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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/08/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2593/2023 R.G., avente ad oggetto “qualificazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali”;
promossa da:
di RA, con sede in RA, via E.C. Lupis n.97, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio P.IVA_1
Guastella del Foro di RA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 06.10.2023 l' di Parte_1 RA (ente senza scopi di lucro costituito per il perseguimento di “finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo socio-assistenziale, socio educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva/relazionale”, d'ora in avanti anche solo ha chiesto volersi accertare il proprio “diritto ad inquadrare la dipendente Pt_1
, nata in [...] il [...] così per come richiesto nella domanda Controparte_2 n°9522297906 inoltrata in data 04.10.22, con la qualifica di COLF” e “conseguentemente, dire e ritenere infondato il diniego opposto dall' con provvedimento n°6500.21/12/2022.0233740” - CP_3 motivato in ragione della ritenuta “mancanza dei requisiti richiesti dall'art.1 del D.P.R. 31.12.1971 n°1403” - e “ordinare all'Ente resistente di provvedere all'inquadramento in questione come da domanda proposta in data 04.10.22 e con effetto dalla data medesima”. Premessa la gestione, oltre che di un centro diurno, anche di una casa famiglia aperta n. 365 giorni l'anno che accoglieva n. 5 persone con disabilità intellettiva dimoranti in modo permanente presso la sede di Via N. Colajanni, 139 a RA e durante il periodo estivo in Via delle Rimembranze in Marina di RA, a sostegno dell'eccepita illegittimità del diniego opposto dall' la ricorrente ha dedotto la riconducibilità alla nozione di “vita familiare” di cui all'art. CP_3 1 d.P.R. n. 1403/1971 di qualsivoglia forma di aggregazione comunitaria finalizzata al perseguimento di fini di solidarietà affettiva e di mutua assistenza, all'uopo richiedendosi unicamente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., “la stabilità, la continuità e la permanenza delle persone che la costituiscono, sotto lo stesso tetto, l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza quale si riscontra nelle famiglie che sono basate su vincoli di sangue, e la presenza di una solidarietà affettuosa fra le persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio”, potendo perciò essere ascritti alla categoria dei lavoratori domestici quanti svolgano la loro attività lavorativa alle dipendenze di qualsiasi comunità caratterizzata da tali requisiti. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso siccome infondato, attesa CP_3 l'inammissibile qualificazione dell'instaurato rapporto di lavoro sub specie di lavoro domestico, difettando i requisiti prescritti dall'art. 1 d.P.R. n. 1403/1971 e la ricorrente avendo assunto la lavoratrice con la qualifica di operaia e le specifiche mansioni di addetta all'assistenza disabili, secondo la declaratoria espressamente prevista per tale attività dal vigente CCNL ANFFAS. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.04.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che la qualificazione dalle parti impressa al rapporto di lavoro (nel caso sub iudice di
“assistenza disabili” a tempo parziale, con qualifica di “operaia” e inquadramento al livello A3 del CCNL Lavoratori ANFASS del 29.01.2019, cfr. contratto del 04.10.2022 in atti) non assume rilievo decisivo nella qualificazione del rapporto ai fini previdenziali, dovendosi all'uopo avere riguardo alle mansioni per il concreto svolgimento delle quali la lavoratrice è stata assunta (i.e.: “per il turno notturno: completamento preparazione della cena programmata e condivisione della stessa con gli assistiti/ospiti; riassetto della cucina con coinvolgimento degli stessi in tutte le attività; distribuzione delle terapie mediche prescritte;
assistenza igienico personale;
preparazione per la notte per chi desidera andare a letto presto e/o piccoli intrattenimenti vari (giochi, letture, tv, ecc.) per gli altri fino alla preparazione per la notte ordinariamente non oltre le ore 22.00; vigilanza notturna e accudimento diretto solo in caso di necessità o malesseri;
il mattino preparazione della colazione con relativa condivisione;
(…); per il turno diurno (solo domenica): gestione igienico personale;
riassetto della cucina (…); distribuzione delle terapie mediche prescritte;
nuova assistenza igienico personale;
intrattenimento vario riferito al coinvolgimento degli assistiti/ospiti per la preparazione del pranzo e il riassetto della cucina;
