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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 43765/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, per procura allegata al Parte_1
ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi
[...] dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
RESISTENTI
OGGETTO: mancato conferimento della supplenza su classe di concorso PPPP, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 Controparte_1 premesso di essere iscritto nella II fascia delle GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP – Personale educativo, in posizione n. 299, con un punteggio totale pari a n.
88 punti, lamentava la mancata assegnazione degli incarichi di supplenza a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 per il personale educativo, banditi con avviso prot. 0042202 dell'1/10/2024, presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti, in specie un posto su organico di diritto, ossia con supplenza sino al 31/8/2025, e un posto su organico di fatto, ossia con supplenza sino al 30/6/2025, in quanto illegittimamente attribuiti, rispettivamente, ai candidati collocato in posizione 2400 con n. 41 punti, e collocato Persona_1 Persona_2
in posizione 2548 con n. 39.50 punti.
Premesso di non essere stato personalmente destinatario di alcun incarico di supplenza per tutto il corrente a.s. 2024/25, il ricorrente, ritenendo di essere stato illegittimamente pretermesso, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata propria individuazione quale destinatario di contratto a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti su classe di concorso PPPP sino al
31/8/2025 o in subordine al 30/6/2025, con consequenziale suo diritto alla attribuzione del punteggio che avrebbe maturato e al risarcimento del danno subito, parametrato alle retribuzioni non percepite, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe dovuto avere luogo, domandando l'accoglimento delle seguenti, conclusioni:
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario della proposta di contrato su supplenza annuale sino al 31 agosto 2025 o in subordine sino al 30 giugno 2025 su classe di concorso PPPP presso il
Convitto Nazionale dei sordomuti;
e per l'effetto: condannare il resistente a riconoscere il Controparte_1
diritto della parte ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024; condannare il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 19.874,99 oltre interessi salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, anche per l' , insistendo Controparte_1 Controparte_1
per la legittimità del proprio operato, essendo stati i due incarichi di supplenza presso il
Convitto Nazionale dei Sordomuti attribuiti a due candidati in possesso di titolo di specializzazione nel trattamento di alunni con disabilità, in ossequio a quanto previsto con
Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25/7/2024.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi, nonché con ordine di esibizione al resistente del CP_1 titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno in possesso degli assegnatari delle supplenze.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. L'odierno ricorrente lamenta la mancata assegnazione di uno dei due incarichi di supplenza su organico di diritto o di fatto per l'a.s. 2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti, in quanto attribuiti ai candidati e inseriti nella II fascia delle Per_1 Per_2
GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP in posizione deteriore alla sua.
Il ha difeso la legittimità del proprio operato, in quanto conforme ai criteri di CP_1
precedenza indicati nella C.M. n. 115135 del 25/7/2024, essendo stati preferiti candidati in possesso di titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno conseguita al termine di Tirocinio Formativo Attivo, in considerazione della specificità dell'utenza del Convitto
Nazionale dei Sordomuti, costituita da discenti con specifici disturbi dell'udito, la cui fragilità necessita di maggiore tutela.
2.1 La richiamata Circolare Ministeriale stabilisce, al paragrafo 2, dedicato al
“Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”, che, in linea generale,
“per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici
3 comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo”.
Tuttavia, al successivo paragrafo 2.1, specificamente dedicato al personale educativo dei Convitti, ha disposto: “Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti”.
Di talché, per la attribuzione degli incarichi di supplenza nei Convitti è specificamente prevista l'attribuzione di titolo di precedenza per il personale educativo in possesso del titolo di specializzazione.
2.2 Nel caso in esame, nonostante la mancata contestazione della circostanza specificamente addotta, l'Amministrazione è stata onerata di versare in atti documentazione dalla quale risultasse il possesso del titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno da parte degli assegnatari delle supplenze, e Persona_1 Persona_2
Adempiendo all'ordine giudiziale, il ha depositato le istanze presentate dai CP_1
due interessati ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. n. 88 del 16/5/2024, dalle quali si evince la dichiarazione di possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, nonché, a seguito dei controlli dell'Istituzione Scolastica sulle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, gli attestati di avvenuta frequenza dei corsi di specializzazione per il sostegno.
In esito alle verifiche, con decreti del 6/2/2025 il Dirigente Scolastico ha proposto la convalida dei punteggi attribuiti ai docenti incaricati.
Del tutto legittimamente, pertanto, l'Amministrazione Scolastica, ottemperando alle disposizioni del paragrafo 2.1 della C.M. n. 115135 del 25/7/2024, ha attribuito gli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti ai candidati e in quanto in possesso di titolo di specializzazione sul Persona_1 Persona_2
sostegno, sicché da preferire ai candidati sprovvisti di tale titolo.
D'altro canto, a fronte della produzione documentale, nulla la parte ricorrente ha argomentato o contestato, limitandosi a reiterare l'istanza di accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
4 3. Consegue alle superiori considerazioni il rigetto della domanda, per essere risultata legittima l'attribuzione degli incarichi di supplenza ad altri aspiranti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotte del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.686,4, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge.
Roma, 8 aprile 2025
Il Giudice
Laura Cerroni
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SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 43765/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, per procura allegata al Parte_1
ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi
[...] dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
RESISTENTI
OGGETTO: mancato conferimento della supplenza su classe di concorso PPPP, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e l' e, Controparte_1 Controparte_1 premesso di essere iscritto nella II fascia delle GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP – Personale educativo, in posizione n. 299, con un punteggio totale pari a n.
