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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PP UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
836/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSY PASCALE in sostituzione dell'avv.
RI CA IA il quale insiste nelle note di trattazione scritta già depositate in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. NUNZIO SINAGRA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede termine per il deposito di comparsa
Il G.I. rilevato che l'odierna udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Parte_1
LA AF (c.f. ), in proprio e nella qualità di ex CodiceFiscale_1 presidente della Controparte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
Per (c.f. ), IN QUALITÀ DI EREDE e CodiceFiscale_2 Persona_2 [...]
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n. 1 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Patti, via CodiceFiscale_3
Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'avv. Mariella Sciammetta che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
, per essa, la mandataria in Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Majno n.
45 (p. i. ), elettivamente domiciliata in Brolo, via Trento n. 82, presso il P.IVA_1 recapito professionale dell'avv. Nunzio Sinagra, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 giugno 2020 e Parte_1 Parte_2 [...] proponevano opposizione avverso il decreto n. 99/1996 con cui questo CP_2
Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di L. 325.000.000 – oltre interessi e spese
– nella veste di fideiussori del (più elevato) debito contratto dalla
[...] nei confronti della che Controparte_1 Controparte_5
divenuta medio tempore titolare, aveva loro nuovamente Controparte_3 notificato tramite la mandataria CP_4
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 16 novembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 27 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dato atto che la nuova titolarità del credito – invero non compiutamente contestata nell'an dagli attori, ma verificabile d'ufficio – risulta adeguatamente provata dalla produzione dell'avviso pubblicato in G.U., ove si legge che (incorporante già ha Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5 ceduto pro soluto a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di Controparte_3 mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” . Occorre inoltre evidenziare che, ex artt. 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e 58 del
T.U. B., dalla data di pubblicazione dell'avviso, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
3 locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
3. – L'opposizione di e n.q. erede di è Pt_1 Parte_2 Persona_2 inammissibile.
Essi infatti hanno espressamente dichiarato che il decreto ingiuntivo era stato già loro notificato nel 1996 (“Nei confronti del signor il D.I. in epigrafe meglio indicato Parte_1
è stato notificato una sola volta, nel lontano 1996”; “Analoghe considerazioni valgono anche per la signora nella qualità di erede della signora la quale è rimasta Parte_2 Persona_2 totalmente estranea da qualsiasi azione esecutiva intrapresa dall'allora nonostante CP_5
l'avvenuta notifica del D.I. avvenuta nel lontano 1996”) senza documentare alcuna previa opposizione sicché deve ritenersi spirato il termine di quaranta giorni, non essendo verosimile in base al comune significato delle parole che “[l]'affermazione, dunque, della notifica del D.I. nell'anno 1996 di cui all'atto di opposizione si riferisce a quanto asserito dal creditore procedente” non foss'altro perché e lo hanno dichiarato Pt_1 Parte_2 nel loro primissimo atto.
Né, invero, gli opponenti hanno argomentato (o chiesto di provare) alcunché in merito alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., essendo pacifico che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (v., per tutte, Cass., n. 6518/2016).
Del resto, la nuova notifica del titolo appare funzionale all'inizio da parte del nuovo titolare dell'azione esecutiva che, come noto, è minacciata con il precetto – a sua volta preceduto appunto dalla notifica del titolo stesso – e inizia con il pignoramento, il quale ha comportato all'apertura del giudizio n. 49/2020 R.G.E. indicato dagli stessi attori.
Deve pertanto darsi seguito al principio secondo cui “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico” e “trova applicazione anche in riferimento
4 al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 25180/2024).
Né, in generale, potrebbe comunque invocarsi lo speciale regime dell'opposizione tardiva a seguito di Cass., S.U., n. 9479/2023 volto a tutelare il consumatore (v., e.g., le note del 22 febbraio 2024) vuoi perché gli opponenti non hanno mai fornito, neppure con una richiesta di remissione in termini idonea a riaprire le preclusioni medio tempore maturate, alcun indizio della loro qualità di consumatori beneficiari della speciale protezione della disciplina consumeristica di origine euro-unitaria vuoi perché
– e il rilievo è invero assorbente – tale disciplina non è retroattiva, ma si applica ai contratti conclusi sotto la sua vigenza.
