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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1277/2022, promossa da:
(C.F. I), rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Bastianini Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
CONTRO
(P.Iva: , rapp.to e difeso dall'Avv. Federico Alfredo AR P.IVA_1
Bianchi
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.06.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , per ivi accertare e dichiarare la civile responsabilità dell'Ente AR convenuto in relazione ad un sinistro occorso all'attore in data 21.02.2020 e, per l'effetto, ottenerne la condanna, con sentenza generica, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, con riserva di agire in separato giudizio per la precisa quantificazione;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che in data 21.02.2020, intorno alle ore 20:20, si sarebbe trovato a passeggiare lungo il marciapiede di Via IV Novembre, nell'abitato di IN
SS (GR), in compagnia dei Sigg. e;
(ii) che in tale occasione, Persona_1 Persona_2 dopo aver svoltato a destra in Via Puccini II ed aver girato l'angolo, giunto all'altezza del tombino ivi presente, avrebbe perso l'equilibrio dal piano di calpestio del marciapiede e, pur avendo tentato di trovare un nuovo punto di appoggio nell'asfalto sottostante, sarebbe caduto rovinosamente in strada pagina 1 di 9 infortunandosi alla mano sinistra;
(ii) che la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di un grosso dislivello interessante un lato del tombino, circostanza non visibile da quel senso di marcia e maggiormente mascherato dall'ombra e dall'oscurità della zona;
(iii) che, inoltre, per la vegetazione cresciuta in prossimità di una fessurazione, nonché per la tonalità cromatica della copertura del tombino e dell'asfalto circostante, il dislivello sarebbe stato ancora meno percepibile;
(iv) che tali circostanze integrerebbero la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero CP_1 in subordine ex art. 2043 c.c. Ha concluso chiedendo la condanna del , con AR sentenza generica, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, con riserva di agire in separato giudizio per la precisa quantificazione;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 23.11.2022 si è costituito in giudizio il , AR eccependo in via preliminare l'inapplicabilità al caso di specie del rito sommario di cognizione, chiedendo disporsi il mutamento di rito con fissazione della udienza ex art. 183 c.p.c. Nel merito, in via principale, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto di cui ha chiesto l'integrale rigetto;
in via subordinata di merito, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
All' udienza del 28.09.2022, ritenuta la necessità di una istruttoria non sommaria, il Giudice Istruttore ha mutato il rito ed assegnato alle parti termine per memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare pagina 2 di 9 l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o pagina 3 di 9 meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in pagina 4 di 9 nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_1 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita nell'escussione di due testi di parte attrice e di un teste di parte convenuta.
pagina 5 di 9 I testi di parte attrice e (entrambi dichiaratisi amici/conoscenti Persona_1 Persona_2 dell'attore), rendendo una dichiarazione coerente e credibile, nonché priva di contraddizioni intrinseche, nel premettere che in data 21.02.2020, intorno alle ore 20:20, si trovavano a passeggiare lungo il marciapiede di Via IV Novembre, nell'abitato di IN SS (GR), in compagnia dell'attore, hanno confermato il fatto storico del sinistro, ovvero che in quella occasione, dopo aver svoltato a destra in Via Puccini II ed aver girato l'angolo, giunto all'altezza del tombino ivi presente,
l'attore perse l'equilibrio dal piano di calpestio del marciapiede e, pur avendo tentato di trovare un nuovo punto di appoggio nell'asfalto sottostante, cadde a terra infortunandosi alla mano sinistra (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
I testi hanno anche confermato che la caduta avvenne in corrispondenza di un grosso dislivello interessante un lato del tombino presente ai margini del marciapiede, riconoscendo il dissesto nelle fotografie mostrate (cfr. doc. 1 e che tale disconnessione non risultava chiaramente visibile Pt_1 da quel senso di marcia, in ragione dell'assenza di segnali di pericolo, della presenza di vegetazione ai lati del tombino, della tonalità cromatica della copertura del tombino stesso e dell'asfalto circostante, nonché in ragione dell'assenza di illuminazione pubblica (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
Circa la presenza di illuminazione pubblica nell'area teatro del sinistro, i testi hanno in particolare dichiarato che, nell'occasione, questa era assente, tanto che la presenza del dissesto divenne visibile solo dopo aver illuminato la zona con il proprio cellulare, utilizzato come torcia (cfr. verbale del
9.11.2023 e del 18.01.2024).
