Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.Simona D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7151 /2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, presso lo studio dell'avv. Maurizio D'Ago (C.F. ), alla C.F._2
via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che lo rappresenta e difende, in virtù mandato in calce al ricorso in opposizione;
-RICORRENTE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) C.F._3
in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133
NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-03-2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere affetto dalle seguenti patologie: “Demenza di grado moderato a probabile base degenerativa primaria (Morbo di Alzheimer) con turbe comportamentali e compromissione dell'autonomia funzionale nelle attività strumentali e necessità di supporto in quelle basilari del vivere quotidiano, megalia della cisterna
che con domanda amministrativa del 28.01.2022 il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità civile con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
che, con verbale del
23.07.2022 veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
che in fase di ATP, in data 28/09/2023 veniva nominato quale CTU il dott.
; che, con relazione peritale inviata alle parti il 29/11/2023 il dott. , in Persona_2 Per_2 risposta ai quesiti formulati dal G.L., riconosceva “uno stato invalidante quantizzabile in misura del
100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del 28.01.2022, SENZA diritto alla indennità di accompagnamento”; che, con atto del 15/03/2024 veniva tempestivamente formulato dissenso alla relazione peritale e specificamente contestate le risultanze peritali.
Tutto ciò premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che nel caso del ricorrente sussiste il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 28/01/2022 o dalla diversa decorrenza accertata;
b) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaminata la documentazione in atti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili.
In particolare la parte ricorrente, in questo giudizio, nonostante le contestazioni specifiche, non ha, tuttavia, offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU, sulla base della documentazione medica prodotta. Sostanzialmente, quindi, parte ricorrente evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in cui si legge:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il ricorrente di anni 76, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle Parte_1 risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INZIALE DEFICIT COGNITIVO.
POLIARTROSI A MEDIO IMPEGNO FUNZIONALE. DIABETE MELLITO TIPO2.
INCONTINENZA URINARIA IN PREGRESSO K PROSTATICO. IPOACUSIA”.
Il complesso morboso di cui sopra è sicuramente nel suo insieme importante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM
5/2/92.
Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con inziale declino cognitivo ma sufficientemente ancora orientato nei parametri spazio temporali. Pertanto, considerata anche la documentazione sanitaria allegata, si valuta come da codice 1002 in misura del 70%.
Si riconosce, su base clinica, in assenza di documentazione sanitaria adeguata al riguardo una poliartrosi diffusa a medio impegno funzionale in soggetto con conservata capcità di deambulare in maniera autonoma. Quindi, viste le moderate difficoltà funzionali della colonna vertebrale, globalmente si valuta con criterio analogico con il codice 7010 in misura del 40%.
Si riconosce un diabete mellito tipo 2 che il paziente cura con ipoglicemizzanti orali e dieta. In compenso glicometabolico ma in concorrenza con la predetta vasculopatia cerebrale si valuta come da codice 9309 in misura del 50%.
Il paziente inoltre, presenta una incontinenza urinaria postuma a Ca della prostata che risulta ormai stabilizzato. Si valuta con criterio analogico con il codice 9323, per minorazione, in misura del 50%.
Si da atto che in atti è segnalata anche una ipertensione arteriosa ma attualmente in buon compenso così come rilevato clinicamente al nostro esame obiettivo ed è segnalata una ipoacusia ma abbiamo rilevato che il paziente ben percepisce la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria.
Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509, si perviene alla totale e permanente inabilità (100%) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa del 28.01.2022
Tuttavia, essendo ancora discretamente orientato nel tempo e nello spazio ed essendo in grado di deambulare in maniera autonoma, si ritiene sia ancora in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita e quindi non è meritevole di indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Il ricorrente di anni 76, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle Parte_1 risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INZIALE DEFICIT COGNITIVO.
POLIARTROSI A MEDIO IMPEGNO FUNZIONALE. DIABETE MELLITO TIPO2.
INCONTINENZA URINARIA IN PREGRESSO K PROSTATICO. IPOACUSIA”.
Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del 28.01.2022, SENZA diritto alla indennità di accompagnamento”.
Sul punto non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP
e in tale procedimento, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto. CP_1
Napoli, 20/06/2025.
Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria