Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
RGN 1417 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1417 / 2024, avente ad OGGETTO: divorzio contenzioso (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da contro , rispettivamente Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti RUTIGLIANO RAFFAELE e MARSEGLIA
MICHELA DANIELA in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del
P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione pronunciata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia;
il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
I coniugi confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Foggia;
entrambe le parti hanno allegato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura conclusasi con accordo e conversione del rito in camerale su istanza congiunta, le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Apricena in data 18/06/2009 tra , nata a [...] Parte_1
SEVERO (FG) in data 25/02/1978 , e , Controparte_1 nato a [...] in data [...] , (atto n. 14 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 19.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro