Articolo 147 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 98 vicies quinquiesArticolo 98 vicies septies
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16 settembre 2003
Art. 147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina.
2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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