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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 27/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2024 e promossa con ricorso depositato il 10.10.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Rovereto (TN), Corso Bettini n. 1; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ECCHER ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Petrarca n. 84 38057 Pergine Valsugana;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PONTALTI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA OSS MAZZURANA, 72 38100 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 19.03.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 19.03.2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 10.10.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con la resistente, nonché la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore . Per_1
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha in parte contestato in Controparte_1
fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo isolo il parziale rigetto delle relative istanze e senza nulla opporre alla domanda di scioglimento del matrimonio.
3. All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama in questa sede la motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice all'udienza del 19.03.2025.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusasi con il decreto di omologa n. 2588/2013, pubblicato il 24.10.2013, che la separazione sia passata in giudicato;
non vi è inoltre alcuna evidenza della ripresa della convivenza fra i coniugi (peraltro da escludere considerati i pessimi rapporti tra loro intercorrenti e confermati dal servizio sociale).
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina2 di 3 7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra le parti, celebrato il 29.09.2008 a
Portico di Caserta (CE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE che le visite padre-figlio vengano regolate da liberi accordi;
in ogni caso Per_1
trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
ciascun genitore avrà il diritto di trascorre con , ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze Per_1
scolastiche natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il Natale e la Pasqual;
in deroga a quanto previsto l'anno 2025 il periodo delle vacanze pasquali verrà suddiviso a metà fra i genitori;
Natale
2025 interamente la mamma;
Pasqua 2026 interamente con il papà e a seguire;
REVOCA l'affidamento educativo assistenziale del minore al servizio;
MANTIENE il monitoraggio del servizio fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore, con il compito, altresì, di favorire le comunicazioni fra le parti;
PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 172,00 mensili fino al 31.07.2025 e pari a € 200,00 mensili a decorre dal primo agosto 2025; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, quando previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata a € 200,00;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2024 e promossa con ricorso depositato il 10.10.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Rovereto (TN), Corso Bettini n. 1; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. ECCHER ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Petrarca n. 84 38057 Pergine Valsugana;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. PONTALTI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA OSS MAZZURANA, 72 38100 TRENTO;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 19.03.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 19.03.2025;
pagina1 di 3 Pubblico Ministero: “affinché il Tribunale in sede voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni dalle medesime richieste”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 10.10.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio con la resistente, nonché la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento del figlio minore . Per_1
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha in parte contestato in Controparte_1
fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo isolo il parziale rigetto delle relative istanze e senza nulla opporre alla domanda di scioglimento del matrimonio.
3. All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama in questa sede la motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice all'udienza del 19.03.2025.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
6.1. È infatti incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre un anno dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Rovereto nella procedura di separazione, conclusasi con il decreto di omologa n. 2588/2013, pubblicato il 24.10.2013, che la separazione sia passata in giudicato;
non vi è inoltre alcuna evidenza della ripresa della convivenza fra i coniugi (peraltro da escludere considerati i pessimi rapporti tra loro intercorrenti e confermati dal servizio sociale).
7. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi del minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54.
7.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
pagina2 di 3 7.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita del minore.
8. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra le parti, celebrato il 29.09.2008 a
Portico di Caserta (CE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE che le visite padre-figlio vengano regolate da liberi accordi;
in ogni caso Per_1
trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
ciascun genitore avrà il diritto di trascorre con , ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze Per_1
scolastiche natalizie e pasquali, alternando, di anno in anno, il Natale e la Pasqual;
in deroga a quanto previsto l'anno 2025 il periodo delle vacanze pasquali verrà suddiviso a metà fra i genitori;
Natale
2025 interamente la mamma;
Pasqua 2026 interamente con il papà e a seguire;
REVOCA l'affidamento educativo assistenziale del minore al servizio;
MANTIENE il monitoraggio del servizio fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore, con il compito, altresì, di favorire le comunicazioni fra le parti;
PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio pari a € 172,00 mensili fino al 31.07.2025 e pari a € 200,00 mensili a decorre dal primo agosto 2025; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
PONE a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate, quando previsto dalle predette linee guida, solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata a € 200,00;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio”.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il presidente
Riccardo Dies
La giudice estensora
Giulia Paoli
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