Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 marzo 2025, iscritta al n. 572 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Madre Teresa di Calcutta n. 23, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Pala che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16 settembre 1989 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 28).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati, a Orvieto (TR), i figli
, il 3 settembre 1993, e , il 23 ottobre 1997, Persona_1 Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 30 gennaio
2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“A) La sig.ra acquisterà dal sig. la quota Parte_1 Parte_2
di proprietà (50%) dell'immobile sita in Viterbo in Viale F. Baracca n. 85 - indentificato al N.C.E.U. al foglio 144, p.lla 281, sub 2, cat. A2, classe 2 mantenendo a sua volta il possesso di tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti e divenendone, così, esclusiva ed unica proprietaria;
contestualmente, il sig.
acquisterà la quota di proprietà (50%) della sig.ra Parte_2 Parte_1
degli immobili -indentificati al N.C.E.U. al foglio 144, p.lla 2772, sub 2,
[...]
cat. A2, classe 2 e foglio 144, p.lla 2772, sub 31, cat. C6 classe 4- siti in Viterbo Via
Madre Teresa di Calcutta n. 23 mantenendo a sua volta il possesso di tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti e divenendone, così, esclusivo ed unico proprietario;
B) il sig continuerà a versare alla figli la somma di € Parte_2 Per_2
450,00/mese a titolo di contributo al mantenimento fino al raggiungimento della indipendenza economica. Le spese straordinarie saranno ripartite, comunque in egual misura (50%), fra i ricorrenti”.
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Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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