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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2024 promossa da:
, (c.f. ) e , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. D'ANDREA EMILIANO giusta procura CodiceFiscale_2 in atti;
opponenti contro
( in persona del l.r. pro tempore, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo giusta procura in atti;
CP_2 P.IVA_2 opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il precetto notificato in Parte_1 Parte_2 data 07.06.2024 da - e per essa da – con il quale si intimava loro Controparte_1 Controparte_2 di pagare la complessiva somma di € 738.971,50 oltre spese ed accessori.
A fondamento dell'opposizione deducevano di non aver mai ricevuto la notifica del titolo posto a fondamento del precetto, di non aver mai avuto rapporti con oltre all'assenza di prova CP_1 dell'inclusione del credito tra quelli ceduti. Eccepivano l'inefficacia della procura rilasciata da CP_1
a e, dunque, al legale notificante oltre al difetto, in capo ad dei requisiti di cui all'art. CP_2 CP_1
106 TUB.
Concludevano, dunque, chiedendo “in via preliminare, Sospendere la provvisoria esecutorietà del titolo opposto, per omessa notifica dello stesso ed essendo comunque le somme pretese in pagamento non dovute per i motivi indicati in atti ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
In via principale, 1. accertare e dichiarare l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo posto a base
pagina 1 di 4 dell'atto di precetto impugnato;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società intimante;
3. accertare e dichiarare per l'effetto il difetto di legittimazione ad agire della sua mandataria per difetto di valida procura e/o per carenza di presupposti di cui Controparte_2 all'art. 106 TUB, in ogni caso per difetto originario di poteri della mandante per le CP_1 causali di cui al punto che precede;
4. dichiarare improcedibile l'esecuzione per assenza di un valido titolo esecutivo in capo alla società intimante per le causali di cui in premessa;
Nel merito 5.
Dichiarare la nullità di ogni obbligazione di pagamento in capo agli opponenti Sig.ri e Parte_1
;
6. Condannare la convenuta e la sua mandataria Parte_2 Controparte_1 [...]
, in solido e/o alternativamente, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi CP_2 in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio - e per essa da – affermando di avere Controparte_1 Controparte_2 correttamente notificato il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto che, pertanto, in assenza di opposizione, anche tardiva, era da considerarsi passato in giudicato. In ogni caso contestava la fondatezza, nel merito, delle eccezioni sollevate e concludeva chiedendo “Voglia il Giudice adito, preliminarmente, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata ex art. 649 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di tale fase. Sempre in via preliminare e in via meramente gradata e nel solo e denegato caso in cui il Giudice adito la ritenesse ammissibile ovvero qualificasse la stessa ex art. art. 615, comma primo, c.p.c., voglia rigettare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo perch infondata. Quanto al merito, rigettare l'opposizione a precetto, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Rigettata la richiesta di sospensione, in sede di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, parte opponente aggiungeva ai motivi di opposizione già spiegati, anche l'ulteriore motivo relativo alla
“nullità ed inefficacia delle riferite fideiussioni omnibus a suo tempo sottoscritte dagli odierni opponenti per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990 e delibera n. 55/2005 del
02.05.2005 ABI”.
Il procedimento, maturo per la decisione, era chiamato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.10.2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. –
e, in quella sede, definito con la presente pronuncia depositata mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
Va innanzitutto chiarito come sia in atti la valida procura rilasciata da ad , con CP_1 CP_2 conseguente piena legittimazione di quest'ultima a conferire mandato al difensore.
Parte opposta ha infatti depositato sia la procura notarile (Repertorio n.33134; Raccolta n.22224) con la quale conferiva a procura speciale “affinché la Società CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 4 Procuratrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati — nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi — con facoltà di sub-delega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati: tra cui […] (b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle
Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società” oltre che “(o) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti (anche esecutivi) ed all'azione, di accettare dette rinunce, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale ai pignoramenti e/o sequestri, di transigere e conciliare anche specificatamente ai sensi degli articoli 183 e 185 del codice di procedura civile ed eleggere domicilio, nonché - se del caso – revocare le predette procure;
revocare l'incarico a legali già nominati e sostituirli con altri in ogni stato e grado di giudizio” (cfr. doc. allegato costituzione)
Proprio in forza di tale procura speciale , con procura del 2 agosto 2023 (Repertorio N. 10860 CP_2
Raccolta N. 6173), nominava tra i suoi procuratori speciali che legittimamente, in data CP_3
2.9.2024, rilasciava all'avv. Grillo procura speciale al fine di costituirsi nel presente giudizio;
procura ritualmente depositata in atti al momento della costituzione in giudizio e munita di sottoscrizione digitale del difensore (cfr. doc. allegata alla costituzione).
Superato ogni dubbio in ordine al potere del difensore della opposta di notificare il precetto che ci occupa, appare assorbente la circostanza che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto sia stato correttamente notificato (cfr. doc. allegata alla costituzione) e che lo stesso, in assenza di opposizione, anche tardiva, sia passato in giudicato.
Da ciò discende che tutti i ritenuti vizi dello stesso – compreso un eventuale vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo – andavano imprescindibilmente fatti valere in sede di opposizione – al limite ex art. 650 c.p.c. – non potendosi in questa sede rimettere in discussione un titolo esecutivo ormai passato in giudicato.
Si è detto, sul punto, che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con
l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito pagina 3 di 4 la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (così Cass. Civ., Sez. IIIª, ord. 16 maggio 2023, n. 133655).
In ogni caso, nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo è stata tempestivamente effettuata prima della notifica dell'atto di precetto, come pure dimostrato dall'opposta (cfr. doc. 1 memoria di costituzione) cosicchè legittimamente il precetto rimandava al titolo precedentemente notificato.
Ne consegue che, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con conseguente intangibilità di quanto nello stesso statuito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo a questo giudice, in questa sede, precluso l'esame delle eccezioni mosse dall'opponente in ordine alla legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, l'opposizione andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 958 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ZA TI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2024 promossa da:
, (c.f. ) e , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. D'ANDREA EMILIANO giusta procura CodiceFiscale_2 in atti;
opponenti contro
( in persona del l.r. pro tempore, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo giusta procura in atti;
CP_2 P.IVA_2 opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il precetto notificato in Parte_1 Parte_2 data 07.06.2024 da - e per essa da – con il quale si intimava loro Controparte_1 Controparte_2 di pagare la complessiva somma di € 738.971,50 oltre spese ed accessori.
A fondamento dell'opposizione deducevano di non aver mai ricevuto la notifica del titolo posto a fondamento del precetto, di non aver mai avuto rapporti con oltre all'assenza di prova CP_1 dell'inclusione del credito tra quelli ceduti. Eccepivano l'inefficacia della procura rilasciata da CP_1
a e, dunque, al legale notificante oltre al difetto, in capo ad dei requisiti di cui all'art. CP_2 CP_1
106 TUB.
Concludevano, dunque, chiedendo “in via preliminare, Sospendere la provvisoria esecutorietà del titolo opposto, per omessa notifica dello stesso ed essendo comunque le somme pretese in pagamento non dovute per i motivi indicati in atti ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta;
In via principale, 1. accertare e dichiarare l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo posto a base
pagina 1 di 4 dell'atto di precetto impugnato;
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società intimante;
3. accertare e dichiarare per l'effetto il difetto di legittimazione ad agire della sua mandataria per difetto di valida procura e/o per carenza di presupposti di cui Controparte_2 all'art. 106 TUB, in ogni caso per difetto originario di poteri della mandante per le CP_1 causali di cui al punto che precede;
4. dichiarare improcedibile l'esecuzione per assenza di un valido titolo esecutivo in capo alla società intimante per le causali di cui in premessa;
Nel merito 5.
Dichiarare la nullità di ogni obbligazione di pagamento in capo agli opponenti Sig.ri e Parte_1
;
6. Condannare la convenuta e la sua mandataria Parte_2 Controparte_1 [...]
, in solido e/o alternativamente, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi CP_2 in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio - e per essa da – affermando di avere Controparte_1 Controparte_2 correttamente notificato il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto che, pertanto, in assenza di opposizione, anche tardiva, era da considerarsi passato in giudicato. In ogni caso contestava la fondatezza, nel merito, delle eccezioni sollevate e concludeva chiedendo “Voglia il Giudice adito, preliminarmente, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata ex art. 649 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di tale fase. Sempre in via preliminare e in via meramente gradata e nel solo e denegato caso in cui il Giudice adito la ritenesse ammissibile ovvero qualificasse la stessa ex art. art. 615, comma primo, c.p.c., voglia rigettare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo perch infondata. Quanto al merito, rigettare l'opposizione a precetto, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Rigettata la richiesta di sospensione, in sede di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.12.2024, parte opponente aggiungeva ai motivi di opposizione già spiegati, anche l'ulteriore motivo relativo alla
“nullità ed inefficacia delle riferite fideiussioni omnibus a suo tempo sottoscritte dagli odierni opponenti per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990 e delibera n. 55/2005 del
02.05.2005 ABI”.
Il procedimento, maturo per la decisione, era chiamato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.10.2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. –
e, in quella sede, definito con la presente pronuncia depositata mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
Va innanzitutto chiarito come sia in atti la valida procura rilasciata da ad , con CP_1 CP_2 conseguente piena legittimazione di quest'ultima a conferire mandato al difensore.
Parte opposta ha infatti depositato sia la procura notarile (Repertorio n.33134; Raccolta n.22224) con la quale conferiva a procura speciale “affinché la Società CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 4 Procuratrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati — nonché in persona degli avvocati e/o consulenti che verranno di volta in volta nominati dalla Società Procuratrice stessa quando necessari in relazione alla natura degli atti da compiersi — con facoltà di sub-delega, provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati: tra cui […] (b) compiere tutte le attività dirette a tutelare i Crediti, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle
Corti Superiori, nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società” oltre che “(o) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare agli atti (anche esecutivi) ed all'azione, di accettare dette rinunce, prestare assenso alla cancellazione totale o parziale ai pignoramenti e/o sequestri, di transigere e conciliare anche specificatamente ai sensi degli articoli 183 e 185 del codice di procedura civile ed eleggere domicilio, nonché - se del caso – revocare le predette procure;
revocare l'incarico a legali già nominati e sostituirli con altri in ogni stato e grado di giudizio” (cfr. doc. allegato costituzione)
Proprio in forza di tale procura speciale , con procura del 2 agosto 2023 (Repertorio N. 10860 CP_2
Raccolta N. 6173), nominava tra i suoi procuratori speciali che legittimamente, in data CP_3
2.9.2024, rilasciava all'avv. Grillo procura speciale al fine di costituirsi nel presente giudizio;
procura ritualmente depositata in atti al momento della costituzione in giudizio e munita di sottoscrizione digitale del difensore (cfr. doc. allegata alla costituzione).
Superato ogni dubbio in ordine al potere del difensore della opposta di notificare il precetto che ci occupa, appare assorbente la circostanza che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto sia stato correttamente notificato (cfr. doc. allegata alla costituzione) e che lo stesso, in assenza di opposizione, anche tardiva, sia passato in giudicato.
Da ciò discende che tutti i ritenuti vizi dello stesso – compreso un eventuale vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo – andavano imprescindibilmente fatti valere in sede di opposizione – al limite ex art. 650 c.p.c. – non potendosi in questa sede rimettere in discussione un titolo esecutivo ormai passato in giudicato.
Si è detto, sul punto, che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con
l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito pagina 3 di 4 la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (così Cass. Civ., Sez. IIIª, ord. 16 maggio 2023, n. 133655).
In ogni caso, nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo è stata tempestivamente effettuata prima della notifica dell'atto di precetto, come pure dimostrato dall'opposta (cfr. doc. 1 memoria di costituzione) cosicchè legittimamente il precetto rimandava al titolo precedentemente notificato.
Ne consegue che, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con conseguente intangibilità di quanto nello stesso statuito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essendo a questo giudice, in questa sede, precluso l'esame delle eccezioni mosse dall'opponente in ordine alla legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, l'opposizione andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 958 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 ottobre 2025
Il Giudice
ZA TI
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