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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 608 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Silverio per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Aldo Valentini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 10 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 29.05.2023
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, in riforma integrale della Sentenza n. 82/2023, resa dal Tribunale di Urbino Dott.ssa Anna Mercuri e Dott. Massimo Di Patria decisa in data 26/05/2023 e depositata in data 29/05/2023 e notificata in data 31.05.2023: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento dei motivi di appello dedotti nella narrativa che precede nonché in forza della documentazione prodotta in atti, disporre l'integrazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già ammesso nel giudizio di primo grado, per i periodi dal 01.01.1995 al 09.10.1995 e dal primo ottobre 1997 alla data di effettiva estinzione dei conti correnti del Dottor e di Parte_2 Parte_3
e e conseguentemente rinno tab Controparte_1 documentazione reperita per effetto della sopra richiesta integrazione, essendo eventualmente reperita la ulteriore documentazione idonea e necessaria al convincimento dell'ecc.ma Corte di Appello adita. (quindi tutti i rapporti intrattenuti con gli istituti in questione dal de cuius e dalle coeredi: conti correnti, conti deposito, libretti nominativi e al portatore, polizze stipulate anche con un solo erede beneficiario, cassette di sicurezza, ed ogni rapporto come è stato chiesto nella lettera inviata al CTU dal legale di e non solo conti Parte_1 correnti come scritto nella seconda ordinanza del giudice), così come già richiesto in primo grado dalla parte attrice di sottoporre a collazione di tutte le donazioni dirette e indirette effettuate in vita dal de cuius, e, comunque, la domanda di collazione è implicitamente compresa in quella di divisione universale dell'asse ereditario, sicché la successiva estensione a beni ulteriori a quelli originariamente indicati non integrando domanda nuova (cfr. Cass. Civ., sent. N. 2568 del 20.2.2003), e per l'effetto attribuire alla appellante, in ragione della propria quota porzione di quota ereditaria (il 50%), la parte residuale di beni mobiliari che dovessero risultare dalla eventualmente disposta integrazione dell'elaborato peritale con specifico riferimento ai denari, titoli, depositi, libretti al risparmi o al portatore od investimenti di qualsivoglia genere che dovessero essere reperiti.
-riformare, in forza dei motivi di appello spiegati e delle risultanze dell'esame del condotte tenute dalla convenuta la sentenza impugnata, e per Controparte_1
l'effetto condannare la convenut elle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per effetto delle condotte giudiziali tenute e come contestate nel secondo motivo del presente appello. In via istruttoria (…) “ pagina 2 di 10 Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via principale e nel merito dichiarare inammissibili e infondati per tutte le ragioni esposte in narrativa i motivi di appello proposti dalla Sig.ra Parte_1
e per l'effetto dichiarare inammissibile e di conseguenza rig proposto avverso la sentenza n. 82/2023 emessa in data 29.05.2023 dal Tribunale di Urbino all'esito nel procedimento R.G. 1125/2023; in subordine e salvo gravame confermarla, salvo l'appello incidentale.
- in via incidentale riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino n. 82/2023 nella parte in cui ha rigettato nel merito le domande reiterate da Parte_1 in sede di riassunzione del processo R.G. 1125/2003 già dec
[...] sentenza n. 37/2016 emessa dal Tribunale di Urbino in data 27.01.2016 nel procedimento R.G. 1125/2003 e pertanto dichiarare le richiamate domande, tutte descritte nella narrativa del presente atto, come inammissibili in quanto coperte da giudicato interno. Riformare comunque la sentenza n. 82/2023 ponendo le spese di lite e CTU o per parte rilevante a carico di Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Urbino la sorella Parte_1 CP_1
e la madre al fine di ottenere la divisione di tutti i beni
[...] Parte_3 caduti in successione a seguito del decesso in data 09.10.1997 del padre Pt_2
il quale non ha lasciato alcun testamento;
l'attrice ha chiesto che venga
[...] portata in collazione la villa in località Tufo di Urbino acquistata dalla sorella in data 19.12.1996, in quanto frutto di donazione indiretta da parte del padre, o che venga in subordine dichiarata la natura simulata dell'acquisto.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ha contestato che Controparte_1 sussistano i presupposti per la collazione del citato immobile, ribadendo la piena validità ed efficacia del contratto con cui è stato acquistato;
non si è invece opposta alla divisione dei cespiti effettivamente caduti in successione.
