c., e comunque, sempre nel merito, l'estinzione del credito per intervenuto pagamento, effettuato già per pari importo, rispetto a quello ingiunto, per come risultante dalla sommatoria di tre diverse fatture emesse dalla fornitrice originaria già nel 2014 ed indicate nella lettera di diffida dello stesso patrocinio avversario del 24.06.2023 in misura corrispondente alla somma azionata poi in via monitoria;
- dato atto di come parte opposta, costituitasi con comparsa di costituzione depositata in data 21.12.23, abbia chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo pagina 3 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- richiamate le ordinanze interlocutorie del 7.2.24 e del 21.11.24, qui confermate integralmente, e dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali;
- ritenuta in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione;
- ritenuto, con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione, correttamente, in subiecta materia, invocato il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c. – cui del resto entrambe le parti fanno riferimento – posto che nel contratto di somministrazione, come anche in quello di specie inter prates stipulato, il corrispettivo risultante da pagare in periodi mensili e, dunque, inferiori all'anno (cfr. art. 9, doc. 1 parte opponente e circostanza non contestata);
- considerato, del resto, tale assunto conforme ai principi di diritto in materia ed in particolare, secondo cui, il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 6209/1999; Cass. civ. n. 1442/2015);
- ritenuto che tale regime riguardi anche il credito per eventuali conguagli anche quando le fatture di conguaglio vengano emesse per regolare la differenza tra il pagina 4 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona consumo effettivo e quello fatturato (cfr sul punto ad es. e da ultimo Corte
d'Appello Palermo, Sez. II, Sentenza, 24/06/2025, n. 957);
- rilevato come il rapporto di somministrazione tra l'opponente e la dante causa dell'opposta - - sia terminato pacificamente in data 31.5.14 CP_2
(circostanza non contestata e di cui danno atto entrambe le parti) e che pertanto, con tale momento debba individuarsi il termine a quo di ogni ulteriore pretesa inerente il rapporto qui azionato, ivi compreso il pagamento di somme a conguaglio;
- considerato come l'opposta, sino alla missiva del 27.01.2020, inviata dal procuratore della prima cessionaria (prima cessionaria del presunto Pt_2
credito), non risulti aver mai formalmente azionato e intimato il pagamento di tale specifica fattura;
- rilevato, al riguardo, come la pec del 13 dicembre 2016 (cfr. doc. 4 parte opposta) avesse infatti ad oggetto distinte fatture e causali, peraltro già oggetto di pagamento da parte dell'opponente1, e non facesse alcun riferimento alla fattura di conguaglio azionata in questo giudizio e in via monitoria;
- rilevato come anche la comunicazione di cessione del 7.8.19 non possa ritenersi interruttiva di tale termine non avendo alcun contenuto specifico, non facendo riferimento ad alcun importo o ad alcuna causale;
- ritenuto pertanto che, in ordine a tale specifica pretesa debba ritenersi utilmente decorso il relativo termine prescrizionale;
- considerato infatti come tale pretesa di conguaglio - come del resto dedotto dalla stessa opposta nell'argomentare che il pagamento delle precedenti fatture, documentato e eccepito dalla opponente, non potesse essere estintivo della diversa obbligazione e pretesa proprio di conguaglio – pur derivante dal medesimo rapporto di somministrazione, sia infatti di natura autonoma rispetto alle obbligazioni derivanti dalle precedenti fatture emesse nel corso del rapporto, avendo un oggetto, una fonte, dei termini, degli importi - in tesi anche della creditrice - distinti dalle precedenti, tant'è che la fattura relativa è del tutto distinta dalle altre;
- considerati i precedenti assunti, conformi agli altrettanto consolidati principi di diritto, secondo cui, con riferimento alla interruzione della prescrizione, pur non essendo necessario il ricorso a formule sacramentali debba essere specificato sufficientemente l'oggetto del diritto e della pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 1, Ordinanza, 14/06/2018, n. 15714, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
04/07/2017, n. 16465 e da ultimo ed ex multis Cassazione civile 04.01.2024,
n.279 secondo cui per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, la chiara esplicitazione della pretesa fatta valere e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
- rilevato come ciò valga a fortiori nei rapporti di somministrazione oggetto di prestazioni continuative e successive in modo che, come accaduto nel caso di specie, non si crei confusione in ordine alla pretesa azionata tra quelle molteplici suscettibili di costituzione nel corso del rapporto;
pagina 6 di 9
N. R.G. 6564/23 Trib. Verona - ritenuta, nel merito, altresì la fondatezza della ulteriore eccezione di estinzione del credito per intervenuto pagamento, avendo parte opponente documentato che le fatture indicate nella lettera di diffida del 06.12.2016, cosi come in quella precedente il presente giudizio del 24.6.23 (cfr. doc. 5 part opposta) – priva di alcun riferimento alla fattura del 2016 - siano state tutte puntualmente pagate, per
l'importo al centesimo corrispondente a quello, da un lato, a quanto dall'opposta richiesto a saldo di tre precedenti fatture e, dall'altro, oggetto di asserito conguaglio proprio con la fattura del 2016, per il medesimo importo di €
16.113,22, azionata nel presente giudizio, e ciò mediante bonifici bancari e imputazioni di pagamento dimessi in atti, oltre che non specificatamente e tempestivamente contestate e da ritenersi provate anche ex art. 115 c.p.c.) ed in particolare, proprio in relazione alle 3 fatture di cui parte opposta diffidava il pagamento del residuo saldo richiesto, ancora nel giugno 2023 (cfr. doc. 5 parte opposta) ed in particolare:
- la fattura n. 2014008264E del 09.05.2014 di € 16.676,04, risultando già saldata e pagata in data 20.06.2014 (doc. n. 9 bis opponente);
- la fattura n. 2015009450E del 18.05.2015 per Euro 1.860,26, risultando già saldata e pagata con bonifico del 17.06.2015 (doc. n. 9 ter fascicolo opponente);
- la fattura n. 2014006316E del 08.04.2014 per 3290,00 risultando già pagata e saldata in data 12.05.2014 tramite compensazione con la fattura n.
2014006316E del 08.04.2014 (doc n. 9 fascicolo opponente);
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N. R.G. 6564/23 Trib. Verona e che anche le altre, precedenti o ulteriori, fatture risultando tutte saldate 2:
- ritenuto che tali circostanze, in uno alla successione per effetto di cessioni diverse e di procedura di liquidazione controllata della somministratrice originaria ed alla mancata intimazione della fattura qui azionata in monitorio già nella missiva del dicembre 2016 - allorchè era stata, da un lato, come detto già emessa la dedotta fattura a conguaglio e, dall'altro, richiesto il pagamento di importi ma già corrisposti per le altre fatture precedenti, senza alcun riferimento a quest'ultima in ordine temporale e per importi ad essa coincidenti, in uno alla mancata evidenziazione di tale importo e causale ancora appena prima del presente giudizio nel 2023 - evidenzino la confusione contabile e la inattendibilità tra la fattura qui azionata in via monitoria (n. 2016000321E del 30.05.2016) e la comunicazione di diffida ricevuta da in data 13.12.2016 (doc. 2, Parte_1
fascicolo , con cui e concordato Parte_1 Parte_3
preventivo intimava il pagamento di cinque diverse fatture relative agli anni 2014
e 2015, senza tuttavia, come detto, fare alcun riferimento alla fattura n.
2016000321E del 30.05.2016, cioè l'unica fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- considerato che tale fattura risulti dunque cronologicamente anteriore alla lettera di diffida del 06.12.2016 non comprendendosi, per quale motivo, quindi, in detta lettera vengano indicate altre e diverse fatture e non la fattura oggetto del monitorio a supporto della inconciliabilità delle divergenti richieste di pagamento della società opposta;
2 In particolare la fattura n. 2014010515E del 12.06.2014, risultando rimborsata da in data 16.12.2014 (doc. n. CP_2 10 opponente) e la fattura n. 2014007271E del 17.04.2014, risultando pagata in data 12.05.2014 tramite compensazione con la fattura n. 2014006316E del 08.04.2014 (doc. n. 9 fascicolo opponente);
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N. R.G. 6564/23 Trib. Verona - considerato come parte opposta abbia peraltro, costantemente, reiteraamente ed immediatamente contestato ogni intimazione ricevuta in quanto relativa a fatture già saldate;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto;
- ritenuto come non siano emersi elementi sufficienti per ritenere l'azione monitoria proposta con dolo o colpa grave da parte della asserita creditrice dovendosi con ciò escludere la condanna ex art. 96 c.p.c.;
- ritenuto come le spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, seguano la soccombenza e debbano pertanto essere poste a carico di parte opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 6564 /2023 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Revoca il d.i. opposto n. 2077/23;
2) Condanna la parte opposta , a rimborsare alla Controparte_1
parte opponente, , le spese di lite, che si liquidano in € 287,50 per Parte_1
spese ed in € 5000 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i.; oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 12 settembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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