Il teste di parte convenuta (dichiaratosi dipendente del ) non ha Testimone_1 AR invece reso dichiarazioni fruibili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, non avendovi assistito personalmente. Lo stesso teste ha unicamente riferito che, a seguito di un sopralluogo eseguito qualche tempo dopo l'evento (ovvero dopo che il ricevette la richiesta di risarcimento danni), CP_1 stilò una relazione nella quale “veniva indicato che non erano stati riscontrati problemi di illuminazione” e di aver accertato che “nel mese del sinistro non vi erano state segnalazioni relative alla carenza di illuminazione pubblica” (cfr. verbale del 18.01.2024).
Lo stesso teste, richiesto di riferire circa la visibilità “a distanza” del dissesto per cui è causa, ha dichiarato che lo stesso, secondo la sua percezione, sarebbe stato visibile, senza tuttavia specificare altro (cfr. verbale del 18.01.2024).
Così ricostruito l'esito delle prove orali, sulla scorta delle predette testimonianze, da valutare come coerenti tra loro e prive di contraddizioni intrinseche, risulta provato sia il fatto storico del sinistro, sia la sua riferibilità ad un collettore fognario sottoposto a custodia dell'Ente comunale ex art. 2051 c.c., in corrispondenza del quale l'attore ebbe a subire l'incidente. pagina 6 di 9 Non sembra poi potersi ascrivere la lesione lamentata da parte attrice ad un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo evidenziati dai testi escussi sia di parte attrice che di parte convenuta.
In particolare, risulta provato all'esito della prova testimoniale che il tombino in questione aveva i caratteri del pericolo occulto tipici dell'insidia/trabocchetto, sia in relazione al carattere obiettivo della non visibilità, sia in relazione al carattere della non prevedibilità, entrambe richieste ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto.
Infatti, deve ritenersi che, nel caso di specie, si verta in una ipotesi in cui lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile il danno (cfr. Cass. 05.febbraio
2013, n. 2660; n.3297/2015), sulla base dalle testimonianze rese dai testi escussi, laddove si evince che il manto stradale in cui si trovava il tombino oggetto di causa era oggettivamente disconnesso, privo di segnaletica di pericolo, oltre che non visibile per assenza di illuminazione pubblica;
circa tale ultimo profilo, ovvero l'assenza di illuminazione, non può infatti valorizzarsi la testimonianza del teste non presente al momento del sinistro e recatosi sul posto per un sopralluogo a distanza di Tes_1 qualche tempo (cfr. verbale del 18.01.2024).
Tali circostanze ben possono essere ritenute idonee a celare la pericolosità del collettore fognario dove si verificò il sinistro, avvenuto peraltro in orario serale (ore 20.20 circa) in periodo invernale
(21.02.2020), dunque in assenza di luce naturale.
A tal riguardo, parte attrice ha infatti, assolto l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia (nel caso di specie pacificamente a carico del quale responsabile della corretta manutenzione, trattandosi di tratto di strada CP_1 comunale). Per contro, non risulta prova in atti del caso fortuito o della forza maggiore, non avendo il dato prova di un fattore esterno che soddisfi il requisito di assoluta imprevedibilità e/o di CP_1 eccezionalità tale da interrompere il predetto nesso di causalità.
Risulta anzi maggiormente probabile, se non certo, che il dissesto, chiaramente visibile nel materiale fotografico prodotto dal cfr. doc. 1) e riconosciuto dai testimoni, fosse presente in loco già Pt_1 da diverso tempo, sicché deve ritenersi che lo stesso era (o doveva ragionevolmente essere) già noto al da tanto deriva che dallo stesso era certamente esigibile un intervento volto a CP_1 CP_1 scongiurare il pericolo di incidenti, stante la presenza di una marcata disconnessione in prossimità di un tombino collocato al margine del marciapiede destinato ai pedoni, disconnessione estesa anche ad una porzione della strada destinata al traffico veicolare.
