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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4720/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO AP Presidente dott.ssa LA IM Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. PAOLA SCHIANO, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente come da atti introduttivi e conclusioni rassegnate all'udienza del 29/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 08.08.2024, la ricorrente , ha domandato a Parte_1 questo Tribunale la regolamentazione del regime di affido e di mantenimento dei figli minori Per_1
(4.02.2010) e (6.07.2017), nati dalla relazione more uxorio, ormai cessata, con il resistente Per_2
pagina 1 di 9 chiedendo di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e CP_1 comunque di disporre l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione della stessa, il versamento in capo al resistente della somma mensile di € 400 per ciascun figlio, a titolo di concorso al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, benché ritualmente citato mediante notificazione a proprie mani, non si è costituito in giudizio.
Nell'udienza svoltasi in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo depositato dal legale del ricorrente e dato atto che il resistente benché ritualmente citato non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia ed ha sentito solo la parte ricorrente, che ha confermato quanto esposto in ricorso, precisando di non conoscere l'attuale residenza dell'ex compagno. Ha inoltre riferito che quest'ultimo rifiuta la consegna del permesso di soggiorno e del passaporto dei figli e non ha versato alcuna somma per il loro mantenimento.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore d. ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c. l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre ricorrente, con collocamento presso quest'ultima e frequentazione del padre previ accordi diretti con la madre affidataria, tenuto conto della volontà dei minori, sotto il monitoraggio dei
Servizi Sociali delegati, nonché l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 500
(€250 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo. Il Giudice ha altresì ammonito il resistente affinchè riconsegnasse alla sig.ra i documenti dei due figli minori ed ha incaricato i servizi sociali Parte_1 di mantenere la presa in carico del nucleo familiare.
Alla successiva udienza, svoltasi in data 29.10.2025, il resistente, già contumace, non è comparso;
pertanto, è stata liberamente interrogata la parte ricorrente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale dell'ex compagno, e, in ragione del persistente rifiuto del resistente a riconsegnare i documenti dei figli, ha insistito sulla richiesta di una misura per indurre tale adempimento. Il Giudice, lette anche le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, ha riservato la decisione e rimesso gli atti al collegio.
1. La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlio
I servizi sociali – già incaricati al monitoraggio del nucleo dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nel
2024, a seguito dell'apertura del procedimento n. 10000338/22 RGCC – non hanno potuto incontrare il ricorrente, per indisponibilità dello stesso, comunicata telefonicamente, ad incontrarli, nonché in ragione del suo stato di irreperibilità, come da pratica aperta a suo carico da parte dei servizi demografici del comune di Montello con decorrenza dal 19/12/2024. Dalle relazioni redatte in pagina 2 di 9 riferimento ai minori, si rileva uno stile educativo rigido, fortemente permeato della sua rappresentazione della cultura di origine, con “una netta divisione dei ruoli di cura” ed “uno sbilanciamento di potere nei processi decisionali così come nella gestione finanziaria della famiglia”
(v. relazione SS 14/01/2025). I rapporti tra il padre e i figli appaiono nel complesso limitati e caratterizzati da conflittualità, fatta eccezione per il figlio minore con il quale egli ha Per_3 mantenuto una frequentazione, seppur – come evidenziato nell'ultima relazione del 28.10.2025 – a cadenza irregolare e rimessa alla volontà del resistente.
Il quadro complessivo restituisce dunque un assetto familiare in cui la madre – con l'importante supporto della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente – si fa carico in modo esclusivo degli oneri di cura e accudimento dei figli minori, mentre il padre, oltre a risultare assente nella gestione quotidiana dei minori ed irreperibile con riguardo alla sua residenza, ha perseverato in condotte ostruenti il libero esercizio della genitorialità materna, quali il rifiuto di consegnare la documentazione relativa ai figli, nonostante le reiterate sollecitazioni da parte dei servizi e l'ammonimento disposto dal Giudice nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'omesso pagamento del contributo al mantenimento, nonché l'essere rimasto contumace nel presente procedimento.
In tale ottica, il Collegio ritiene che le risultanze processuali legittimino, nel prioritario interesse del minore, una deroga alla regola generale di cui all'art. 337ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
È da considerarsi preliminarmente che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla pagina 3 di 9 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Nella fattispecie, il padre non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e inclinazioni dei figli.
Ad ogni modo, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso a prole.
