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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/02/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 7881/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881/2022 R.G.
TRA
n. a AT (NA) il 25/02/1959 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PARENTE DIEGO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato il 10/06/2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato in data
03.06.2019 domanda amministrativa all' per il riconoscimento dello status di portatore di CP_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992, che non aveva avuto esito positivo;
di aver, poi, proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari, legittimanti la pretesa fatta valere, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
1 L' si costituiva e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate.
Nel corso del presente giudizio, si rendeva necessario l'espletamento di una nuova CTU, avendo parte ricorrente prospettato una valutazione errata e superficiale, da parte del consulente nominato nel corso del giudizio di ATP, delle patologie sofferte.
Ebbene, in questa fase il C.T.U., dott. ha considerato il periziando affetto da:Obesità grave con manifestazioni artrosiche e deficit deambulatorio;
Asma bronchiale allergico;
Sindrome ansioso- depressiva;
Esiti di orchiectomia” ” ed ha concluso riconoscendo in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 01.06.2023.
Il consulente nominato ha valutato tutte le patologie lamentate dalla ricorrente rilevando che: “Il ricorrente presenta un indice di massa corporea di 53,71 che configura un'obesità di terza classe, con un surplus di peso superiore al 100% del peso di riferimento standard. Il livello di obesità è marcato con estensione agli arti, al collo e alla pelvi…. Orbene, tali attività possono essere espletate dal ricorrente con limitata autonomia, specie in alcune di esse, se comparate con una persona del medesimo sesso ed età in condizioni standard. La presenza di menomazioni è alla base della valutazione che si completa con la contestuale presenza di complicanze artrosiche riscontrate nella documentazione e all'esame funzionale. Le rimanenti affezioni (asma bronchiale, patologia depressiva, orchiectomia) con pregiudizievole, anche se non assoluta, compromissione della funzione deambulatoria, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di incidenza meiopragica dell'efficienza fisica”. Per_ Con riguardo, poi, ai requisiti richiesti per beneficiare della prestazione invocata, il dott. ha evidenziato che: “Si ravvisano disabilità della locomozione autonoma, motorie funzionali, nell'assolvimento degli della vita ordinaria, per cui si configurano le condizioni medico-legali di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione”, mentre, in relazione alla decorrenza del riconoscimento, ha sottolineato quanto segue:
“per condividere la richiesta decorrenza (03.06.2019) è necessario verificare che le patologie, con
2 le menomazioni oggi riscontrate, erano già presenti a tale data. Gli elementi fondanti posti a supporto della presente valutazione non trovano riscontro oggettivo nella documentazione medica di parte…. Considerando il carattere progressivo che rende plausibile un aggravamento a distanza di un triennio dalla visita in Commissione e di un anno e mezzo (ATP), pur ritenendo una non insorgenza
d'emblée del quadro menomativo attuale può retrodatarsi in via presuntiva di un tempo standard dalla visita peritale”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3.- Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato il riconoscimento della prestazione da una data successiva sia al deposito del ricorso per ATPO che al deposito del presente giudizio. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separati decreti, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. 6838/2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione di entrambe le C.T.U. come da separati decreti;
3 b) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo al ricorrente la sussistenza Parte_1
dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992 a decorrere dal 01.06.2023;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881/2022 R.G.
TRA
n. a AT (NA) il 25/02/1959 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PARENTE DIEGO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato il 10/06/2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver inoltrato in data
03.06.2019 domanda amministrativa all' per il riconoscimento dello status di portatore di CP_1 handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992, che non aveva avuto esito positivo;
di aver, poi, proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari, legittimanti la pretesa fatta valere, all'esito del quale il CTU nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
1 L' si costituiva e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa della parte ricorrente incompleta per non aver adeguatamente valutato le patologie lamentate.
Nel corso del presente giudizio, si rendeva necessario l'espletamento di una nuova CTU, avendo parte ricorrente prospettato una valutazione errata e superficiale, da parte del consulente nominato nel corso del giudizio di ATP, delle patologie sofferte.
Ebbene, in questa fase il C.T.U., dott. ha considerato il periziando affetto da:Obesità grave con manifestazioni artrosiche e deficit deambulatorio;
Asma bronchiale allergico;
Sindrome ansioso- depressiva;
Esiti di orchiectomia” ” ed ha concluso riconoscendo in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata a decorrere dal 01.06.2023.
Il consulente nominato ha valutato tutte le patologie lamentate dalla ricorrente rilevando che: “Il ricorrente presenta un indice di massa corporea di 53,71 che configura un'obesità di terza classe, con un surplus di peso superiore al 100% del peso di riferimento standard. Il livello di obesità è marcato con estensione agli arti, al collo e alla pelvi…. Orbene, tali attività possono essere espletate dal ricorrente con limitata autonomia, specie in alcune di esse, se comparate con una persona del medesimo sesso ed età in condizioni standard. La presenza di menomazioni è alla base della valutazione che si completa con la contestuale presenza di complicanze artrosiche riscontrate nella documentazione e all'esame funzionale. Le rimanenti affezioni (asma bronchiale, patologia depressiva, orchiectomia) con pregiudizievole, anche se non assoluta, compromissione della funzione deambulatoria, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di incidenza meiopragica dell'efficienza fisica”. Per_ Con riguardo, poi, ai requisiti richiesti per beneficiare della prestazione invocata, il dott. ha evidenziato che: “Si ravvisano disabilità della locomozione autonoma, motorie funzionali, nell'assolvimento degli della vita ordinaria, per cui si configurano le condizioni medico-legali di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione”, mentre, in relazione alla decorrenza del riconoscimento, ha sottolineato quanto segue:
“per condividere la richiesta decorrenza (03.06.2019) è necessario verificare che le patologie, con
2 le menomazioni oggi riscontrate, erano già presenti a tale data. Gli elementi fondanti posti a supporto della presente valutazione non trovano riscontro oggettivo nella documentazione medica di parte…. Considerando il carattere progressivo che rende plausibile un aggravamento a distanza di un triennio dalla visita in Commissione e di un anno e mezzo (ATP), pur ritenendo una non insorgenza
d'emblée del quadro menomativo attuale può retrodatarsi in via presuntiva di un tempo standard dalla visita peritale”.
Le motivate conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e, pertanto, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sul punto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
L'opposizione va, pertanto, accolta, ricordandosi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3.- Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato il riconoscimento della prestazione da una data successiva sia al deposito del ricorso per ATPO che al deposito del presente giudizio. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separati decreti, si pongono definitivamente a carico dell' , stante l'esito positivo dell'accertamento. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara concluso il procedimento di A.T.P. n. 6838/2021 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione di entrambe le C.T.U. come da separati decreti;
3 b) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo al ricorrente la sussistenza Parte_1
dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/1992 a decorrere dal 01.06.2023;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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