Articolo 73 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 72Articolo 74
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20 febbraio 1963
Art. 73. Norme regolamentari

Il Governo provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potra' farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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