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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 9 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2019 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per delega in calce allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. 2019 del R.A.C.L dell'anno 2023, depositato in data 14 giugno
2023, ha esposto di aver prestato attività lavorativa, per l'intero 1986, in Parte_1
qualità di manovale, alle dipendenze della ICOS s.p.a, una ditta che eseguiva carotaggi in sottosuolo.
pagina 1 di 6 Il ricorrente, durante le sue mansioni, si occupava della movimentazione manuale, dal camion al luogo di perforazione, delle sezioni di tubo in ferro del peso di 30/40 kg ciascuno, che andavano man mano inserite in sottosuolo durante lo scavo, trovandosi esposto continuativamente al rumore generato dalla trivella.
Ha poi soggiunto di aver lavorato, dal 1995 al 2019, come operaio e autista forestale alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna (poi Agenzia Forestas), principalmente nel cantiere forestale di Montarbu (Seui).
Ha precisato di esser stato impegnato per circa 7 h al giorno, nei mesi da ottobre ad aprile, nella guida del motocoltivatore e nel carico manuale dei tronchi di legno, che lo hanno portato a dover utilizzare mezzi rumorosi per avanzare in terreni in pendenza e dissestati, precisando che gli scossoni trasmessi dal mezzo non permettevano di tenere gli otoprotettori, perché cadevano in continuazione.
Il sig. ha sottolineato che, oltre a lavorare vicino ai motoseghisti ed essere Pt_1
continuativamente esposto al rumore generato dagli strumenti di lavoro, nel periodo tra giugno a settembre/ottobre di ogni anno, era adibito alla campagna antincendio, e durante i tragitti, veniva esposto ai rumori provenienti in particolare dagli automezzi e dalle pompe idrauliche utilizzate.
Ha dedotto, perciò, che, in ragione della propria attività lavorativa, aveva contratto un'ipoacusia da rumore di origine professionale, per la quale aveva proposto domanda amministrativa in data 15 dicembre 2022 al fine del riconoscimento del previsto indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia la domanda che la successiva opposizione, si CP_1
era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della patologia, e del conseguente indennizzo nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno alla colonna in corso di accertamento nell'ambito di altro procedimento pendente presso questa
Sezione con Racl 1900/2021 per patologie alla colonna vertebrale, nel quale era già stata svolta la prova per testi
L' si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda, richiamando le CP_2
precedenti valutazioni mediche effettuate che, come risulta dagli atti di causa, avevano portato al riconoscimento di un danno del 2% per 'ipoacusia da trauma acustico cronico'.
In ragione della sostanziale assenza di contestazione circa lo svolgimento delle mansioni così come descritte in ricorso non è stato necessario ammettere la prova testimoniale,
pagina 2 di 6 peraltro già espletata dinanzi al Tribunale di Cagliari per l'accertamento della patologia della colonna di origine professionale dello stesso ricorrente, così che la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti è infatti giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ha così argomentato: “Il sig. è risultato affetto da una modesta Parte_1
ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz”.
Ha osservato, che “I caratteri audiologici della modesta ipoacusia diagnosticata nel ricorrente sono compatibili con la presenza di una iniziale cocleopatia da trauma acustico cronico che, come è noto, si manifesta attraverso tracciati audiometrici caratterizzati dall'elettivo e peculiare interessamento dei toni acuti del campo tonale, in particolare della frequenza 4 KHz, frequenza primariamente interessata dall'evoluzione del danno cocleare da sovrasollecitazione acustica. I caratteri dell'ipoacusia da rumore sono infatti correlati al meccanismo patogenetico del danno cocleare da sovrasollecitazione acustica e che caratterizza le peculiarità audiologiche di tale patologia”.
“Nell'ipoacusia da rumore (IDR) l'evoluzione peggiorativa del danno anatomico - conseguente al protrarsi della sovrasollecitazione acustica - si traduce funzionalmente in un successivo deprezzamento delle frequenze medie (1-2 Khz), rimanendo comunque sempre riconoscibile il “deep” a 4 Khz”.
