Art. 524. Applicazione di sanzioni penali piu' gravi 1. Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato a norma delle leggi vigenti.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Art. 561 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/
Pignoramento successivo Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere [Codice di procedura civile 555] un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento [Codice di procedura civile 493], ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce [Codice civile 2664]. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui …
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