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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9413/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 9413/2021 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. BOCCIA GUGLIELMO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. TRACUZZI ALESSANDRA;
CP_1
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO;
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, in persona del rapp.to e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_3 CP_4
STATO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 23.11.2021, ha riassunto, ex art. Parte_1
1 conseguenza di un ingiusto procedimento penale che lo ha visto coinvolto, conclusosi in terzo grado di giudizio con assoluzione perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, la sarebbe responsabile per la denuncia CP_1
sporta, dai suoi genitori allora esercenti la responsabilità genitoriale su costei, ai danni del
[...]
. La responsabilità del , invece, è stata invocata poiché i danni patiti Pt_1 Controparte_2
dall'attore sarebbero riconducibili all'attività investigativa posta in essere dai Carabinieri.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita , la quale ha eccepito, in via CP_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione passiva del
. Ancora in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c., Controparte_2
asserendo che, al più, l'attore avrebbe dovuto proporre domanda risarcitoria ex art. 2 co. 3 della L.
117/1988. Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto della domanda del . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale Controparte_2
preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
[...]
, ex art. 162 del D.Lgs. 66/2010, Codice dell'Ordinamento Militare. Nel merito, ha CP_3
comunque concluso per il rigetto della pretesa risarcitoria.
All'udienza del 3.03.2022, l'intestato Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il quale si è costituito con proprio atto di comparsa. Controparte_3
La difesa erariale, nell'interesse del , in via preliminare ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per due ordini di ragioni: il primo, per violazione della legge n.
117/1988; il secondo, per violazione dell'articolo 652 c.p.p.
Nel merito, il ha comunque concluso per l'infondatezza dell'avversa pretesa. Controparte_3
All'udienza del 22.09.2022 sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 9.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'attore ha esposto che, in data 30.10.2012, i genitori allora esercenti la responsabilità genitoriale su , infra-quattordicenne all'epoca dei fatti, hanno sporto CP_1
denuncia nei suoi confronti, ritenendolo responsabile di talune condotte criminose perpetrate ai danni della minore.
2 Ne è scaturito un procedimento penale a carico del , il quale è stato imputato per i reati Parte_1
di cui agli artt. 81 c.p.v., 600 ter co. 1 e co. 4 c.p., 629 co. 1 c.p., 609 bis co. 1 e 609 ter n. 1) c.p., 609 quater n. 1 c.p.
Con sentenza n. 57/2015, emessa dal Tribunale dei minorenni di Taranto, il è stato Parte_1
condannato per i reati ascrittigli. Avverso siffatta sentenza, l'odierno attore ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, la quale, con sentenza n. 18/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la fattispecie di cui all'art. 600 ter co. 1
c.p. e riconosciuto l'ipotesi lieve ex art. 609 bis co. 3 c.p., confermando nel resto la sentenza del
Tribunale.
La sentenza di secondo grado, quindi, è stata oggetto di ricorso in Cassazione, la quale, con sentenza n. 18285/2017 emessa dalla seconda sezione penale e depositata in data 11.04.2017, ha annullato senza rinvio la sentenza della corte territoriale perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui il ha censurato Parte_1
l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da un LO dei Carabinieri, il quale, nella qualità di testimone, avrebbe riferito su dichiarazioni spontanee, autoaccusatorie e non verbalizzate, rese dall'allora indagato appena giunto in caserma. Parte_1
Ciò premesso in fatto, e rimarcata l'assoluzione con formula piena, il ha evidenziato come Parte_1
l'intera vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto gli abbia “stravolto la vita”, in quanto la diffusione della notizia circa i capi di imputazione, particolarmente gravi (i.e. pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, estorsione, circonvenzione di persone incapaci, con le aggravanti di atti sessuali con minorenne e sequestro di persona), gli ha comportato “una profonda sofferenza interiore ed un ingiusto patimento, ossia il danno morale, ma soprattutto ha leso
l'immagine, il nome, l'onore, la reputazione, la riservatezza dell'odierno attore e della propria famiglia, lesioni queste tutte riassunte sotto la voce di danno esistenziale”.