Deve quindi ritenersi, a carico dell'Amministrazione convenuta, provata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. stante la pacifica sussistenza di un rapporto di custodia della cosa (nella specie, pagina 7 di 9 pozzetto/tombino) tale da consentirle il potere/dovere di controllo, di eliminare le situazioni di pericolo che erano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Nella specie, stante l'assenza di prova del caso fortuito può ritenersi dimostrato che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, costituita nella specie dalla presenza di una marcata disconnessione interessante un lato del tombino, resa poco (o per niente) visibile stante: (i) la vegetazione cresciuta in prossimità delle fessurazioni ai lati del tombino;
(ii) la tonalità cromatica della copertura del tombino e dell'asfalto circostante;
(iii) l'assenza di segnali di pericolo;
(iv) l'assenza di illuminazione pubblica in quel tratto di strada al momento del sinistro (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
Non risulta, infatti, che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, trattandosi di disconnessione creatasi, con ogni probabilità, diverso tempo prima. Si osservi infatti che l'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, nella specie, non è oggettiva, né dal punto di vista probabilistico né della causalità adeguata, in quanto pacificamente rientranti nei poteri/doveri dell'Amministrazione comunale quello di garantire un buono stato di conservazione della res pubblica, a meno che la stessa non si presenti oggettivamente pericolosa ed idonea a cagionare danni a terzi.
Del resto, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. n.10300/2007), pienamente condivisibile e coerente con quanto sopra enunciato è il principio secondo cui quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve ritenersi il comportamento della vittima. Sul punto, va evidenziato come, nella specie, sotto il primo versante
(quello della pericolosità della cosa), risulta acclarata l'obiettiva situazione di pericolosità del tombino, suscettibile di creare più di un pericolo per le persone che vi si fossero avvicinate.
Sotto il secondo versante (quello della incidenza causale del comportamento della vittima), anche a voler considerare una serie di ipotetici fattori causali (quali disattenzione, ovvero autonoma condotta della vittima dell'infortunio), deve ritenersi come un comportamento disattento dell'utente non sia astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile in quanto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi esigibile dalla persona un livello di attenzione tale da escludere, sempre e comunque, la responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2051 c.c. quale custode nella fattispecie de qua della fognatura pubblica, con conseguente inammissibile esenzione dell'ente pubblico da ogni responsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto;
il che non è certo il significato dei principi sopra riportati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, n.15761).
Invero va qui ribadito che l'ente proprietario si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei pagina 8 di 9 sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse al manufatto, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
In conclusione, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente – transito pedonale in un'area a ciò destinata), va affermata nel caso di specie la responsabilità del quale AR custode ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato dall'attore.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo, segnatamente la declaratoria di civile responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso a AR
in data 21.02.2020 nell'abitato di IN SS (GR), con condanna dell'Ente Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal , da quantificarsi in separato Parte_1 giudizio, da instaurarsi a cura dell'attore.
