Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 31 gennaio 2022, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio la Questura di Torino.
Con ordinanza n. 543 del 15 aprile 2022, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con i primi due motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere contestando, in particolare, la valutazione di pericolosità per l’ordine pubblico effettuata dalla Questura di Torino.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che in sede di diniego o di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, fermo restando il divieto di automatismo tra sentenza di condanna e revoca, l’Amministrazione può attribuire rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, alla particolare gravità degli specifici fatti di reato accertati a carico di quest’ultimo dall’Autorità giudiziaria (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4574/2024).
Ciò premesso, nel caso di specie il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato alle gravi condotte illecite di violenza sessuale tentata (artt. 56 e 609 bis c.p.), di lesioni personali (art. 582 c.p.) e di cui all’art. 610 c.p. (con l’aggravante di avere commesso i fatti in presenza della figlia minore della vittima di due anni) – tenuto conto di tutte le circostanze di fatto descritte nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Lodi – deve ritenersi idoneo a fondare il giudizio di pericolosità sociale posto a base del diniego del titolo di lungo periodo impugnato.
La gravità di tali fatti, peraltro, oltre ad essere confermata dal mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di violenza sessuale per i “casi di minore gravità” di cui all’art. 609 bis , terzo comma, c.p., non può ritenersi smentita dalla concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazione – quella svolta in sede penale in merito al trattamento sanzionatorio e al giudizio prognostico in ordine alla reiterazione dei reati – non sovrapponibile a quella di pericolosità sociale effettuata dalla Questura in sede di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per quanto concerne, invece, la valutazione della durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale e il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, si deve rilevare che tali aspetti non sono stati ritenuti dalla Questura resistente – nell’esercizio della discrezionalità attribuitale in materia e con un giudizio che non presenta profili di illogicità o di irragionevolezza – sufficienti a bilanciare la pericolosità sociale del ricorrente in relazione all’ottenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Peraltro, la stessa Questura resistente nella memoria depositata in giudizio ha rilevato che “ …il diniego di un permesso di soggiorno di lungo periodo, non pregiudica la possibilità di formulare istanze per il rilascio di un titolo di soggiorno di altra tipologia ” e che il ricorrente continua “ …a risiedere in Italia con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano ove ora risiede ” (circostanza non contestata in giudizio dal ricorrente).
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato contestando la valutazione effettuata dalla Questura di Torino in ordine al requisito reddituale.
Tale motivo – oltre a risultare assorbito dalla sopra accertata legittimità della ragione di diniego del titolo di lungo periodo fondata sulla pericolosità sociale del ricorrente e idonea di per sé a giustificare il provvedimento adottato (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3480/2024, par. 5 della motivazione) – non risulta comunque coerente con la motivazione del diniego impugnato, nella quale viene dato espressamente atto che il ricorrente in sede procedimentale ha depositato “ …documentazione idonea a rimuovere i motivi ostativi di natura economico-lavorativa… ”.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alla Questura di Torino le spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.