Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 73. Norme regolamentari
Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Verona, sentenza 29/06/2023, n. 387Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 29.6.2023 Causa n. 1316/2022 Sono comparsi per la parte ricorrente in opposizione nessuno compare per la parte convenuta opposta l'avv. Tayane Urnau in sostituzione dell'avv. MA NE, nonché la dott.ssa Miranjel Canale Il procuratore della parte discute la causa e conclude come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 29.6.2023 ha …Leggi di più...
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