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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2022 R.G. promossa da
, con l'avv. SPINAZZE' MARIO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro
, con l'avv. MARCO DAL BEN, come da mandato in atti Controparte_1
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni richiesta ed eventuale nuova domanda
di parte convenuta e su cui comunque non si accetta contraddittorio, visti gli
artt.2043, 2052 c.c. e vista la sentenza che ha già accertato che le lesioni riportate dal
ricorrente sono conseguenza immediata e diretta dell'omesso e inadeguato controllo di
sull'animale a sua responsabilità e custodia e visto altresì il notevole Controparte_1
lasso tempo trascorso dal pur banale sinistro per l'inutile, quanto dannosa, resistenza
della compagnia assicuratrice (vero convenuto di pietra nel giudizio), condannare
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, le Controparte_1
spese mediche e ogni altra ivi pari a €.25.000,00 o nella maggiore o diversa somma
risultante di giustizia, oltre interessi e spese dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e
1 con ristoro di ogni contributo unificato e spesa di notifica, nonché diritti ed onorari del
giudizio, IVA, Registro e CPA.
• Con ampia vittoria risarcitoria, anche ex art.96 c.p.c., vista la palese ed ingiustificata
temerarietà della resistenza di controparte, attuata evidentemente per meri scopi
dilatori, sull'accertamento di fatti ben noti, già certi e legalmente ovvi.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attorea, siccome infondata
in fatto e in diritto;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale
dell'attore e per testi sui capitoli, che qui di seguito si trascrivono:
1) 'Vero che in data 22.07.2021 la convenuta si trovava presso il Rifugio La Grava in
compagnia dei figli ed con il figlio di pochi mesi, Persona_1 Persona_2
nonché con il compagno , per pranzare tutti assieme;
vi erano con Persona_3
loro anche due cani: uno dell'odierna convenuta ed uno di proprietà della figlia
, che erano tenuti al guinzaglio'; Per_2
2) 'Vero che, quando i suddetti avventori si trovavano seduti all'esterno del , il Pt_2
SI e la moglie, che ne sono i gestori, uscirono dal fabbricato del ed Pt_1 Pt_2
ebbero modo di chiacchierare con loro, mentre i cani, vedendo le due persone che si
avvicinavano, si ritrassero per quanto consentito dalla lunghezza dei guinzagli';
3) 'Vero che, avendo deciso la SIa di pranzare con i suoi famigliari nella CP_1
veranda, i cani furono legati ad una struttura situata a circa 10-15 metri dal Rifugio,
precisamente a due pali, mettendo loro a disposizione una ciotola di acqua fresca';
4) 'Vero che il SI , recatosi a prendere in auto dei turisti che non volevano Pt_1
salire a piedi, al ritorno parcheggiò l'auto non nello spiazzo dove l'aveva presa, ma
circa a due-tre metri dal posto in cui i cani erano stati legati';
5) 'Vero che, accortosi di ciò, il SI si portò immediatamente Persona_3
vicino ai cani e ammonì il SI dicendogli: 'Stai lontano dai cani!'; l'attore, Pt_1
2 rispondendo di essere amico dei cani, allungò ugualmente la mano per accarezzare il
cane della SIa , il quale, impaurito, morse al piede il SI CP_1 Pt_1
6) 'Vero che si trattò in effetti di una piccola ferita, ma il piede del SI era Pt_1
nudo e molto sporco perché lo stesso indossava calzature aperte, anziché scarpe chiuse,
più consone al tipo di terreno (terra, erba, sassi, ghiaia) in cui il si trova, oltre Pt_2
che alla guida dell'autovettura';
7) 'Vero che, per tale motivo, oltre a suggerirgli un'accurata immediata disinfezione, la
SIa propose al SI di far vedere la ferita alla figlia CP_1 Pt_1 Persona_2
medico anestesista, e di portarlo subito al Pronto Soccorso per una
[...]
medicazione';
8) 'Vero che il SI rifiutò sia di provvedere ad idonea disinfezione, sia di far Pt_1
vedere la ferita alla figlia medico della SIa , sia di recarsi subito al Pronto CP_1
Soccorso;
non accolse neppure il consiglio di telefonare al medico di base per farsi prescrivere una
copertura antibiotica, come suggerito dalla figlia della convenuta per il tramite della
stessa';
9) 'Vero che il SI asserì categoricamente che si trattava di una ferita da nulla Pt_1
e che non si sarebbe recato al Pronto Soccorso per così poco ed invero si recò al Pronto
Soccorso solo la sera del giorno seguente'.
Si indicano come testimoni: il SI , residente in [...]
Meassa 60.
residente in [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e onorari.
Conferma la riserva di appello contro la sentenza parziale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa giunge in decisione all'esito della sentenza non definitiva con la quale
è stata accertata, in relazione ai fatti di causa, la responsabilità ex art. 2052 c.c.
in capo alla parte convenuta.
3 Ai fini della liquidazione del danno subito dall'attore in conseguenza del sinistro è stata disposta CTU medico legale.
All'udienza del 19/09/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sulla liquidazione del danno
Le conclusioni della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio.
Il CTU dr.ssa ha confermato la sussistenza di un nesso di causa Persona_4
tra il morso del cane e le lesioni subite dall'attore, rilevando che quest'ultimo ha riportato una “ferita al piede destro da morsicatura di animale, con iniziale
infezione, come si ricava dal verbale del P.S. ove l'interessato si recava il giorno
successivo al fatto”.
In relazione al danno biologico temporaneo la CTU ha ravvisato, per il danneggiato, un periodo di 15 giorni invalidità temporanea parziale al 50%, e un periodo di invalidità parziale al 25% di 26 giorni.
Con riferimento alle spese sanitarie la CTU ha rilevato che l'acquisto di
è avvenuto tardivamente rispetto alla prescrizione e che non Per_5
risulta invece l'acquisto di Clindamicina.
Quanto al danno biologico permanente, la CTU ha ritenuto che l'esito sia nel tempo sfumato, e consista in attualità in “minuto esito cicatriziale appena
apprezzabile; non coerente il disturbo ipoestesico lamentato con la lesione
documentata”; lo stesso è stato pertanto stimato nella misura dell'1%.
Il livello di sofferenza è stato ritenuto lieve nel corso della malattia, e non persistente nel cronico.
La CTU ha escluso ripercussioni della malattia e dei postumi su specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nonché in ambito lavorativo.
4 Le spese sanitarie sono state ritenute pertinenti e congrue dalla CTU nella misura di € 244,72 euro.
Sul punto la CTU ha motivatamente escluso la riferibilità al sinistro di alcune spese indicate in atti da parte attrice (si legge in particolare nella CTU che “Non
risulta rimborsabile il costo di EMG (effettuata ad un anno di distanza per esigenze
peritali) estranea ai fatti in esame. Non risultano rimborsabili le spese per FKT in
quanto non solo prive di prescrizione medica, ma anche estranee alle necessità
terapeutiche del caso").
***
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore
standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura standard di € 115,00, tenuto conto del livello lieve di sofferenza ravvisato dalla CTU nel corso della malattia e dell'assenza di comprovate peculiarità che ne giustifichino l'aumento.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 1141,00 secondo valori già attuali (di cui € 862,50 per i primi 15 giorni di invalidità al 50% e € 747,50 per i successivi 26 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari all' 1%, risulta invece di valore pari ad € 1610,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età del danneggiato di 70 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno
5 biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 1741,60).
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 2751,00 secondo valori già
attuali.
Va inoltre riconosciuto in favore del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura complessiva di € 1098,72, di cui € 854,00 per le spese relative ad accertamento medico-legale ante causam, ed € 244,72 per le spese mediche ritenute congrue e pertinenti dalla CTU.
Su tale voce di danno patrimoniale va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal sinistro sino all'attualità.
Vanno ulteriormente riconosciuti, in favore del danneggiato, gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice nella misura di a) € 2751,00 secondo valori attuali, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi sul credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato annualmente sino all'attualità;
b) € 1098,72 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT dal sinistro al saldo, oltre interessi legali da calcolarsi sul credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato annualmente sino all'attualità;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano nell'importo di € 2552,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
Così deciso il 2/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2022 R.G. promossa da
, con l'avv. SPINAZZE' MARIO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro
, con l'avv. MARCO DAL BEN, come da mandato in atti Controparte_1
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni richiesta ed eventuale nuova domanda
di parte convenuta e su cui comunque non si accetta contraddittorio, visti gli
artt.2043, 2052 c.c. e vista la sentenza che ha già accertato che le lesioni riportate dal
ricorrente sono conseguenza immediata e diretta dell'omesso e inadeguato controllo di
sull'animale a sua responsabilità e custodia e visto altresì il notevole Controparte_1
lasso tempo trascorso dal pur banale sinistro per l'inutile, quanto dannosa, resistenza
della compagnia assicuratrice (vero convenuto di pietra nel giudizio), condannare
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, le Controparte_1
spese mediche e ogni altra ivi pari a €.25.000,00 o nella maggiore o diversa somma
risultante di giustizia, oltre interessi e spese dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e
1 con ristoro di ogni contributo unificato e spesa di notifica, nonché diritti ed onorari del
giudizio, IVA, Registro e CPA.
• Con ampia vittoria risarcitoria, anche ex art.96 c.p.c., vista la palese ed ingiustificata
temerarietà della resistenza di controparte, attuata evidentemente per meri scopi
dilatori, sull'accertamento di fatti ben noti, già certi e legalmente ovvi.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attorea, siccome infondata
in fatto e in diritto;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale
dell'attore e per testi sui capitoli, che qui di seguito si trascrivono:
1) 'Vero che in data 22.07.2021 la convenuta si trovava presso il Rifugio La Grava in
compagnia dei figli ed con il figlio di pochi mesi, Persona_1 Persona_2
nonché con il compagno , per pranzare tutti assieme;
vi erano con Persona_3
loro anche due cani: uno dell'odierna convenuta ed uno di proprietà della figlia
, che erano tenuti al guinzaglio'; Per_2
2) 'Vero che, quando i suddetti avventori si trovavano seduti all'esterno del , il Pt_2
SI e la moglie, che ne sono i gestori, uscirono dal fabbricato del ed Pt_1 Pt_2
ebbero modo di chiacchierare con loro, mentre i cani, vedendo le due persone che si
avvicinavano, si ritrassero per quanto consentito dalla lunghezza dei guinzagli';
3) 'Vero che, avendo deciso la SIa di pranzare con i suoi famigliari nella CP_1
veranda, i cani furono legati ad una struttura situata a circa 10-15 metri dal Rifugio,
precisamente a due pali, mettendo loro a disposizione una ciotola di acqua fresca';
4) 'Vero che il SI , recatosi a prendere in auto dei turisti che non volevano Pt_1
salire a piedi, al ritorno parcheggiò l'auto non nello spiazzo dove l'aveva presa, ma
circa a due-tre metri dal posto in cui i cani erano stati legati';
5) 'Vero che, accortosi di ciò, il SI si portò immediatamente Persona_3
vicino ai cani e ammonì il SI dicendogli: 'Stai lontano dai cani!'; l'attore, Pt_1
2 rispondendo di essere amico dei cani, allungò ugualmente la mano per accarezzare il
cane della SIa , il quale, impaurito, morse al piede il SI CP_1 Pt_1
6) 'Vero che si trattò in effetti di una piccola ferita, ma il piede del SI era Pt_1
nudo e molto sporco perché lo stesso indossava calzature aperte, anziché scarpe chiuse,
più consone al tipo di terreno (terra, erba, sassi, ghiaia) in cui il si trova, oltre Pt_2
che alla guida dell'autovettura';
7) 'Vero che, per tale motivo, oltre a suggerirgli un'accurata immediata disinfezione, la
SIa propose al SI di far vedere la ferita alla figlia CP_1 Pt_1 Persona_2
medico anestesista, e di portarlo subito al Pronto Soccorso per una
[...]
medicazione';
8) 'Vero che il SI rifiutò sia di provvedere ad idonea disinfezione, sia di far Pt_1
vedere la ferita alla figlia medico della SIa , sia di recarsi subito al Pronto CP_1
Soccorso;
non accolse neppure il consiglio di telefonare al medico di base per farsi prescrivere una
copertura antibiotica, come suggerito dalla figlia della convenuta per il tramite della
stessa';
9) 'Vero che il SI asserì categoricamente che si trattava di una ferita da nulla Pt_1
e che non si sarebbe recato al Pronto Soccorso per così poco ed invero si recò al Pronto
Soccorso solo la sera del giorno seguente'.
Si indicano come testimoni: il SI , residente in [...]
Meassa 60.
residente in [...]. Persona_1
Con vittoria di spese e onorari.
Conferma la riserva di appello contro la sentenza parziale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa giunge in decisione all'esito della sentenza non definitiva con la quale
è stata accertata, in relazione ai fatti di causa, la responsabilità ex art. 2052 c.c.
in capo alla parte convenuta.
3 Ai fini della liquidazione del danno subito dall'attore in conseguenza del sinistro è stata disposta CTU medico legale.
All'udienza del 19/09/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sulla liquidazione del danno
Le conclusioni della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio.
Il CTU dr.ssa ha confermato la sussistenza di un nesso di causa Persona_4
tra il morso del cane e le lesioni subite dall'attore, rilevando che quest'ultimo ha riportato una “ferita al piede destro da morsicatura di animale, con iniziale
infezione, come si ricava dal verbale del P.S. ove l'interessato si recava il giorno
successivo al fatto”.
In relazione al danno biologico temporaneo la CTU ha ravvisato, per il danneggiato, un periodo di 15 giorni invalidità temporanea parziale al 50%, e un periodo di invalidità parziale al 25% di 26 giorni.
Con riferimento alle spese sanitarie la CTU ha rilevato che l'acquisto di
è avvenuto tardivamente rispetto alla prescrizione e che non Per_5
risulta invece l'acquisto di Clindamicina.
Quanto al danno biologico permanente, la CTU ha ritenuto che l'esito sia nel tempo sfumato, e consista in attualità in “minuto esito cicatriziale appena
apprezzabile; non coerente il disturbo ipoestesico lamentato con la lesione
documentata”; lo stesso è stato pertanto stimato nella misura dell'1%.
Il livello di sofferenza è stato ritenuto lieve nel corso della malattia, e non persistente nel cronico.
La CTU ha escluso ripercussioni della malattia e dei postumi su specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nonché in ambito lavorativo.
4 Le spese sanitarie sono state ritenute pertinenti e congrue dalla CTU nella misura di € 244,72 euro.
Sul punto la CTU ha motivatamente escluso la riferibilità al sinistro di alcune spese indicate in atti da parte attrice (si legge in particolare nella CTU che “Non
risulta rimborsabile il costo di EMG (effettuata ad un anno di distanza per esigenze
peritali) estranea ai fatti in esame. Non risultano rimborsabili le spese per FKT in
quanto non solo prive di prescrizione medica, ma anche estranee alle necessità
terapeutiche del caso").
***
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore
standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è
previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00,
aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore va considerato nella misura standard di € 115,00, tenuto conto del livello lieve di sofferenza ravvisato dalla CTU nel corso della malattia e dell'assenza di comprovate peculiarità che ne giustifichino l'aumento.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di € 1141,00 secondo valori già attuali (di cui € 862,50 per i primi 15 giorni di invalidità al 50% e € 747,50 per i successivi 26 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità
psico-fisica, indicato dalla CTU in misura pari all' 1%, risulta invece di valore pari ad € 1610,00 sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024,
considerando l'età del danneggiato di 70 anni al momento del sinistro e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno
5 biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 1741,60).
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente, ammonta complessivamente ad € 2751,00 secondo valori già
attuali.
Va inoltre riconosciuto in favore del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura complessiva di € 1098,72, di cui € 854,00 per le spese relative ad accertamento medico-legale ante causam, ed € 244,72 per le spese mediche ritenute congrue e pertinenti dalla CTU.
Su tale voce di danno patrimoniale va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal sinistro sino all'attualità.
Vanno ulteriormente riconosciuti, in favore del danneggiato, gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sul credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro, via via annualmente rivalutato sino all'attualità (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice nella misura di a) € 2751,00 secondo valori attuali, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi sul credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato annualmente sino all'attualità;
b) € 1098,72 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici
ISTAT dal sinistro al saldo, oltre interessi legali da calcolarsi sul credito risarcitorio, devalutato alla data del sinistro e via via rivalutato annualmente sino all'attualità;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano nell'importo di € 2552,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico della parte convenuta soccombente.
Così deciso il 2/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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