La madre, per contro, dopo a cessazione della convivenza con il resistente, si è occupata in modo esclusivo della cura del minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo ed una crescita equilibrata, svolgendo da sempre una funzione di “mediazione tra le istanze dei figli e le direttive paterne, mitigando le rigidità determinate da un assetto familiare che a tratti appariva inflessibile e dal quale lei stessa nel tempo ha parzialmente preso le distanze” ed attivandosi prontamente nel reperimento di una soluzione volta alla stabilizzazione economica propria e dei minori (v. relazione SS 14/01/2025).
I comportamenti contestati al padre, infatti, incidono negativamente sulla capacità di condivisione e di collaborazione tra le parti, e non risulta possibile compiere attualmente una valutazione di piena capacità di quest'ultimo, il quale – rimasto contumace ed sottrattosi agli incontri con i servizi sociali – risulta incapace di assolvere il proprio ruolo genitoriale con consapevolezza, a fronte invece della ricorrente, la quale ha dimostrato di prendersi adeguatamente cura dei minori fin dall'allontanamento dalla casa familiare.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che l'assenza del padre dalla vita dei minori rende insufficiente ed inadeguata la formula dell'affido esclusivo, risultando necessario disporre l'affidamento super - esclusivo (o rafforzato), al fine di consentire al genitore affidatario di assumere nell'immediatezza ogni decisione di maggiore interesse per i figli, e rimettendo i tempi e le modalità di frequentazione padre- figli agli accordi con la madre affidataria ovvero alla decisione dei Servizi Sociali territorialmente pagina 4 di 9 competenti, presso i quali il padre dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare un rapporto stabile e continuativo con i propri figli, compatibilmente con la volontà e lo stato di benessere psico-fisico dei minori.
Non da ultimo, deve essere rilevato che il padre, nonostante l'ammonimento del Giudice relatore, ha reiteratamente omesso di consegnare i documenti di identità dei figli minori (passaporto e permessi di soggiorno). Tale condotta ostativa incide negativamente sui diritti fondamentali dei minori, affidati in via esclusiva e collocati presso la madre, i quali necessitano dei propri documenti per l'espletamento di ogni attività della vita quotidiana, ivi compresa la tutela della salute e la libertà di circolazione.
Pertanto, in forza dell'art. 473bis.38 c.p.c., il Tribunale può adottare i provvedimenti opportuni per garantire l'effettività delle decisioni e la tutela dell'interesse superiore dei minori, disponendo in particolare che i documenti di identità (passaporto e permessi di soggiorno) dei due figli minori
[...]
e siano prelevati dalla Forza Pubblica presso il resistente e consegnati alla Per_4 Persona_5 madre, quale genitore affidatario esclusivo, affinché possa provvedere alla loro custodia e al loro utilizzo per ogni esigenza connessa alla cura, alla salute e alla libertà di movimento dei minori.
2. Il mantenimento del minore
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere con decorrenza dalla data della domanda (agosto 2025), alla ricorrente la somma mensile di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento della prole), oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente pagina 5 di 9 esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
3. Spese di lite
Vista la soccombenza ed il comportamento processuale tenuto dal resistente, si condanna quest'ultimo al rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che si calcolano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità della causa, per tutte le fasi del giudizio, secondo i parametri minimi.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...], e nato a Persona_5 Persona_6
Seriate (BG) il 6.07.2017, in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione dei figli minori alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con i propri figli, nel rispetto della volontà di questi ultimi;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versale mensilmente in favore della ricorrente, a decorrere dalla data della domanda, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di € 500 (€ 250 per figlio), da pagare in via anticipata entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 7 di 9 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in
pagina 8 di 9 compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. ORDINA che i documenti di identità (passaporto e permessi di soggiorno) dei minori Persona_5 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], attualmente Persona_6 trattenuti dal padre resistente, siano prelevati dalla Forza Pubblica presso il medesimo e consegnati alla madre, quale genitore affidatario esclusivo;
6. DICHIARA la condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri di legge;
7. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione ai Servizi Sociali di Seriate
e al Comando di Polizia competente per territorio per l'attuazione di quanto disposto sub 5).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
LA IM RO AP
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO AP Presidente dott.ssa LA IM Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. PAOLA SCHIANO, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente come da atti introduttivi e conclusioni rassegnate all'udienza del 29/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 08.08.2024, la ricorrente , ha domandato a Parte_1 questo Tribunale la regolamentazione del regime di affido e di mantenimento dei figli minori Per_1
(4.02.2010) e (6.07.2017), nati dalla relazione more uxorio, ormai cessata, con il resistente Per_2
pagina 1 di 9 chiedendo di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e CP_1 comunque di disporre l'affido esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione della stessa, il versamento in capo al resistente della somma mensile di € 400 per ciascun figlio, a titolo di concorso al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, benché ritualmente citato mediante notificazione a proprie mani, non si è costituito in giudizio.