4. – Va invece ritenuta fondata l'opposizione di poiché la Controparte_2 medesima non ha reso alcuna dichiarazione dal tenore lato sensu confessorio e, pertanto, la prova che ella aveva illo tempore promosso opposizione spettava al creditore. Essendo stata contestata l'esistenza della sua fideiussione era onere dell'opposto (e non già dell'opponente) produrre il titolo o chiedere di ordinare la sua produzione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato solo nei suoi confronti con assorbimento di ogni altra censura.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che nella specie viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., rispetto a cui “il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome” (v., da ultimo, Cass. n.
13750/2025) e che, pertanto, la sentenza che le decide simultaneamente, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce quante sono le cause.
Esse, pertanto, nei rapporti tra e Pt_1 Controparte_8 [...]
vanno poste a carico dei primi e liquidate per ciascuno di essi, CP_3 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
5 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Nel rapporto tra e vanno Controparte_2 Controparte_3 poste a carico della seconda e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n.
17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 836/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione promossa da e Pt_1 Pt_2
n.q. e, per l'effetto, li condanna a rifondere a
[...] [...]
, per essa, e spese di lite, che liquida Controparte_3 CP_4 in € 7.052,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ciascuno;
2) ACCOGLIE l'opposizione di , per l'effetto revoca nei Controparte_2 suoi confronti di decreto ingiuntivo n. 99/1996, condannando
[...]
e, per essa, rifonderle le spese di Controparte_3 CP_4 lite, che liquida in € 7.052,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge oltre esborsi per C.U. e diritti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025 Il Giudice
PP UG
6
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PP UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
836/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSY PASCALE in sostituzione dell'avv.
RI CA IA il quale insiste nelle note di trattazione scritta già depositate in atti e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. NUNZIO SINAGRA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede termine per il deposito di comparsa
Il G.I. rilevato che l'odierna udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Parte_1
LA AF (c.f. ), in proprio e nella qualità di ex CodiceFiscale_1 presidente della Controparte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
Per (c.f. ), IN QUALITÀ DI EREDE e CodiceFiscale_2 Persona_2 [...]
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n. 1 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Patti, via CodiceFiscale_3
Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'avv. Mariella Sciammetta che li rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
, per essa, la mandataria in Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale Majno n.
45 (p. i. ), elettivamente domiciliata in Brolo, via Trento n. 82, presso il P.IVA_1 recapito professionale dell'avv. Nunzio Sinagra, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 giugno 2020 e Parte_1 Parte_2 [...] proponevano opposizione avverso il decreto n. 99/1996 con cui questo CP_2
Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di L. 325.000.000 – oltre interessi e spese
– nella veste di fideiussori del (più elevato) debito contratto dalla
[...] nei confronti della che Controparte_1 Controparte_5
divenuta medio tempore titolare, aveva loro nuovamente Controparte_3 notificato tramite la mandataria CP_4
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 16 novembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 27 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dato atto che la nuova titolarità del credito – invero non compiutamente contestata nell'an dagli attori, ma verificabile d'ufficio – risulta adeguatamente provata dalla produzione dell'avviso pubblicato in G.U., ove si legge che (incorporante già ha Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5 ceduto pro soluto a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di Controparte_3 mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” . Occorre inoltre evidenziare che, ex artt. 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e 58 del
T.U. B., dalla data di pubblicazione dell'avviso, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
3 locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
3. – L'opposizione di e n.q. erede di è Pt_1 Parte_2 Persona_2 inammissibile.
