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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA UI AR PRESIDENTE
dott. DA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte al R.G. N. 3 dell'anno 2021 e al R.G. N.
182 dell'anno 2021, proposte da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in Parte_2
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
ND IS, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari (iscritti al RG N. 3062/2018, N. 4749/2018 e N.
4256/2019), successivamente riuniti, aveva convenuto in giudizio l' e Controparte_1 CP_2
la e aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 325 2018 Parte_2
0000546580000, n. 325 2018 0003516015000 e n. 325 2019 0003986856000, notificatigli,
rispettivamente, il 16 giugno 2018, il 29 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019, attraverso i quali l' gli aveva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di €. 11.074,01, CP_2
relativa ai periodi febbraio – aprile 2016 e gennaio – ottobre 2017, di €. 2.096,91, relativa al periodo novembre 2017 – gennaio 2018, e di €. 451,59, relativa al periodo dicembre 2018,
tutte asseritamente dovute alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, come da note di rettifica emesse a fronte dei DM/10 presentati per i periodi indicati.
Dopo essersi riservato di formulare ulteriori eccezioni, deduzioni e istanze successivamente alla costituzione in giudizio dell' , considerata la scarsa chiarezza e intellegibilità dei Pt_1
documenti ricevuti, aveva, comunque, contestato fondatezza ed entità delle Controparte_1
avverse pretese.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere ricevuto dall' , in data 1 febbraio CP_2
2018, una richiesta di regolarizzazione contributiva relativa alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e alla Gestione Lavoratori Autonomi.
In data 13 febbraio 2018, aveva proseguito egli, per il tramite del dott. CP_1 Per_1
aveva comunicato all' di avere provveduto, entro i termini di legge, alla CP_2
regolarizzazione: mediante il pagamento, in data 7 febbraio 2018, delle due mensilità
richieste, pari a €. 465,42; mediante istanza di dilazione presentata il 5 febbraio 2018
all' e poi accolta il 27 febbraio 2018, con riferimento alle Controparte_3
cartelle di pagamento n. 32520170000157116, pari a €. 1.747,01, e n. 32520170000911729,
pari a €. 1267,66; mediante istanze di dilazione presentata il 9 febbraio 2018 all'
[...]
e poi accolta il 19 febbraio 2018, con riferimento alla cartella di Controparte_3
pagamento n. 32520170002338164, pari a €. 2.868,54; mediante istanza di dilazione
2 presentata il 13 febbraio 2018 all' , poi accolta il 23 marzo 2018, per la somma di €. CP_2
1.926,00, più integrazione.
Ebbene, aveva osservato il ricorrente, pur avendo egli provveduto alla regolarizzazione mediante il deposito di domanda di rateizzazione entro i termini di legge e trasmesso all' la relativa documentazione, l' aveva emesso le note di rettifica dei DM/10 Pt_1 CP_2
con effetto sin dal 2016.
Il modus operandi dell'ente, aveva, quindi, sostenuto doveva considerarsi Controparte_1
illegittimo, in quanto in contrasto con le disposizioni normative concernenti le modalità di regolarizzazione indicate nella comunicazione recapitatagli il 1 febbraio 2018, nella quale era espressamente indicato che la medesima potesse avvenire anche presentando una domanda di rateazione.
In ogni caso, aveva evidenziato l'opponente, l' aveva agito prima di avere ricevuto CP_2
riscontro degli adempimenti di regolarizzazione effettuati e di quelli ancora in corso, per di più senza inoltrargli alcuna preventiva comunicazione e precludendogli, di fatto, la possibilità di sopperire ad eventuali mancanze con tutti i mezzi a sua disposizione.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità,
l'annullabilità ovvero l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti.
***
L' e la si erano costituiti in giudizio in ciascuno dei procedimenti sopra CP_2 Parte_2
indicati e avevano resistito.
Gli enti opposti avevano, innanzitutto, allegato che, all'origine dell'emissione delle note di rettifica, vi era stata la decadenza scaturita dalla constatata irregolarità contributiva dell'azienda.
Più precisamente, avevano riferito i convenuti, in data 26 gennaio 2018 era stata effettuata la verifica della regolarità ai fini del godimento delle agevolazioni contributive autoliquidate nei DM per il periodo decorrente da giugno 2015.
3 Tale verifica, avevano proseguito gli attuali appellanti, aveva evidenziato irregolarità a decorrere dal febbraio 2016 e in data 1 febbraio 2018 era stato trasmesso e notificato, a mezzo PEC, l'invito a regolarizzare, con cui era stato chiesto all'azienda di pagare, entro il termine di 15 giorni, le omissioni contributive evidenziate e relative sia alla gestione DM e che alla gestione autonomi.
L'azienda, avevano evidenziato l' e la entro il termine indicato aveva CP_2 Parte_2
Con provveduto a regolarizzare la posizione , a regolarizzare gli importi transitati nei vari avvisi di addebito notificati e a presentare, in data 13 febbraio 2018, la domanda di dilazione per la gestione autonomi.
Gli enti opposti avevano, quindi, riferito che l'ufficio competente non aveva accolto la suddetta domanda in quanto l'azienda non aveva inserito tutti i debiti esistenti. In particolare,
non risultavano inseriti i contributi a percentuale eccedenti il minimale, competenza anno
2014, né risultava versata la quarta rata dei contributi entro il minimale, competenza anno
2017.
Il DURC, avevano, quindi, precisato i convenuti, era stato definito con esito negativo già il
23 febbraio 2018, mentre solo in data 7 marzo 2018 l'azienda aveva effettuato il versamento della quarta rata 2017, mentre in data 23 marzo 2018 aveva ripresentato una nuova domanda di dilazione, poi perfezionata il 29 marzo 2018 con il versamento della prima rata.
L'emissione del DURC con esito negativo, avevano, infine, osservato le parti resistenti,
aveva, quindi, comportato la conferma della decadenza dagli sgravi, ai sensi dell'art.1,
comma 1175, L.296/06 (finanziaria 2007), e l'emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Ciò premesso, l' e la avevano, dunque, concluso per il rigetto delle CP_2 Parte_2
opposizioni proposte.
***
Con un ulteriore ricorso al Tribunale di Cagliari, iscritto al RG. N. 3288/2019, CE
4 aveva convenuto in giudizio l' e la e aveva proposto opposizione CP_1 CP_2 Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 0003543385000, notificatogli il 13 agosto 2019,
attraverso il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 1.810,70, CP_2
relativa al periodo agosto – novembre 2018, asseritamente dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, come da note di rettifica emesse a fronte dei DM/10 presentati per il periodo indicato.
