Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/04/2022, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00576/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in EC, via G.Toma, n. 45;
contro
Ministero dell'Interno e Questura EC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, domiciliata ex lege in EC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di EC prot. -OMISSIS-, notificato in data 19.4.2021, con cui è stato rifiutato il richiesto rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo ed invitato l’extracomunitario ricorrente a lasciare il territorio nazionale nel termine di giorni quindici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to S. Centonze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitario ricorrente - cittadino del Senegal - con ricorso notificato l’11/05/2021 e depositato in giudizio il 12/05/2021, impugna il decreto prot. -OMISSIS-, notificato in data 19.4.2021, del Questore di EC, con cui è stata rigettata l’istanza presentata in data 2/12/2019 per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 9 t.u. imm., con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.- Sul ritardo nella richiesta di permesso Ue e sulle sue conseguenze: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 co., T.U. Imm. (D. Lgs. n. 286 del 1998); eccesso di potere e violazione del dovere di imparzialità e buon andamento ex artt. 3 e 97 Costituzione in relazione all’art. 5, co. 5, T.U. Imm. in presenza di irregolarità amministrative sanabili.
2.- Sull’inadempimento degli oneri fiscali per gli anni 2017 e 2019: violazione dell’art. 9 T.U. Imm. e 13, co. 2., Reg. att. T.U. Imm. (D.P.R. n. 394 del 1999); violazione del diritto al silenzio; eccesso di potere e violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione in relazione all’art. 5, co. 5, T.U. Imm. in presenza di mere irregolarità amministrative sanabili.
3. Sul precedente penale per contraffazione: Violazione dell’art. e 9, 4° co., T.U. Imm. e falsa applicazione dell’art. 26, co. 7 bis, T.U. Imm., nonché eccesso di potere.
4.- Sul rifiuto del permesso di soggiorno e sull’invito a lasciare il territorio nazionale: violazione e falsa applicazione dell’art. 26 T.U. Imm. sotto altri profili.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, concludeva come sopra riportato.
Il 24/05/2021, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, per resistere al ricorso, depositando un breve atto di costituzione formale.
Il 04/06/2021, parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare nonché il rigetto del ricorso.
Ad esito alla Camera di Consiglio dell’08/06/2021, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (avverso la quale non risulta essere stato interposto appello), questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso - essenzialmente - da un lato, che parte ricorrente, all’atto della presentazione (in data 2/12/2019) della domanda di rilascio di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., non era in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (essendo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo precedentemente rilasciatogli scaduto da oltre due anni, come affermato nello stesso ricorso) e, dall’altro lato, che la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., con sentenza della Corte di Appello di EC emessa l’8.11.2019, divenuta irrevocabile il 27.5.2020 (oltre alla mancata dimostrazione del requisito reddituale di cui alla norma in questione) è stata legittimamente ritenuta dal Questore di EC ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998. ”
Il 17/02/2022, parte resistente ha depositato in giudizio note di udienza, chiedendo il passaggio in decisione del ricorso e la condanna di controparte alle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 22/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Parte ricorrente - essenzialmente - lamenta, con il primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, in quanto, a suo dire, non sarebbe necessario che, al momento della domanda del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, il permesso di soggiorno (temporaneo) di cui l’istante era già titolare non sia scaduto (come ritenuto dall’Amministrazione resistente nel provvedimento di rigetto impugnato), ma che lo straniero possa annoverare cinque anni ininterrotti di soggiorno legale; con il secondo motivo di gravame, la illegittimità della pretesa dell’Amministrazione resistente a che il ricorrente dimostrasse di avere adempiuto agli oneri fiscali relativi al periodo di imposta degli anni 2017 e 2019; con il terzo motivo di gravame, che la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., ritenuta, nel provvedimento impugnato, ostativa al rilascio della carta di soggiorno, ai sensi dell’art. 26, co. 7 bis , del D. Lgs. n. 286 del 1998, in realtà osta solo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in quanto, con riferimento al permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, bisognerebbe invece fare riferimento all’art. 9, 4° comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998, che richiede la pericolosità sociale dello straniero; con il quarto motivo di gravame, che, anche in caso di rifiuto di rilascio di carta di soggiorno, in via gradata al ricorrente poteva essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, o perlomeno un permesso per attesa occupazione della durata annuale.
2. - Tutte le principali censure formulate nel ricorso sono infondate, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questa Sezione, avverso la quale non risulta essere stato interposto appello cautelare e a seguito della quale non sono stati depositati scritti difensivi di parte ricorrente.