pagina 3 di 10 Si è costituita dinanzi al primo giudice anche la quale ha svolto Parte_3 difese analoghe a quelle della figlia . CP_1
Nel corso del giudizio, l'attrice ha chiesto che vengano considerate parte dell'asse ereditario anche le rilevanti somme che il de cuius avrebbe prelevato o investito negli ultimi anni di vita, nonché gli arredi ed i preziosi conservati negli immobili di famiglia, sollecitando un'ampia istruttoria a riguardo.
All'esito dell'istruttoria ed in particolar modo della C.T.U., nell'ambito della quale le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla divisione del compendio immobiliare, con sentenza in data 22.01.2016 il Tribunale di Urbino ha disposto la divisione dei citati beni secondo i lotti specificati nel dispositivo, includendovi anche la villa in località Tufo;
ha altresì posto a carico della un Pt_3 conguaglio d'importo pari ad euro 30.000,00 ed ha compensato integralmente le spese di lite.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo al fine di verificare e stimare i beni mobili caduti in successione.
All'esito dell'interruzione provocata dal decesso della convenuta Parte_3 della rituale riassunzione e dell'ulteriore istruttoria, con sentenza in data
26.03.2023 il Tribunale di Urbino ha disposto la divisione dei beni mobili caduti in successione secondo l'accordo raggiunto dalle parti in data 11.04.2017; i primi giudici hanno altresì dichiarato proprietaria del pianoforte ivi Parte_1 meglio indicato, rigettando ogni ulteriore istanza e compensando integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U..
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando che non Parte_1 sia stata disposta l'ulteriore istruttoria volta ad accertare tutti i rapporti bancari anche esteri di cui sarebbe stato titolare il de cuius e di cui sono state poi titolari le coeredi, nonché le polizze assicurative stipulate in favore dei congiunti;
l'appellante ha altresì censurato che il C.T.U. non abbia cercato con sollecitudine e diligenza tutte le casseforti presenti negli immobili di famiglia, consentendo di fatto alle coeredi di sottrarre i preziosi ivi conservati, e che non abbia incluso nel progetto di divisione tutti i beni mobili effettivamente caduti in successione;
ha da ultimo impugnato la regolazione delle spese di lite, in quanto i primi giudici non pagina 4 di 10 avrebbero tenuto conto del comportamento oppositivo manifestato dalle controparti.
Costituendosi nella presente sede, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto avente ad oggetto domande già rigettate nella sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 22.01.2016 ed ormai passata in giudicato;
ha contestato comunque nel merito che il de cuius fosse titolare di rapporti ulteriori rispetto a quelli già individuati dal C.T.U. e di beni mobili diversi da quelli già consensualmente divisi tra le parti, negando in ogni caso di aver mai sottratto alcunché; ha da ultimo proposto appello incidentale avverso la sentenza in data 29.05.2023 nel capo in cui ha rigettato domande già definite con la precedente pronuncia non definitiva.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 08.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e principale motivo d'appello, censura la Parte_1 decisione dei primi giudici di non approfondire l'istruttoria in merito ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius, lamentando che il C.T.U. non abbia adeguatamente svolto gli accertamenti a lui affidati anche dalle parti;
eccepisce invece che qualsiasi domanda o istanza istruttoria Controparte_1
a riguardo sarebbe stata già definita con la precedente sentenza del
Tribunale di Urbino in data 22.01.2016 (non oggetto di gravame) e sarebbe pertanto preclusa dal giudicato.
La censura sollevata risulta ammissibile, tenuto conto che la sentenza non definitiva con cui in data 22.01.2016 il Tribunale di Urbino ha provveduto sulla divisione dei beni immobili caduti in successione, pur facendo riferimento in motivazione al carente esito delle indagini avviate sulle disponibilità finanziarie del de cuius, non ha provveduto in alcun modo sulle pagina 5 di 10 domande proposte a riguardo dall'odierna appellante ed ha anzi rimesso la causa sul ruolo “per la stima dei beni mobili appartenenti all'asse ereditario”: risulta quindi arduo ritenere che tale pronuncia (pacificamente passata in giudicato) abbia definito in modo espresso o anche implicito le questioni relative ai rapporti bancari ed assicurativi caduti in successione.
Il motivo d'appello dev'essere comunque rigettato nel merito.
E' stato infatti chiarito da tempo che “l'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n. 13072 del 08.09.2003).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione notificato in data 01.12.2003 non aveva neppure dedotto che il de cuius fosse stato Parte_1 titolare di rapporti bancari ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuncia di successione, i cui proventi sono stati già suddivisi tra le coeredi prima dell'avvio del presente giudizio;
solo in seguito l'attrice ha dedotto che vi sarebbero stati ulteriori rapporti ed ha ripetutamente chiesto che venisse svolta istruttoria a riguardo (esempio attraverso il ricorso depositato in data
11.03.2005, la richiesta di rimessione in termini in data 01.12.2010 ed i successivi ricorsi in data 03.09.2014 e in data 31.03.2015).
A sostegno di tali richieste, ha prodotto stralci di Parte_1 documentazione bancaria relativa a rapporti intercorsi tra la Cassa di
Risparmio di Fano e la Banca delle Marche e soggetti non identificabili
(essendo stato cancellato il nominativo dell'intestatario del conto) in epoca ampiamente successiva rispetto all'apertura della successione (come si desume dal riferimento agli euro e non alle lire); anche nella relazione del consulente di parte prodotta quale allegato D al ricorso in data 31.03.2015, del resto, si fa riferimento a rapporti che il de cuius avrebbe intrattenuto solo con tali istituti.
pagina 6 di 10 Per quanto riguarda la Banca delle Marche, tuttavia, l'istruttoria svolta non ha consentito di verificare le risorse di cui effettivamente disponeva Pt_2
l'istituto ha infatti confermato l'esistenza di due conti intestati o
[...] cointestati al de cuius presso la filiale di Urbino, ma non ha potuto comunicarne il saldo né i relativi movimenti, discutendosi di rapporti definiti ben oltre dieci anni prima rispetto alla richiesta inviata dal C.T.U. (cfr. pag.
36 della prima relazione peritale).
Nessun argomento di prova può essere desunto dalla dichiarazione di non disporre più della documentazione necessaria, tenuto conto che risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. solo il comportamento assunto dalle controparti e non anche da un terzo (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 18833 del 10.12.2003) e che comunque può ipotizzarsi un obbligo di conservazione dei documenti oltre il decennio solo ove vi sia già stata un'istanza di acquisizione o un ordine di esibizione da parte del giudice (cfr.
Cass. Sez. I, sentenza n. 11225 del 28.08.2000).
Maggiori elementi non possono essere tratti neppure dalla citata relazione del consulente della parte appellante, non essendo presente nel fascicolo alcuna documentazione dalla quale si possano desumere i prelevamenti e gli investimenti cui il professionista fa riferimento.
Per quanto riguarda invece il rapporto intrattenuto con la Cassa di
Risparmio di Fano, risulta non contestato (ed è stato riconosciuto dalla stessa cfr. pag. 13 dell'atto di appello) che le somme ivi depositate Pt_1 sono state in parte investite in titoli, già suddivisi tra le coeredi prima dell'avvio del giudizio, ed in parte investite nell'acquisto della “Villa del
Tufo”, oggetto della divisione tra le coeredi disposta con la citata sentenza in data 22.01.2016.
L'appellante deduce che ulteriori somme sarebbero state prelevate negli ultimi tre anni di vita del de cuius e chiede che vengano portate in collazione;
secondo quanto indicato nella già citata relazione del consulente di parte, l'importo complessivo di tali prelievi potrebbe essere determinato in lire 55.000.000 (ovvero negli attuali euro 28.405,13).
pagina 7 di 10 E' stato peraltro chiarito che, “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte” (ad esempio)
“dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 18814 del 04.07.2023).
