Articolo 4 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 luglio 1940
Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni:

a) la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;

b) una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministero delle finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera a). La somma di cui alla lettera b) verra' annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940