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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6468/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 6468/2022 promossa da
, C.F. , nato a Castellammare di Stabia (NA) in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1968, e , C.F. , nata a Gragnano (NA) in [...] Parte_2 C.F._2
08.04.1973, entrambi residenti in [...]; rappresentati e difesi congiuntamente, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv.
Raffaele Gambardella (C.F. e dall'avv. Giacomo Apicella C.F._3
( , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Nocera Inferiore C.F._4
(SA) alla via Barbarulo n. 50, indirizzo pec: Email_1
ATTORI – OPPONENTI contro
C.F. n. , con sede legale in Milano, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Betteloni, n. 2; e per essa, quale mandataria, giusta procura conferita con atto per Notar dott. del 20.01.2022, registrato a Milano DP II al n. 4008, la Persona_1 CP_2
C.F. , con sede sociale in Viale dell'Agricoltura n. 7, Verona (VR), in persona del P.IVA_2
l.r.p.t.; rappresentata e difesa, in forza procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Antonella Merola (C. F. ), e con questa elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._5
Via G. Porzio n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
COVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. I e 617 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
PER : Parte_3
“IN VIA PRELIMINARE: a) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, per le ragioni sopra esposte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: b) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per i motivi esposti in premessa;
c) dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t., è carente di Controparte_3 legittimazione attiva e, pertanto, non è titolare del diritto di procedere in executivis;
d) dichiarare la nullità e/o infondatezza dell'atto di precetto per incertezza assoluta del quantum;
IN VIA SUBORDINATA: e) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e/o infondatezza dell'atto di precetto con conseguente conferma del predetto atto, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti siano tenuti a corrispondere all'odierna opposta la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, depurata della somma corrispondente agli interessi usurari e anatocistici applicati al contratto, anche all' esito dell'eventuale espletanda CTU.
f) In ogni caso, condannare la banca precettante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
PER Controparte_4
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigettare, per quanto di ragione, l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) rigettare, perché inammissibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda proposta dagli attori/opponenti;
3) condannare gli attori/opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi tutti relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 14.11.2022, la , e per essa la Controparte_5
assumendo di aver acquistato da diverse Banche Cedenti – con contratto di CP_2 cessione pro soluto concluso in data 13.12.2021 ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti ex artt. 1, 4 e 7.1 L. 300/99 e art. 58 T.U.B., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.12.2012 Parte II n. 151 codice redazionale
TX21AAB13224 – alcuni portafogli di crediti pecuniari “derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza”, tra i quali rientrava il credito oggetto della presente controversia, intimava ad
[...]
e il pagamento della somma complessiva di € 98.004,46, in forza del Pt_1 Parte_2 contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria stipulato, per la somma complessiva di euro
100.000,00, per Notar di Castellammare di Stabia del 21/02/2013, Rep. 71998 Racc. Persona_2
27682, registrato in Napoli in data 04.03.2013 al n. 4939IT, e concluso tra
[...]
sede di Torre del GR (rientrante tra l'elenco di Banche Controparte_6
Cedenti di cui alla pubblicazione in G.U.), e gli odierni opponenti.
In fatto, la società creditrice precisava, nell'atto di precetto: (i) che il pagamento del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo fondiario, a seguito dell'inadempimento dei soggetti mutuatari, decaduti dal beneficio del termine, era stato da questi ultimi già contestato nel giudizio di opposizione (avente R.G. n. 877/2019 svoltosi innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata) instaurato ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 15/01/2019 da parte dell'originaria creditrice , conclusosi con una Controparte_6 sentenza (n. 1731/2021) di rigetto integrale della domanda;
(ii) che, successivamente, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione operata tra CP_5
e diverse Banche Cedenti, il suddetto credito in sofferenza diveniva di titolarità
[...] dell'odierna opposta, che conferiva all'uopo mandato gestorio alla per atto stipulato CP_2
a mezzo del Notar di Sesto San Giovanni, registrato a Milano DP II il 20.01.2022 Persona_1 al n. 4008 s. 1T; (iii) che, nelle more dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a precetto, e stante il conseguente perdurare dell'inadempimento dei precettati, parte creditrice, in data 16.01.2023, provvedeva ad iscrivere pignoramento immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria: quota 1/1 del diritto di piena proprietà in favore di sull'unità immobiliare sita in Casola Parte_2 di Napoli (NA), alla via Cupa delle Grotte, appartamento sito al terzo piano, riportato al Catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1, p.lla 802 sub 5, Cat. A3, classe 2, vani 7.
2. Con atto di citazione avanzato ex art. 615, co. 1, c.p.c. in data 05/12/2022, e Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato dalla Parte_2 [...]
, avanzando le seguenti doglianze: CP_5
(i) nullità dell'atto di precetto per assenza di mandato ad litem; (ii) nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 comma 1 c.p.c. e 480 c.p.c. in conseguenza dell'omessa notifica del titolo esecutivo;
(iii) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per non aver provato e notificato agli opponenti l'avvenuta cessione, in proprio favore, del credito indicato nell'atto di precetto opposto;
(iv) indeterminatezza dell'oggetto della pretesa, per quanto attiene alla corretta individuazione della somma precettata, sia in conto capitale che con riferimento agli interessi pretesi;
(v) applicazione di interessi usurari.
3. In data 24/03/2023, si costituiva in giudizio la che contestava puntualmente, in CP_2 fatto ed in diritto, le deduzioni di parte opponente.
4. Con provvedimento del 25/04/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 10/09/2025 veniva trattenuta in decisione previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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5. L'opposizione spiegata da e è infondata e va quindi rigettata, Parte_1 Parte_2 per i motivi che si vanno ad esporre.
6. In via preliminare, devono respingersi le censure di nullità e indeterminatezza dell'atto di precetto di cui ai punti (i), (ii) e (iv) sopra indicati, da qualificarsi quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (investendo il profilo del "quomodo" dell'azione, vale a dire le modalità con le quali il creditore ha agito in sede esecutiva, dando origine a presunte invalidità formali), tempestivamente proposti. 6.1 Quanto alla prima delle doglianze sollevate, si evidenzia come la mancanza di procura allegata all'atto di precetto non ne infici la validità.
Tanto si desume, secondo giurisprudenza consolidata, dalla natura stessa dell'atto di precetto: esso, infatti, non è atto introduttivo di un giudizio, bensì atto stragiudiziale e come tale può essere validamente sottoscritto dal creditore personalmente ovvero da un suo procuratore “ab negotia”. Il fatto che la procura sia conferita ad un avvocato non cambia la natura sostanziale della rappresentanza, restando, pertanto, irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata al debitore.
L'art. 480 c.p.c., al comma 4, stabilisce infatti che il precetto deve essere sottoscritto dal creditore istante personalmente oppure dal suo difensore, se si avvale dell'assistenza di questi. Dalla norma si deduce, quindi, che la parte non è obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto, redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore: “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”
(Cass. Civ. sez. Sentenza n. 3998 del 23/02/2006; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012).
Ai sensi dell'art. 125, comma 2. c.p.c., inoltre, “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, dal che consegue che essa può essere rilasciata anche dopo l'avvenuta notifica dell'atto di precetto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9365 del 14/07/2000). Per altro verso il precetto sottoscritto da un difensore non munito di procura è valido, anche se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la sua notifica e ciò in quanto la ratifica del dominus ai sensi dell'art. 1399 c.p.c. è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale (cfr. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2351/2022 del
28-10-2022), come l'atto di precetto. Deve quindi concludersi che è valido l'atto di precetto sottoscritto da difensore, anche non munito di tale potere, se il titolare del diritto gli conferisce la procura dopo la notifica dello stesso, perché la procura vale quale ratifica successiva del “dominus”.
Nel caso in esame deve quindi rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per assenza di procura alle liti posto, da un lato, che tale procura non era necessaria ai fini della validità del precetto e, dall'altro lato, che la procura alle liti rilasciata all'avv. Merola, peraltro in data antecedente alla redazione dell'atto di precetto, è prova dell'avvenuta ratifica, da parte della società opposta, del contenuto dell'atto di precetto opposto. 6.2 Quanto alla contestazione circa la nullità del precetto per asserita mancata notifica del titolo esecutivo, la censura si rivela del pari priva di fondamento.
Ed invero, come correttamente rilevato dalla società opposta, nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado, per il quale, ex art. 41, co. I, D.lgs. n. 385/1993, nel procedimento di espropriazione “è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del
18/03/2022). Più precisamente, il predetto privilegio è riconosciuto, in via generale, esclusivamente agli istituti di credito destinatari delle disposizioni di cui al T.U.B. Tale regola, tuttavia, trova delle eccezioni nei casi in cui l'estensione dei medesimi privilegi sia prevista da apposite disposizioni normative che, per quanto di interesse nel presente giudizio, si rinvengono nell'art. 58 T.U.B., rubricato “cessione di rapporti giuridici”, che, al terzo comma, prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Tale norma, peraltro, viene esplicitamente richiamata dall'art. 4 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), in forza del quale “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.
Ne consegue che, essendo il privilegio disciplinato dall'art. 41, co. I, D.lgs. n. 385/1993 – che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione – un privilegio di natura processuale, lo stesso, ai sensi dei citati artt. 58 T.U.B. e 4 Legge n.
130/1999, è applicabile anche alla cessionaria del credito, odierna parte opposta, che non era quindi obbligata ad allegare il titolo esecutivo al precetto notificato agli opponenti. Quest'ultimo risulta pertanto valido ed efficace, a che sotto tale punto di vista.
6.3 Da ultimo, quanto alla pretesa nullità del precetto perché “palesemente nullo per mancanza dell'oggetto o assoluta indeterminatezza e ne va, in ogni caso, dichiarata l'invalidità , in quanto
l'importo portato nell'atto di precetto è assolutamente errato e difetta di ogni riscontro oggettivo e matematico”, può rinviarsi a quanto già evidenziato nell'ordinanza del 25.04.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione: l'atto di precetto che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480, co. 2, c.p.c.
(cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 8906/2022). È da notare, peraltro, come, da un lato, tale principio sia stato richiamato anche nella sentenza n. 1731/2021 di rigetto resa sull'opposizione al (diverso) precetto notificato agli odierni opponenti dall'originaria creditrice-cedente Controparte_6
e, dall'altro lato, come nessuna precisazione sia stata fatta dagli opponenti con riguardo ad
[...] eventuali errori di calcolo effettuati per la quantificazione del quantum debeatur, risolvendosi la censura in una contestazione generica, di mero stile. 7. Passando all'esame dei motivi di censura ex art. 615 c.p.c., viene in rilievo il profilo della lamentata carenza di legittimazione attiva della precettante: nelle parole degli opponenti, “non vi è alcuna identità tra la parte finanziatrice e il soggetto che si assume creditore nella fattispecie de qua, ovvero . Mai alcun atto di cessione è stato notificato agli odierni Controparte_7 opponenti. Il dato è assolutamente rilevante, sicché, allo stato, deve constatarsi la totale assenza di legittimazione attiva della società intimante. Nel caso che ci occupa sarebbe stato indispensabile notificare l'atto di cessione di cui fa menzione l'opposta anche per comprenderne la tipologia […] In altre parole, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui il contenuto del contratto di cessione”.
Si ritiene che la questione sottoposta all'attenzione necessiti di alcune precisazioni, dovendosi evidenziare la differenza che intercorre tra i concetti di “legitimatio ad causam” e “titolarità del diritto”.
Il concetto di legittimazione (ad agire e a contraddire) serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, e dello speculare diritto a resistere. Richiamando l'art. 81 c.p.c., per il quale
"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è quindi il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione fatta dalla parte. Un discorso assolutamente analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
Sul punto, deve richiamarsi il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite del 2016 (sent. n. 2951/2016), per cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”. Ne consegue che le censure mosse dagli opponenti, relative alla mancata prova di un'effettiva successione nel credito da parte di
[...]
e per essa la attengono chiaramente al merito della pretesa di CP_5 CP_2 quest'ultima, arrivando a porre in dubbio la stessa esistenza del diritto ad agire della pretesa cessionaria. D'altro canto, nessun vizio di legittimazione nel senso sopra detto può individuarsi in capo alla società intimante, che si qualificava (a mezzo della mandataria) come cessionaria dall'originaria società mutuante sede di Controparte_6
Torre del GR, in forza di un contratto di cessione di crediti cartolarizzati, asserendo di essere dunque titolare – e pertanto pienamente legittimata ad causam – dello specifico credito controverso.
7.1 Tanto chiarito, deve evidenziarsi immediatamente come la comunicazione della predetta cessione non fosse necessaria ai fini dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto, stante l'esplicita deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1264 c.c., effettuata dall'art. 58, co. 2, T.U.B. (applicabile al caso in esame ed espressamente richiamato dall'art. 4 della Legge sulla cartolarizzazione), il quale dispone che la (banca) cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e tali adempimenti producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario […] Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.” (Cass. Civ., ord. n. 17944/23).
L'adempimento di cui all'art. 58 T.U.B. non rileva, quindi, ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, contestata in questa sede ma – come la citata sentenza ha pure evidenziato – potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, quale indizio dell'avvenuta cessione del credito, nei casi (come quello in esame) di contestazione sul punto da parte del debitore ceduto.
7.2 Va quindi affrontato il tema della prova della cessione dei crediti in blocco, che grava sulla cessionaria.
Va rilevato sul punto che, quanto alla tipologia di prova documentale necessaria a provare la titolarità del diritto di credito nelle ipotesi di cessione in blocco dei crediti ex art. 4 della Legge n.
130/1999, che richiama l'art. 58 T.U.B., da parte di una società, si sono formati due distinti orientamenti in giurisprudenza: uno che, richiamando l'art. 58 T.U.B., ritiene sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., ex multis, Cass. n. 31188/2017; Cass., Sez. I, ordinanza n. 17110/2019); l'altro, che, al contrario, giudica insufficiente al detto fine tale incombente, invero solo sostitutivo dell'adempimento di cui all'art. 1264, c.c., e ritiene necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione dello specifico rapporto obbligatorio in contestazione nell'operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente, da Cass., Sez. VI, ordinanza n.
24798/2020). Questo Giudice ritiene di aderire al detto secondo orientamento, considerato in particolare che la
Gazzetta Ufficiale costituisce semplice principio di prova in relazione alla effettiva avvenuta cessione, trattandosi di documento volto alla esecuzione di un adempimento pubblicitario, non sostitutivo del contratto di cessione (cfr. art. 58 T.U.B.). Per contro, tuttavia, è necessario rilevare che il contratto di cessione di crediti è un contratto consensuale, a forma libera quindi non soggetto a forma sacramentali al fine specifico della sua validità e per il quale non è prevista la forma scritta ad probationem, dal che deriva che la sua esistenza ed il suo contenuto possono essere provati anche mediante presunzioni e prove documentali diverse dal contratto stesso, purché ritenute idonee ad assolvere l'onere probatorio secondo il prudente apprezzamento del giudice.
In questa prospettiva, infatti, la giurisprudenza, in assenza di una previsione legislativa sul contenuto dell'avviso di cessione, ha tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova. È stata, ad esempio, riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
Al riguardo, infatti, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Tanto chiarito in linea di principio, va rilevato, in punto di fatto, che, al fine di fornire la prova della propria “legittimazione attiva” (nel senso sopra indicato), la società opposta ha prodotto in giudizio:
(i) l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Parte
II n. 151 del 21.12.2022, con il quale è stata pubblicizzata la conclusione, in data 13.12.2021 “di dodici contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto di Cessione”)” con altrettanti enti bancari, tra cui la;
Controparte_6
(ii) il titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria stipulato, per la somma complessiva di euro 100.000,00, per Notar di Castellammare di Stabia Persona_2 del 21/02/2013, Rep. 71998 Racc. 27682, registrato in Napoli in data 04.03.2013 al n. 4939IT, e concluso tra sede di Torre del GR, e Controparte_6
e (quest'ultima come datrice volontaria di ipoteca); Parte_1 Parte_2
(iii) una lettera, datata 15.12.2022, con la quale la cedente Controparte_6
ha dichiarato “che il credito vantato nei confronti del sig.
[...] Parte_1
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco stipulata in data 13 dicembre 2021 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della cartolarizzazione e dell'art. 56 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia tra la e la società . CP_6 Controparte_7
Alla luce di tali elementi probatori, si ritiene che l'onere della prova gravante sulla cessionaria sia stato regolarmente adempiuto, avendo la stessa prodotto in giudizio i suddetti documenti che, complessivamente considerati, costituiscono indizi sufficienti a far ritenere provata l'avvenuta cessione del credito per cui è causa. Ed infatti, la lettera della cedente, che ha confermato l'avvenuta cessione, le informazioni sull'avvenuta cessione contenute nella Gazzetta Ufficiale e, da ultimo, il possesso del titolo da parte della cessionaria (che fa presumere l'avvenuto adempimento, da parte della cedente, dell'obbligo di consegna al cessionario dei documenti probatori del credito che sono in suo possesso, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1262 c.c.) sono tutti elementi univoci e concordanti idonei a provare l'avvenuta cessione del credito azionato con l'atto di precetto opposto e, quindi, a provare la legittimazione attiva alla riscossione di tale credito, in capo all'odierna società opposta, pur in assenza dell'allegazione dello specifico contratto di cessione.
L'eccezione sul punto sollevata dagli opponenti va quindi rigettata.
8. Con riferimento, infine, alla censura di pretesa usurarietà degli interessi applicati dall'ente bancario e di pratiche anatocistiche “che hanno prodotto il risultato di rendere assolutamente indeterminato il tasso contrattuale pattuito, perché difforme da quello effettivamente applicato, come sarà opportunamente documentato nella perizia tecnica depositata agli atti” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), si ritiene che anche tale censura vada rigettata in quanto assolutamente vaga e generica, e priva di alcun supporto argomentativo e probatorio. La perizia tecnica cui gli opponenti fanno riferimento non risulta, infatti, esser mai stata depositata nel fascicolo del giudizio né all'atto della costituzione, né successivamente (deve anzi darsi atto che, successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione, gli opponenti non hanno praticamente dato seguito alle proprie difese, nonostante la concessione die termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.). Anche la censura in esame non può, in definitiva, che essere respinta.
9. Per tutti questi motivi, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2 integralmente rigettata.
10. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno quindi poste a carico degli opponenti e in solido tra loro. Le stesse si liquidano, come in Parte_1 Parte_2 dispositivo, sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. In particolare: a) lo scaglione di riferimento è quello relativo a controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e € 250.000,00 ; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
c) si applicano i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate nonché non avendo le parti scambiato tutte le memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e avendo rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta integralmente l'opposizione;
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 nei confronti di e, per essa, quantificate in € Controparte_7 CP_2
7.052,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/09/2025.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G. 6468/2022 promossa da
, C.F. , nato a Castellammare di Stabia (NA) in [...] Parte_1 C.F._1
10.04.1968, e , C.F. , nata a Gragnano (NA) in [...] Parte_2 C.F._2
08.04.1973, entrambi residenti in [...]; rappresentati e difesi congiuntamente, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv.