In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che, pur essendo emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro per cui è lite per fatto imputabile ex art. 2051 c.c. alla parte convenuta, va tenuta in debito conto la plausibile difficoltà operativa – pur non esimente da responsabilità – nella gestione dei pubblici servizi in capo all'ente Comunale ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la regolarità ed il buono stato di conservazione della strada pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta la civile responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso a in data 21.02.2020 AR Parte_1 nell'abitato di IN SS (GR);
2. Condanna il al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal AR
, da quantificarsi in separato giudizio da instaurarsi a cura dell'attore; Parte_1
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in SS, 2.09.2025 Il Giudice
Si comunichi. Dott. Amedeo Russo pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1277/2022, promossa da:
(C.F. I), rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Bastianini Parte_1 CodiceFiscale_1
ATTORE
CONTRO
(P.Iva: , rapp.to e difeso dall'Avv. Federico Alfredo AR P.IVA_1
Bianchi
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.06.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , per ivi accertare e dichiarare la civile responsabilità dell'Ente AR convenuto in relazione ad un sinistro occorso all'attore in data 21.02.2020 e, per l'effetto, ottenerne la condanna, con sentenza generica, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, con riserva di agire in separato giudizio per la precisa quantificazione;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che in data 21.02.2020, intorno alle ore 20:20, si sarebbe trovato a passeggiare lungo il marciapiede di Via IV Novembre, nell'abitato di IN
SS (GR), in compagnia dei Sigg. e;
(ii) che in tale occasione, Persona_1 Persona_2 dopo aver svoltato a destra in Via Puccini II ed aver girato l'angolo, giunto all'altezza del tombino ivi presente, avrebbe perso l'equilibrio dal piano di calpestio del marciapiede e, pur avendo tentato di trovare un nuovo punto di appoggio nell'asfalto sottostante, sarebbe caduto rovinosamente in strada pagina 1 di 9 infortunandosi alla mano sinistra;
(ii) che la caduta sarebbe stata causata dalla presenza di un grosso dislivello interessante un lato del tombino, circostanza non visibile da quel senso di marcia e maggiormente mascherato dall'ombra e dall'oscurità della zona;
(iii) che, inoltre, per la vegetazione cresciuta in prossimità di una fessurazione, nonché per la tonalità cromatica della copertura del tombino e dell'asfalto circostante, il dislivello sarebbe stato ancora meno percepibile;
(iv) che tali circostanze integrerebbero la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero CP_1 in subordine ex art. 2043 c.c. Ha concluso chiedendo la condanna del , con AR sentenza generica, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, con riserva di agire in separato giudizio per la precisa quantificazione;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 23.11.2022 si è costituito in giudizio il , AR eccependo in via preliminare l'inapplicabilità al caso di specie del rito sommario di cognizione, chiedendo disporsi il mutamento di rito con fissazione della udienza ex art. 183 c.p.c. Nel merito, in via principale, ha dedotto l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto di cui ha chiesto l'integrale rigetto;
in via subordinata di merito, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
All' udienza del 28.09.2022, ritenuta la necessità di una istruttoria non sommaria, il Giudice Istruttore ha mutato il rito ed assegnato alle parti termine per memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare pagina 2 di 9 l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o pagina 3 di 9 meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in pagina 4 di 9 nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_1 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata.
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita nell'escussione di due testi di parte attrice e di un teste di parte convenuta.
pagina 5 di 9 I testi di parte attrice e (entrambi dichiaratisi amici/conoscenti Persona_1 Persona_2 dell'attore), rendendo una dichiarazione coerente e credibile, nonché priva di contraddizioni intrinseche, nel premettere che in data 21.02.2020, intorno alle ore 20:20, si trovavano a passeggiare lungo il marciapiede di Via IV Novembre, nell'abitato di IN SS (GR), in compagnia dell'attore, hanno confermato il fatto storico del sinistro, ovvero che in quella occasione, dopo aver svoltato a destra in Via Puccini II ed aver girato l'angolo, giunto all'altezza del tombino ivi presente,
l'attore perse l'equilibrio dal piano di calpestio del marciapiede e, pur avendo tentato di trovare un nuovo punto di appoggio nell'asfalto sottostante, cadde a terra infortunandosi alla mano sinistra (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
I testi hanno anche confermato che la caduta avvenne in corrispondenza di un grosso dislivello interessante un lato del tombino presente ai margini del marciapiede, riconoscendo il dissesto nelle fotografie mostrate (cfr. doc. 1 e che tale disconnessione non risultava chiaramente visibile Pt_1 da quel senso di marcia, in ragione dell'assenza di segnali di pericolo, della presenza di vegetazione ai lati del tombino, della tonalità cromatica della copertura del tombino stesso e dell'asfalto circostante, nonché in ragione dell'assenza di illuminazione pubblica (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
Circa la presenza di illuminazione pubblica nell'area teatro del sinistro, i testi hanno in particolare dichiarato che, nell'occasione, questa era assente, tanto che la presenza del dissesto divenne visibile solo dopo aver illuminato la zona con il proprio cellulare, utilizzato come torcia (cfr. verbale del
9.11.2023 e del 18.01.2024).
