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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3061 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
(p.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
CE per procura in atti;
APPELLANTE
E codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
IN , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Cattani;
P.IVA_2
APPELLATA
Nonché codice fiscale rappresentata da rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...] già codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in CP_3 CP_4 P.IVA_4 atti, dall'Avv. Marco CATTANI;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_5 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 20526/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data
24 dicembre 2020, per sentir “dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 20526/2020 e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese …”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 4 gennaio 2021, la notificazione del decreto opposto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di della somma di Controparte_6 euro 235.650,45 oltre interessi e spese a titolo di debito restitutorio residuo del finanziamento chirografario n. 34/05149362 concesso alla società il 24 gennaio 2017 dalla Controparte_7
cui era poi succeduta la ricorrente avendo acquistato la Banca.
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in via preliminare, che il ricorso per ingiunzione fosse stato proposto da quale rappresentante di , senza fornire prova della titolarità CP_3 Controparte_5 del potere di rappresentanza del procuratore costituito;
si doleva del difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, avendo omesso la parte il deposito del piano di ammortamento del finanziamento;
lamentava il fatto che fosse stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della società soltanto l'ultima pagina del contratto, cosicché la parte non avesse avuto contezza dell'integrale contenuto di esso;
contestava infine la congruità dei tassi di interesse pattuiti nel contratto.
Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto: a) in via principale, respingere come infondata in fatto ed in diritto…l'opposizione promossa dalla confermando quindi la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo …; Parte_1
b) in denegatissima ipotesi e salvo gravame, ove dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avanzate dalla condannare la medesima . Parte_1 Controparte_8
a pagare in favore di la somma di cui quest'ultima risulterà creditrice all'esito Controparte_1 del giudizio;
c) in ogni caso, con vittoria di spese…”. Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…la parte opponente ha eccepito il difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti essendo stato omesso il deposito in atti del piano di ammortamento del finanziamento concessole. L'eccezione è però infondata, atteso che la mancata produzione del piano di ammortamento del finanziamento non implica indeterminatezza delle condizioni del rapporto, le quali appaiono, invece, compiutamente desumibili dalle pattuizioni contrattuali. Ancora l'opponente ha dedotto che il contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fosse stato sottoscritto da parte del legale rappresentante della società soltanto nell'ultima pagina e che il contenuto della scrittura fosse stato abusivamente riempito (absque pactis) da parte della la CP_6 quale avrebbe prodotto in atti gli altri fogli asseritamente costituenti la stessa, neppure conosciuti da parte sua. Ha quindi preannunciato la propria intenzione di presentare querela di falso all'esito dell'eventuale dichiarazione della parte opposta di volersi avvalere del documento;
allorché l'opposta ha confermato la propria intenzione di volersi avvalere del documento ha quindi chiesto al Giudice di autorizzare la presentazione della querela.
Invero, ritiene il giudicante, in ossequio al disposto degli artt. 221 ss. c.p.c., che la presentazione della querela di falso potesse essere autorizzata, previa valutazione della sua ammissibilità e della rilevanza del documento ai fini della decisione, soltanto ove la stessa fosse stata ritualmente "proposta" ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ.: e che la querela, in base alla disposizione richiamata, dovesse contenere,
a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e dovesse essere “proposta” personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale (con atto di citazione) o, in caso di proposizione in via incidentale, con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. Soltanto all'esito della rituale proposizione della querela, il Giudice avrebbe dovuto interpellare la parte che aveva prodotto il documento in ordine alla volontà di avvalersi di esso e, in caso positivo, autorizzare la
“presentazione” della querela, previa valutazione della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità di essa e di rilevanza del documento (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass, sez. III, 5 luglio 1968 n.
2280).
Nel caso di specie, come già rilevato nella motivazione dell'ordinanza del 3 aprile 2023, la querela non risulta essere stata ritualmente proposta dalla parte opponente, difettando la formulazione di essa ad opera della parte personalmente, o da parte di procuratore speciale allo scopo individuato, con atto recante indicazione degli elementi di prova della falsità, cosicché la sua presentazione non potesse essere autorizzata. Infine, l'opponente ha chiesto in modo del tutto generico che fosse accertata la 'congruità' dei tassi di interesse previsti nel contratto: sennonché l'allegazione non appare neppure compiutamente definita, dato che non è dato comprendere in relazione a quale parametro tale valutazione dovesse essere effettuata.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente, in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ La decisione del Tribunale per quanto fin qui esposto dovrà essere riformata previa autorizzazione alla presentazione della querela di falso e, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., sospensione del giudizio in attesa della decisione su tale subprocedimento.
