Art. 15.
Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.
Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.