Art. 73. Norme regolamentari
Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.