Art. 13.
Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.