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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2081/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione-violazione CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentata e difesa ex lege Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Pt_1
-Appellante- E
CP_1
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 113/2024 il Giudice di Pace di accolse il ricorso Pt_1
presentato da avverso l'ordinanza prefettizia del 18 Agosto 2023 CP_1
pagina 1 di 6
elevatogli dalla locale Polizia Municipale in data 30 Marzo 2023 con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 142/7 CdS poiché aveva superato il limite di velocità previsto in Viale XI Agosto.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che la novella legislativa di cui al d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, consentisse effettivamente la installazione di dispositivi rilevatori della velocità su tutte le tipologie di strade ma che il testo normativo non potesse essere interpretato nel senso di escludere che le strade di cui all'art. 2 co 2 lett. C) e D) del CdS possedessero le caratteristiche loro proprie ovvero, per quel che riguarda le
«strade urbane di scorrimento», come nel caso concreto viale XI Agosto, la
«banchina pavimentata a destra e marciapiedi».
Tale banchina, proseguì il primo giudice, era di fatto assente nel tratto di strada di viale XI Agosto, in quanto costituita da «uno spazio talmente esiguo da non poter essere ricondotto alla struttura e alla funzione di una banchina, caratterizzandosi quindi per le sue dimensioni non consone a consentire manovre di emergenza», così che il viale XI
Agosto, proprio perché privo di un elemento strutturale quale la banchina, non poteva essere definito quale «strada urbana di scorrimento».
Conseguentemente, illegittimamente il Prefetto di aveva autorizzato la Pt_1
installazione di rilevatori a distanza della velocità di cui all'art 142 CdS, in presenza dei quali non è necessaria la contestazione immediata, proprio perché viale XI Agosto non possedeva le caratteristiche di cui alle lettere C) e D) co 2
CdS che la novella legislativa non aveva fatto venire meno.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la
[...]
, affidando le Parte_2
proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell'art. 4 d.l. n. 121/2002 e art. 142 co 7 CdS-Travisamento dei fatti.
pagina 2 di 6 Il primo giudice non aveva tenuto conto che la novella legislativa prevista dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, che consente l'installazione dei dispositivi fissi di rilevamento della velocità, aveva modificato il disposto di cui all'art. 4 del d.l. n. 121/2002, con la conseguenza che il Prefetto può autorizzare l'apposizione di dispositivi su qualunque tipologia di strada, essendo venuto meno per espressa previsione legislativa la distinzione tra strada urbana di scorrimento e strada urbana 'comune', con la conseguenza che su viale XI Agosto non vi fosse alcuna necessità della presenza della banchina una volta emesso il provvedimento prefettizio.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa veniva decisa all'udienza del 5.6.2024, dopo discussione della parte e lettura del dispositivo in sua presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, l'art. 49 co 5 undecies del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, ha modificato la precedente normativa stabilendo quanto segue: «All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 1° agosto 2002 n. 168, le parole: “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
pagina 3 di 6 A seguito di tale modifica il testo di legge di cui al citato art. 4 del decreto legge n. 121/2002(convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, risulta il seguente:
«
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o pagina 4 di 6 il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285».
Risulta evidente quindi che, proprio alla luce del citato art. 49 co 5 undecies del decreto legge 16 Luglio 2020 n. 76, sono state espressamente sostituite le parole del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 che si riferivano alle «strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D»: cosicché la fondamentale distinzione rimane, oggi, per quel che riguarda il decreto legge n. 121/2002- recante
'Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale'- solo tra le strade A e B e tutte le altre tipologie di strade per le quali, quindi, non devono ricorrere le caratteristiche previste dalle lettere C e D (quali, per quel che riguarda il caso in questione, la banchina di cui alla soppressa lett. D), lettere volutamente non richiamate nel corpo del testo normativo(d.l. n.
121/2002).
Sarà quindi il Prefetto che per tali altre tipologie di strade individuerà, dopo accurata istruttoria che tenga conto «del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati», quelle dove istallare
«dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico».
Ebbene, nel caso in questione il Prefetto, dopo aver svolto la prescritta istruttoria, con decreto del 28 Settembre 2021 ha incluso il tratto di strada sul quale è stata rilevata la infrazione oggetto del presente contenzioso tra quelle sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo del traffico a postazione fissa ai sensi dell'articolo quattro d.l. n. 121/2002.
Nessun sindacato- e anche in ciò si rinviene un errore nella sentenza impugnata- è concesso al giudice ordinario sull'atto amministrativo, non pagina 5 di 6 suscettibile di essere disapplicato nel caso in questione, in quanto «il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico»(Cass. SS.UU. n. 2244/2015; Cass. n.
19659/2006; il medesimo principio sarà affermato, successivamente, da Cass.
SS.UU. n. 9543/2021).
Ne discende che del tutto erroneamente il Giudice di pace ha stigmatizzato come illegittimo il provvedimento prefettizio.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Attesa la novità della questione trattata, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_3
ed in riforma della sentenza n. 113 resa dal Giudice
[...]
di pace di in data 25.1.2024, rigetta l'opposizione proposta in primo Pt_1
grado da e compensa tra le parti le spese processuali. CP_1
Firenze, 10.VI.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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