Essi infatti hanno espressamente dichiarato che il decreto ingiuntivo era stato già loro notificato nel 1996 (“Nei confronti del signor il D.I. in epigrafe meglio indicato Parte_1
è stato notificato una sola volta, nel lontano 1996”; “Analoghe considerazioni valgono anche per la signora nella qualità di erede della signora la quale è rimasta Parte_2 Persona_2 totalmente estranea da qualsiasi azione esecutiva intrapresa dall'allora nonostante CP_5
l'avvenuta notifica del D.I. avvenuta nel lontano 1996”) senza documentare alcuna previa opposizione sicché deve ritenersi spirato il termine di quaranta giorni, non essendo verosimile in base al comune significato delle parole che “[l]'affermazione, dunque, della notifica del D.I. nell'anno 1996 di cui all'atto di opposizione si riferisce a quanto asserito dal creditore procedente” non foss'altro perché e lo hanno dichiarato Pt_1 Parte_2 nel loro primissimo atto.
Né, invero, gli opponenti hanno argomentato (o chiesto di provare) alcunché in merito alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., essendo pacifico che “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (v., per tutte, Cass., n. 6518/2016).
Del resto, la nuova notifica del titolo appare funzionale all'inizio da parte del nuovo titolare dell'azione esecutiva che, come noto, è minacciata con il precetto – a sua volta preceduto appunto dalla notifica del titolo stesso – e inizia con il pignoramento, il quale ha comportato all'apertura del giudizio n. 49/2020 R.G.E. indicato dagli stessi attori.
Deve pertanto darsi seguito al principio secondo cui “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico” e “trova applicazione anche in riferimento
4 al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (v., per tutte, Cass., n. 25180/2024).
Né, in generale, potrebbe comunque invocarsi lo speciale regime dell'opposizione tardiva a seguito di Cass., S.U., n. 9479/2023 volto a tutelare il consumatore (v., e.g., le note del 22 febbraio 2024) vuoi perché gli opponenti non hanno mai fornito, neppure con una richiesta di remissione in termini idonea a riaprire le preclusioni medio tempore maturate, alcun indizio della loro qualità di consumatori beneficiari della speciale protezione della disciplina consumeristica di origine euro-unitaria vuoi perché
– e il rilievo è invero assorbente – tale disciplina non è retroattiva, ma si applica ai contratti conclusi sotto la sua vigenza.
4. – Va invece ritenuta fondata l'opposizione di poiché la Controparte_2 medesima non ha reso alcuna dichiarazione dal tenore lato sensu confessorio e, pertanto, la prova che ella aveva illo tempore promosso opposizione spettava al creditore. Essendo stata contestata l'esistenza della sua fideiussione era onere dell'opposto (e non già dell'opponente) produrre il titolo o chiedere di ordinare la sua produzione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato solo nei suoi confronti con assorbimento di ogni altra censura.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che nella specie viene in rilievo una ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., rispetto a cui “il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome” (v., da ultimo, Cass. n.
13750/2025) e che, pertanto, la sentenza che le decide simultaneamente, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunce quante sono le cause.
Esse, pertanto, nei rapporti tra e Pt_1 Controparte_8 [...]
vanno poste a carico dei primi e liquidate per ciascuno di essi, CP_3 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014
5 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Nel rapporto tra e vanno Controparte_2 Controparte_3 poste a carico della seconda e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n.
17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 836/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione promossa da e Pt_1 Pt_2
n.q. e, per l'effetto, li condanna a rifondere a
[...] [...]
, per essa, e spese di lite, che liquida Controparte_3 CP_4 in € 7.052,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ciascuno;
2) ACCOGLIE l'opposizione di , per l'effetto revoca nei Controparte_2 suoi confronti di decreto ingiuntivo n. 99/1996, condannando
[...]
e, per essa, rifonderle le spese di Controparte_3 CP_4 lite, che liquida in € 7.052,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge oltre esborsi per C.U. e diritti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025 Il Giudice
PP UG
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