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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 41408 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Dalila Torsello, domiciliata in Roma, Via Carlo Denina
20, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
Margherita
RESISTENTE
pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, si è rivolta al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 4.3.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16.12.2022; che in data 7.3.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 8); che in data 15.3.2024 aveva anche inviato all , a CP_1 CP_1
mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 1); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a CP_1
liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che in data 3.2.2025 era stata disposta CP_1
la messa in liquidazione della prestazione in oggetto e che con cedolino di marzo 2025 si sarebbe proceduto al pagamento anche dei ratei arretrati. Ha però evidenziato che, essendo stato riscontrato un indebito a carico della ricorrente (in ragione alla perdita della prestazione assistenziale per il periodo di irreperibilità), l' avrebbe CP_1
provveduto al recupero di detto indebito sulle somme dovute a titolo di arretrati.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha confermato che la prestazione in oggetto è stata liquidata con pagamento anche degli pagina 2 di 4 arretrati a marso 2025, nulla contestando in ordine alla misura dell'importo effettivamente erogato. Si è associato anzi nella richiesta di dichiarazione della cassazione della materia del contendere.
Scaduto il 24.3.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta, in data odierna è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a marzo 2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 4.12.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 7.3.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 27.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 41408 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Dalila Torsello, domiciliata in Roma, Via Carlo Denina
20, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
Margherita
RESISTENTE
pagina 1 di 4
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, si è rivolta al Tribunale di Roma Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 4.3.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 16.12.2022; che in data 7.3.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 8); che in data 15.3.2024 aveva anche inviato all , a CP_1 CP_1
mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 1); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a CP_1
liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che in data 3.2.2025 era stata disposta CP_1
la messa in liquidazione della prestazione in oggetto e che con cedolino di marzo 2025 si sarebbe proceduto al pagamento anche dei ratei arretrati. Ha però evidenziato che, essendo stato riscontrato un indebito a carico della ricorrente (in ragione alla perdita della prestazione assistenziale per il periodo di irreperibilità), l' avrebbe CP_1
provveduto al recupero di detto indebito sulle somme dovute a titolo di arretrati.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha confermato che la prestazione in oggetto è stata liquidata con pagamento anche degli pagina 2 di 4 arretrati a marso 2025, nulla contestando in ordine alla misura dell'importo effettivamente erogato. Si è associato anzi nella richiesta di dichiarazione della cassazione della materia del contendere.
Scaduto il 24.3.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta, in data odierna è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a marzo 2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 4.12.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 7.3.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 27.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4