Quindi, a giudizio del C.T.U “tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale e della tipologia delle lavorazioni svolte dal Ricorrente (operaio forestale per più di 35 anni), è da ritenersi ammissibile che l'esposizione professionale al rumore possa aver agito come fattore causale nella genesi di tale lieve disfunzione uditiva. Il
Ricorrente ha lavorato fin dall'età giovanile come operaio forestale, utilizzando mezzi meccanici (trattori diesel) e utensili (decespugliatori, motoseghe, motocoltivatore) riferiti come rumorosi, così che possa ritenersi verosimile la sussistenza di un rapporto causale tra attività svolta e la descritta lesione cocleare.
pagina 3 di 6 Alla luce della storia clinica e dei caratteri audiologici del danno uditivo riscontrato nel
Ricorrente, tenuto poi conto delle prove testimoniali escusse in Aula, ritengo ammissibile con criterio di ragionevole probabilità che tale danno neurosensoriale sia da attribuire a causa professionale.
Per quanto attiene alla condizione presente all'epoca della domanda amministrativa, in atti è presente un esame audiometrico relativo ad accertamenti praticati dall' in data CP_2
1.8.2023, dalla quale risulta allora sussistente una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga a quella oggi riscontrata in sede di CTU (danno biologico ricavato dal computo dei valori di soglia tonale pari a 2.66%).
Gli attuali accertamenti di CTU evidenziano un quadro audiomorfologico compatibile con un lieve danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare un danno biologico pari al 3% circa.
Tenuto conto del naturale andamento clinico del trauma acustico cronico di natura professionale (lentamente evolutivo e tendenzialmente irreversibile), è da ritenersi che la tecnoacusia di cui è affetto fosse già presente all'epoca della domanda Parte_1
amministrativa (dicembre 2022) e determinasse già allora un danno biologico di entità sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi riscontrato.”
In conclusione, a giudizio del dott. “Il sig. nato a [...] il Per_1 Parte_1
25.6.1960, residente a [...], è risultato affetto da ipoacusia a carattere neurosensoriale, bilaterale e sostanzialmente simmetrica, interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale.
Il deficit uditivo attribuibile alla cronica esposizione professionale al rumore determina – oggi come all'epoca della domanda amministrativa - un danno biologico valutabile nella misura del 3% circa (tre per cento).
Le conclusioni del consulente, peraltro non contestate in sede di osservazioni, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla domanda per l'affezione da ipoacusia a carattere neurosensoriale, in quanto il danno è al di sotto della percentuale indennizzabile, pari al 6%, secondo le tabelle . CP_2
3. Il riconoscimento del danno biologico in natura professionale riconosciuto in questa sede deve essere invece utilmente valutato in relazione alla domanda di accertamento del pagina 4 di 6 danno complessivo determinato a seguito del conglobamento con il danno biologico accertato nell'ambito dell'altro procedimento Racl 1900/2021.
Tale procedimento in corso di causa è stato definito con la sentenza n. 801 del
29/05/2024, prodotta in atti unitamente alla lettera di acquiescenza dell'Istituto con le note del 11/10/2024, con la quale è stato accertato un danno biologico per patologia colonnare del
12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3 febbraio 2021.
Appaiono infatti corretti i conteggi del danno complessivo quantificato in misura pari al
14%, senza arrotondamenti non ammessi, come da conteggio allegato alle note del
11/10/2024.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore minimo dell'indennizzo, rapportato al modesto incremento in capitale derivante dal conglobamento (da € 1100 a €
5200), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' , il quale CP_2
per la patologia denunciata in questa sede aveva riconosciuto un minor danno biologico in misura del 2%.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che è affetto da “ipoacusia a carattere Parte_1
neurosensoriale, bilaterale e sostanzialmente simmetrica, interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale” comportante un danno biologico pari al 3%, e che tale patologia, conglobata con la patologia colonnare già indennizzata in misura del 12%, abbia determinato un danno biologico complessivo in misura pari al 14% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 15/12/2022; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente della CP_2
differenza sull'indennizzo in capitale già riconosciuto, oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con pagina 5 di 6 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 15 dicembre 2022;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte CP_2 ricorrente, che liquida per il residuo in complessivi € 1312,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 9 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2019 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per delega in calce allegata al ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. 2019 del R.A.C.L dell'anno 2023, depositato in data 14 giugno
2023, ha esposto di aver prestato attività lavorativa, per l'intero 1986, in Parte_1
qualità di manovale, alle dipendenze della ICOS s.p.a, una ditta che eseguiva carotaggi in sottosuolo.
pagina 1 di 6 Il ricorrente, durante le sue mansioni, si occupava della movimentazione manuale, dal camion al luogo di perforazione, delle sezioni di tubo in ferro del peso di 30/40 kg ciascuno, che andavano man mano inserite in sottosuolo durante lo scavo, trovandosi esposto continuativamente al rumore generato dalla trivella.
Ha poi soggiunto di aver lavorato, dal 1995 al 2019, come operaio e autista forestale alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna (poi Agenzia Forestas), principalmente nel cantiere forestale di Montarbu (Seui).
Ha precisato di esser stato impegnato per circa 7 h al giorno, nei mesi da ottobre ad aprile, nella guida del motocoltivatore e nel carico manuale dei tronchi di legno, che lo hanno portato a dover utilizzare mezzi rumorosi per avanzare in terreni in pendenza e dissestati, precisando che gli scossoni trasmessi dal mezzo non permettevano di tenere gli otoprotettori, perché cadevano in continuazione.
Il sig. ha sottolineato che, oltre a lavorare vicino ai motoseghisti ed essere Pt_1
continuativamente esposto al rumore generato dagli strumenti di lavoro, nel periodo tra giugno a settembre/ottobre di ogni anno, era adibito alla campagna antincendio, e durante i tragitti, veniva esposto ai rumori provenienti in particolare dagli automezzi e dalle pompe idrauliche utilizzate.
Ha dedotto, perciò, che, in ragione della propria attività lavorativa, aveva contratto un'ipoacusia da rumore di origine professionale, per la quale aveva proposto domanda amministrativa in data 15 dicembre 2022 al fine del riconoscimento del previsto indennizzo di legge.
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato sia la domanda che la successiva opposizione, si CP_1
era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della patologia, e del conseguente indennizzo nella misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa e quello complessivo con il danno alla colonna in corso di accertamento nell'ambito di altro procedimento pendente presso questa
Sezione con Racl 1900/2021 per patologie alla colonna vertebrale, nel quale era già stata svolta la prova per testi
L' si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda, richiamando le CP_2
precedenti valutazioni mediche effettuate che, come risulta dagli atti di causa, avevano portato al riconoscimento di un danno del 2% per 'ipoacusia da trauma acustico cronico'.
In ragione della sostanziale assenza di contestazione circa lo svolgimento delle mansioni così come descritte in ricorso non è stato necessario ammettere la prova testimoniale,
pagina 2 di 6 peraltro già espletata dinanzi al Tribunale di Cagliari per l'accertamento della patologia della colonna di origine professionale dello stesso ricorrente, così che la valutazione dell'adeguatezza del rischio ai fini del riconoscimento delle patologie denunciate dev'essere effettuata alla luce alle osservazioni mediche del c.t.u.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti è infatti giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ha così argomentato: “Il sig. è risultato affetto da una modesta Parte_1
ipoacusia bilaterale a carattere neurosensoriale, con deficit prevalentemente localizzato a carico delle frequenze 3, 4 e 6 Khz”.
Ha osservato, che “I caratteri audiologici della modesta ipoacusia diagnosticata nel ricorrente sono compatibili con la presenza di una iniziale cocleopatia da trauma acustico cronico che, come è noto, si manifesta attraverso tracciati audiometrici caratterizzati dall'elettivo e peculiare interessamento dei toni acuti del campo tonale, in particolare della frequenza 4 KHz, frequenza primariamente interessata dall'evoluzione del danno cocleare da sovrasollecitazione acustica. I caratteri dell'ipoacusia da rumore sono infatti correlati al meccanismo patogenetico del danno cocleare da sovrasollecitazione acustica e che caratterizza le peculiarità audiologiche di tale patologia”.
“Nell'ipoacusia da rumore (IDR) l'evoluzione peggiorativa del danno anatomico - conseguente al protrarsi della sovrasollecitazione acustica - si traduce funzionalmente in un successivo deprezzamento delle frequenze medie (1-2 Khz), rimanendo comunque sempre riconoscibile il “deep” a 4 Khz”.