Il teste di parte convenuta (dichiaratosi dipendente del ) non ha Testimone_1 AR invece reso dichiarazioni fruibili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, non avendovi assistito personalmente. Lo stesso teste ha unicamente riferito che, a seguito di un sopralluogo eseguito qualche tempo dopo l'evento (ovvero dopo che il ricevette la richiesta di risarcimento danni), CP_1 stilò una relazione nella quale “veniva indicato che non erano stati riscontrati problemi di illuminazione” e di aver accertato che “nel mese del sinistro non vi erano state segnalazioni relative alla carenza di illuminazione pubblica” (cfr. verbale del 18.01.2024).
Lo stesso teste, richiesto di riferire circa la visibilità “a distanza” del dissesto per cui è causa, ha dichiarato che lo stesso, secondo la sua percezione, sarebbe stato visibile, senza tuttavia specificare altro (cfr. verbale del 18.01.2024).
Così ricostruito l'esito delle prove orali, sulla scorta delle predette testimonianze, da valutare come coerenti tra loro e prive di contraddizioni intrinseche, risulta provato sia il fatto storico del sinistro, sia la sua riferibilità ad un collettore fognario sottoposto a custodia dell'Ente comunale ex art. 2051 c.c., in corrispondenza del quale l'attore ebbe a subire l'incidente. pagina 6 di 9 Non sembra poi potersi ascrivere la lesione lamentata da parte attrice ad un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., tenuto conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo evidenziati dai testi escussi sia di parte attrice che di parte convenuta.
In particolare, risulta provato all'esito della prova testimoniale che il tombino in questione aveva i caratteri del pericolo occulto tipici dell'insidia/trabocchetto, sia in relazione al carattere obiettivo della non visibilità, sia in relazione al carattere della non prevedibilità, entrambe richieste ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto.
Infatti, deve ritenersi che, nel caso di specie, si verta in una ipotesi in cui lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile il danno (cfr. Cass. 05.febbraio
2013, n. 2660; n.3297/2015), sulla base dalle testimonianze rese dai testi escussi, laddove si evince che il manto stradale in cui si trovava il tombino oggetto di causa era oggettivamente disconnesso, privo di segnaletica di pericolo, oltre che non visibile per assenza di illuminazione pubblica;
circa tale ultimo profilo, ovvero l'assenza di illuminazione, non può infatti valorizzarsi la testimonianza del teste non presente al momento del sinistro e recatosi sul posto per un sopralluogo a distanza di Tes_1 qualche tempo (cfr. verbale del 18.01.2024).
Tali circostanze ben possono essere ritenute idonee a celare la pericolosità del collettore fognario dove si verificò il sinistro, avvenuto peraltro in orario serale (ore 20.20 circa) in periodo invernale
(21.02.2020), dunque in assenza di luce naturale.
A tal riguardo, parte attrice ha infatti, assolto l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia (nel caso di specie pacificamente a carico del quale responsabile della corretta manutenzione, trattandosi di tratto di strada CP_1 comunale). Per contro, non risulta prova in atti del caso fortuito o della forza maggiore, non avendo il dato prova di un fattore esterno che soddisfi il requisito di assoluta imprevedibilità e/o di CP_1 eccezionalità tale da interrompere il predetto nesso di causalità.
Risulta anzi maggiormente probabile, se non certo, che il dissesto, chiaramente visibile nel materiale fotografico prodotto dal cfr. doc. 1) e riconosciuto dai testimoni, fosse presente in loco già Pt_1 da diverso tempo, sicché deve ritenersi che lo stesso era (o doveva ragionevolmente essere) già noto al da tanto deriva che dallo stesso era certamente esigibile un intervento volto a CP_1 CP_1 scongiurare il pericolo di incidenti, stante la presenza di una marcata disconnessione in prossimità di un tombino collocato al margine del marciapiede destinato ai pedoni, disconnessione estesa anche ad una porzione della strada destinata al traffico veicolare.
Deve quindi ritenersi, a carico dell'Amministrazione convenuta, provata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. stante la pacifica sussistenza di un rapporto di custodia della cosa (nella specie, pagina 7 di 9 pozzetto/tombino) tale da consentirle il potere/dovere di controllo, di eliminare le situazioni di pericolo che erano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Nella specie, stante l'assenza di prova del caso fortuito può ritenersi dimostrato che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, costituita nella specie dalla presenza di una marcata disconnessione interessante un lato del tombino, resa poco (o per niente) visibile stante: (i) la vegetazione cresciuta in prossimità delle fessurazioni ai lati del tombino;
(ii) la tonalità cromatica della copertura del tombino e dell'asfalto circostante;
(iii) l'assenza di segnali di pericolo;
(iv) l'assenza di illuminazione pubblica in quel tratto di strada al momento del sinistro (cfr. verbale del 9.11.2023 e del 18.01.2024).
Non risulta, infatti, che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, trattandosi di disconnessione creatasi, con ogni probabilità, diverso tempo prima. Si osservi infatti che l'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, nella specie, non è oggettiva, né dal punto di vista probabilistico né della causalità adeguata, in quanto pacificamente rientranti nei poteri/doveri dell'Amministrazione comunale quello di garantire un buono stato di conservazione della res pubblica, a meno che la stessa non si presenti oggettivamente pericolosa ed idonea a cagionare danni a terzi.
Del resto, come chiarito in giurisprudenza (cfr. Cass. n.10300/2007), pienamente condivisibile e coerente con quanto sopra enunciato è il principio secondo cui quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve ritenersi il comportamento della vittima. Sul punto, va evidenziato come, nella specie, sotto il primo versante
(quello della pericolosità della cosa), risulta acclarata l'obiettiva situazione di pericolosità del tombino, suscettibile di creare più di un pericolo per le persone che vi si fossero avvicinate.
Sotto il secondo versante (quello della incidenza causale del comportamento della vittima), anche a voler considerare una serie di ipotetici fattori causali (quali disattenzione, ovvero autonoma condotta della vittima dell'infortunio), deve ritenersi come un comportamento disattento dell'utente non sia astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile in quanto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi esigibile dalla persona un livello di attenzione tale da escludere, sempre e comunque, la responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2051 c.c. quale custode nella fattispecie de qua della fognatura pubblica, con conseguente inammissibile esenzione dell'ente pubblico da ogni responsabilità, dovendosi far carico solo all'utente tutte le conseguenze del dissesto;
il che non è certo il significato dei principi sopra riportati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, n.15761).
Invero va qui ribadito che l'ente proprietario si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei pagina 8 di 9 sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse al manufatto, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).
In conclusione, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente – transito pedonale in un'area a ciò destinata), va affermata nel caso di specie la responsabilità del quale AR custode ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato dall'attore.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di cui all'atto introduttivo, segnatamente la declaratoria di civile responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso a AR
in data 21.02.2020 nell'abitato di IN SS (GR), con condanna dell'Ente Parte_1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal , da quantificarsi in separato Parte_1 giudizio, da instaurarsi a cura dell'attore.
In ordine alle spese di lite si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n.
77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che, pur essendo emersa dall'istruttoria la effettiva verificazione del sinistro per cui è lite per fatto imputabile ex art. 2051 c.c. alla parte convenuta, va tenuta in debito conto la plausibile difficoltà operativa – pur non esimente da responsabilità – nella gestione dei pubblici servizi in capo all'ente Comunale ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la regolarità ed il buono stato di conservazione della strada pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, accerta la civile responsabilità ex art. 2051 c.c. del in relazione al sinistro occorso a in data 21.02.2020 AR Parte_1 nell'abitato di IN SS (GR);
2. Condanna il al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal AR
, da quantificarsi in separato giudizio da instaurarsi a cura dell'attore; Parte_1
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in SS, 2.09.2025 Il Giudice
Si comunichi. Dott. Amedeo Russo pagina 9 di 9