Raffaele Gambardella (C.F. e dall'avv. Giacomo Apicella C.F._3
( , presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Nocera Inferiore C.F._4
(SA) alla via Barbarulo n. 50, indirizzo pec: Email_1
ATTORI – OPPONENTI contro
C.F. n. , con sede legale in Milano, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Betteloni, n. 2; e per essa, quale mandataria, giusta procura conferita con atto per Notar dott. del 20.01.2022, registrato a Milano DP II al n. 4008, la Persona_1 CP_2
C.F. , con sede sociale in Viale dell'Agricoltura n. 7, Verona (VR), in persona del P.IVA_2
l.r.p.t.; rappresentata e difesa, in forza procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Antonella Merola (C. F. ), e con questa elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._5
Via G. Porzio n. 4, Isola E1, Centro Direzionale;
COVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. I e 617 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI
PER : Parte_3
“IN VIA PRELIMINARE: a) sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, per le ragioni sopra esposte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: b) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per i motivi esposti in premessa;
c) dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t., è carente di Controparte_3 legittimazione attiva e, pertanto, non è titolare del diritto di procedere in executivis;
d) dichiarare la nullità e/o infondatezza dell'atto di precetto per incertezza assoluta del quantum;
IN VIA SUBORDINATA: e) nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di nullità e/o infondatezza dell'atto di precetto con conseguente conferma del predetto atto, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti siano tenuti a corrispondere all'odierna opposta la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, depurata della somma corrispondente agli interessi usurari e anatocistici applicati al contratto, anche all' esito dell'eventuale espletanda CTU.
f) In ogni caso, condannare la banca precettante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
PER Controparte_4
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigettare, per quanto di ragione, l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) rigettare, perché inammissibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda proposta dagli attori/opponenti;
3) condannare gli attori/opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi tutti relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato in data 14.11.2022, la , e per essa la Controparte_5
assumendo di aver acquistato da diverse Banche Cedenti – con contratto di CP_2 cessione pro soluto concluso in data 13.12.2021 ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti ex artt. 1, 4 e 7.1 L. 300/99 e art. 58 T.U.B., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.12.2012 Parte II n. 151 codice redazionale
TX21AAB13224 – alcuni portafogli di crediti pecuniari “derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificati dalle relative Banche Cedenti a sofferenza”, tra i quali rientrava il credito oggetto della presente controversia, intimava ad
[...]
e il pagamento della somma complessiva di € 98.004,46, in forza del Pt_1 Parte_2 contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria stipulato, per la somma complessiva di euro
100.000,00, per Notar di Castellammare di Stabia del 21/02/2013, Rep. 71998 Racc. Persona_2
27682, registrato in Napoli in data 04.03.2013 al n. 4939IT, e concluso tra
[...]
sede di Torre del GR (rientrante tra l'elenco di Banche Controparte_6
Cedenti di cui alla pubblicazione in G.U.), e gli odierni opponenti.
In fatto, la società creditrice precisava, nell'atto di precetto: (i) che il pagamento del credito derivante dal suddetto contratto di mutuo fondiario, a seguito dell'inadempimento dei soggetti mutuatari, decaduti dal beneficio del termine, era stato da questi ultimi già contestato nel giudizio di opposizione (avente R.G. n. 877/2019 svoltosi innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata) instaurato ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 15/01/2019 da parte dell'originaria creditrice , conclusosi con una Controparte_6 sentenza (n. 1731/2021) di rigetto integrale della domanda;
(ii) che, successivamente, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione operata tra CP_5
e diverse Banche Cedenti, il suddetto credito in sofferenza diveniva di titolarità
[...] dell'odierna opposta, che conferiva all'uopo mandato gestorio alla per atto stipulato CP_2
a mezzo del Notar di Sesto San Giovanni, registrato a Milano DP II il 20.01.2022 Persona_1 al n. 4008 s. 1T; (iii) che, nelle more dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione a precetto, e stante il conseguente perdurare dell'inadempimento dei precettati, parte creditrice, in data 16.01.2023, provvedeva ad iscrivere pignoramento immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria: quota 1/1 del diritto di piena proprietà in favore di sull'unità immobiliare sita in Casola Parte_2 di Napoli (NA), alla via Cupa delle Grotte, appartamento sito al terzo piano, riportato al Catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1, p.lla 802 sub 5, Cat. A3, classe 2, vani 7.
2. Con atto di citazione avanzato ex art. 615, co. 1, c.p.c. in data 05/12/2022, e Parte_1 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato dalla Parte_2 [...]
, avanzando le seguenti doglianze: CP_5
(i) nullità dell'atto di precetto per assenza di mandato ad litem; (ii) nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 comma 1 c.p.c. e 480 c.p.c. in conseguenza dell'omessa notifica del titolo esecutivo;
(iii) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per non aver provato e notificato agli opponenti l'avvenuta cessione, in proprio favore, del credito indicato nell'atto di precetto opposto;
(iv) indeterminatezza dell'oggetto della pretesa, per quanto attiene alla corretta individuazione della somma precettata, sia in conto capitale che con riferimento agli interessi pretesi;
(v) applicazione di interessi usurari.