(…)”), deve intanto osservarsi che l'ASSOCIAZIONE ricorrente “non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite. Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo- ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica e della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità (…)” (cfr. atto costitutivo in atti) e che a mente dell'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 1403/1971 - recante disposizioni in materia di “disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari” - “ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico”. Incontestata l'astratta riconducibilità delle richiamate mansioni contrattuali alla tipologia del lavoro domestico - l' avendo negato l'applicabilità della relativa disciplina unicamente in CP_3 ragione del ritenuto difetto, in capo alla ricorrente, del requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 1403/1971, contestando la possibilità che le mansioni in commento siano svolte a beneficio di entità collettiva non familiare -, va nondimeno rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso, come correttamente argomentato in ricorso, l'applicabilità della disciplina del lavoro domestico ai rapporti instaurati con enti di gestione di comunità c.d. parafamiliari, a condizione che abbiano quali caratteristiche “la continuità e la permanenza delle persone che la costituiscono sotto lo stesso tetto, l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza quale si riscontra nelle famiglie che sono basate su vincoli di sangue e la presenza di una solidarietà affettuosa tra le persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio” (cfr. CASS. n. 2354/1983; CASS. n. 5049/1988), requisiti che appaiono soddisfatti nel caso di specie, posto che la ricorrente è associazione senza scopo di lucro che gestisce, tra le varie attività di assistenza ai disabili, una c.d. casa famiglia (cfr. atto costitutivo), ovvero una struttura residenziale per alcuni degli assistiti, che vi dimorano giorno e notte con comunità di mensa e condivisione delle attività di svago e di preparazione dei pasti e riassetto degli ambienti, come comprovato dal dettaglio delle mansioni affidate alla ricorrente del turno notturno. Il ricorso merita per quanto sopra accoglimento, dovendosi dichiarare il diritto dell' di Pt_1 RA di inquadrare la dipendente con la qualifica di COLF, come richiesto Controparte_2 nella domanda n. 9522297906 del 04.10.2022, con conseguente condanna dell'l'ISTITUTO a rettificarne l'inquadramento a far data dalla domanda. Attesa la peculiarità della questione e la diversa qualificazione del rapporto dichiarata dalla ricorrente in contratto, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2593/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto dell' di inquadrare la Parte_2 dipendente con la qualifica di COLF, come richiesto nella domanda n. Controparte_2 9522297906 del 04.10.2022, e condanna l' a rettificarne l'inquadramento a far data dalla CP_1 domanda;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in RA il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2593/2023 R.G., avente ad oggetto “qualificazione del rapporto di lavoro ai fini previdenziali”;
promossa da:
di RA, con sede in RA, via E.C. Lupis n.97, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio P.IVA_1
Guastella del Foro di RA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 06.10.2023 l' di Parte_1 RA (ente senza scopi di lucro costituito per il perseguimento di “finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo socio-assistenziale, socio educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva/relazionale”, d'ora in avanti anche solo ha chiesto volersi accertare il proprio “diritto ad inquadrare la dipendente Pt_1
, nata in [...] il [...] così per come richiesto nella domanda Controparte_2 n°9522297906 inoltrata in data 04.10.22, con la qualifica di COLF” e “conseguentemente, dire e ritenere infondato il diniego opposto dall' con provvedimento n°6500.21/12/2022.0233740” - CP_3 motivato in ragione della ritenuta “mancanza dei requisiti richiesti dall'art.1 del D.P.R. 31.12.1971 n°1403” - e “ordinare all'Ente resistente di provvedere all'inquadramento in questione come da domanda proposta in data 04.10.22 e con effetto dalla data medesima”. Premessa la gestione, oltre che di un centro diurno, anche di una casa famiglia aperta n. 365 giorni l'anno che accoglieva n. 5 persone con disabilità intellettiva dimoranti in modo permanente presso la sede di Via N. Colajanni, 139 a RA e durante il periodo estivo in Via delle Rimembranze in Marina di RA, a sostegno dell'eccepita illegittimità del diniego opposto dall' la ricorrente ha dedotto la riconducibilità alla nozione di “vita familiare” di cui all'art. CP_3 1 d.P.R. n. 1403/1971 di qualsivoglia forma di aggregazione comunitaria finalizzata al perseguimento di fini di solidarietà affettiva e di mutua assistenza, all'uopo richiedendosi unicamente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., “la stabilità, la continuità e la permanenza delle persone che la costituiscono, sotto lo stesso tetto, l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza quale si riscontra nelle famiglie che sono basate su vincoli di sangue, e la presenza di una solidarietà affettuosa fra le persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio”, potendo perciò essere ascritti alla categoria dei lavoratori domestici quanti svolgano la loro attività lavorativa alle dipendenze di qualsiasi comunità caratterizzata da tali requisiti. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso siccome infondato, attesa CP_3 l'inammissibile qualificazione dell'instaurato rapporto di lavoro sub specie di lavoro domestico, difettando i requisiti prescritti dall'art. 1 d.P.R. n. 1403/1971 e la ricorrente avendo assunto la lavoratrice con la qualifica di operaia e le specifiche mansioni di addetta all'assistenza disabili, secondo la declaratoria espressamente prevista per tale attività dal vigente CCNL ANFFAS. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.04.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che la qualificazione dalle parti impressa al rapporto di lavoro (nel caso sub iudice di
“assistenza disabili” a tempo parziale, con qualifica di “operaia” e inquadramento al livello A3 del CCNL Lavoratori ANFASS del 29.01.2019, cfr. contratto del 04.10.2022 in atti) non assume rilievo decisivo nella qualificazione del rapporto ai fini previdenziali, dovendosi all'uopo avere riguardo alle mansioni per il concreto svolgimento delle quali la lavoratrice è stata assunta (i.e.: “per il turno notturno: completamento preparazione della cena programmata e condivisione della stessa con gli assistiti/ospiti; riassetto della cucina con coinvolgimento degli stessi in tutte le attività; distribuzione delle terapie mediche prescritte;
assistenza igienico personale;
preparazione per la notte per chi desidera andare a letto presto e/o piccoli intrattenimenti vari (giochi, letture, tv, ecc.) per gli altri fino alla preparazione per la notte ordinariamente non oltre le ore 22.00; vigilanza notturna e accudimento diretto solo in caso di necessità o malesseri;
il mattino preparazione della colazione con relativa condivisione;
(…); per il turno diurno (solo domenica): gestione igienico personale;
riassetto della cucina (…); distribuzione delle terapie mediche prescritte;
nuova assistenza igienico personale;
intrattenimento vario riferito al coinvolgimento degli assistiti/ospiti per la preparazione del pranzo e il riassetto della cucina;
(…)”), deve intanto osservarsi che l'ASSOCIAZIONE ricorrente “non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite. Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo- ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica e della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità (…)” (cfr. atto costitutivo in atti) e che a mente dell'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 1403/1971 - recante disposizioni in materia di “disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari” - “ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico”. Incontestata l'astratta riconducibilità delle richiamate mansioni contrattuali alla tipologia del lavoro domestico - l' avendo negato l'applicabilità della relativa disciplina unicamente in CP_3 ragione del ritenuto difetto, in capo alla ricorrente, del requisito soggettivo di cui all'art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 1403/1971, contestando la possibilità che le mansioni in commento siano svolte a beneficio di entità collettiva non familiare -, va nondimeno rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ammesso, come correttamente argomentato in ricorso, l'applicabilità della disciplina del lavoro domestico ai rapporti instaurati con enti di gestione di comunità c.d. parafamiliari, a condizione che abbiano quali caratteristiche “la continuità e la permanenza delle persone che la costituiscono sotto lo stesso tetto, l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza quale si riscontra nelle famiglie che sono basate su vincoli di sangue e la presenza di una solidarietà affettuosa tra le persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio” (cfr. CASS. n. 2354/1983; CASS. n. 5049/1988), requisiti che appaiono soddisfatti nel caso di specie, posto che la ricorrente è associazione senza scopo di lucro che gestisce, tra le varie attività di assistenza ai disabili, una c.d. casa famiglia (cfr. atto costitutivo), ovvero una struttura residenziale per alcuni degli assistiti, che vi dimorano giorno e notte con comunità di mensa e condivisione delle attività di svago e di preparazione dei pasti e riassetto degli ambienti, come comprovato dal dettaglio delle mansioni affidate alla ricorrente del turno notturno. Il ricorso merita per quanto sopra accoglimento, dovendosi dichiarare il diritto dell' di Pt_1 RA di inquadrare la dipendente con la qualifica di COLF, come richiesto Controparte_2 nella domanda n. 9522297906 del 04.10.2022, con conseguente condanna dell'l'ISTITUTO a rettificarne l'inquadramento a far data dalla domanda. Attesa la peculiarità della questione e la diversa qualificazione del rapporto dichiarata dalla ricorrente in contratto, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2593/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto dell' di inquadrare la Parte_2 dipendente con la qualifica di COLF, come richiesto nella domanda n. Controparte_2 9522297906 del 04.10.2022, e condanna l' a rettificarne l'inquadramento a far data dalla CP_1 domanda;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in RA il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella