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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 846/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC AP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
3.05.1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pillitteri Maria
Assunta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...] il [...], non costituita in giudizio;
Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Pag. 1 di 3 R.G. n. 846/2025
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni: All'udienza del 10.09.2025 la parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, all'udienza del 10.09.2025, è stata dichiarata la contumacia di , che, seppur regolarmente evocata in giudizio, non Controparte_1
si è costituita.
Nel merito, l'unica domanda proposta dal ricorrente — tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio — va accolta.
Sono trascorsi, infatti, i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 187 del 9.02.2024, passata in giudicato.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite appare opportuno lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Lercara Friddi, in data
2.07.2007, da e da , iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2007;
Pag. 2 di 3 R.G. n. 846/2025
NULLA sulle spese;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396;
Così deciso in Termini Imerese, il 4/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC AP EP NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC AP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
3.05.1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pillitteri Maria
Assunta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...] il [...], non costituita in giudizio;
Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Pag. 1 di 3 R.G. n. 846/2025
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni: All'udienza del 10.09.2025 la parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, all'udienza del 10.09.2025, è stata dichiarata la contumacia di , che, seppur regolarmente evocata in giudizio, non Controparte_1
si è costituita.
Nel merito, l'unica domanda proposta dal ricorrente — tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio — va accolta.
Sono trascorsi, infatti, i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 187 del 9.02.2024, passata in giudicato.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite appare opportuno lasciare a carico del ricorrente le spese dallo stesso anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Lercara Friddi, in data
2.07.2007, da e da , iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2007;
Pag. 2 di 3 R.G. n. 846/2025
NULLA sulle spese;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396;
Così deciso in Termini Imerese, il 4/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IC AP EP NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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