3. In data 24/03/2023, si costituiva in giudizio la che contestava puntualmente, in CP_2 fatto ed in diritto, le deduzioni di parte opponente.
4. Con provvedimento del 25/04/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 10/09/2025 veniva trattenuta in decisione previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'opposizione spiegata da e è infondata e va quindi rigettata, Parte_1 Parte_2 per i motivi che si vanno ad esporre.
6. In via preliminare, devono respingersi le censure di nullità e indeterminatezza dell'atto di precetto di cui ai punti (i), (ii) e (iv) sopra indicati, da qualificarsi quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (investendo il profilo del "quomodo" dell'azione, vale a dire le modalità con le quali il creditore ha agito in sede esecutiva, dando origine a presunte invalidità formali), tempestivamente proposti. 6.1 Quanto alla prima delle doglianze sollevate, si evidenzia come la mancanza di procura allegata all'atto di precetto non ne infici la validità.
Tanto si desume, secondo giurisprudenza consolidata, dalla natura stessa dell'atto di precetto: esso, infatti, non è atto introduttivo di un giudizio, bensì atto stragiudiziale e come tale può essere validamente sottoscritto dal creditore personalmente ovvero da un suo procuratore “ab negotia”. Il fatto che la procura sia conferita ad un avvocato non cambia la natura sostanziale della rappresentanza, restando, pertanto, irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata al debitore.
L'art. 480 c.p.c., al comma 4, stabilisce infatti che il precetto deve essere sottoscritto dal creditore istante personalmente oppure dal suo difensore, se si avvale dell'assistenza di questi. Dalla norma si deduce, quindi, che la parte non è obbligatoriamente tenuta ad avvalersi dell'assistenza di un avvocato, ben potendo agire in autonomia nella predisposizione del precetto, redigendolo, firmandolo e notificandolo in proprio al debitore: “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”
(Cass. Civ. sez. Sentenza n. 3998 del 23/02/2006; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012).
Ai sensi dell'art. 125, comma 2. c.p.c., inoltre, “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”, dal che consegue che essa può essere rilasciata anche dopo l'avvenuta notifica dell'atto di precetto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9365 del 14/07/2000). Per altro verso il precetto sottoscritto da un difensore non munito di procura è valido, anche se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la sua notifica e ciò in quanto la ratifica del dominus ai sensi dell'art. 1399 c.p.c. è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale (cfr. Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2351/2022 del
28-10-2022), come l'atto di precetto. Deve quindi concludersi che è valido l'atto di precetto sottoscritto da difensore, anche non munito di tale potere, se il titolare del diritto gli conferisce la procura dopo la notifica dello stesso, perché la procura vale quale ratifica successiva del “dominus”.
Nel caso in esame deve quindi rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per assenza di procura alle liti posto, da un lato, che tale procura non era necessaria ai fini della validità del precetto e, dall'altro lato, che la procura alle liti rilasciata all'avv. Merola, peraltro in data antecedente alla redazione dell'atto di precetto, è prova dell'avvenuta ratifica, da parte della società opposta, del contenuto dell'atto di precetto opposto. 6.2 Quanto alla contestazione circa la nullità del precetto per asserita mancata notifica del titolo esecutivo, la censura si rivela del pari priva di fondamento.
Ed invero, come correttamente rilevato dalla società opposta, nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado, per il quale, ex art. 41, co. I, D.lgs. n. 385/1993, nel procedimento di espropriazione “è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del
18/03/2022). Più precisamente, il predetto privilegio è riconosciuto, in via generale, esclusivamente agli istituti di credito destinatari delle disposizioni di cui al T.U.B. Tale regola, tuttavia, trova delle eccezioni nei casi in cui l'estensione dei medesimi privilegi sia prevista da apposite disposizioni normative che, per quanto di interesse nel presente giudizio, si rinvengono nell'art. 58 T.U.B., rubricato “cessione di rapporti giuridici”, che, al terzo comma, prevede che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Tale norma, peraltro, viene esplicitamente richiamata dall'art. 4 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), in forza del quale “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.
Ne consegue che, essendo il privilegio disciplinato dall'art. 41, co. I, D.lgs. n. 385/1993 – che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione – un privilegio di natura processuale, lo stesso, ai sensi dei citati artt. 58 T.U.B. e 4 Legge n.
130/1999, è applicabile anche alla cessionaria del credito, odierna parte opposta, che non era quindi obbligata ad allegare il titolo esecutivo al precetto notificato agli opponenti. Quest'ultimo risulta pertanto valido ed efficace, a che sotto tale punto di vista.