Nell'udienza svoltasi in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo depositato dal legale del ricorrente e dato atto che il resistente benché ritualmente citato non si è costituito, ne ha dichiarato la contumacia ed ha sentito solo la parte ricorrente, che ha confermato quanto esposto in ricorso, precisando di non conoscere l'attuale residenza dell'ex compagno. Ha inoltre riferito che quest'ultimo rifiuta la consegna del permesso di soggiorno e del passaporto dei figli e non ha versato alcuna somma per il loro mantenimento.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore d. ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti in favore della prole, disponendo ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c. l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre ricorrente, con collocamento presso quest'ultima e frequentazione del padre previ accordi diretti con la madre affidataria, tenuto conto della volontà dei minori, sotto il monitoraggio dei
Servizi Sociali delegati, nonché l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 500
(€250 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo. Il Giudice ha altresì ammonito il resistente affinchè riconsegnasse alla sig.ra i documenti dei due figli minori ed ha incaricato i servizi sociali Parte_1 di mantenere la presa in carico del nucleo familiare.
Alla successiva udienza, svoltasi in data 29.10.2025, il resistente, già contumace, non è comparso;
pertanto, è stata liberamente interrogata la parte ricorrente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale dell'ex compagno, e, in ragione del persistente rifiuto del resistente a riconsegnare i documenti dei figli, ha insistito sulla richiesta di una misura per indurre tale adempimento. Il Giudice, lette anche le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, ha riservato la decisione e rimesso gli atti al collegio.
1. La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlio
I servizi sociali – già incaricati al monitoraggio del nucleo dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nel
2024, a seguito dell'apertura del procedimento n. 10000338/22 RGCC – non hanno potuto incontrare il ricorrente, per indisponibilità dello stesso, comunicata telefonicamente, ad incontrarli, nonché in ragione del suo stato di irreperibilità, come da pratica aperta a suo carico da parte dei servizi demografici del comune di Montello con decorrenza dal 19/12/2024. Dalle relazioni redatte in pagina 2 di 9 riferimento ai minori, si rileva uno stile educativo rigido, fortemente permeato della sua rappresentazione della cultura di origine, con “una netta divisione dei ruoli di cura” ed “uno sbilanciamento di potere nei processi decisionali così come nella gestione finanziaria della famiglia”
(v. relazione SS 14/01/2025). I rapporti tra il padre e i figli appaiono nel complesso limitati e caratterizzati da conflittualità, fatta eccezione per il figlio minore con il quale egli ha Per_3 mantenuto una frequentazione, seppur – come evidenziato nell'ultima relazione del 28.10.2025 – a cadenza irregolare e rimessa alla volontà del resistente.
Il quadro complessivo restituisce dunque un assetto familiare in cui la madre – con l'importante supporto della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente – si fa carico in modo esclusivo degli oneri di cura e accudimento dei figli minori, mentre il padre, oltre a risultare assente nella gestione quotidiana dei minori ed irreperibile con riguardo alla sua residenza, ha perseverato in condotte ostruenti il libero esercizio della genitorialità materna, quali il rifiuto di consegnare la documentazione relativa ai figli, nonostante le reiterate sollecitazioni da parte dei servizi e l'ammonimento disposto dal Giudice nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'omesso pagamento del contributo al mantenimento, nonché l'essere rimasto contumace nel presente procedimento.
In tale ottica, il Collegio ritiene che le risultanze processuali legittimino, nel prioritario interesse del minore, una deroga alla regola generale di cui all'art. 337ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
È da considerarsi preliminarmente che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla pagina 3 di 9 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Nella fattispecie, il padre non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e inclinazioni dei figli.
Ad ogni modo, va osservato che il disinteresse ostentato dal resistente è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza né si è costituito in giudizio. A questo proposito, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di disaffezione e di indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sull'idoneità di quello stesso e genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso a prole.