Quindi, a giudizio del C.T.U “tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale e della tipologia delle lavorazioni svolte dal Ricorrente (operaio forestale per più di 35 anni), è da ritenersi ammissibile che l'esposizione professionale al rumore possa aver agito come fattore causale nella genesi di tale lieve disfunzione uditiva. Il
Ricorrente ha lavorato fin dall'età giovanile come operaio forestale, utilizzando mezzi meccanici (trattori diesel) e utensili (decespugliatori, motoseghe, motocoltivatore) riferiti come rumorosi, così che possa ritenersi verosimile la sussistenza di un rapporto causale tra attività svolta e la descritta lesione cocleare.
pagina 3 di 6 Alla luce della storia clinica e dei caratteri audiologici del danno uditivo riscontrato nel
Ricorrente, tenuto poi conto delle prove testimoniali escusse in Aula, ritengo ammissibile con criterio di ragionevole probabilità che tale danno neurosensoriale sia da attribuire a causa professionale.
Per quanto attiene alla condizione presente all'epoca della domanda amministrativa, in atti è presente un esame audiometrico relativo ad accertamenti praticati dall' in data CP_2
1.8.2023, dalla quale risulta allora sussistente una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga a quella oggi riscontrata in sede di CTU (danno biologico ricavato dal computo dei valori di soglia tonale pari a 2.66%).
Gli attuali accertamenti di CTU evidenziano un quadro audiomorfologico compatibile con un lieve danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare un danno biologico pari al 3% circa.
Tenuto conto del naturale andamento clinico del trauma acustico cronico di natura professionale (lentamente evolutivo e tendenzialmente irreversibile), è da ritenersi che la tecnoacusia di cui è affetto fosse già presente all'epoca della domanda Parte_1
amministrativa (dicembre 2022) e determinasse già allora un danno biologico di entità sostanzialmente sovrapponibile a quello oggi riscontrato.”
In conclusione, a giudizio del dott. “Il sig. nato a [...] il Per_1 Parte_1
25.6.1960, residente a [...], è risultato affetto da ipoacusia a carattere neurosensoriale, bilaterale e sostanzialmente simmetrica, interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale.
Il deficit uditivo attribuibile alla cronica esposizione professionale al rumore determina – oggi come all'epoca della domanda amministrativa - un danno biologico valutabile nella misura del 3% circa (tre per cento).
Le conclusioni del consulente, peraltro non contestate in sede di osservazioni, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che la parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla domanda per l'affezione da ipoacusia a carattere neurosensoriale, in quanto il danno è al di sotto della percentuale indennizzabile, pari al 6%, secondo le tabelle . CP_2
3. Il riconoscimento del danno biologico in natura professionale riconosciuto in questa sede deve essere invece utilmente valutato in relazione alla domanda di accertamento del pagina 4 di 6 danno complessivo determinato a seguito del conglobamento con il danno biologico accertato nell'ambito dell'altro procedimento Racl 1900/2021.
Tale procedimento in corso di causa è stato definito con la sentenza n. 801 del
29/05/2024, prodotta in atti unitamente alla lettera di acquiescenza dell'Istituto con le note del 11/10/2024, con la quale è stato accertato un danno biologico per patologia colonnare del
12% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3 febbraio 2021.
Appaiono infatti corretti i conteggi del danno complessivo quantificato in misura pari al
14%, senza arrotondamenti non ammessi, come da conteggio allegato alle note del
11/10/2024.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore minimo dell'indennizzo, rapportato al modesto incremento in capitale derivante dal conglobamento (da € 1100 a €
5200), seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' , il quale CP_2
per la patologia denunciata in questa sede aveva riconosciuto un minor danno biologico in misura del 2%.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che è affetto da “ipoacusia a carattere Parte_1
neurosensoriale, bilaterale e sostanzialmente simmetrica, interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale” comportante un danno biologico pari al 3%, e che tale patologia, conglobata con la patologia colonnare già indennizzata in misura del 12%, abbia determinato un danno biologico complessivo in misura pari al 14% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 15/12/2022; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente della CP_2
differenza sull'indennizzo in capitale già riconosciuto, oltre che al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e calcolati con pagina 5 di 6 decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 15 dicembre 2022;
condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte CP_2 ricorrente, che liquida per il residuo in complessivi € 1312,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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