Nel caso di specie, non vi è motivo per ritenere che tali prelievi (ove effettivamente compiuti) non siano stati destinati a fronteggiare le ragionevoli esigenze di vita, cura ed assistenza del de cuius e della moglie, tenuto conto anche delle elevate risorse di cui disponeva il nucleo familiare e del conseguente tenore di vita: neppure dall'esame dei rapporti intercorsi con la Cassa di Risparmio di Fano sono quindi emerse donazioni indirette che possano essere portate in collazione.
Il primo giudice e le stesse parti hanno comunque conferito incarico al
C.T.U. affinché verificasse se il de cuius avesse intrattenuto rapporti con altri istituti di credito: nonostante le richieste inviate a quarantacinque banche italiane ed estere, tuttavia, l'ausiliare non è riuscito ad acquisire alcun elemento utilmente valutabile a riguardo (leggasi le relazioni peritali depositate in data 24.02.2010, in data 14.11.2011 e poi in data
10.06.2014).
In tale complessivo contesto, sarebbe superfluo approfondire i rapporti intercorsi tra tali istituti e le coeredi, non essendo stato preventivamente comprovato che le disponibilità finanziarie dell'odierna appellata e della madre delle parti abbiano avuto origine da eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius;
i rapporti riferibili a potranno in ogni caso Parte_3
pagina 8 di 10 essere approfonditi nel distinto giudizio già avviato tra le odierne parti al fine di dividere anche l'asse ereditario relitto dalla propria madre.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda eventuali polizze assicurative, non essendo emersi elementi significativi dall'ampia istruttoria svolta anche sotto tale profilo.
L'appellante lamenta da ultimo che il C.T.U. non abbia verificato in modo approfondito e sollecito i beni mobili caduti in successione, consentendo così alle coeredi di sottrarre taluni arredi e soprattutto i preziosi che sarebbero stati custoditi nelle casseforti.
Dall'istruttoria complessivamente svolta non sono tuttavia emersi elementi idonei ad individuare gli specifici beni che sarebbero stati sottratti e soprattutto il loro ragionevole valore al momento dell'apertura della successione;
né si comprende perché gli arredi indicati a pag. 33 (alcuni dei quali di valore non rilevante in considerazione del complessivo asse ereditario) non sarebbero stati inclusi nell'accordo di divisione sottoscritto dalla stessa in data 11.04.2017. Pt_1
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata anche sotto tale profilo, non essendo neppure comprensibile quale ulteriore istruttoria possa essere svolta nella presente sede.
2. Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso il capo della sentenza in cui i primi giudici hanno rigettato la
[...] domanda di collazione, nonostante tale questione fosse stata già decisa con la precedente sentenza non definitiva in data 22.01.2016, che ha incluso anche l'immobile in località Tufo tra quelli oggetto di divisione tra le parti.
Tale censura risulta inammissibile, in quanto diretta “non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 16865 del
28.11.2002); è stato del resto chiarito che non può ravvisarsi alcun interesse ad impugnare l'omesso rilievo di una questione di rito ove la domanda proposta sia stata comunque rigettata nel merito (cfr. Cass. Sez.
III, sentenza n. 18736 del 09.12.2003).
pagina 9 di 10 3. Tenuto conto della particolare complessità della vicenda e del fatto che svariate questioni sono state definite consensualmente, la sentenza di primo grado dev'essere confermata anche nel capo in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese, discutendosi peraltro di un giudizio avviato ben prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009.
Le medesime considerazioni consentono altresì di compensare le spese del presente grado, stante anche la parziale reciproca soccombenza.
Sussistono peraltro i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 82 pubblicata in data 29.05.2023 dal Parte_1
Tribunale di Urbino,
RIGETTA l'appello principale.
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale.
CONFERMA in ogni sua parte la pronuncia appellata.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché entrambe le parti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 608 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Silverio per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Aldo Valentini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 10 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82 pubblicata dal Tribunale di Urbino in data 29.05.2023
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, in riforma integrale della Sentenza n. 82/2023, resa dal Tribunale di Urbino Dott.ssa Anna Mercuri e Dott. Massimo Di Patria decisa in data 26/05/2023 e depositata in data 29/05/2023 e notificata in data 31.05.2023: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO in accoglimento dei motivi di appello dedotti nella narrativa che precede nonché in forza della documentazione prodotta in atti, disporre l'integrazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già ammesso nel giudizio di primo grado, per i periodi dal 01.01.1995 al 09.10.1995 e dal primo ottobre 1997 alla data di effettiva estinzione dei conti correnti del Dottor e di Parte_2 Parte_3
e e conseguentemente rinno tab Controparte_1 documentazione reperita per effetto della sopra richiesta integrazione, essendo eventualmente reperita la ulteriore documentazione idonea e necessaria al convincimento dell'ecc.ma Corte di Appello adita. (quindi tutti i rapporti intrattenuti con gli istituti in questione dal de cuius e dalle coeredi: conti correnti, conti deposito, libretti nominativi e al portatore, polizze stipulate anche con un solo erede beneficiario, cassette di sicurezza, ed ogni rapporto come è stato chiesto nella lettera inviata al CTU dal legale di e non solo conti Parte_1 correnti come scritto nella seconda ordinanza del giudice), così come già richiesto in primo grado dalla parte attrice di sottoporre a collazione di tutte le donazioni dirette e indirette effettuate in vita dal de cuius, e, comunque, la domanda di collazione è implicitamente compresa in quella di divisione universale dell'asse ereditario, sicché la successiva estensione a beni ulteriori a quelli originariamente indicati non integrando domanda nuova (cfr. Cass. Civ., sent. N. 2568 del 20.2.2003), e per l'effetto attribuire alla appellante, in ragione della propria quota porzione di quota ereditaria (il 50%), la parte residuale di beni mobiliari che dovessero risultare dalla eventualmente disposta integrazione dell'elaborato peritale con specifico riferimento ai denari, titoli, depositi, libretti al risparmi o al portatore od investimenti di qualsivoglia genere che dovessero essere reperiti.
-riformare, in forza dei motivi di appello spiegati e delle risultanze dell'esame del condotte tenute dalla convenuta la sentenza impugnata, e per Controparte_1
l'effetto condannare la convenut elle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per effetto delle condotte giudiziali tenute e come contestate nel secondo motivo del presente appello. In via istruttoria (…) “ pagina 2 di 10 Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via principale e nel merito dichiarare inammissibili e infondati per tutte le ragioni esposte in narrativa i motivi di appello proposti dalla Sig.ra Parte_1
e per l'effetto dichiarare inammissibile e di conseguenza rig proposto avverso la sentenza n. 82/2023 emessa in data 29.05.2023 dal Tribunale di Urbino all'esito nel procedimento R.G. 1125/2023; in subordine e salvo gravame confermarla, salvo l'appello incidentale.
- in via incidentale riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino n. 82/2023 nella parte in cui ha rigettato nel merito le domande reiterate da Parte_1 in sede di riassunzione del processo R.G. 1125/2003 già dec
[...] sentenza n. 37/2016 emessa dal Tribunale di Urbino in data 27.01.2016 nel procedimento R.G. 1125/2003 e pertanto dichiarare le richiamate domande, tutte descritte nella narrativa del presente atto, come inammissibili in quanto coperte da giudicato interno. Riformare comunque la sentenza n. 82/2023 ponendo le spese di lite e CTU o per parte rilevante a carico di Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Urbino la sorella Parte_1 CP_1
e la madre al fine di ottenere la divisione di tutti i beni
[...] Parte_3 caduti in successione a seguito del decesso in data 09.10.1997 del padre Pt_2
il quale non ha lasciato alcun testamento;
l'attrice ha chiesto che venga
[...] portata in collazione la villa in località Tufo di Urbino acquistata dalla sorella in data 19.12.1996, in quanto frutto di donazione indiretta da parte del padre, o che venga in subordine dichiarata la natura simulata dell'acquisto.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ha contestato che Controparte_1 sussistano i presupposti per la collazione del citato immobile, ribadendo la piena validità ed efficacia del contratto con cui è stato acquistato;
non si è invece opposta alla divisione dei cespiti effettivamente caduti in successione.
pagina 3 di 10 Si è costituita dinanzi al primo giudice anche la quale ha svolto Parte_3 difese analoghe a quelle della figlia . CP_1
Nel corso del giudizio, l'attrice ha chiesto che vengano considerate parte dell'asse ereditario anche le rilevanti somme che il de cuius avrebbe prelevato o investito negli ultimi anni di vita, nonché gli arredi ed i preziosi conservati negli immobili di famiglia, sollecitando un'ampia istruttoria a riguardo.
All'esito dell'istruttoria ed in particolar modo della C.T.U., nell'ambito della quale le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla divisione del compendio immobiliare, con sentenza in data 22.01.2016 il Tribunale di Urbino ha disposto la divisione dei citati beni secondo i lotti specificati nel dispositivo, includendovi anche la villa in località Tufo;
ha altresì posto a carico della un Pt_3 conguaglio d'importo pari ad euro 30.000,00 ed ha compensato integralmente le spese di lite.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo al fine di verificare e stimare i beni mobili caduti in successione.
All'esito dell'interruzione provocata dal decesso della convenuta Parte_3 della rituale riassunzione e dell'ulteriore istruttoria, con sentenza in data
26.03.2023 il Tribunale di Urbino ha disposto la divisione dei beni mobili caduti in successione secondo l'accordo raggiunto dalle parti in data 11.04.2017; i primi giudici hanno altresì dichiarato proprietaria del pianoforte ivi Parte_1 meglio indicato, rigettando ogni ulteriore istanza e compensando integralmente tra le parti le spese di lite e di C.T.U..
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando che non Parte_1 sia stata disposta l'ulteriore istruttoria volta ad accertare tutti i rapporti bancari anche esteri di cui sarebbe stato titolare il de cuius e di cui sono state poi titolari le coeredi, nonché le polizze assicurative stipulate in favore dei congiunti;
l'appellante ha altresì censurato che il C.T.U. non abbia cercato con sollecitudine e diligenza tutte le casseforti presenti negli immobili di famiglia, consentendo di fatto alle coeredi di sottrarre i preziosi ivi conservati, e che non abbia incluso nel progetto di divisione tutti i beni mobili effettivamente caduti in successione;
ha da ultimo impugnato la regolazione delle spese di lite, in quanto i primi giudici non pagina 4 di 10 avrebbero tenuto conto del comportamento oppositivo manifestato dalle controparti.
Costituendosi nella presente sede, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in quanto avente ad oggetto domande già rigettate nella sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Urbino in data 22.01.2016 ed ormai passata in giudicato;
ha contestato comunque nel merito che il de cuius fosse titolare di rapporti ulteriori rispetto a quelli già individuati dal C.T.U. e di beni mobili diversi da quelli già consensualmente divisi tra le parti, negando in ogni caso di aver mai sottratto alcunché; ha da ultimo proposto appello incidentale avverso la sentenza in data 29.05.2023 nel capo in cui ha rigettato domande già definite con la precedente pronuncia non definitiva.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 08.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e principale motivo d'appello, censura la Parte_1 decisione dei primi giudici di non approfondire l'istruttoria in merito ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius, lamentando che il C.T.U. non abbia adeguatamente svolto gli accertamenti a lui affidati anche dalle parti;
eccepisce invece che qualsiasi domanda o istanza istruttoria Controparte_1
a riguardo sarebbe stata già definita con la precedente sentenza del
Tribunale di Urbino in data 22.01.2016 (non oggetto di gravame) e sarebbe pertanto preclusa dal giudicato.
La censura sollevata risulta ammissibile, tenuto conto che la sentenza non definitiva con cui in data 22.01.2016 il Tribunale di Urbino ha provveduto sulla divisione dei beni immobili caduti in successione, pur facendo riferimento in motivazione al carente esito delle indagini avviate sulle disponibilità finanziarie del de cuius, non ha provveduto in alcun modo sulle pagina 5 di 10 domande proposte a riguardo dall'odierna appellante ed ha anzi rimesso la causa sul ruolo “per la stima dei beni mobili appartenenti all'asse ereditario”: risulta quindi arduo ritenere che tale pronuncia (pacificamente passata in giudicato) abbia definito in modo espresso o anche implicito le questioni relative ai rapporti bancari ed assicurativi caduti in successione.
Il motivo d'appello dev'essere comunque rigettato nel merito.
E' stato infatti chiarito da tempo che “l'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa” (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n. 13072 del 08.09.2003).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione notificato in data 01.12.2003 non aveva neppure dedotto che il de cuius fosse stato Parte_1 titolare di rapporti bancari ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuncia di successione, i cui proventi sono stati già suddivisi tra le coeredi prima dell'avvio del presente giudizio;
solo in seguito l'attrice ha dedotto che vi sarebbero stati ulteriori rapporti ed ha ripetutamente chiesto che venisse svolta istruttoria a riguardo (esempio attraverso il ricorso depositato in data
11.03.2005, la richiesta di rimessione in termini in data 01.12.2010 ed i successivi ricorsi in data 03.09.2014 e in data 31.03.2015).
A sostegno di tali richieste, ha prodotto stralci di Parte_1 documentazione bancaria relativa a rapporti intercorsi tra la Cassa di
Risparmio di Fano e la Banca delle Marche e soggetti non identificabili
(essendo stato cancellato il nominativo dell'intestatario del conto) in epoca ampiamente successiva rispetto all'apertura della successione (come si desume dal riferimento agli euro e non alle lire); anche nella relazione del consulente di parte prodotta quale allegato D al ricorso in data 31.03.2015, del resto, si fa riferimento a rapporti che il de cuius avrebbe intrattenuto solo con tali istituti.
pagina 6 di 10 Per quanto riguarda la Banca delle Marche, tuttavia, l'istruttoria svolta non ha consentito di verificare le risorse di cui effettivamente disponeva Pt_2
l'istituto ha infatti confermato l'esistenza di due conti intestati o
[...] cointestati al de cuius presso la filiale di Urbino, ma non ha potuto comunicarne il saldo né i relativi movimenti, discutendosi di rapporti definiti ben oltre dieci anni prima rispetto alla richiesta inviata dal C.T.U. (cfr. pag.
36 della prima relazione peritale).
Nessun argomento di prova può essere desunto dalla dichiarazione di non disporre più della documentazione necessaria, tenuto conto che risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. solo il comportamento assunto dalle controparti e non anche da un terzo (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 18833 del 10.12.2003) e che comunque può ipotizzarsi un obbligo di conservazione dei documenti oltre il decennio solo ove vi sia già stata un'istanza di acquisizione o un ordine di esibizione da parte del giudice (cfr.
Cass. Sez. I, sentenza n. 11225 del 28.08.2000).
Maggiori elementi non possono essere tratti neppure dalla citata relazione del consulente della parte appellante, non essendo presente nel fascicolo alcuna documentazione dalla quale si possano desumere i prelevamenti e gli investimenti cui il professionista fa riferimento.
Per quanto riguarda invece il rapporto intrattenuto con la Cassa di
Risparmio di Fano, risulta non contestato (ed è stato riconosciuto dalla stessa cfr. pag. 13 dell'atto di appello) che le somme ivi depositate Pt_1 sono state in parte investite in titoli, già suddivisi tra le coeredi prima dell'avvio del giudizio, ed in parte investite nell'acquisto della “Villa del
Tufo”, oggetto della divisione tra le coeredi disposta con la citata sentenza in data 22.01.2016.
L'appellante deduce che ulteriori somme sarebbero state prelevate negli ultimi tre anni di vita del de cuius e chiede che vengano portate in collazione;
secondo quanto indicato nella già citata relazione del consulente di parte, l'importo complessivo di tali prelievi potrebbe essere determinato in lire 55.000.000 (ovvero negli attuali euro 28.405,13).
pagina 7 di 10 E' stato peraltro chiarito che, “al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte” (ad esempio)
“dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n. 18814 del 04.07.2023).
Nel caso di specie, non vi è motivo per ritenere che tali prelievi (ove effettivamente compiuti) non siano stati destinati a fronteggiare le ragionevoli esigenze di vita, cura ed assistenza del de cuius e della moglie, tenuto conto anche delle elevate risorse di cui disponeva il nucleo familiare e del conseguente tenore di vita: neppure dall'esame dei rapporti intercorsi con la Cassa di Risparmio di Fano sono quindi emerse donazioni indirette che possano essere portate in collazione.
Il primo giudice e le stesse parti hanno comunque conferito incarico al
C.T.U. affinché verificasse se il de cuius avesse intrattenuto rapporti con altri istituti di credito: nonostante le richieste inviate a quarantacinque banche italiane ed estere, tuttavia, l'ausiliare non è riuscito ad acquisire alcun elemento utilmente valutabile a riguardo (leggasi le relazioni peritali depositate in data 24.02.2010, in data 14.11.2011 e poi in data
10.06.2014).
In tale complessivo contesto, sarebbe superfluo approfondire i rapporti intercorsi tra tali istituti e le coeredi, non essendo stato preventivamente comprovato che le disponibilità finanziarie dell'odierna appellata e della madre delle parti abbiano avuto origine da eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius;
i rapporti riferibili a potranno in ogni caso Parte_3
pagina 8 di 10 essere approfonditi nel distinto giudizio già avviato tra le odierne parti al fine di dividere anche l'asse ereditario relitto dalla propria madre.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda eventuali polizze assicurative, non essendo emersi elementi significativi dall'ampia istruttoria svolta anche sotto tale profilo.
L'appellante lamenta da ultimo che il C.T.U. non abbia verificato in modo approfondito e sollecito i beni mobili caduti in successione, consentendo così alle coeredi di sottrarre taluni arredi e soprattutto i preziosi che sarebbero stati custoditi nelle casseforti.
Dall'istruttoria complessivamente svolta non sono tuttavia emersi elementi idonei ad individuare gli specifici beni che sarebbero stati sottratti e soprattutto il loro ragionevole valore al momento dell'apertura della successione;
né si comprende perché gli arredi indicati a pag. 33 (alcuni dei quali di valore non rilevante in considerazione del complessivo asse ereditario) non sarebbero stati inclusi nell'accordo di divisione sottoscritto dalla stessa in data 11.04.2017. Pt_1
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata anche sotto tale profilo, non essendo neppure comprensibile quale ulteriore istruttoria possa essere svolta nella presente sede.
2. Occorre a questo punto esaminare l'appello incidentale proposto da CP_1 avverso il capo della sentenza in cui i primi giudici hanno rigettato la
[...] domanda di collazione, nonostante tale questione fosse stata già decisa con la precedente sentenza non definitiva in data 22.01.2016, che ha incluso anche l'immobile in località Tufo tra quelli oggetto di divisione tra le parti.
Tale censura risulta inammissibile, in quanto diretta “non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 16865 del
28.11.2002); è stato del resto chiarito che non può ravvisarsi alcun interesse ad impugnare l'omesso rilievo di una questione di rito ove la domanda proposta sia stata comunque rigettata nel merito (cfr. Cass. Sez.
III, sentenza n. 18736 del 09.12.2003).
pagina 9 di 10 3. Tenuto conto della particolare complessità della vicenda e del fatto che svariate questioni sono state definite consensualmente, la sentenza di primo grado dev'essere confermata anche nel capo in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese, discutendosi peraltro di un giudizio avviato ben prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009.
Le medesime considerazioni consentono altresì di compensare le spese del presente grado, stante anche la parziale reciproca soccombenza.
Sussistono peraltro i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 82 pubblicata in data 29.05.2023 dal Parte_1
Tribunale di Urbino,
RIGETTA l'appello principale.
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello incidentale.
CONFERMA in ogni sua parte la pronuncia appellata.
COMPENSA integralmente le spese del presente grado.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché entrambe le parti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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