Inoltre, la diffusione di dette notizie nel paese di residenza dell'attore sarebbe stata idonea ad ingenerare la convinzione circa la possibile fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, al punto che il è stato additato, da tutto il paese, “come un mostro che ha abusato di una Parte_1
minorenne”, con profondo disagio anche per la famiglia di costui.
Per effetto della diffusione di dette accuse, inoltre, l'attore avrebbe “perso diverse opportunità di lavoro in passato” e a tutt'oggi “non riesce a trovare un'occupazione a causa del suo passato” (cfr.
p. 5 dell'atto di citazione).
3 Ciò posto, l'attore ha quindi assunto che la “responsabilità delle precedenti condanne pronunciate in danno dell'odierno attore, è addebitabile non solo nei confronti di chi ha sporto denuncia ma altresì di chi ha proceduto alla raccolta degli elementi probatori, in quanto le dichiarazioni rese dall'allora indagato appena giunto in Caserma in assenza di un difensore, non potevano essere utilizzate in dibattimento, e pertanto non sono suscettibili in alcun modo di concorrere alla formazione del quadro probatorio, posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato”, ed ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Accertare la responsabilità degli odierni convenuti circa l'infondatezza degli elementi probatori in danno dell'odierno attore in virtù delle motivazioni depositate dalla Suprema
Corte di Cassazione;
2) Accertare la responsabilità degli odierni convenuti del danno morale ed esistenziale cagionato da un fatto illecito (ex art. 2043 cc) anche in relazione dell'art. 2059 cod. civi.;
3) Condannare gli odierni convenuti e/o in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 200.000,00= a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale in favore dell'odierno attore;
4) Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle competenze di causa con diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) Munire la sentenza della clausola della provvisoria esecuzione come per legge.”
Orbene, a giudizio del Tribunale la domanda attorea non può trovare accoglimento, poiché infondata sotto molteplici aspetti.
Ciò chiarito, giova esaminare distintamente le posizioni dei convenuti.
Con riferimento alla convenuta , in disparte la generica prospettazione della parte, si CP_1
comprende che a costei viene addebitata la presentazione della denuncia, per cui la sua responsabilità si ricollegherebbe, astrattamente, ad un'eventuale calunniosità della stessa, atteso che sono in detta ipotesi questa sarebbe idonea a cagionare un danno.
Ed infatti, giova rammentare che la mera proposizione di una denuncia, quand'anche infondata, non
è di per sé fonte di responsabilità dell'eventuale danno patito dal denunciato, come da granitica giurisprudenza di legittimità per cui “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione
4 penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 10/06/2016, n. 11898; conf. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/01/2022, n. 299).
In altri termini, perché possa ravvisarsi una responsabilità del denunciante è necessario che la denuncia integri la calunnia.
Orbene, nella specie, non v'è prova di tanto.
Infatti, va innanzitutto sottolineato che, in sede di citazione, l'attore non ha prospettato che i genitori della siano stati mossi dalla volontà specifica di calunniare il , né ha dedotto, CP_1 Parte_1
in punto di fatto, che gli episodi denunciati alle autorità fossero totalmente privi di fondamento.
Tuttavia, con la prima memoria istruttoria, il per la prima volta ha introdotto nuove Parte_1
allegazioni ed in particolare ha esposto che “Nel caso di specie vi è stata una vera e propria calunnia nei confronti dell'odierno attore che, in quanto tale legittima la richiesta di risarcimento danni nei confronti di chi ha preso l'iniziativa, e quindi del privato che agendo con dolo si è rivolto all'organo inquirente” (cfr. p. 7 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1).
In disparte ogni considerazione circa l'ammissibilità di detti argomenti, in quanto potrebbero astrattamente integrare un fatto nuovo (i.e. l'intento calunnioso), quand'anche dette circostanze rappresentino una precisazione dell'originaria domanda risarcitoria, resta fermo in ogni caso che “In caso di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, ove il denunciato sia assolto o prosciolto, la responsabilità civile del denunciante è configurabile solo se la denuncia contiene gli elementi costitutivi del reato di calunnia. Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza della condotta integrativa del reato di calunnia sotto il profilo oggettivo e soggettivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/05/2025, n.
12875).
Orbene, nella specie detto onere della prova non è stato assolto dal . Parte_1
Ed infatti, nell'atto di citazione e successivi scritti, per un verso, si legge genericamente che a seguito del procedimento penale egli ha patito gli effetti negativi dell'iniziativa processuale sul piano sociale, per altro verso non ha neppure articolato richieste istruttorie atte a provare l'intento calunnioso e quindi la sussistenza di una condotta idonea ad integrare la calunnia. Del resto, non può desumersi l'elemento oggettivo e soggettivo dalla calunnia né dal mero patimento derivato dal procedimento penale, né dall'intervenuta assoluzione nel terzo grado di giudizio.
Per converso, merita di essere valorizzato come non pochi elementi di fatto facciano invece propendere per la commissione delle condotte criminose da parte del . Costui, infatti, in Parte_1
5 questa sede non ha espressamente sconfessato gli episodi per cui è stato processato. Del resto, il ha fondato la propria domanda principalmente sulla violazione delle regole del c.p.p. e Parte_1
non anche sulla negazione circa lo scambio delle foto tra i due e l'estorsione dell'oro.
In definitiva, alcun addebito può essere mosso nei confronti di , non essendo CP_1
ravvisabile alcuna responsabilità in capo a costei in difetto di prova circa l'intento calunnioso.
Va a questo punto esaminata la posizione del , chiamato a rispondere della Controparte_3
condotta asseritamente illecita perpetrata dagli Agenti di PG incaricati all'epoca dei fatti.
In particolare, il ha dedotto che le sentenze di merito, con le quali è stata a suo tempo Parte_1
accertata la relativa responsabilità penale per i reati ascrittigli, si sono fondate sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal , il quale ha riferito su dichiarazioni rese dal Testimone_1 Parte_1
allorquando è stato condotto in caserma, “non verbalizzate, ma bensì estorte all'indagato” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione). L'attore ha poi meglio precisato che in detta circostanza, in assenza tanto dei genitori quanto di un difensore, il ha reso “dichiarazioni confessorie, a seguito di Parte_1
condizionamenti subite in caserma, mentre l'interrogatorio, alla presenza del proprio difensore di fiducia Avv. Vincenzo D'Elia, avveniva solo nella tarda mattinata del 21.01.2013” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione).
Le anzidette dichiarazioni rese in dibattimento dal LO , che avevano quindi ad Tes_1
oggetto il contenuto di dichiarazioni espresse dal appena giunto in caserma, sono state Parte_1
poi ritenute inutilizzabili dalla Suprema Corte di Cassazione ex art. 191 c.p.p., poiché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
La Suprema Corte, quindi, ha precisato che dette dichiarazioni non avrebbero potuto concorrere alla formazione del quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e, pertanto, in difetto di altri elementi probatori a carico dell'imputato, ha annullato la sentenza impugnata e assolto il perché il fatto non sussiste. Parte_1
Orbene, ciò esposto in fatto, l'attore ha inteso far discendere dalla condotta posta in essere dagli agenti impegnati nelle indagini, i quali gli avrebbero “estorto” le dichiarazioni autoaccusatorie poi riferite in sede di dibattimento, un danno risarcibile ex art. 2043 c.c.
La prospettazione attorea, sul punto, non presente elementi fattuali tali da ritenere la stessa fondata, stante l'assoluta carenza probatoria sul punto.
Infatti, non vi è prova alcuna circa la commissione di condotte tali da costringere il a Parte_1
confessare i fatti penalmente rilevanti e, più in generale, non sono stati allegati elementi da cui desumere la commissione di fatti illeciti.
6 D'altronde, i capitoli di prova articolati con la seconda memoria istruttoria, con specifico riferimento all'an della pretesa, attengono tutti alla mera pendenza del giudizio e non anche alla sussistenza di un clima di condizionamento una volta giunto in caserma, men che meno a condotte minacciose da parte dei Carabinieri.
In conclusione, alcun profilo di responsabilità può essere riconosciuto in capo ai convenuti, atteso che non è la mera pendenza di un processo penale a dar luogo automaticamente, a fronte dell'assoluzione, al diritto al risarcimento del danno, ma solo denunce calunniose o altri comportamenti illeciti che, nella presente sede, non sono stati prospettati (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/11/2018, n. 30988; Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2016, n. 11898).
Le considerazioni sin qui esposte sono da sole sufficienti a ritenere infondata la domanda attorea.
Ad abundantiam, va comunque evidenziato che la domanda si rileva infondata anche sotto altro profilo, che da solo considerato pure condurrebbe al rigetto della domanda: la mancata prova del danno.
Ed infatti, giova in ogni caso rammentare il pacifico principio di diritto per cui “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi “in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/05/2011, n. 10527).
Orbene, nel caso de quo, l'attore non ha fornito prova del danno lamentato.
Nel dettaglio, il ha approssimativamente dedotto di un danno morale ed esistenziale Parte_1
derivante dal procedimento penale, ponendo a sostegno della propria prospettazione argomentazioni assolutamente generiche, fondate unicamente sulla peculiarità delle accuse, certamente gravissime trattandosi di reati attinenti alla sfera sessuale.
Tuttavia, le deduzioni della parte, per un verso, sono rimaste a livello di mere e generiche asserzioni
(cfr. p. 5 dell'atto di citazione, in cui si legge “veniva ingiustamente additato da tutto il paese come un mostro che ha abusato di una minorenne”), per altro verso, oltre che generiche, fanno riferimento alle difficoltà asseritamente incontrate anche dai familiari del , rispetto alle Parte_1
quali avrebbero potuto, al più, proporre autonoma domanda costoro.
Allo stesso modo, pure l'impossibilità di trovare occupazione lavorativa, a causa della vicenda penale in questione, è rimasta sfornita di prova.
Non vi è in atti, infatti, neppure documentazione atta a provare lo stato di disoccupazione asseritamente esistente (ad esempio attraverso l'allegazione dello stato occupazionale).
La prova orale richiesta, sul punto, pure si è rivelata assolutamente irrilevante.
7 Infatti, alcuni capitoli di prova hanno ad oggetto il danno patito dai genitori e in particolare dal padre, e sono quindi irrilevanti poiché non costoro non sono parti;
altri capitoli di prova si riferiscono al danno biologico e si tratta di domande prettamente valutative, atteso che non vi è in atti alcuna documentazione medica che possa fornire quantomeno degli elementi presuntivi circa il pregiudizio al bene giuridico-salute. Parimenti le circostanze di prova riferibili alla sussistenza di un danno morale sono irrilevanti, in quanto collegate unicamente alla pendenza del processo, dalla quale, per come innanzi precisato, non può discendere un danno ex se risarcibile.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea va rigettata.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, restano assorbite le eccezioni proposte dai convenuti.
Le spese di lite, tuttavia, tenuto conto dell'assoluzione in sede penale, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del , in persona del Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_4
p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 c.p.c., il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Taranto, proclamatosi territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Lecce con ordinanza ex art. 25 c.p.c., resa il 3.09.2021.
Il giudizio ivi riassunto ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno - avanzata nei confronti di e, inizialmente, del - che il avrebbe patito quale CP_1 Controparte_2 Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 9413/2021 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. BOCCIA GUGLIELMO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. TRACUZZI ALESSANDRA;
CP_1
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO;
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
, in persona del rapp.to e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_3 CP_4
STATO;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 23.11.2021, ha riassunto, ex art. Parte_1
1 conseguenza di un ingiusto procedimento penale che lo ha visto coinvolto, conclusosi in terzo grado di giudizio con assoluzione perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, la sarebbe responsabile per la denuncia CP_1
sporta, dai suoi genitori allora esercenti la responsabilità genitoriale su costei, ai danni del
[...]
. La responsabilità del , invece, è stata invocata poiché i danni patiti Pt_1 Controparte_2
dall'attore sarebbero riconducibili all'attività investigativa posta in essere dai Carabinieri.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita , la quale ha eccepito, in via CP_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di legittimazione passiva del
. Ancora in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 2043 c.c., Controparte_2
asserendo che, al più, l'attore avrebbe dovuto proporre domanda risarcitoria ex art. 2 co. 3 della L.
117/1988. Nel merito, ha comunque concluso per il rigetto della domanda del . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale Controparte_2
preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del
[...]
, ex art. 162 del D.Lgs. 66/2010, Codice dell'Ordinamento Militare. Nel merito, ha CP_3
comunque concluso per il rigetto della pretesa risarcitoria.
All'udienza del 3.03.2022, l'intestato Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il quale si è costituito con proprio atto di comparsa. Controparte_3
La difesa erariale, nell'interesse del , in via preliminare ha eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per due ordini di ragioni: il primo, per violazione della legge n.
117/1988; il secondo, per violazione dell'articolo 652 c.p.p.
Nel merito, il ha comunque concluso per l'infondatezza dell'avversa pretesa. Controparte_3
All'udienza del 22.09.2022 sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 9.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'attore ha esposto che, in data 30.10.2012, i genitori allora esercenti la responsabilità genitoriale su , infra-quattordicenne all'epoca dei fatti, hanno sporto CP_1
denuncia nei suoi confronti, ritenendolo responsabile di talune condotte criminose perpetrate ai danni della minore.
2 Ne è scaturito un procedimento penale a carico del , il quale è stato imputato per i reati Parte_1
di cui agli artt. 81 c.p.v., 600 ter co. 1 e co. 4 c.p., 629 co. 1 c.p., 609 bis co. 1 e 609 ter n. 1) c.p., 609 quater n. 1 c.p.
Con sentenza n. 57/2015, emessa dal Tribunale dei minorenni di Taranto, il è stato Parte_1
condannato per i reati ascrittigli. Avverso siffatta sentenza, l'odierno attore ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, la quale, con sentenza n. 18/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la fattispecie di cui all'art. 600 ter co. 1
c.p. e riconosciuto l'ipotesi lieve ex art. 609 bis co. 3 c.p., confermando nel resto la sentenza del
Tribunale.
La sentenza di secondo grado, quindi, è stata oggetto di ricorso in Cassazione, la quale, con sentenza n. 18285/2017 emessa dalla seconda sezione penale e depositata in data 11.04.2017, ha annullato senza rinvio la sentenza della corte territoriale perché il fatto non sussiste.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui il ha censurato Parte_1
l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento da un LO dei Carabinieri, il quale, nella qualità di testimone, avrebbe riferito su dichiarazioni spontanee, autoaccusatorie e non verbalizzate, rese dall'allora indagato appena giunto in caserma. Parte_1
Ciò premesso in fatto, e rimarcata l'assoluzione con formula piena, il ha evidenziato come Parte_1
l'intera vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto gli abbia “stravolto la vita”, in quanto la diffusione della notizia circa i capi di imputazione, particolarmente gravi (i.e. pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, estorsione, circonvenzione di persone incapaci, con le aggravanti di atti sessuali con minorenne e sequestro di persona), gli ha comportato “una profonda sofferenza interiore ed un ingiusto patimento, ossia il danno morale, ma soprattutto ha leso
l'immagine, il nome, l'onore, la reputazione, la riservatezza dell'odierno attore e della propria famiglia, lesioni queste tutte riassunte sotto la voce di danno esistenziale”.