La madre, per contro, dopo a cessazione della convivenza con il resistente, si è occupata in modo esclusivo della cura del minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo ed una crescita equilibrata, svolgendo da sempre una funzione di “mediazione tra le istanze dei figli e le direttive paterne, mitigando le rigidità determinate da un assetto familiare che a tratti appariva inflessibile e dal quale lei stessa nel tempo ha parzialmente preso le distanze” ed attivandosi prontamente nel reperimento di una soluzione volta alla stabilizzazione economica propria e dei minori (v. relazione SS 14/01/2025).
I comportamenti contestati al padre, infatti, incidono negativamente sulla capacità di condivisione e di collaborazione tra le parti, e non risulta possibile compiere attualmente una valutazione di piena capacità di quest'ultimo, il quale – rimasto contumace ed sottrattosi agli incontri con i servizi sociali – risulta incapace di assolvere il proprio ruolo genitoriale con consapevolezza, a fronte invece della ricorrente, la quale ha dimostrato di prendersi adeguatamente cura dei minori fin dall'allontanamento dalla casa familiare.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che l'assenza del padre dalla vita dei minori rende insufficiente ed inadeguata la formula dell'affido esclusivo, risultando necessario disporre l'affidamento super - esclusivo (o rafforzato), al fine di consentire al genitore affidatario di assumere nell'immediatezza ogni decisione di maggiore interesse per i figli, e rimettendo i tempi e le modalità di frequentazione padre- figli agli accordi con la madre affidataria ovvero alla decisione dei Servizi Sociali territorialmente pagina 4 di 9 competenti, presso i quali il padre dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare un rapporto stabile e continuativo con i propri figli, compatibilmente con la volontà e lo stato di benessere psico-fisico dei minori.
Non da ultimo, deve essere rilevato che il padre, nonostante l'ammonimento del Giudice relatore, ha reiteratamente omesso di consegnare i documenti di identità dei figli minori (passaporto e permessi di soggiorno). Tale condotta ostativa incide negativamente sui diritti fondamentali dei minori, affidati in via esclusiva e collocati presso la madre, i quali necessitano dei propri documenti per l'espletamento di ogni attività della vita quotidiana, ivi compresa la tutela della salute e la libertà di circolazione.
Pertanto, in forza dell'art. 473bis.38 c.p.c., il Tribunale può adottare i provvedimenti opportuni per garantire l'effettività delle decisioni e la tutela dell'interesse superiore dei minori, disponendo in particolare che i documenti di identità (passaporto e permessi di soggiorno) dei due figli minori
[...]
e siano prelevati dalla Forza Pubblica presso il resistente e consegnati alla Per_4 Persona_5 madre, quale genitore affidatario esclusivo, affinché possa provvedere alla loro custodia e al loro utilizzo per ogni esigenza connessa alla cura, alla salute e alla libertà di movimento dei minori.
2. Il mantenimento del minore
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che deve essere confermato l'obbligo in capo al resistente di corrispondere con decorrenza dalla data della domanda (agosto 2025), alla ricorrente la somma mensile di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio, ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento della prole), oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente pagina 5 di 9 esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
3. Spese di lite
Vista la soccombenza ed il comportamento processuale tenuto dal resistente, si condanna quest'ultimo al rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che si calcolano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità della causa, per tutte le fasi del giudizio, secondo i parametri minimi.
p.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...], e nato a Persona_5 Persona_6
Seriate (BG) il 6.07.2017, in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, nonché autorizzare autonomamente la partecipazione dei figli minori alle uscite didattiche e alle gite scolastiche con pernottamento;
2. DISPONE che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con i propri figli, nel rispetto della volontà di questi ultimi;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versale mensilmente in favore della ricorrente, a decorrere dalla data della domanda, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di € 500 (€ 250 per figlio), da pagare in via anticipata entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) pagina 7 di 9 spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in
pagina 8 di 9 compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. ORDINA che i documenti di identità (passaporto e permessi di soggiorno) dei minori Persona_5 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], attualmente Persona_6 trattenuti dal padre resistente, siano prelevati dalla Forza Pubblica presso il medesimo e consegnati alla madre, quale genitore affidatario esclusivo;
6. DICHIARA la condanna del ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri di legge;
7. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione ai Servizi Sociali di Seriate
e al Comando di Polizia competente per territorio per l'attuazione di quanto disposto sub 5).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
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