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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP – Brasile il 08/12/1986, C.F. Parte_1
, residente in Brasile, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Pascali C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ) del foro CodiceFiscale_2 di Catanzaro, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di nato il [...] a [...] Persona_1
Appula (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/01/2024, i ricorrenti hanno allegato che fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e Persona_1
Pag. 1 di 5 rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. in data 26/01/1882 si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 02/11/1899, Maria De Vita Parte_2
o Maria Costei, in data 16/04/1921, contraeva matrimonio con Per_2 Persona_3
e procreavano nato in [...], in data [...]. Quest'ultimo si Persona_4 sposava, in data 29/12/1951, con che prendeva il nome di CP_2 CP_3
dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 22/02/1953,
[...] Persona_5
Detto ultimo, in data 18/07/1992, si univa in matrimonio con e Controparte_4 dalla loro relazione nasceva in Brasile, in data 08/12/1986, Parte_1 odierna ricorrente.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e, dunque, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 17/09/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato il [...] a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Volturara Appula (FG) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 2 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data
Pag. 3 di 5 dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Va poi sottolineato che era nato il [...] a [...] Persona_1
Appula (FG), nell'allora Regno delle due Sicilie, prima della costituzione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861.
In ogni caso, deve ritenersi che egli abbia acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato.
Invero, il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del
25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto
Albertino, il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non fossero figli di stranieri residenti in Italia
o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione jure sanguinis esclusivamente per via paterna.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 26/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata a [...]/SP – Brasile il 08/12/1986, C.F. Parte_1
, residente in Brasile, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Pascali C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi (C.F. ) del foro CodiceFiscale_2 di Catanzaro, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di nato il [...] a [...] Persona_1
Appula (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 26/01/2024, i ricorrenti hanno allegato che fosse loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e Persona_1
Pag. 1 di 5 rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. in data 26/01/1882 si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 02/11/1899, Maria De Vita Parte_2
o Maria Costei, in data 16/04/1921, contraeva matrimonio con Per_2 Persona_3
e procreavano nato in [...], in data [...]. Quest'ultimo si Persona_4 sposava, in data 29/12/1951, con che prendeva il nome di CP_2 CP_3
dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 22/02/1953,
[...] Persona_5
Detto ultimo, in data 18/07/1992, si univa in matrimonio con e Controparte_4 dalla loro relazione nasceva in Brasile, in data 08/12/1986, Parte_1 odierna ricorrente.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e, dunque, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 17/09/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato il [...] a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Volturara Appula (FG) ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 2 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del
1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data
Pag. 3 di 5 dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche la parte ricorrente, per come avvenuto e descritto sopra.
Va poi sottolineato che era nato il [...] a [...] Persona_1
Appula (FG), nell'allora Regno delle due Sicilie, prima della costituzione del Regno d'Italia, avvenuta nel 1861.
In ogni caso, deve ritenersi che egli abbia acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato.
Invero, il primo codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio Decreto del
25.6.1861 n. 2358 prevedeva agli artt. 4 e 5, tratti a loro volta dal precedente Statuto
Albertino, il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, sempre che non fossero figli di stranieri residenti in Italia
o di italiano emigrato, status esteso all'intero nucleo familiare la cui situazione era legata a quella del marito/padre, prevedendone la trasmissione jure sanguinis esclusivamente per via paterna.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 26/02/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.