Inoltre, la diffusione di dette notizie nel paese di residenza dell'attore sarebbe stata idonea ad ingenerare la convinzione circa la possibile fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, al punto che il è stato additato, da tutto il paese, “come un mostro che ha abusato di una Parte_1
minorenne”, con profondo disagio anche per la famiglia di costui.
Per effetto della diffusione di dette accuse, inoltre, l'attore avrebbe “perso diverse opportunità di lavoro in passato” e a tutt'oggi “non riesce a trovare un'occupazione a causa del suo passato” (cfr.
p. 5 dell'atto di citazione).
3 Ciò posto, l'attore ha quindi assunto che la “responsabilità delle precedenti condanne pronunciate in danno dell'odierno attore, è addebitabile non solo nei confronti di chi ha sporto denuncia ma altresì di chi ha proceduto alla raccolta degli elementi probatori, in quanto le dichiarazioni rese dall'allora indagato appena giunto in Caserma in assenza di un difensore, non potevano essere utilizzate in dibattimento, e pertanto non sono suscettibili in alcun modo di concorrere alla formazione del quadro probatorio, posto a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato”, ed ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1) Accertare la responsabilità degli odierni convenuti circa l'infondatezza degli elementi probatori in danno dell'odierno attore in virtù delle motivazioni depositate dalla Suprema
Corte di Cassazione;
2) Accertare la responsabilità degli odierni convenuti del danno morale ed esistenziale cagionato da un fatto illecito (ex art. 2043 cc) anche in relazione dell'art. 2059 cod. civi.;
3) Condannare gli odierni convenuti e/o in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 200.000,00= a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale in favore dell'odierno attore;
4) Condannare gli odierni convenuti al pagamento delle competenze di causa con diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) Munire la sentenza della clausola della provvisoria esecuzione come per legge.”
Orbene, a giudizio del Tribunale la domanda attorea non può trovare accoglimento, poiché infondata sotto molteplici aspetti.
Ciò chiarito, giova esaminare distintamente le posizioni dei convenuti.
Con riferimento alla convenuta , in disparte la generica prospettazione della parte, si CP_1
comprende che a costei viene addebitata la presentazione della denuncia, per cui la sua responsabilità si ricollegherebbe, astrattamente, ad un'eventuale calunniosità della stessa, atteso che sono in detta ipotesi questa sarebbe idonea a cagionare un danno.
Ed infatti, giova rammentare che la mera proposizione di una denuncia, quand'anche infondata, non
è di per sé fonte di responsabilità dell'eventuale danno patito dal denunciato, come da granitica giurisprudenza di legittimità per cui “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione
4 penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 10/06/2016, n. 11898; conf. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/01/2022, n. 299).
In altri termini, perché possa ravvisarsi una responsabilità del denunciante è necessario che la denuncia integri la calunnia.
Orbene, nella specie, non v'è prova di tanto.
Infatti, va innanzitutto sottolineato che, in sede di citazione, l'attore non ha prospettato che i genitori della siano stati mossi dalla volontà specifica di calunniare il , né ha dedotto, CP_1 Parte_1
in punto di fatto, che gli episodi denunciati alle autorità fossero totalmente privi di fondamento.
Tuttavia, con la prima memoria istruttoria, il per la prima volta ha introdotto nuove Parte_1
allegazioni ed in particolare ha esposto che “Nel caso di specie vi è stata una vera e propria calunnia nei confronti dell'odierno attore che, in quanto tale legittima la richiesta di risarcimento danni nei confronti di chi ha preso l'iniziativa, e quindi del privato che agendo con dolo si è rivolto all'organo inquirente” (cfr. p. 7 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1).
