Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2024, proposto da AN ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’accertamento dell’inottemperanza prot.n°37332 del 12.06.2024, notificato al ricorrente in data 15.06.2024, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. MI Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha allegato e dedotto di essere stato destinatario dell’ordinanza di demolizione n. 2350 del 24.03.2023, avente ad oggetto talune opere abusive riscontrate nell’immobile in comproprietà sito nel Comune di Scafati alla via F. Faiella e di essere stato raggiunto, in data 15.06.2024, dal provvedimento di accertamento dell’inottemperanza alla prefata ingiunzione ripristinatoria con conseguente acquisizione delle contestate opere al patrimonio comunale.
2. Tanto premesso in punto di fatto, ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento da ultimo richiamato per i motivi di illegittimità così di seguito indicati:
1) Violazione e falsa applicazione art. 31 III co. D.P.R. 380/2001. Perplessità.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito che l’atto impugnato non avrebbe debitamente individuato il bene gratuitamente acquisito al patrimonio comunale, essendosi limitato a richiamare genericamente il contenuto della presupposta ordinanza di demolizione del 2023, in spregio al rigoroso regime giuridico e alle cautele formali che l’ordinamento predispone in materia di trasferimenti immobiliari.
2) Avvenuta presentazione di accertamento di conformità. Violazione e falsa applicazione del DPR 380/01 nonché del D.L. 69/2024. Violazione del giusto procedimento.
Con la censura in commento, il ricorrente ha lamentato l’erroneità del provvedimento epigrafato nella parte in cui non ha disposto la sospensione del procedimento di acquisizione in attesa della decisione sulla domanda di accertamento di conformità dallo stesso presentata ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. n. 380/01.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto degli oneri procedimentali. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.241/90. Irragionevolezza manifesta.
Secondo l’assunto ricorsuale, il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illegittimo in quanto emesso in assenza dalla previa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento, in spregio al dettame di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Scafati ,il quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, concludendo per l’infondatezza nel merito del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per presunta violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n° 380/2001, deducendo la mancata puntuale individuazione della superficie e dell’area oggetto di acquisizione, nonché l’asserita incompletezza dell’iter procedimentale prodromico all’effetto traslativo del bene al patrimonio comunale.
Le doglianze non colgono nel segno.
Sul punto, va detto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato dalla parte ricorrente, il verbale di sopralluogo congiunto del 31.10.2022 (prot. n° 59779 del 02.11.2022) ha accertato in modo analitico la localizzazione, la consistenza e la volumetria dei manufatti abusivi.
In esso, inoltre, vengono riportate le dimensioni e la destinazione d’uso di ciascun corpo di fabbrica (vano cantina interrato, ampliamento del piano rialzato adibito a cucina, appartamento in sopraelevazione, copertura a doppia falda e struttura indipendente a uso deposito/garage), con precisa indicazione della particella catastale n° 145 del Foglio 21, su cui insiste l’intero compendio.
Inoltre, come ben rimarcato dalla parte resistente, il provvedimento di accertamento di inottemperanza prot. n° 37332 del 12.06.2024 non solo richiama espressamente l’ordinanza di demolizione n° 2350/2023 e il verbale di sopralluogo tecnico del 31.10.2022, confermandone i contenuti identificativi, ma procede, ancora una volta, a puntualmente descrivere le opere oggetto di acquisizione.
Nello specifico, può leggersi nel provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tale accertamento costituisce titolo per: l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale della consistenza descritta nell'ordinanza di demolizione n. 2350 del 24/03/2023 e specificamente : - l'intero piano cantinato da distaccare dalla maggiore consistenza del sub 2 e sub 3; - piano terra - vano cucina da distaccare dalla maggiore consistenza del sub 2; - primo piano - intera consistenza del sub 3 (che comprende anche l'interrato); - piano copertura - l'intero tetto non contraddistinto in catasto urbano; - garage pertinenziale distinto in catasto con il sub 4, come da visure telematiche estratte in data odierna recanti prot. T10859, T98527, T95691, T96344 e T96932 e dalle quali si rileva tra l'altro che l'immobile risulta ancora in ditta al defunto genitore sig. ZI VA nato a [...] il [...], e comunque la consistenza dettagliatamente riportata e descritta nell'ordinanza di demolizione e sua migliore identificazione catastale, con presentazione delle dovute rettifiche in sede di formalizzazione con trascrizione presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'A.d.E.”.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente individuato e descritto l’area di sedime oggetto di acquisizione, nel rispetto dei principi di determinatezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
8. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente assume che, avendo presentato un’istanza di accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate, l’efficacia del provvedimento di accertamento di inottemperanza prot. n° 37332 del 12.06.2024 dovrebbe ritenersi sospesa sino alla definizione della suddetta istanza, richiamando in via estensiva la disciplina di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n° 380/2001, introdotto dal D.L. n° 69/2024 (“Decreto Salva Casa”).
L’assunto non si rivela meritevole di condivisione.
Invero, come emerge chiaramente dagli atti di causa, l’istanza depositata da ZI AN in data 12.09.2024 non è stata proposta ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n° 380/2001, bensì - come si evince dalla relazione tecnica illustrativa allegata alla pratica edilizia - ai sensi dell’art. 37 del medesimo Testo Unico.
Ne discende che l’invocata sospensione dell’efficacia dei provvedimenti repressivi risulta riferita a una norma che non costituisce il fondamento giuridico dell’istanza effettivamente presentata.
La disciplina dell’art. 37, infatti, non prevede - né espressamente né in via analogica - alcun effetto sospensivo automatico idoneo a paralizzare l’efficacia di atti repressivi già adottati.
8.1. Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, ad ulteriore confutazione delle censure avanzate, va pure detto che la disposizione normativa di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n° 380/2001 disciplina esclusivamente gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché le variazioni essenziali, mentre non contempla le opere che – come nella specie – siano state realizzate in totale assenza di titolo abilitativo, che restano integralmente soggette al regime dell’art. 31 T.U.E..
9. Neanche le contestazioni relative alla violazione del contraddittorio procedimentale possono essere accolte, atteso che i poteri della p.a., in materia, sono rigidamente vincolati.
Del resto, per giurisprudenza costante, “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge. Per tale ragione, tale procedimento non deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9163/2023; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 21.10.2024, n° 5543).
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate per consolidato orientamento giurisprudenziale “non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato (Consiglio di Stato Sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336)” (Cons. Stato, Sez. VI, 1 settembre 2021, 6190).
Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge. Per tale ragione, tale procedimento non deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato.
10. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Scafati, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di MA, Referendario, Estensore
AU Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO