Articolo 13 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 ottobre 1951
Art. 13.
Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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