6.3 Da ultimo, quanto alla pretesa nullità del precetto perché “palesemente nullo per mancanza dell'oggetto o assoluta indeterminatezza e ne va, in ogni caso, dichiarata l'invalidità , in quanto
l'importo portato nell'atto di precetto è assolutamente errato e difetta di ogni riscontro oggettivo e matematico”, può rinviarsi a quanto già evidenziato nell'ordinanza del 25.04.2024, di rigetto dell'istanza di sospensione: l'atto di precetto che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480, co. 2, c.p.c.
(cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 8906/2022). È da notare, peraltro, come, da un lato, tale principio sia stato richiamato anche nella sentenza n. 1731/2021 di rigetto resa sull'opposizione al (diverso) precetto notificato agli odierni opponenti dall'originaria creditrice-cedente Controparte_6
e, dall'altro lato, come nessuna precisazione sia stata fatta dagli opponenti con riguardo ad
[...] eventuali errori di calcolo effettuati per la quantificazione del quantum debeatur, risolvendosi la censura in una contestazione generica, di mero stile. 7. Passando all'esame dei motivi di censura ex art. 615 c.p.c., viene in rilievo il profilo della lamentata carenza di legittimazione attiva della precettante: nelle parole degli opponenti, “non vi è alcuna identità tra la parte finanziatrice e il soggetto che si assume creditore nella fattispecie de qua, ovvero . Mai alcun atto di cessione è stato notificato agli odierni Controparte_7 opponenti. Il dato è assolutamente rilevante, sicché, allo stato, deve constatarsi la totale assenza di legittimazione attiva della società intimante. Nel caso che ci occupa sarebbe stato indispensabile notificare l'atto di cessione di cui fa menzione l'opposta anche per comprenderne la tipologia […] In altre parole, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui il contenuto del contratto di cessione”.
Si ritiene che la questione sottoposta all'attenzione necessiti di alcune precisazioni, dovendosi evidenziare la differenza che intercorre tra i concetti di “legitimatio ad causam” e “titolarità del diritto”.
Il concetto di legittimazione (ad agire e a contraddire) serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, e dello speculare diritto a resistere. Richiamando l'art. 81 c.p.c., per il quale
"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è quindi il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione fatta dalla parte. Un discorso assolutamente analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio.
Sul punto, deve richiamarsi il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite del 2016 (sent. n. 2951/2016), per cui “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa”. Ne consegue che le censure mosse dagli opponenti, relative alla mancata prova di un'effettiva successione nel credito da parte di
[...]
e per essa la attengono chiaramente al merito della pretesa di CP_5 CP_2 quest'ultima, arrivando a porre in dubbio la stessa esistenza del diritto ad agire della pretesa cessionaria. D'altro canto, nessun vizio di legittimazione nel senso sopra detto può individuarsi in capo alla società intimante, che si qualificava (a mezzo della mandataria) come cessionaria dall'originaria società mutuante sede di Controparte_6
Torre del GR, in forza di un contratto di cessione di crediti cartolarizzati, asserendo di essere dunque titolare – e pertanto pienamente legittimata ad causam – dello specifico credito controverso.
7.1 Tanto chiarito, deve evidenziarsi immediatamente come la comunicazione della predetta cessione non fosse necessaria ai fini dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto, stante l'esplicita deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1264 c.c., effettuata dall'art. 58, co. 2, T.U.B. (applicabile al caso in esame ed espressamente richiamato dall'art. 4 della Legge sulla cartolarizzazione), il quale dispone che la (banca) cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e tali adempimenti producono, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario […] Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.” (Cass. Civ., ord. n. 17944/23).
L'adempimento di cui all'art. 58 T.U.B. non rileva, quindi, ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, contestata in questa sede ma – come la citata sentenza ha pure evidenziato – potrà essere valutato, unitamente ad altri elementi, quale indizio dell'avvenuta cessione del credito, nei casi (come quello in esame) di contestazione sul punto da parte del debitore ceduto.
7.2 Va quindi affrontato il tema della prova della cessione dei crediti in blocco, che grava sulla cessionaria.
Va rilevato sul punto che, quanto alla tipologia di prova documentale necessaria a provare la titolarità del diritto di credito nelle ipotesi di cessione in blocco dei crediti ex art. 4 della Legge n.
130/1999, che richiama l'art. 58 T.U.B., da parte di una società, si sono formati due distinti orientamenti in giurisprudenza: uno che, richiamando l'art. 58 T.U.B., ritiene sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., ex multis, Cass. n. 31188/2017; Cass., Sez. I, ordinanza n. 17110/2019); l'altro, che, al contrario, giudica insufficiente al detto fine tale incombente, invero solo sostitutivo dell'adempimento di cui all'art. 1264, c.c., e ritiene necessario che il preteso cessionario fornisca ulteriormente prova documentale della titolarità del diritto vantato, dimostrando l'avvenuta inclusione dello specifico rapporto obbligatorio in contestazione nell'operazione di cessione in blocco (principio ribadito, di recente, da Cass., Sez. VI, ordinanza n.
24798/2020). Questo Giudice ritiene di aderire al detto secondo orientamento, considerato in particolare che la
Gazzetta Ufficiale costituisce semplice principio di prova in relazione alla effettiva avvenuta cessione, trattandosi di documento volto alla esecuzione di un adempimento pubblicitario, non sostitutivo del contratto di cessione (cfr. art. 58 T.U.B.). Per contro, tuttavia, è necessario rilevare che il contratto di cessione di crediti è un contratto consensuale, a forma libera quindi non soggetto a forma sacramentali al fine specifico della sua validità e per il quale non è prevista la forma scritta ad probationem, dal che deriva che la sua esistenza ed il suo contenuto possono essere provati anche mediante presunzioni e prove documentali diverse dal contratto stesso, purché ritenute idonee ad assolvere l'onere probatorio secondo il prudente apprezzamento del giudice.
In questa prospettiva, infatti, la giurisprudenza, in assenza di una previsione legislativa sul contenuto dell'avviso di cessione, ha tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova. È stata, ad esempio, riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
Al riguardo, infatti, anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Tanto chiarito in linea di principio, va rilevato, in punto di fatto, che, al fine di fornire la prova della propria “legittimazione attiva” (nel senso sopra indicato), la società opposta ha prodotto in giudizio:
(i) l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Parte
II n. 151 del 21.12.2022, con il quale è stata pubblicizzata la conclusione, in data 13.12.2021 “di dodici contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione” e ciascuno di essi un “Contratto di Cessione”)” con altrettanti enti bancari, tra cui la;
Controparte_6
(ii) il titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria stipulato, per la somma complessiva di euro 100.000,00, per Notar di Castellammare di Stabia Persona_2 del 21/02/2013, Rep. 71998 Racc. 27682, registrato in Napoli in data 04.03.2013 al n. 4939IT, e concluso tra sede di Torre del GR, e Controparte_6
e (quest'ultima come datrice volontaria di ipoteca); Parte_1 Parte_2
(iii) una lettera, datata 15.12.2022, con la quale la cedente Controparte_6
ha dichiarato “che il credito vantato nei confronti del sig.
[...] Parte_1
è rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco stipulata in data 13 dicembre 2021 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della cartolarizzazione e dell'art. 56 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia tra la e la società . CP_6 Controparte_7
Alla luce di tali elementi probatori, si ritiene che l'onere della prova gravante sulla cessionaria sia stato regolarmente adempiuto, avendo la stessa prodotto in giudizio i suddetti documenti che, complessivamente considerati, costituiscono indizi sufficienti a far ritenere provata l'avvenuta cessione del credito per cui è causa. Ed infatti, la lettera della cedente, che ha confermato l'avvenuta cessione, le informazioni sull'avvenuta cessione contenute nella Gazzetta Ufficiale e, da ultimo, il possesso del titolo da parte della cessionaria (che fa presumere l'avvenuto adempimento, da parte della cedente, dell'obbligo di consegna al cessionario dei documenti probatori del credito che sono in suo possesso, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1262 c.c.) sono tutti elementi univoci e concordanti idonei a provare l'avvenuta cessione del credito azionato con l'atto di precetto opposto e, quindi, a provare la legittimazione attiva alla riscossione di tale credito, in capo all'odierna società opposta, pur in assenza dell'allegazione dello specifico contratto di cessione.
L'eccezione sul punto sollevata dagli opponenti va quindi rigettata.
8. Con riferimento, infine, alla censura di pretesa usurarietà degli interessi applicati dall'ente bancario e di pratiche anatocistiche “che hanno prodotto il risultato di rendere assolutamente indeterminato il tasso contrattuale pattuito, perché difforme da quello effettivamente applicato, come sarà opportunamente documentato nella perizia tecnica depositata agli atti” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), si ritiene che anche tale censura vada rigettata in quanto assolutamente vaga e generica, e priva di alcun supporto argomentativo e probatorio. La perizia tecnica cui gli opponenti fanno riferimento non risulta, infatti, esser mai stata depositata nel fascicolo del giudizio né all'atto della costituzione, né successivamente (deve anzi darsi atto che, successivamente al rigetto dell'istanza di sospensione, gli opponenti non hanno praticamente dato seguito alle proprie difese, nonostante la concessione die termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.). Anche la censura in esame non può, in definitiva, che essere respinta.
9. Per tutti questi motivi, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2 integralmente rigettata.
10. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno quindi poste a carico degli opponenti e in solido tra loro. Le stesse si liquidano, come in Parte_1 Parte_2 dispositivo, sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. In particolare: a) lo scaglione di riferimento è quello relativo a controversie di valore compreso tra € 52.001,00 e € 250.000,00 ; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
c) si applicano i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate nonché non avendo le parti scambiato tutte le memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e avendo rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta integralmente l'opposizione;
2. condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 nei confronti di e, per essa, quantificate in € Controparte_7 CP_2
7.052,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 17/09/2025.
Il Giudice
Anita Carughi