In disparte ogni considerazione circa l'ammissibilità di detti argomenti, in quanto potrebbero astrattamente integrare un fatto nuovo (i.e. l'intento calunnioso), quand'anche dette circostanze rappresentino una precisazione dell'originaria domanda risarcitoria, resta fermo in ogni caso che “In caso di denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, ove il denunciato sia assolto o prosciolto, la responsabilità civile del denunciante è configurabile solo se la denuncia contiene gli elementi costitutivi del reato di calunnia. Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza della condotta integrativa del reato di calunnia sotto il profilo oggettivo e soggettivo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/05/2025, n.
12875).
Orbene, nella specie detto onere della prova non è stato assolto dal . Parte_1
Ed infatti, nell'atto di citazione e successivi scritti, per un verso, si legge genericamente che a seguito del procedimento penale egli ha patito gli effetti negativi dell'iniziativa processuale sul piano sociale, per altro verso non ha neppure articolato richieste istruttorie atte a provare l'intento calunnioso e quindi la sussistenza di una condotta idonea ad integrare la calunnia. Del resto, non può desumersi l'elemento oggettivo e soggettivo dalla calunnia né dal mero patimento derivato dal procedimento penale, né dall'intervenuta assoluzione nel terzo grado di giudizio.
Per converso, merita di essere valorizzato come non pochi elementi di fatto facciano invece propendere per la commissione delle condotte criminose da parte del . Costui, infatti, in Parte_1
5 questa sede non ha espressamente sconfessato gli episodi per cui è stato processato. Del resto, il ha fondato la propria domanda principalmente sulla violazione delle regole del c.p.p. e Parte_1
non anche sulla negazione circa lo scambio delle foto tra i due e l'estorsione dell'oro.
In definitiva, alcun addebito può essere mosso nei confronti di , non essendo CP_1
ravvisabile alcuna responsabilità in capo a costei in difetto di prova circa l'intento calunnioso.
Va a questo punto esaminata la posizione del , chiamato a rispondere della Controparte_3
condotta asseritamente illecita perpetrata dagli Agenti di PG incaricati all'epoca dei fatti.
In particolare, il ha dedotto che le sentenze di merito, con le quali è stata a suo tempo Parte_1
accertata la relativa responsabilità penale per i reati ascrittigli, si sono fondate sulle dichiarazioni rese in dibattimento dal , il quale ha riferito su dichiarazioni rese dal Testimone_1 Parte_1
allorquando è stato condotto in caserma, “non verbalizzate, ma bensì estorte all'indagato” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione). L'attore ha poi meglio precisato che in detta circostanza, in assenza tanto dei genitori quanto di un difensore, il ha reso “dichiarazioni confessorie, a seguito di Parte_1
condizionamenti subite in caserma, mentre l'interrogatorio, alla presenza del proprio difensore di fiducia Avv. Vincenzo D'Elia, avveniva solo nella tarda mattinata del 21.01.2013” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione).
Le anzidette dichiarazioni rese in dibattimento dal LO , che avevano quindi ad Tes_1
oggetto il contenuto di dichiarazioni espresse dal appena giunto in caserma, sono state Parte_1
poi ritenute inutilizzabili dalla Suprema Corte di Cassazione ex art. 191 c.p.p., poiché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
La Suprema Corte, quindi, ha precisato che dette dichiarazioni non avrebbero potuto concorrere alla formazione del quadro probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità e, pertanto, in difetto di altri elementi probatori a carico dell'imputato, ha annullato la sentenza impugnata e assolto il perché il fatto non sussiste. Parte_1
Orbene, ciò esposto in fatto, l'attore ha inteso far discendere dalla condotta posta in essere dagli agenti impegnati nelle indagini, i quali gli avrebbero “estorto” le dichiarazioni autoaccusatorie poi riferite in sede di dibattimento, un danno risarcibile ex art. 2043 c.c.
La prospettazione attorea, sul punto, non presente elementi fattuali tali da ritenere la stessa fondata, stante l'assoluta carenza probatoria sul punto.
Infatti, non vi è prova alcuna circa la commissione di condotte tali da costringere il a Parte_1
confessare i fatti penalmente rilevanti e, più in generale, non sono stati allegati elementi da cui desumere la commissione di fatti illeciti.