Occorre, anzitutto, evidenziare che il gravato decreto -OMISSIS- del Questore di EC, di rigetto dell’istanza presentata in data 2/12/2019 per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo risulta basato su molteplici ragioni ostative (c.d. provvedimento “plurimotivato”), ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, EC, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, EC, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, EC, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
Premesso, dunque, che è autonomamente sufficiente a giustificare l’impugnato rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (per motivi di lavoro autonomo) anche uno soltanto dei motivi ostativi analiticamente evidenziati dalla P.A. a sostegno del rigetto predetto, il Tribunale ritiene sufficiente confutare in diritto il primo e il quarto motivo di gravame (con assorbimento delle restanti doglianze), essendo insuperabili, come già rilevato in sede cautelare, i corrispondenti motivi ostativi evidenziati nel provvedimento di rigetto impugnato, incentrati, da un lato, sul fatto (incontestato) che parte ricorrente, all’atto della presentazione (in data 2/12/2019) della domanda di rilascio di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., non era in possesso di un permesso di soggiorno (temporaneo) in corso di validità (essendo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo precedentemente rilasciatogli scaduto da oltre due anni, come affermato nello stesso ricorso) e, dall’altro lato, sulla valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26 del medesimo D. Lgs. n. 286/1998, della condanna del ricorrente per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., con sentenza della Corte di Appello di EC emessa l’8.11.2019, divenuta irrevocabile il 27.5.2020 (oltrechè, in ogni caso, della mancata dimostrazione del requisito reddituale di cui alla norma in questione).
2.1. - In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, giova, anzitutto, richiamare l’art. 9 (“ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ”), comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., secondo il quale « Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 ».
Ebbene, alla stregua della norma sopra riportata, questa Sezione ha già precisato che « La norma richiede, nell’ottica di consentire il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai cittadini stranieri (regolari e stabilmente soggiornanti e inseriti nel tessuto sociale ed economico), expressis verbis il riscontro del possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, necessario proprio al fine di dimostrare la regolare e stabile permanenza nel territorio italiano….
La tesi del ricorrente, secondo la quale non sarebbe richiesto che al momento della domanda de qua che il permesso di soggiorno non sia scaduto, risultando sufficiente che lo straniero possa annoverare cinque anni ininterrotti in possesso di un permesso già in corso di validità, risulta contrastante oltre con il testo letterale e inequivoco della norma dell’art. 9 citato (in claris non fit interpretatio), anche con la ratio della stessa, tendente evidentemente a premiare situazioni di permanenza del tutto regolari e in possesso dei requisiti di stabilità e integrazione sociale e lavorativa » (T.A.R. Puglia, EC, Sezione III, 17/03/2022, n. 420).
Sicchè, nella specie, la mancanza, all’atto della presentazione (in data 2/12/2019) della domanda, di un permesso di soggiorno (temporaneo) in corso di validità (“ in quanto il permesso risulta scaduto il 29.1.2017, e la richiesta, effettuata in data 8.5.2019 non fa che comprovare un ingiustificabile lungo periodo di soggiorno irregolare ”) risulta - già per sé - idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo.
2.2. - Rileva, altresì, il Tribunale l’infondatezza del quarto motivo di gravame, atteso che la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., con sentenza della Corte di Appello di EC emessa l’8.11.2019, divenuta irrevocabile il 27.5.2020 - oltre alla mancata dimostrazione del requisito reddituale di cui all’art. 26 (“ Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo ”), comma 3 (« Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria »), del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. - è stata legittimamente ritenuta dal Questore di EC ostativa (oltre che al rilascio del permesso di soggiorno U.E.) anche al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi degli artt. 26 (“ Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo ”), comma 7 bis (« La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica »), e 4 (“ Ingresso nel territorio dello Stato ”), comma 3 (« Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchè la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone »), del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla pericolosità sociale, né al grado di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione - non sussistente nel caso di specie - costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, “ nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari ” (Consiglio di Stato, Sezione II, 28/04/2021, n. 3417).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
4. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto conto della condizione personale del ricorrente) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, con la precisazione, però, che deve essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (provvisoriamente) disposta in favore del ricorrente con decreto n. -OMISSIS- dell’apposita Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R., in quanto - con ogni evidenza - le pretese azionate dallo stesso nel presente giudizio sono manifestamente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia EC - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in EC nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.