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Articolo 4 della Legge 18 novembre 1998, n. 398
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Legge 18 novembre 1998, n. 398
Articolo 4 della Legge 18 novembre 1998, n. 398
Versione
21 novembre 1998
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 novembre 1998
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