6 D'altronde, i capitoli di prova articolati con la seconda memoria istruttoria, con specifico riferimento all'an della pretesa, attengono tutti alla mera pendenza del giudizio e non anche alla sussistenza di un clima di condizionamento una volta giunto in caserma, men che meno a condotte minacciose da parte dei Carabinieri.
In conclusione, alcun profilo di responsabilità può essere riconosciuto in capo ai convenuti, atteso che non è la mera pendenza di un processo penale a dar luogo automaticamente, a fronte dell'assoluzione, al diritto al risarcimento del danno, ma solo denunce calunniose o altri comportamenti illeciti che, nella presente sede, non sono stati prospettati (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/11/2018, n. 30988; Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2016, n. 11898).
Le considerazioni sin qui esposte sono da sole sufficienti a ritenere infondata la domanda attorea.
Ad abundantiam, va comunque evidenziato che la domanda si rileva infondata anche sotto altro profilo, che da solo considerato pure condurrebbe al rigetto della domanda: la mancata prova del danno.
Ed infatti, giova in ogni caso rammentare il pacifico principio di diritto per cui “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi “in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/05/2011, n. 10527).
Orbene, nel caso de quo, l'attore non ha fornito prova del danno lamentato.
Nel dettaglio, il ha approssimativamente dedotto di un danno morale ed esistenziale Parte_1
derivante dal procedimento penale, ponendo a sostegno della propria prospettazione argomentazioni assolutamente generiche, fondate unicamente sulla peculiarità delle accuse, certamente gravissime trattandosi di reati attinenti alla sfera sessuale.
Tuttavia, le deduzioni della parte, per un verso, sono rimaste a livello di mere e generiche asserzioni
(cfr. p. 5 dell'atto di citazione, in cui si legge “veniva ingiustamente additato da tutto il paese come un mostro che ha abusato di una minorenne”), per altro verso, oltre che generiche, fanno riferimento alle difficoltà asseritamente incontrate anche dai familiari del , rispetto alle Parte_1
quali avrebbero potuto, al più, proporre autonoma domanda costoro.
Allo stesso modo, pure l'impossibilità di trovare occupazione lavorativa, a causa della vicenda penale in questione, è rimasta sfornita di prova.
Non vi è in atti, infatti, neppure documentazione atta a provare lo stato di disoccupazione asseritamente esistente (ad esempio attraverso l'allegazione dello stato occupazionale).
La prova orale richiesta, sul punto, pure si è rivelata assolutamente irrilevante.
7 Infatti, alcuni capitoli di prova hanno ad oggetto il danno patito dai genitori e in particolare dal padre, e sono quindi irrilevanti poiché non costoro non sono parti;
altri capitoli di prova si riferiscono al danno biologico e si tratta di domande prettamente valutative, atteso che non vi è in atti alcuna documentazione medica che possa fornire quantomeno degli elementi presuntivi circa il pregiudizio al bene giuridico-salute. Parimenti le circostanze di prova riferibili alla sussistenza di un danno morale sono irrilevanti, in quanto collegate unicamente alla pendenza del processo, dalla quale, per come innanzi precisato, non può discendere un danno ex se risarcibile.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda attorea va rigettata.
Stante il rigetto nel merito della domanda attorea, restano assorbite le eccezioni proposte dai convenuti.
Le spese di lite, tuttavia, tenuto conto dell'assoluzione in sede penale, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e del , in persona del Parte_1 CP_1 Controparte_3 CP_4
p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lecce, 23.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
50 c.p.c., il giudizio originariamente incardinato dinanzi al Tribunale di Taranto, proclamatosi territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Lecce con ordinanza ex art. 25 c.p.c., resa il 3.09.2021.
Il giudizio ivi riassunto ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno - avanzata nei confronti di e, inizialmente, del - che il avrebbe patito quale CP_1 Controparte_2 Parte_1