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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1910/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n.1910/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Nardi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Avolio, giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/09/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Roseto degli Abruzzi il 19/06/2021 con da cui CP_1
non erano nati figli - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, alla moglie ordinare CP_1
la chiusura del conto corrente cointestato ai coniugi;
condannare la resistente alla restituzione della metà del valore del motociclo YA.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto matrimoniale, con il trascorrere del tempo, si era progressivamente deteriorato, tanto che i coniugi avevano avviato trattative per addivenire ad una separazione consensuale, rimaste senza esito a causa delle esorbitanti richieste economiche avanzate dalla moglie;
- entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, svolgendo attività lavorativa nel settore privato, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa in data 30/10/2024, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno mensile di€ 300,00, a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT e la condanna dello stesso alla restituzione della metà del valore del motociclo YA .
A sostegno della domanda la resistente ha dedotto che:
- a causa della grave patologia da cui era affetta ( “Panipopituitarismo, in pregresso intervento di asportazione di Macroadenoma Ipofisario GH secernente, e Diabete
Insipido”) era stata riconosciuta “invalida”, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, senza possibilità, tuttavia, di accedere al trattamento pensionistico;
-nonostante la malattia, aveva cercato di contribuire alle necessità della famiglia, pur dovendo spesso ricorrere alle cure ospedaliere ed a frequenti periodi di riposo.
All'udienza di comparizione in data 22/01/2025 il Presidente, dopo avere sentito i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare- ha preliminarmente dichiarato inammissibili le domande relative all'assegnazione della casa coniugale (per mancanza di prole) nonché quelle relative alla chiusura del conto corrente cointestato ed alla restituzione di somme, per difetto dei presupposti per il cd. simultaneus processus.
Quindi, all'esito di ampia discussione, i coniugi hanno aderito alla seguente proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
“Corresponsione da parte del marito della complessiva somma, una tantum, di €
2000,00, anche ratealmente, in 10 rate mensili di € 200,00 ciascuna”, chiedendo concordemente che la dazione della suddetta somma di € 2000,00 fosse ripartita in 10 rate mensili, da corrispondere a partire dal corrente mese di febbraio, entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento, con scadenza al mese di novembre 2025.
Il Presidente, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 22/01/2025, apparendo tali condizioni non in contrasto con i principi dell'ordinamento ed idonee a dirimere tutte le questioni economiche controverse. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come integrata dalle parti con dichiarazione rese nel verbale d'udienza del 22/01/2025, sopra riportate;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 febbraio 2026
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n.1910/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Nardi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Avolio, giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 22/01/2025, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/09/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Roseto degli Abruzzi il 19/06/2021 con da cui CP_1
non erano nati figli - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, alla moglie ordinare CP_1
la chiusura del conto corrente cointestato ai coniugi;
condannare la resistente alla restituzione della metà del valore del motociclo YA.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto matrimoniale, con il trascorrere del tempo, si era progressivamente deteriorato, tanto che i coniugi avevano avviato trattative per addivenire ad una separazione consensuale, rimaste senza esito a causa delle esorbitanti richieste economiche avanzate dalla moglie;
- entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, svolgendo attività lavorativa nel settore privato, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della moglie.
Con comparsa in data 30/10/2024, si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno mensile di€ 300,00, a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione monetaria ISTAT e la condanna dello stesso alla restituzione della metà del valore del motociclo YA .
A sostegno della domanda la resistente ha dedotto che:
- a causa della grave patologia da cui era affetta ( “Panipopituitarismo, in pregresso intervento di asportazione di Macroadenoma Ipofisario GH secernente, e Diabete
Insipido”) era stata riconosciuta “invalida”, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, senza possibilità, tuttavia, di accedere al trattamento pensionistico;
-nonostante la malattia, aveva cercato di contribuire alle necessità della famiglia, pur dovendo spesso ricorrere alle cure ospedaliere ed a frequenti periodi di riposo.
All'udienza di comparizione in data 22/01/2025 il Presidente, dopo avere sentito i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare- ha preliminarmente dichiarato inammissibili le domande relative all'assegnazione della casa coniugale (per mancanza di prole) nonché quelle relative alla chiusura del conto corrente cointestato ed alla restituzione di somme, per difetto dei presupposti per il cd. simultaneus processus.
Quindi, all'esito di ampia discussione, i coniugi hanno aderito alla seguente proposta conciliativa formulata dal Presidente ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
“Corresponsione da parte del marito della complessiva somma, una tantum, di €
2000,00, anche ratealmente, in 10 rate mensili di € 200,00 ciascuna”, chiedendo concordemente che la dazione della suddetta somma di € 2000,00 fosse ripartita in 10 rate mensili, da corrispondere a partire dal corrente mese di febbraio, entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento, con scadenza al mese di novembre 2025.
Il Presidente, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 22/01/2025, apparendo tali condizioni non in contrasto con i principi dell'ordinamento ed idonee a dirimere tutte le questioni economiche controverse. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come integrata dalle parti con dichiarazione rese nel verbale d'udienza del 22/01/2025, sopra riportate;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 febbraio 2026
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)