88 punti, lamentava la mancata assegnazione degli incarichi di supplenza a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 per il personale educativo, banditi con avviso prot. 0042202 dell'1/10/2024, presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti, in specie un posto su organico di diritto, ossia con supplenza sino al 31/8/2025, e un posto su organico di fatto, ossia con supplenza sino al 30/6/2025, in quanto illegittimamente attribuiti, rispettivamente, ai candidati collocato in posizione 2400 con n. 41 punti, e collocato Persona_1 Persona_2
in posizione 2548 con n. 39.50 punti.
Premesso di non essere stato personalmente destinatario di alcun incarico di supplenza per tutto il corrente a.s. 2024/25, il ricorrente, ritenendo di essere stato illegittimamente pretermesso, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata propria individuazione quale destinatario di contratto a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti su classe di concorso PPPP sino al
31/8/2025 o in subordine al 30/6/2025, con consequenziale suo diritto alla attribuzione del punteggio che avrebbe maturato e al risarcimento del danno subito, parametrato alle retribuzioni non percepite, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe dovuto avere luogo, domandando l'accoglimento delle seguenti, conclusioni:
“1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario della proposta di contrato su supplenza annuale sino al 31 agosto 2025 o in subordine sino al 30 giugno 2025 su classe di concorso PPPP presso il
Convitto Nazionale dei sordomuti;
e per l'effetto: condannare il resistente a riconoscere il Controparte_1
diritto della parte ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024; condannare il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 19.874,99 oltre interessi salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, anche per l' , insistendo Controparte_1 Controparte_1
per la legittimità del proprio operato, essendo stati i due incarichi di supplenza presso il
Convitto Nazionale dei Sordomuti attribuiti a due candidati in possesso di titolo di specializzazione nel trattamento di alunni con disabilità, in ossequio a quanto previsto con
Circolare Ministeriale prot. n. 115135 del 25/7/2024.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi, nonché con ordine di esibizione al resistente del CP_1 titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno in possesso degli assegnatari delle supplenze.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. L'odierno ricorrente lamenta la mancata assegnazione di uno dei due incarichi di supplenza su organico di diritto o di fatto per l'a.s. 2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti, in quanto attribuiti ai candidati e inseriti nella II fascia delle Per_1 Per_2
GPS per la provincia di Roma per la classe di concorso PPPP in posizione deteriore alla sua.
Il ha difeso la legittimità del proprio operato, in quanto conforme ai criteri di CP_1
precedenza indicati nella C.M. n. 115135 del 25/7/2024, essendo stati preferiti candidati in possesso di titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno conseguita al termine di Tirocinio Formativo Attivo, in considerazione della specificità dell'utenza del Convitto
Nazionale dei Sordomuti, costituita da discenti con specifici disturbi dell'udito, la cui fragilità necessita di maggiore tutela.
2.1 La richiamata Circolare Ministeriale stabilisce, al paragrafo 2, dedicato al
“Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”, che, in linea generale,
“per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici
3 comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l'apposito report fornito dal sistema informativo”.
Tuttavia, al successivo paragrafo 2.1, specificamente dedicato al personale educativo dei Convitti, ha disposto: “Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti”.
Di talché, per la attribuzione degli incarichi di supplenza nei Convitti è specificamente prevista l'attribuzione di titolo di precedenza per il personale educativo in possesso del titolo di specializzazione.
2.2 Nel caso in esame, nonostante la mancata contestazione della circostanza specificamente addotta, l'Amministrazione è stata onerata di versare in atti documentazione dalla quale risultasse il possesso del titolo di specializzazione sulle attività didattiche di sostegno da parte degli assegnatari delle supplenze, e Persona_1 Persona_2
Adempiendo all'ordine giudiziale, il ha depositato le istanze presentate dai CP_1
due interessati ai fini della partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. n. 88 del 16/5/2024, dalle quali si evince la dichiarazione di possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, nonché, a seguito dei controlli dell'Istituzione Scolastica sulle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, gli attestati di avvenuta frequenza dei corsi di specializzazione per il sostegno.
In esito alle verifiche, con decreti del 6/2/2025 il Dirigente Scolastico ha proposto la convalida dei punteggi attribuiti ai docenti incaricati.
Del tutto legittimamente, pertanto, l'Amministrazione Scolastica, ottemperando alle disposizioni del paragrafo 2.1 della C.M. n. 115135 del 25/7/2024, ha attribuito gli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025 presso il Convitto Nazionale dei Sordomuti ai candidati e in quanto in possesso di titolo di specializzazione sul Persona_1 Persona_2
sostegno, sicché da preferire ai candidati sprovvisti di tale titolo.
D'altro canto, a fronte della produzione documentale, nulla la parte ricorrente ha argomentato o contestato, limitandosi a reiterare l'istanza di accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
4 3. Consegue alle superiori considerazioni il rigetto della domanda, per essere risultata legittima l'attribuzione degli incarichi di supplenza ad altri aspiranti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, ridotte del 20% ai sensi dell'articolo 152 bis disp. att. c.p.c., in ragione della avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione per il tramite dei propri funzionari, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.686,4, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge.
Roma, 8 aprile 2025
Il Giudice
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