PQM
Si insiste nelle conclusioni di cui in epigrafe.”. Le conclusioni sono le seguenti: “ in riforma della sentenza n. 6320/2025 del Tribunale di Roma, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 20526/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e per l'effetto revocarlo;
ferma la rinuncia all'eccezione (sollevata nel giudizio di primo grado) di carenza di rappresentanza,
a seguito delle produzioni avversarie avvenute con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, accertare e determinare quale sia l'importo dovuto a titolo di rimborso del finanziamento erogato, da maggiorarsi solo degli interessi legali e con esclusione degli interessi moratori richiesti e concessi nel decreto ingiuntivo;
preliminarmente e in via istruttoria, stante l'eccezione di falsità del doc. 1 prodotto da CP_6
sollevata da autorizzare ai sensi degli artt. 222 e 355 c.p.c. la presentazione
[...] Parte_1 di querela di falso.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha eccepito anche la Controparte_5 inammissibilità ex art. 342 CPC.
Dopo la prima udienza di comparizione (21 ottobre 2025), si è costituita in giudizio 28 ottobre 2025 con la mandataria , quale cessionaria del credito vantato Controparte_2 Controparte_3 da , alle cui richieste ha aderito. Controparte_5
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante contesta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza perché “nel non accogliere la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso,
(il giudice di primo grado) “confonde” la proposizione della stessa con la sua presentazione. In sintesi la querela non è stata autorizzata perché sarebbe stata proposta in modo non corretto. Negando tale autorizzazione, il Tribunale ha impedito l'accertamento della falsità – tramite riempimento abusivo – del contratto di finanziamento”. Allega l'appellante “le condizioni contrattuali contenute nel documento non sono mai state concordate né soprattutto erano conosciute dalla società esponente che, lo ripetiamo, aveva firmato un foglio in bianco. Conseguentemente l'eccezione sollevata dall'odierna comparente era che la banca aveva fatto firmare al legale rappresentante di P&L la pagina 5 senza che ad essa fosse allegato il contratto di finanziamento di cui pertanto il legale rappresentante non ha mai conosciuto
i termini fino all'introduzione del presente giudizio”.
Riconduce, quindi, l'appellante la fattispecie nella ipotesi di dell'abusivo riempimento di foglio in bianco con necessità di proporre la querela di falso: “il Tribunale non ha concesso l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso non perché non vi fossero i presupposti ma perché (ed in ciò errando) la richiesta non era avvenuta in modo rituale. Questo è il primo errore in cui è incorso il
Tribunale che la Corte dovrà correggere concedendo, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 355 c.p.c. alla presentazione della querela di falso”.
Richiama, quindi, l'appellante la struttura bifasica del procedimento: nella prima fase prima avviene la “proposizione” e poi, dopo l'autorizzazione da parte del Giudice che provvede con ordinanza, la
“presentazione” della querela, invocando giurisprudenza che pure riporta.
Ancora, la parte appellante evidenzia la differenza tra “proposizione” e “presentazione”, e la loro successione temporale con la conseguenza che la “presentazione” della querela è qualcosa che avviene dopo la proposizione e, soprattutto, dopo la valutazione della rilevanza da parte del giudice e la sua autorizzazione Conclude l'appellante deducendo che le conseguenze della accertanda falsità del documento sono che la società dovrà restituire il capitale ricevuto maggiorato solo degli interessi nella misura legale.
§ 3.2 — Col secondo motivo deduce la società appellante che, oltre a contestare l'applicazione di un tasso superiore a quello legale, in sede di opposizione ha anche eccepito che la banca ha richiesto con il decreto ingiuntivo gli interessi moratori sulle rate residue formate da capitale e interessi. In particolare, allega l'appellante di aver eccepito: “che la somma ingiunta era già comprensiva di interessi (peraltro in misura superiore a quella legale) e che, dunque, tale importo non poteva essere maggiorato di ulteriori interessi. La domanda è erronea sotto un duplice aspetto:
- in primo luogo, come già detto sopra quel tasso non è stato concordato e dunque gli interessi non sono dovuti nella misura richiesta;
- in secondo luogo e a maggior ragione, essi interessi – mai concordati – non possono gravare sulla somma che il Giudice ha determinato come residuo dovuto (per capitale ed interessi) del finanziamento.