Sul presupposto che anche il predetto avviso di addebito avesse avuto origine dalla decadenza già contestatagli dall' in relazione agli avvisi di addebito impugnati con i CP_2
precedenti ricorsi, aveva ribadito quanto già allegato negli atti difensivi Controparte_1
sopra richiamati e aveva concluso domandando che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità
ovvero l'inefficacia anche dell'avviso di addebito da ultimo impugnato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, evidenziando come la verifica della CP_2
regolarità contributiva dell'azienda, ai fini del godimento delle agevolazioni contributive autoliquidate nei DM, avesse evidenziato varie inadempienze, con la conseguenza che, in data 6 dicembre 2018 e 8 febbraio 2019, erano stati trasmessi e notificati, a mezzo PEC, gli inviti a regolarizzare, aventi ad oggetto, sia la richiesta di pagamento di contributi a percentuale artigiani e commercianti anno 2015, poi regolarizzati con dilazione presso l'Agente della Riscossione, sia la richiesta di pagamento dell'avviso di addebito n. 325 2018
000 35160 15 000, derivante da note di rettifica per decadenza da agevolazioni contributive a seguito di DURC interno non regolare del 26 gennaio 2018 e che, quindi, trovava il suo fondamento nel rigetto della dilazione amministrativa del 13 febbraio 2018, oggetto dei precedenti giudizi.
Considerato che l'avviso di addebito n. 325 2018 000 35160 15 000 era stato sospeso dal
Giudice solo in data 28 giugno 2019 e che, per il resto, valevano le difese già svolte nei precedenti giudizi, l' aveva, anche in tal caso, concluso per il rigetto dell'opposizione CP_2
5 proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con le sentenze n. 513/2020 del 6 luglio 2020 e n. 243/2021 del 26
febbraio 2021, aveva accolto le opposizioni proposte e annullato gli avvisi di addebito impugnati, condannando gli enti opposti alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, con la sentenza n. 513/2020, quanto al mancato pagamento della quarta rata dei contributi entro il minimale 2017 Gestione Artigiani e Commercianti,
aveva osservato come la rata in discussione non fosse ancora dovuta al momento della notifica dell'invito a regolarizzare (1 febbraio 2018), essendo il termine di pagamento fissato per il successivo 7 marzo 2018, con la conseguenza che, per un verso, al momento dell'invito a regolarizzare, non si era perfezionata alcuna inadempienza e, per altro verso, il debito in questione era stato pagato regolarmente nei termini.
Con riferimento, invece, ai contributi a percentuale 2014 Gestione Artigiani e Commercianti,
i quali non erano stati asseritamente inseriti nell'istanza di dilazione del 13 febbraio 2018, il
Tribunale aveva osservato come, in realtà, il ricorrente in data 13 febbraio 2018, per il
CP_ tramite del proprio consulente del lavoro, avesse espressamente richiesto all' (attraverso i funzionari incaricati) di inserire i contributi in discussione nell'istanza di dilazione, come risultava dal documento n. 11 prodotto dallo stesso ricorrente, tempestivamente, in risposta alla memoria di costituzione di parte resistente, nel corso della prima udienza di discussione del 3 ottobre 2018.
L'opponente, pertanto, aveva concluso il primo giudice, alla data del 13 febbraio 2018, con la richiesta d'integrazione dell'istanza di dilazione inoltrata all' , aveva effettuato nel CP_2
richiesto termine di 15 giorni la regolarizzazione di tutte le inadempienze oggetto dell'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018, così evitando l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca delle agevolazioni contributive dalla quale erano scaturite le note di rettifica e gli
6 avvisi di addebito impugnati, che dovevano, quindi, essere annullati.
Successivamente, con la sentenza n. 243/2021, il Tribunale, dopo avere rilevato come,
secondo la prospettazione di parte resistente, l'avviso di addebito impugnato fosse stato emesso per recuperare le agevolazioni contributive conseguenti all'irregolarità contributiva per mancato adempimento degli inviti a regolarizzare del 6 dicembre 2018 e del 8 febbraio
2019, con i quali l' aveva chiesto, oltre al pagamento dei contributi gennaio 2015 CP_2
Gestione autonomi, artigiani e commercianti, che erano stati regolarizzati, il pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito n. 325 2018 00035160 15 000, aveva osservato come tale avviso di addebito fosse stato annullato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n.
513/2020 di cui sopra, cosicché l'inadempienza conseguente al mancato pagamento del medesimo doveva ritenersi insussistente.
In assenza d'irregolarità contributiva, quindi, aveva concluso il Tribunale, la revoca delle agevolazioni contributive operate dall' con l'avviso di addebito impugnato era CP_2
illegittima e l'avviso medesimo doveva essere annullato.
***
Avverso le sentenze n. 513/2020 e n. 243/2021 del Tribunale di Cagliari l' ha proposto CP_2
due distinti appelli, che, in virtù delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,
con ordinanza del 5 giugno 2025 sono stati riuniti.
ha resistito, eccependo, nel procedimento di appello iscritto al RG N. Controparte_1
182/2021, anche l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
“l'Ecc. ma Corte adita, previa riforma” delle sentenze impugnate “voglia rigettare le
avverse opposizioni e confermare” gli avvisi di addebito opposti.
“Con vittoria di spese”.
7 Nell'interesse di Controparte_1
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello” proposto avverso la sentenza n. 243/2021 “per i motivi esplicitati nella superiore parte espositiva;
-nel merito, rigettare integralmente” i ricorsi in appello notificati “nell'interesse dell' CP_2
avverso le sentenze n. 513/2020 e n. 243/2021, emesse “dall'Ill.mo Tribunale di Cagliari…
e, per l'effetto, confermare” le predette sentenze;
con vittoria di spese ed onorari … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato le sentenze del Tribunale di Cagliari nella parte in cui il primo giudice CP_2
aveva dichiarato regolarmente adempiuto l'invito a regolarizzare comunicato il 1 febbraio
2018 e aveva, pertanto, dichiarato perfezionata la sanatoria di cui all'art. 4 DM 30 gennaio
2015.
In particolare, l' appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente Pt_1
ritenuto, ai fini della c.d. sanatoria, che la domanda di dilazione fosse stata utilmente variata dal consulente del lavoro e che questa circostanza fosse stata sufficiente al perfezionamento del procedimento, senza necessità del pagamento della prima rata del piano di ammortamento o, perlomeno, dell'accettazione dell'Istituto.
Inoltre, ha aggiunto l'ente appellante, il Tribunale aveva anche erroneamente escluso la rilevanza delle inadempienze correnti, in quanto maturate dopo la presentazione della domanda di dilazione.
In realtà, ha osservato l' , la dilazione amministrativa, ai fini della regolarità CP_2
contributiva, necessita di accettazione ed è soggetta ad una specifica e rigorosa disciplina e l'ente, nel delibare la relativa domanda, è tenuto a verificare oltre che la completezza della domanda anche la correntezza contributiva del contribuente, cosicché l'accettazione attesta
8 anche la sussistenza della regolarità che osta alla decadenza dalle agevolazioni contributive.
D'altra parte, ha proseguito l'ente previdenziale, se è vero che la normativa inserisce tra i requisiti di regolarità anche le “rateizzazioni concesse dall' , è pacifico che la CP_2
concessione della dilazione sia soggetta, tra le altre, a tre condizioni fondamentali:
l'inserimento nella domanda di tutti i debiti previdenziali non ancora iscritti a ruolo e maturati, la contestuale rinuncia a ogni eccezione, impugnazione o giudizio in corso, con integrale riconoscimento del debito esposto, e la correntezza contributiva alla data dell'accoglimento, essenziale a valutare l'affidabilità e la serietà dell'istante.
Le istruzioni dispongono, infatti, ha evidenziato l'appellante, che “il pagamento in forma
dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che,
pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare
versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o
periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge”, tanto è vero che per il contribuente che matura debiti nel corso della definizione della domanda di dilazione è
prevista un'apposita ed eccezionale “rateazione breve” da concedersi una tantum.
Il requisito di correntezza contributiva ha sostenuto l' , costituisce, quindi, una delle CP_2
condizioni essenziali non solo per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale, ma anche per l'accoglimento della dilazione e il venir meno di essa comporta l'inaccoglibilità
della dilazione o l'immediata revoca di quella concessa.
In ogni caso, ha aggiunto l' , doveva, altresì, contestarsi la rilevanza, ai fini in CP_2
discussione, della richiesta di variazione dell'istanza di dilazione presentata dal consulente del lavoro di CP_1
Infatti, ha chiarito l'ente appellante, la dilazione integra un riconoscimento di debito incondizionato, con rinuncia a qualsivoglia contestazione e comporta, quindi, effetti giuridici irretrattabili, con la conseguenza che le partite oggetto della dilazione devono essere tutte espressamente indicate dal richiedente che sottoscrive la dilazione, mentre non risulta
9 sufficiente la generica indicazione che la stessa comprenda “ogni e qualsiasi debito”, né,
tanto meno, la richiesta di variazione pervenuta dal consulente.
D'altra parte, ha evidenziato l'Istituto, era in termini per presentare nuova ed CP_1
esaustiva dilazione, la quale, invece, è stata presentata solo il 23 marzo 2018, con perfezionamento il 29 marzo, mediante versamento della prima rata, ben oltre, quindi, il termine tassativo di 15 giorni previsto per la regolarizzazione e anche ben oltre il termine di
30 giorni dalla interrogazione dell'azienda, entro il quale doveva essere definita la comunicazione di irregolarità.
***
L'appello è infondato.
Secondo la prospettazione dell' , l'invito a regolarizzare comunicato all'appellato il 1 CP_2
febbraio 2018 non era stato regolarmente adempiuto dal medesimo per due distinte ragioni,
le quali avevano impedito all' attuale appellante di accogliere l'istanza di dilazione Pt_1
amministrativa presentata dall'azienda il 13 febbraio 2018: l'incompletezza dell'istanza di dilazione, nella quale non erano stati inseriti i contributi a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno 2014; il mancato versamento in termini della quarta rata dei contributi entro il minimale relativi all'anno 2017, la quale scadeva il 16 febbraio 2018 ed era stata pagata il
7 marzo 2018.
1) Incompletezza dell'istanza di dilazione.
È pacifico tra le parti, e risulta, in ogni caso, dalla documentazione in atti (doc. 11 di parte appellata, prodotto in primo grado nel procedimento RG 3062/2018) che, come correttamente affermato dal primo giudice, il consulente del lavoro incaricato della presentazione dell'istanza avesse, nella stessa data in cui l'istanza era stata presentata, il 13
febbraio 2018, comunicato ai funzionari dell' di non avere erroneamente inserito “i Pt_1
contributi a percentuale del 2014 per €. 842,29, come da prospetto allegato” e avesse,
quindi, domandato ai medesimi di “cortesemente inserirli in dilazione diviso sempre in 20
10 rate”.
L' ha sostenuto negli atti di appello che la predetta richiesta di variazione inserita dal CP_2
consulente non fosse sufficiente, integrando la dilazione un riconoscimento di debito incondizionato con rinuncia a qualsivoglia contestazione, comportante effetti giuridici irretrattabili, e dovendo, quindi, le partite oggetto della dilazione essere tutte espressamente indicate dal richiedente che sottoscrive la dilazione.
In realtà, come risulta dalla circolare n. 108/2013 prodotta dall' , è pacifico che la Pt_1
richiesta di dilazione dovesse essere presentata all' attraverso “i consueti canali CP_2
telematici” e che la trasmissione della medesima potesse essere effettuata, non solo dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo, ma anche da “specifico delegato o
dall'intermediario a ciò appositamente autorizzato”, quale deve essere considerato il consulente del lavoro che, come risulta dalla stessa istanza di dilazione del 13 febbraio 2018
presente in atti, era stato “autorizzato alla gestione delle informazioni del soggetto
contribuente” e incaricato della trasmissione dell'istanza.
D'altra parte, a riprova del fatto che l' aveva ritenuto che l'istanza fosse stata Pt_1
efficacemente integrata, nella pec inviata al consulente del lavoro il 7 marzo 2018 (doc. 13
di parte appellata, prodotto in primo grado nel procedimento RG 3062/2018), l' Pt_1
medesimo “in riferimento alla istanza di dilazione del nominativo in oggetto presentata il
13/02/2018” aveva comunicato “che la stessa non ha avuto parere favorevole del direttore
per a) omesso versamento 4 rata emissione 201701 scaduta il 16/02/2018 nonostante
relativo sollecito di pagamento”, mentre alcuna menzione era stata fatta della pretesa incompletezza dell'istanza.
2) Omesso tempestivo versamento quarta rata contributi entro il minimale 2017.
È pacifico tra le parti, e risulta dalla documentazione in atti, che la rata in questione fosse stata pagata dall'attuale appellato il 7 marzo 2018.
A differenza di quanto affermato dal primo giudice, deve ritenersi accertato che il predetto
11 pagamento fosse avvenuto tardivamente rispetto alla scadenza prevista del 16 febbraio 2018.
Il debito in esame, peraltro, come correttamente sostenuto dall'appellato, non era ricompreso tra quelli oggetto dell'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018 e non era scaduto alla data di presentazione della domanda di dilazione finalizzata a perfezionare la procedura di regolarizzazione, cosicché, a parere del Collegio, la sua sorte non avrebbe dovuto influire sull'esito della procedura di regolarizzazione medesima, la quale, a differenza di quanto sostenuto dall' anche attraverso le relazioni provenienti dai reparti competenti, prodotte CP_2
in primo grado in allegato alle memorie difensive, era stata correttamente portata a termine da Controparte_1
Sul punto, non può, infatti, essere, innanzitutto, condiviso quanto affermato dall' Pt_1
nella relazione amministrativa del 27 settembre 2018 presente in atti, e cioè che la domanda di dilazione del 13 febbraio 2018 non poteva essere accolta perché non aveva CP_1
inserito nella medesima tutti i debiti, visto che, come già osservato nel precedente punto 1
della presente motivazione, la domanda era stata, in realtà, efficacemente integrata da soggetto specificamente autorizzato alla gestione delle informazioni del titolare.
Né può essere condiviso l'operato dell'ente, quale emerge dalla relazione amministrativa del
25 febbraio 2019 presente in atti, cioè l'avvenuta emissione, in data 23 febbraio 2018, del
DURC negativo “in quanto l'azienda ha regolarizzato le inadempienze relative alla gestione
artigiani e commercianti in data successiva alla chiusura del DURC”, visto che, per le ragioni già indicate, alla scadenza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione, l'azienda aveva, in realtà, fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per adempiere all'invito, in parte attraverso i pagamenti, in parte attraverso la presentazione dell'istanza (completa) di dilazione.
E se è vero quanto sostiene la difesa dell' , e cioè che la regolarità contributiva dipende CP_2
dall'accoglimento della domanda di dilazione e non dalla mera presentazione della stessa,
l'emissione del DURC conseguente alla regolarizzazione avrebbe dovuto attendere la
12 pronuncia dell'Istituto sull'istanza di dilazione, in quanto a pensare diversamente risulterebbe sempre impedita la regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall' , CP_2
in quanto quest'ultima non risulterebbe mai tempestiva.
Secondo questa Corte, dunque, il DURC doveva essere emesso dopo la pronuncia sulla dilazione e doveva essere emesso con esito positivo in quanto l'istanza di dilazione era stata presentata completa e, alla data della pronuncia su tale domanda, era presente, rispetto alla situazione che aveva dato origine all'invito a regolarizzare e a quella in essere al momento della presentazione della domanda stessa, la necessaria condizione di regolarità contributiva.
La quarta rata dei contributi entro il minimale 2017, in quanto debito sorto nelle more della definizione dell'istanza, avrebbe, invece, dovuto essere valutato successivamente all'accoglimento della domanda di dilazione, nell'ambito della verifica della permanenza del titolo al pagamento in forma dilazionata, posto che, come anche specificamente previsto dalla circolare n. 108/2013 prodotta dall' , questa è la funzione attribuita, una volta che CP_2
la domanda di dilazione è presentata, al requisito della correntezza contributiva, il quale,
come risulta dai paragrafi 5.b e 9 della circolare indicata, dedicati rispettivamente al
“Requisito di correntezza contributiva” e al “Provvedimento di revoca della rateazione”, e anche dal modulo predisposto dall'Istituto per la presentazione della domanda di dilazione
(si veda quella presentata da il 13 febbraio 2018), se è vero che comporta per il CP_1
contribuente l'impegno “ad effettuare il versamento dei contributi correnti dovuti
mensilmente o periodicamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda”, è
vero anche che comporta, quale conseguenza del mancato pagamento, la revoca della rateazione (già) accordata, peraltro evitabile attraverso strumenti alternativi (ad es. la rateazione breve), di cui non aveva potuto usufruire a cagione delle decisioni CP_1
anticipate dell'Istituto.
Revoca che nella fattispecie l' non avrebbe, tra l'altro, neanche potuto pronunciare, Pt_1
visto che nel frattempo, nella stessa data in cui l'istanza di dilazione era stata rigettata,
13 aveva provveduto all'estinzione del debito. CP_1
Ritiene, pertanto, il Collegio che, come correttamente affermato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, benché per le ragioni in parte differenti esposte, l'attuale appellato avesse correttamente e tempestivamente adempiuto all'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018 e avesse, pertanto, perfezionato la sanatoria prevista dall'art. 4, DM 30 gennaio 2015,
cosicché non avrebbe dovuto subire la revoca delle agevolazioni contributive, dalla quale avevano avuto origine le note di rettifica e, con un effetto a cascata, tutti gli avvisi di addebito dallo stesso impugnati nei procedimenti riuniti nel precedente e nel presente grado di giudizio.
***
L'appello proposto dall' e dalla deve, quindi, essere rigettato e le CP_2 Parte_2
sentenze impugnate, pur per le ragioni parzialmente differenti esposte, devono essere integralmente confermate.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni formulate dall'appellato.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con compenso computato distintamente per le fasi di studio e introduttiva per ciascuna delle due cause riunite e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 sino all'avvenuta riunione per la causa iscritta al RG. N. 182/2021 e nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a
€. 26.000,00 sino all'avvenuta riunione per la causa iscritta al RG. N. 3/2021 e per entrambe le cause riunite a decorrere dalla riunione, in ogni caso utilizzando la tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello - devono essere poste a carico degli enti appellanti e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
14 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' e dalla e conferma la sentenza impugnata;
CP_2 Parte_2
condanna gli appellanti, in solido, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di lite,
che liquida in €. 5.038,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….Il Presidente
dott. DA Coinu……………………… ………………dott. IA UI AR
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA UI AR PRESIDENTE
dott. DA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte al R.G. N. 3 dell'anno 2021 e al R.G. N.
182 dell'anno 2021, proposte da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in Parte_2
persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
ND IS, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari (iscritti al RG N. 3062/2018, N. 4749/2018 e N.
4256/2019), successivamente riuniti, aveva convenuto in giudizio l' e Controparte_1 CP_2
la e aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 325 2018 Parte_2
0000546580000, n. 325 2018 0003516015000 e n. 325 2019 0003986856000, notificatigli,
rispettivamente, il 16 giugno 2018, il 29 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019, attraverso i quali l' gli aveva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di €. 11.074,01, CP_2
relativa ai periodi febbraio – aprile 2016 e gennaio – ottobre 2017, di €. 2.096,91, relativa al periodo novembre 2017 – gennaio 2018, e di €. 451,59, relativa al periodo dicembre 2018,
tutte asseritamente dovute alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, come da note di rettifica emesse a fronte dei DM/10 presentati per i periodi indicati.
Dopo essersi riservato di formulare ulteriori eccezioni, deduzioni e istanze successivamente alla costituzione in giudizio dell' , considerata la scarsa chiarezza e intellegibilità dei Pt_1
documenti ricevuti, aveva, comunque, contestato fondatezza ed entità delle Controparte_1
avverse pretese.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di avere ricevuto dall' , in data 1 febbraio CP_2
2018, una richiesta di regolarizzazione contributiva relativa alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e alla Gestione Lavoratori Autonomi.
In data 13 febbraio 2018, aveva proseguito egli, per il tramite del dott. CP_1 Per_1
aveva comunicato all' di avere provveduto, entro i termini di legge, alla CP_2
regolarizzazione: mediante il pagamento, in data 7 febbraio 2018, delle due mensilità
richieste, pari a €. 465,42; mediante istanza di dilazione presentata il 5 febbraio 2018
all' e poi accolta il 27 febbraio 2018, con riferimento alle Controparte_3
cartelle di pagamento n. 32520170000157116, pari a €. 1.747,01, e n. 32520170000911729,
pari a €. 1267,66; mediante istanze di dilazione presentata il 9 febbraio 2018 all'
[...]
e poi accolta il 19 febbraio 2018, con riferimento alla cartella di Controparte_3
pagamento n. 32520170002338164, pari a €. 2.868,54; mediante istanza di dilazione
2 presentata il 13 febbraio 2018 all' , poi accolta il 23 marzo 2018, per la somma di €. CP_2
1.926,00, più integrazione.
Ebbene, aveva osservato il ricorrente, pur avendo egli provveduto alla regolarizzazione mediante il deposito di domanda di rateizzazione entro i termini di legge e trasmesso all' la relativa documentazione, l' aveva emesso le note di rettifica dei DM/10 Pt_1 CP_2
con effetto sin dal 2016.
Il modus operandi dell'ente, aveva, quindi, sostenuto doveva considerarsi Controparte_1
illegittimo, in quanto in contrasto con le disposizioni normative concernenti le modalità di regolarizzazione indicate nella comunicazione recapitatagli il 1 febbraio 2018, nella quale era espressamente indicato che la medesima potesse avvenire anche presentando una domanda di rateazione.
In ogni caso, aveva evidenziato l'opponente, l' aveva agito prima di avere ricevuto CP_2
riscontro degli adempimenti di regolarizzazione effettuati e di quelli ancora in corso, per di più senza inoltrargli alcuna preventiva comunicazione e precludendogli, di fatto, la possibilità di sopperire ad eventuali mancanze con tutti i mezzi a sua disposizione.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso chiedendo che fosse dichiarata la nullità,
l'annullabilità ovvero l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti.
***
L' e la si erano costituiti in giudizio in ciascuno dei procedimenti sopra CP_2 Parte_2
indicati e avevano resistito.
Gli enti opposti avevano, innanzitutto, allegato che, all'origine dell'emissione delle note di rettifica, vi era stata la decadenza scaturita dalla constatata irregolarità contributiva dell'azienda.
Più precisamente, avevano riferito i convenuti, in data 26 gennaio 2018 era stata effettuata la verifica della regolarità ai fini del godimento delle agevolazioni contributive autoliquidate nei DM per il periodo decorrente da giugno 2015.
3 Tale verifica, avevano proseguito gli attuali appellanti, aveva evidenziato irregolarità a decorrere dal febbraio 2016 e in data 1 febbraio 2018 era stato trasmesso e notificato, a mezzo PEC, l'invito a regolarizzare, con cui era stato chiesto all'azienda di pagare, entro il termine di 15 giorni, le omissioni contributive evidenziate e relative sia alla gestione DM e che alla gestione autonomi.
L'azienda, avevano evidenziato l' e la entro il termine indicato aveva CP_2 Parte_2
Con provveduto a regolarizzare la posizione , a regolarizzare gli importi transitati nei vari avvisi di addebito notificati e a presentare, in data 13 febbraio 2018, la domanda di dilazione per la gestione autonomi.
Gli enti opposti avevano, quindi, riferito che l'ufficio competente non aveva accolto la suddetta domanda in quanto l'azienda non aveva inserito tutti i debiti esistenti. In particolare,
non risultavano inseriti i contributi a percentuale eccedenti il minimale, competenza anno
2014, né risultava versata la quarta rata dei contributi entro il minimale, competenza anno
2017.
Il DURC, avevano, quindi, precisato i convenuti, era stato definito con esito negativo già il
23 febbraio 2018, mentre solo in data 7 marzo 2018 l'azienda aveva effettuato il versamento della quarta rata 2017, mentre in data 23 marzo 2018 aveva ripresentato una nuova domanda di dilazione, poi perfezionata il 29 marzo 2018 con il versamento della prima rata.
L'emissione del DURC con esito negativo, avevano, infine, osservato le parti resistenti,
aveva, quindi, comportato la conferma della decadenza dagli sgravi, ai sensi dell'art.1,
comma 1175, L.296/06 (finanziaria 2007), e l'emissione delle note di rettifica per il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Ciò premesso, l' e la avevano, dunque, concluso per il rigetto delle CP_2 Parte_2
opposizioni proposte.
***
Con un ulteriore ricorso al Tribunale di Cagliari, iscritto al RG. N. 3288/2019, CE
4 aveva convenuto in giudizio l' e la e aveva proposto opposizione CP_1 CP_2 Parte_2
avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 0003543385000, notificatogli il 13 agosto 2019,
attraverso il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 1.810,70, CP_2
relativa al periodo agosto – novembre 2018, asseritamente dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, come da note di rettifica emesse a fronte dei DM/10 presentati per il periodo indicato.
Sul presupposto che anche il predetto avviso di addebito avesse avuto origine dalla decadenza già contestatagli dall' in relazione agli avvisi di addebito impugnati con i CP_2
precedenti ricorsi, aveva ribadito quanto già allegato negli atti difensivi Controparte_1
sopra richiamati e aveva concluso domandando che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità
ovvero l'inefficacia anche dell'avviso di addebito da ultimo impugnato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, evidenziando come la verifica della CP_2
regolarità contributiva dell'azienda, ai fini del godimento delle agevolazioni contributive autoliquidate nei DM, avesse evidenziato varie inadempienze, con la conseguenza che, in data 6 dicembre 2018 e 8 febbraio 2019, erano stati trasmessi e notificati, a mezzo PEC, gli inviti a regolarizzare, aventi ad oggetto, sia la richiesta di pagamento di contributi a percentuale artigiani e commercianti anno 2015, poi regolarizzati con dilazione presso l'Agente della Riscossione, sia la richiesta di pagamento dell'avviso di addebito n. 325 2018
000 35160 15 000, derivante da note di rettifica per decadenza da agevolazioni contributive a seguito di DURC interno non regolare del 26 gennaio 2018 e che, quindi, trovava il suo fondamento nel rigetto della dilazione amministrativa del 13 febbraio 2018, oggetto dei precedenti giudizi.
Considerato che l'avviso di addebito n. 325 2018 000 35160 15 000 era stato sospeso dal
Giudice solo in data 28 giugno 2019 e che, per il resto, valevano le difese già svolte nei precedenti giudizi, l' aveva, anche in tal caso, concluso per il rigetto dell'opposizione CP_2
5 proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con le sentenze n. 513/2020 del 6 luglio 2020 e n. 243/2021 del 26
febbraio 2021, aveva accolto le opposizioni proposte e annullato gli avvisi di addebito impugnati, condannando gli enti opposti alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice, con la sentenza n. 513/2020, quanto al mancato pagamento della quarta rata dei contributi entro il minimale 2017 Gestione Artigiani e Commercianti,
aveva osservato come la rata in discussione non fosse ancora dovuta al momento della notifica dell'invito a regolarizzare (1 febbraio 2018), essendo il termine di pagamento fissato per il successivo 7 marzo 2018, con la conseguenza che, per un verso, al momento dell'invito a regolarizzare, non si era perfezionata alcuna inadempienza e, per altro verso, il debito in questione era stato pagato regolarmente nei termini.
Con riferimento, invece, ai contributi a percentuale 2014 Gestione Artigiani e Commercianti,
i quali non erano stati asseritamente inseriti nell'istanza di dilazione del 13 febbraio 2018, il
Tribunale aveva osservato come, in realtà, il ricorrente in data 13 febbraio 2018, per il
CP_ tramite del proprio consulente del lavoro, avesse espressamente richiesto all' (attraverso i funzionari incaricati) di inserire i contributi in discussione nell'istanza di dilazione, come risultava dal documento n. 11 prodotto dallo stesso ricorrente, tempestivamente, in risposta alla memoria di costituzione di parte resistente, nel corso della prima udienza di discussione del 3 ottobre 2018.
L'opponente, pertanto, aveva concluso il primo giudice, alla data del 13 febbraio 2018, con la richiesta d'integrazione dell'istanza di dilazione inoltrata all' , aveva effettuato nel CP_2
richiesto termine di 15 giorni la regolarizzazione di tutte le inadempienze oggetto dell'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018, così evitando l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca delle agevolazioni contributive dalla quale erano scaturite le note di rettifica e gli
6 avvisi di addebito impugnati, che dovevano, quindi, essere annullati.
Successivamente, con la sentenza n. 243/2021, il Tribunale, dopo avere rilevato come,
secondo la prospettazione di parte resistente, l'avviso di addebito impugnato fosse stato emesso per recuperare le agevolazioni contributive conseguenti all'irregolarità contributiva per mancato adempimento degli inviti a regolarizzare del 6 dicembre 2018 e del 8 febbraio
2019, con i quali l' aveva chiesto, oltre al pagamento dei contributi gennaio 2015 CP_2
Gestione autonomi, artigiani e commercianti, che erano stati regolarizzati, il pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito n. 325 2018 00035160 15 000, aveva osservato come tale avviso di addebito fosse stato annullato dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n.
513/2020 di cui sopra, cosicché l'inadempienza conseguente al mancato pagamento del medesimo doveva ritenersi insussistente.
In assenza d'irregolarità contributiva, quindi, aveva concluso il Tribunale, la revoca delle agevolazioni contributive operate dall' con l'avviso di addebito impugnato era CP_2
illegittima e l'avviso medesimo doveva essere annullato.
***
Avverso le sentenze n. 513/2020 e n. 243/2021 del Tribunale di Cagliari l' ha proposto CP_2
due distinti appelli, che, in virtù delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva,
con ordinanza del 5 giugno 2025 sono stati riuniti.
ha resistito, eccependo, nel procedimento di appello iscritto al RG N. Controparte_1
182/2021, anche l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'Istituto appellante:
“l'Ecc. ma Corte adita, previa riforma” delle sentenze impugnate “voglia rigettare le
avverse opposizioni e confermare” gli avvisi di addebito opposti.
“Con vittoria di spese”.
7 Nell'interesse di Controparte_1
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Voglia:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello” proposto avverso la sentenza n. 243/2021 “per i motivi esplicitati nella superiore parte espositiva;
-nel merito, rigettare integralmente” i ricorsi in appello notificati “nell'interesse dell' CP_2
avverso le sentenze n. 513/2020 e n. 243/2021, emesse “dall'Ill.mo Tribunale di Cagliari…
e, per l'effetto, confermare” le predette sentenze;
con vittoria di spese ed onorari … da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato le sentenze del Tribunale di Cagliari nella parte in cui il primo giudice CP_2
aveva dichiarato regolarmente adempiuto l'invito a regolarizzare comunicato il 1 febbraio
2018 e aveva, pertanto, dichiarato perfezionata la sanatoria di cui all'art. 4 DM 30 gennaio
2015.
In particolare, l' appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente Pt_1
ritenuto, ai fini della c.d. sanatoria, che la domanda di dilazione fosse stata utilmente variata dal consulente del lavoro e che questa circostanza fosse stata sufficiente al perfezionamento del procedimento, senza necessità del pagamento della prima rata del piano di ammortamento o, perlomeno, dell'accettazione dell'Istituto.
Inoltre, ha aggiunto l'ente appellante, il Tribunale aveva anche erroneamente escluso la rilevanza delle inadempienze correnti, in quanto maturate dopo la presentazione della domanda di dilazione.
In realtà, ha osservato l' , la dilazione amministrativa, ai fini della regolarità CP_2
contributiva, necessita di accettazione ed è soggetta ad una specifica e rigorosa disciplina e l'ente, nel delibare la relativa domanda, è tenuto a verificare oltre che la completezza della domanda anche la correntezza contributiva del contribuente, cosicché l'accettazione attesta
8 anche la sussistenza della regolarità che osta alla decadenza dalle agevolazioni contributive.
D'altra parte, ha proseguito l'ente previdenziale, se è vero che la normativa inserisce tra i requisiti di regolarità anche le “rateizzazioni concesse dall' , è pacifico che la CP_2
concessione della dilazione sia soggetta, tra le altre, a tre condizioni fondamentali:
l'inserimento nella domanda di tutti i debiti previdenziali non ancora iscritti a ruolo e maturati, la contestuale rinuncia a ogni eccezione, impugnazione o giudizio in corso, con integrale riconoscimento del debito esposto, e la correntezza contributiva alla data dell'accoglimento, essenziale a valutare l'affidabilità e la serietà dell'istante.
Le istruzioni dispongono, infatti, ha evidenziato l'appellante, che “il pagamento in forma
dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che,
pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare
versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o
periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge”, tanto è vero che per il contribuente che matura debiti nel corso della definizione della domanda di dilazione è
prevista un'apposita ed eccezionale “rateazione breve” da concedersi una tantum.
Il requisito di correntezza contributiva ha sostenuto l' , costituisce, quindi, una delle CP_2
condizioni essenziali non solo per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale, ma anche per l'accoglimento della dilazione e il venir meno di essa comporta l'inaccoglibilità
della dilazione o l'immediata revoca di quella concessa.
In ogni caso, ha aggiunto l' , doveva, altresì, contestarsi la rilevanza, ai fini in CP_2
discussione, della richiesta di variazione dell'istanza di dilazione presentata dal consulente del lavoro di CP_1
Infatti, ha chiarito l'ente appellante, la dilazione integra un riconoscimento di debito incondizionato, con rinuncia a qualsivoglia contestazione e comporta, quindi, effetti giuridici irretrattabili, con la conseguenza che le partite oggetto della dilazione devono essere tutte espressamente indicate dal richiedente che sottoscrive la dilazione, mentre non risulta
9 sufficiente la generica indicazione che la stessa comprenda “ogni e qualsiasi debito”, né,
tanto meno, la richiesta di variazione pervenuta dal consulente.
D'altra parte, ha evidenziato l'Istituto, era in termini per presentare nuova ed CP_1
esaustiva dilazione, la quale, invece, è stata presentata solo il 23 marzo 2018, con perfezionamento il 29 marzo, mediante versamento della prima rata, ben oltre, quindi, il termine tassativo di 15 giorni previsto per la regolarizzazione e anche ben oltre il termine di
30 giorni dalla interrogazione dell'azienda, entro il quale doveva essere definita la comunicazione di irregolarità.
***
L'appello è infondato.
Secondo la prospettazione dell' , l'invito a regolarizzare comunicato all'appellato il 1 CP_2
febbraio 2018 non era stato regolarmente adempiuto dal medesimo per due distinte ragioni,
le quali avevano impedito all' attuale appellante di accogliere l'istanza di dilazione Pt_1
amministrativa presentata dall'azienda il 13 febbraio 2018: l'incompletezza dell'istanza di dilazione, nella quale non erano stati inseriti i contributi a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno 2014; il mancato versamento in termini della quarta rata dei contributi entro il minimale relativi all'anno 2017, la quale scadeva il 16 febbraio 2018 ed era stata pagata il
7 marzo 2018.
1) Incompletezza dell'istanza di dilazione.
È pacifico tra le parti, e risulta, in ogni caso, dalla documentazione in atti (doc. 11 di parte appellata, prodotto in primo grado nel procedimento RG 3062/2018) che, come correttamente affermato dal primo giudice, il consulente del lavoro incaricato della presentazione dell'istanza avesse, nella stessa data in cui l'istanza era stata presentata, il 13
febbraio 2018, comunicato ai funzionari dell' di non avere erroneamente inserito “i Pt_1
contributi a percentuale del 2014 per €. 842,29, come da prospetto allegato” e avesse,
quindi, domandato ai medesimi di “cortesemente inserirli in dilazione diviso sempre in 20
10 rate”.
L' ha sostenuto negli atti di appello che la predetta richiesta di variazione inserita dal CP_2
consulente non fosse sufficiente, integrando la dilazione un riconoscimento di debito incondizionato con rinuncia a qualsivoglia contestazione, comportante effetti giuridici irretrattabili, e dovendo, quindi, le partite oggetto della dilazione essere tutte espressamente indicate dal richiedente che sottoscrive la dilazione.
In realtà, come risulta dalla circolare n. 108/2013 prodotta dall' , è pacifico che la Pt_1
richiesta di dilazione dovesse essere presentata all' attraverso “i consueti canali CP_2
telematici” e che la trasmissione della medesima potesse essere effettuata, non solo dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo, ma anche da “specifico delegato o
dall'intermediario a ciò appositamente autorizzato”, quale deve essere considerato il consulente del lavoro che, come risulta dalla stessa istanza di dilazione del 13 febbraio 2018
presente in atti, era stato “autorizzato alla gestione delle informazioni del soggetto
contribuente” e incaricato della trasmissione dell'istanza.
D'altra parte, a riprova del fatto che l' aveva ritenuto che l'istanza fosse stata Pt_1
efficacemente integrata, nella pec inviata al consulente del lavoro il 7 marzo 2018 (doc. 13
di parte appellata, prodotto in primo grado nel procedimento RG 3062/2018), l' Pt_1
medesimo “in riferimento alla istanza di dilazione del nominativo in oggetto presentata il
13/02/2018” aveva comunicato “che la stessa non ha avuto parere favorevole del direttore
per a) omesso versamento 4 rata emissione 201701 scaduta il 16/02/2018 nonostante
relativo sollecito di pagamento”, mentre alcuna menzione era stata fatta della pretesa incompletezza dell'istanza.
2) Omesso tempestivo versamento quarta rata contributi entro il minimale 2017.
È pacifico tra le parti, e risulta dalla documentazione in atti, che la rata in questione fosse stata pagata dall'attuale appellato il 7 marzo 2018.
A differenza di quanto affermato dal primo giudice, deve ritenersi accertato che il predetto
11 pagamento fosse avvenuto tardivamente rispetto alla scadenza prevista del 16 febbraio 2018.
Il debito in esame, peraltro, come correttamente sostenuto dall'appellato, non era ricompreso tra quelli oggetto dell'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018 e non era scaduto alla data di presentazione della domanda di dilazione finalizzata a perfezionare la procedura di regolarizzazione, cosicché, a parere del Collegio, la sua sorte non avrebbe dovuto influire sull'esito della procedura di regolarizzazione medesima, la quale, a differenza di quanto sostenuto dall' anche attraverso le relazioni provenienti dai reparti competenti, prodotte CP_2
in primo grado in allegato alle memorie difensive, era stata correttamente portata a termine da Controparte_1
Sul punto, non può, infatti, essere, innanzitutto, condiviso quanto affermato dall' Pt_1
nella relazione amministrativa del 27 settembre 2018 presente in atti, e cioè che la domanda di dilazione del 13 febbraio 2018 non poteva essere accolta perché non aveva CP_1
inserito nella medesima tutti i debiti, visto che, come già osservato nel precedente punto 1
della presente motivazione, la domanda era stata, in realtà, efficacemente integrata da soggetto specificamente autorizzato alla gestione delle informazioni del titolare.
Né può essere condiviso l'operato dell'ente, quale emerge dalla relazione amministrativa del
25 febbraio 2019 presente in atti, cioè l'avvenuta emissione, in data 23 febbraio 2018, del
DURC negativo “in quanto l'azienda ha regolarizzato le inadempienze relative alla gestione
artigiani e commercianti in data successiva alla chiusura del DURC”, visto che, per le ragioni già indicate, alla scadenza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione, l'azienda aveva, in realtà, fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per adempiere all'invito, in parte attraverso i pagamenti, in parte attraverso la presentazione dell'istanza (completa) di dilazione.
E se è vero quanto sostiene la difesa dell' , e cioè che la regolarità contributiva dipende CP_2
dall'accoglimento della domanda di dilazione e non dalla mera presentazione della stessa,
l'emissione del DURC conseguente alla regolarizzazione avrebbe dovuto attendere la
12 pronuncia dell'Istituto sull'istanza di dilazione, in quanto a pensare diversamente risulterebbe sempre impedita la regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall' , CP_2
in quanto quest'ultima non risulterebbe mai tempestiva.
Secondo questa Corte, dunque, il DURC doveva essere emesso dopo la pronuncia sulla dilazione e doveva essere emesso con esito positivo in quanto l'istanza di dilazione era stata presentata completa e, alla data della pronuncia su tale domanda, era presente, rispetto alla situazione che aveva dato origine all'invito a regolarizzare e a quella in essere al momento della presentazione della domanda stessa, la necessaria condizione di regolarità contributiva.
La quarta rata dei contributi entro il minimale 2017, in quanto debito sorto nelle more della definizione dell'istanza, avrebbe, invece, dovuto essere valutato successivamente all'accoglimento della domanda di dilazione, nell'ambito della verifica della permanenza del titolo al pagamento in forma dilazionata, posto che, come anche specificamente previsto dalla circolare n. 108/2013 prodotta dall' , questa è la funzione attribuita, una volta che CP_2
la domanda di dilazione è presentata, al requisito della correntezza contributiva, il quale,
come risulta dai paragrafi 5.b e 9 della circolare indicata, dedicati rispettivamente al
“Requisito di correntezza contributiva” e al “Provvedimento di revoca della rateazione”, e anche dal modulo predisposto dall'Istituto per la presentazione della domanda di dilazione
(si veda quella presentata da il 13 febbraio 2018), se è vero che comporta per il CP_1
contribuente l'impegno “ad effettuare il versamento dei contributi correnti dovuti
mensilmente o periodicamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda”, è
vero anche che comporta, quale conseguenza del mancato pagamento, la revoca della rateazione (già) accordata, peraltro evitabile attraverso strumenti alternativi (ad es. la rateazione breve), di cui non aveva potuto usufruire a cagione delle decisioni CP_1
anticipate dell'Istituto.
Revoca che nella fattispecie l' non avrebbe, tra l'altro, neanche potuto pronunciare, Pt_1
visto che nel frattempo, nella stessa data in cui l'istanza di dilazione era stata rigettata,
13 aveva provveduto all'estinzione del debito. CP_1
Ritiene, pertanto, il Collegio che, come correttamente affermato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, benché per le ragioni in parte differenti esposte, l'attuale appellato avesse correttamente e tempestivamente adempiuto all'invito a regolarizzare del 1 febbraio 2018 e avesse, pertanto, perfezionato la sanatoria prevista dall'art. 4, DM 30 gennaio 2015,
cosicché non avrebbe dovuto subire la revoca delle agevolazioni contributive, dalla quale avevano avuto origine le note di rettifica e, con un effetto a cascata, tutti gli avvisi di addebito dallo stesso impugnati nei procedimenti riuniti nel precedente e nel presente grado di giudizio.
***
L'appello proposto dall' e dalla deve, quindi, essere rigettato e le CP_2 Parte_2
sentenze impugnate, pur per le ragioni parzialmente differenti esposte, devono essere integralmente confermate.
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni formulate dall'appellato.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con compenso computato distintamente per le fasi di studio e introduttiva per ciascuna delle due cause riunite e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00 sino all'avvenuta riunione per la causa iscritta al RG. N. 182/2021 e nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a
€. 26.000,00 sino all'avvenuta riunione per la causa iscritta al RG. N. 3/2021 e per entrambe le cause riunite a decorrere dalla riunione, in ogni caso utilizzando la tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello - devono essere poste a carico degli enti appellanti e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
14 l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' e dalla e conferma la sentenza impugnata;
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condanna gli appellanti, in solido, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di lite,
che liquida in €. 5.038,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 17 ottobre 2025.
L'estensore…………………………………… ………………….Il Presidente
dott. DA Coinu……………………… ………………dott. IA UI AR
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