Sul punto il Tribunale nulla dice limitandosi con la sentenza impugnata a rigettare genericamente l'opposizione proposta senza prendere posizione circa la richiesta avanzata dalla banca e limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo opposto che prevedeva la maggiorazione della somma con gli interessi liquidati “come da domanda”.”
§ 4 — Occorre, preliminarmente, delibare sulla questione processuale sollevata da parte appellante nelle note finali anticipate.
Segnatamente, è stato eccepito che costituitasi nel corso di questo giudizio CP_2 qualificandosi come cessionaria di (creditore ed attore sostanziale in sede Controparte_5 monitoria e quindi cedente il credito), aveva posto in essere un intervento “adesivo” non ammissibile. L'eccezione è palesemente infondata alla luce di quanto disposto dall'art. 111 CPC: il successore a titolo particolare ha interesse ad essere presente nel processo e, pur non svolgendo alcuna domanda, ben può aderire e sostenere quella del creditore cedente e comunque presente (perché non estromesso) nel giudizio che prosegue anche con tale parte.
Il rilievo, quindi, non tiene conto di tale norma processuale che qualifica giuridicamente l'intervento volontario di qualificazione che il Collegio può formulare anche d'ufficio, con la Parte_2 conseguente totale irrilevanza della intestazione dell'atto quale “Intervento adesivo ex art. 105 II comma c.p.c.”.
Nel merito, l'appello è ai limiti della inammissibilità.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità n. 12263/09: esattamente in un caso sovrapponibile a quello in esame, la parte istante confonde la «proposizione» della querela, per la quale si esige un'iniziativa della parte personalmente o del suo procuratore speciale (art. 221 c.p.c.) e che è atto preliminare, finalizzato, nel caso di querela proposta in corso di causa, al conseguimento dell'autorizzazione alla «presentazione» della querela (art.222 c.p.c.) con la riservato alla parte e presuppone, nel caso di querela in corso di causa, che sia stata già concessa l'autorizzazione del giudice, richiedendo, inoltre, la partecipazione del pubblico ministero (art.223
c.p.c.)”. Nel caso in esame, l'appellante non svolge alcun argomento in ordine alla irregolarità/irritualità rilevata dal primo giudice, nonostante si tratti di un atto preliminare che richiede , appunto, precisi presupposti formali senza i quali il giudicante non può neppure valutare la rilevanza della querela. Per questo motivo, la richiesta formulata nuovamente in questa sede con le medesime modalità va confermata come inammissibile, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non coglie nel segno in quanto la questione relativa alla misura degli interessi – sia che si riferisca alla sussistenza o meno di una pattuizione tra le parti sia che si riferisca alla misura dei medesimi – è stata chiaramente affrontata dal Tribunale. Sotto il primo profilo, è evidente che, in assenza di querela di falso, le pattuizioni tra le parti (con sottoscrizione che non è mai stata disconosciuta) sono valide, ivi comprese quelle relative alla misura degli interessi;
sotto il secondo profilo, il primo giudice ha chiaramente espresso il proprio convincimento in ordine alla assoluta genericità ed apoditticità della doglianza di parte opponente proprio con riferimento alla “congruità” degli interessi, vale a dire alla loro composizione. Ed allora, era onere di parte appellante allegare e provare la specificità della originaria contestazione, mentre – come emerge da quanto sopra riportato – la doglianza riguarda una omessa pronuncia che, invero, non sussiste.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
§6- – nelle note finali anticipate (v. pag. 11) – ha invocato l'applicazione a Controparte_5 carico di parte appellante della sanzione ex art. 96 CPC avendo l'appellante posto in essere una vera e propria confessione di un fatto contrario e diverso rispetto a quanto ex adverso affermato, ovvero la mancanza di conoscenza delle pagine da 1 a 4 del contratto.
Di tale contegno processuale la banca chiede che la Corte tenga conto, in quanto la stessa società appellante – che pure allega di non aver avuto consapevolezza di quelle clausole – ha riconosciuto di aver percepito il finanziamento ed ha anche provveduto al versamento di numerose rate, così come pattuite, condotta che dunque viene evidenziata come contrastante rispetto alla tesi ancora spesa in questo grado di giudizio. Rileva la Corte come la infondatezza della tesi – sottesa alla querela di falso ancora in questa sede non procedibile – non possa integrare di per sé quell'abuso del diritto necessario per applicare la norma invocata.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6320/2025 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3061 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
(p.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
CE per procura in atti;
APPELLANTE
E codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
IN , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Cattani;
P.IVA_2
APPELLATA
Nonché codice fiscale rappresentata da rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 [...] già codice fiscale rappresentata e difesa, per procura in CP_3 CP_4 P.IVA_4 atti, dall'Avv. Marco CATTANI;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_5 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 20526/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data
24 dicembre 2020, per sentir “dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 20526/2020 e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese …”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 4 gennaio 2021, la notificazione del decreto opposto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di della somma di Controparte_6 euro 235.650,45 oltre interessi e spese a titolo di debito restitutorio residuo del finanziamento chirografario n. 34/05149362 concesso alla società il 24 gennaio 2017 dalla Controparte_7
cui era poi succeduta la ricorrente avendo acquistato la Banca.
[...]
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in via preliminare, che il ricorso per ingiunzione fosse stato proposto da quale rappresentante di , senza fornire prova della titolarità CP_3 Controparte_5 del potere di rappresentanza del procuratore costituito;
si doleva del difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, avendo omesso la parte il deposito del piano di ammortamento del finanziamento;
lamentava il fatto che fosse stata sottoscritta da parte del legale rappresentante della società soltanto l'ultima pagina del contratto, cosicché la parte non avesse avuto contezza dell'integrale contenuto di esso;
contestava infine la congruità dei tassi di interesse pattuiti nel contratto.
Si costituiva la parte opposta, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e formulando le seguenti conclusioni: “previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto: a) in via principale, respingere come infondata in fatto ed in diritto…l'opposizione promossa dalla confermando quindi la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo …; Parte_1
b) in denegatissima ipotesi e salvo gravame, ove dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avanzate dalla condannare la medesima . Parte_1 Controparte_8
a pagare in favore di la somma di cui quest'ultima risulterà creditrice all'esito Controparte_1 del giudizio;
c) in ogni caso, con vittoria di spese…”. Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…la parte opponente ha eccepito il difetto di prova della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti essendo stato omesso il deposito in atti del piano di ammortamento del finanziamento concessole. L'eccezione è però infondata, atteso che la mancata produzione del piano di ammortamento del finanziamento non implica indeterminatezza delle condizioni del rapporto, le quali appaiono, invece, compiutamente desumibili dalle pattuizioni contrattuali. Ancora l'opponente ha dedotto che il contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fosse stato sottoscritto da parte del legale rappresentante della società soltanto nell'ultima pagina e che il contenuto della scrittura fosse stato abusivamente riempito (absque pactis) da parte della la CP_6 quale avrebbe prodotto in atti gli altri fogli asseritamente costituenti la stessa, neppure conosciuti da parte sua. Ha quindi preannunciato la propria intenzione di presentare querela di falso all'esito dell'eventuale dichiarazione della parte opposta di volersi avvalere del documento;
allorché l'opposta ha confermato la propria intenzione di volersi avvalere del documento ha quindi chiesto al Giudice di autorizzare la presentazione della querela.
Invero, ritiene il giudicante, in ossequio al disposto degli artt. 221 ss. c.p.c., che la presentazione della querela di falso potesse essere autorizzata, previa valutazione della sua ammissibilità e della rilevanza del documento ai fini della decisione, soltanto ove la stessa fosse stata ritualmente "proposta" ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ.: e che la querela, in base alla disposizione richiamata, dovesse contenere,
a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e dovesse essere “proposta” personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale (con atto di citazione) o, in caso di proposizione in via incidentale, con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. Soltanto all'esito della rituale proposizione della querela, il Giudice avrebbe dovuto interpellare la parte che aveva prodotto il documento in ordine alla volontà di avvalersi di esso e, in caso positivo, autorizzare la
“presentazione” della querela, previa valutazione della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità di essa e di rilevanza del documento (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass, sez. III, 5 luglio 1968 n.
2280).
Nel caso di specie, come già rilevato nella motivazione dell'ordinanza del 3 aprile 2023, la querela non risulta essere stata ritualmente proposta dalla parte opponente, difettando la formulazione di essa ad opera della parte personalmente, o da parte di procuratore speciale allo scopo individuato, con atto recante indicazione degli elementi di prova della falsità, cosicché la sua presentazione non potesse essere autorizzata. Infine, l'opponente ha chiesto in modo del tutto generico che fosse accertata la 'congruità' dei tassi di interesse previsti nel contratto: sennonché l'allegazione non appare neppure compiutamente definita, dato che non è dato comprendere in relazione a quale parametro tale valutazione dovesse essere effettuata.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria opponente, in epigrafe indicata, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ La decisione del Tribunale per quanto fin qui esposto dovrà essere riformata previa autorizzazione alla presentazione della querela di falso e, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., sospensione del giudizio in attesa della decisione su tale subprocedimento.
PQM
Si insiste nelle conclusioni di cui in epigrafe.”. Le conclusioni sono le seguenti: “ in riforma della sentenza n. 6320/2025 del Tribunale di Roma, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 20526/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e per l'effetto revocarlo;
ferma la rinuncia all'eccezione (sollevata nel giudizio di primo grado) di carenza di rappresentanza,
a seguito delle produzioni avversarie avvenute con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, accertare e determinare quale sia l'importo dovuto a titolo di rimborso del finanziamento erogato, da maggiorarsi solo degli interessi legali e con esclusione degli interessi moratori richiesti e concessi nel decreto ingiuntivo;
preliminarmente e in via istruttoria, stante l'eccezione di falsità del doc. 1 prodotto da CP_6
sollevata da autorizzare ai sensi degli artt. 222 e 355 c.p.c. la presentazione
[...] Parte_1 di querela di falso.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha eccepito anche la Controparte_5 inammissibilità ex art. 342 CPC.
Dopo la prima udienza di comparizione (21 ottobre 2025), si è costituita in giudizio 28 ottobre 2025 con la mandataria , quale cessionaria del credito vantato Controparte_2 Controparte_3 da , alle cui richieste ha aderito. Controparte_5
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la società appellante contesta l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza perché “nel non accogliere la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso,
(il giudice di primo grado) “confonde” la proposizione della stessa con la sua presentazione. In sintesi la querela non è stata autorizzata perché sarebbe stata proposta in modo non corretto. Negando tale autorizzazione, il Tribunale ha impedito l'accertamento della falsità – tramite riempimento abusivo – del contratto di finanziamento”. Allega l'appellante “le condizioni contrattuali contenute nel documento non sono mai state concordate né soprattutto erano conosciute dalla società esponente che, lo ripetiamo, aveva firmato un foglio in bianco. Conseguentemente l'eccezione sollevata dall'odierna comparente era che la banca aveva fatto firmare al legale rappresentante di P&L la pagina 5 senza che ad essa fosse allegato il contratto di finanziamento di cui pertanto il legale rappresentante non ha mai conosciuto
i termini fino all'introduzione del presente giudizio”.
Riconduce, quindi, l'appellante la fattispecie nella ipotesi di dell'abusivo riempimento di foglio in bianco con necessità di proporre la querela di falso: “il Tribunale non ha concesso l'autorizzazione alla proposizione della querela di falso non perché non vi fossero i presupposti ma perché (ed in ciò errando) la richiesta non era avvenuta in modo rituale. Questo è il primo errore in cui è incorso il
Tribunale che la Corte dovrà correggere concedendo, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 355 c.p.c. alla presentazione della querela di falso”.
Richiama, quindi, l'appellante la struttura bifasica del procedimento: nella prima fase prima avviene la “proposizione” e poi, dopo l'autorizzazione da parte del Giudice che provvede con ordinanza, la
“presentazione” della querela, invocando giurisprudenza che pure riporta.
Ancora, la parte appellante evidenzia la differenza tra “proposizione” e “presentazione”, e la loro successione temporale con la conseguenza che la “presentazione” della querela è qualcosa che avviene dopo la proposizione e, soprattutto, dopo la valutazione della rilevanza da parte del giudice e la sua autorizzazione Conclude l'appellante deducendo che le conseguenze della accertanda falsità del documento sono che la società dovrà restituire il capitale ricevuto maggiorato solo degli interessi nella misura legale.
§ 3.2 — Col secondo motivo deduce la società appellante che, oltre a contestare l'applicazione di un tasso superiore a quello legale, in sede di opposizione ha anche eccepito che la banca ha richiesto con il decreto ingiuntivo gli interessi moratori sulle rate residue formate da capitale e interessi. In particolare, allega l'appellante di aver eccepito: “che la somma ingiunta era già comprensiva di interessi (peraltro in misura superiore a quella legale) e che, dunque, tale importo non poteva essere maggiorato di ulteriori interessi. La domanda è erronea sotto un duplice aspetto:
- in primo luogo, come già detto sopra quel tasso non è stato concordato e dunque gli interessi non sono dovuti nella misura richiesta;
- in secondo luogo e a maggior ragione, essi interessi – mai concordati – non possono gravare sulla somma che il Giudice ha determinato come residuo dovuto (per capitale ed interessi) del finanziamento.
Sul punto il Tribunale nulla dice limitandosi con la sentenza impugnata a rigettare genericamente l'opposizione proposta senza prendere posizione circa la richiesta avanzata dalla banca e limitandosi a confermare il decreto ingiuntivo opposto che prevedeva la maggiorazione della somma con gli interessi liquidati “come da domanda”.”
§ 4 — Occorre, preliminarmente, delibare sulla questione processuale sollevata da parte appellante nelle note finali anticipate.
Segnatamente, è stato eccepito che costituitasi nel corso di questo giudizio CP_2 qualificandosi come cessionaria di (creditore ed attore sostanziale in sede Controparte_5 monitoria e quindi cedente il credito), aveva posto in essere un intervento “adesivo” non ammissibile. L'eccezione è palesemente infondata alla luce di quanto disposto dall'art. 111 CPC: il successore a titolo particolare ha interesse ad essere presente nel processo e, pur non svolgendo alcuna domanda, ben può aderire e sostenere quella del creditore cedente e comunque presente (perché non estromesso) nel giudizio che prosegue anche con tale parte.
Il rilievo, quindi, non tiene conto di tale norma processuale che qualifica giuridicamente l'intervento volontario di qualificazione che il Collegio può formulare anche d'ufficio, con la Parte_2 conseguente totale irrilevanza della intestazione dell'atto quale “Intervento adesivo ex art. 105 II comma c.p.c.”.
Nel merito, l'appello è ai limiti della inammissibilità.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità n. 12263/09: esattamente in un caso sovrapponibile a quello in esame, la parte istante confonde la «proposizione» della querela, per la quale si esige un'iniziativa della parte personalmente o del suo procuratore speciale (art. 221 c.p.c.) e che è atto preliminare, finalizzato, nel caso di querela proposta in corso di causa, al conseguimento dell'autorizzazione alla «presentazione» della querela (art.222 c.p.c.) con la riservato alla parte e presuppone, nel caso di querela in corso di causa, che sia stata già concessa l'autorizzazione del giudice, richiedendo, inoltre, la partecipazione del pubblico ministero (art.223
c.p.c.)”. Nel caso in esame, l'appellante non svolge alcun argomento in ordine alla irregolarità/irritualità rilevata dal primo giudice, nonostante si tratti di un atto preliminare che richiede , appunto, precisi presupposti formali senza i quali il giudicante non può neppure valutare la rilevanza della querela. Per questo motivo, la richiesta formulata nuovamente in questa sede con le medesime modalità va confermata come inammissibile, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non coglie nel segno in quanto la questione relativa alla misura degli interessi – sia che si riferisca alla sussistenza o meno di una pattuizione tra le parti sia che si riferisca alla misura dei medesimi – è stata chiaramente affrontata dal Tribunale. Sotto il primo profilo, è evidente che, in assenza di querela di falso, le pattuizioni tra le parti (con sottoscrizione che non è mai stata disconosciuta) sono valide, ivi comprese quelle relative alla misura degli interessi;
sotto il secondo profilo, il primo giudice ha chiaramente espresso il proprio convincimento in ordine alla assoluta genericità ed apoditticità della doglianza di parte opponente proprio con riferimento alla “congruità” degli interessi, vale a dire alla loro composizione. Ed allora, era onere di parte appellante allegare e provare la specificità della originaria contestazione, mentre – come emerge da quanto sopra riportato – la doglianza riguarda una omessa pronuncia che, invero, non sussiste.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
§6- – nelle note finali anticipate (v. pag. 11) – ha invocato l'applicazione a Controparte_5 carico di parte appellante della sanzione ex art. 96 CPC avendo l'appellante posto in essere una vera e propria confessione di un fatto contrario e diverso rispetto a quanto ex adverso affermato, ovvero la mancanza di conoscenza delle pagine da 1 a 4 del contratto.
Di tale contegno processuale la banca chiede che la Corte tenga conto, in quanto la stessa società appellante – che pure allega di non aver avuto consapevolezza di quelle clausole – ha riconosciuto di aver percepito il finanziamento ed ha anche provveduto al versamento di numerose rate, così come pattuite, condotta che dunque viene evidenziata come contrastante rispetto alla tesi ancora spesa in questo grado di giudizio. Rileva la Corte come la infondatezza della tesi – sottesa alla querela di falso ancora in questa sede non procedibile – non possa integrare di per sé quell'abuso del diritto necessario per applicare la norma invocata.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6320/2025 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore