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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2422/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Bellizzi (SA), esso lo studio dell'avv. Anna Sabato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion li esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 28 settembre 2002 e che, dalla loro unione, erano nate due figli, Per_1
(24.03.2005) (07.06.2009). Per_2
Pertanto, tra tre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 245/2015 del 13.01.2015 (R.G. 9081/2014), i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: il figlio maggiore , nato a [...] il [...], ormai è Persona_3 maggiorenne ed in micamente. Il figlio minore , Persona_4 nato a [...] il [...] resta, invece, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre nella casa coniugale, ubicata in Salerno alla via Torino n. 11. Quest'ultimo continuerà a vedere il padre con le modalità sinora concordate e di cui al piano genitoriale allegato. I coniugi s'impegnano, fin d'ora, a mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni e paterni, tanto da creare un clima sereno. Restano validi tutti gli accordi presi in sede di separazione che qui si richiamano. c.-) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_1 Per_2 ntributo mensile di € 200,00 me porto rivalutabile CP_1 ente secondo l'indice ISTAT e sarà dallo stesso corrisposto entro il giorno 27 di ogni mese. Quanto alle spese straordinarie di carattere obbligatorio, saranno ripartite tra essi istanti nella misura del 50% pro-capite sulla scorta dell'esibizione di ogni singola ricevuta fiscale. Per quel che concerne le spese straordinarie di natura facoltativa, le stesse, laddove previamente concordate e documentate, saranno egualmente suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Quanto alla categoria di appartenenza di ogni singola spesa, le parti qui intendono espressamente richiamate le Linee Guida del CNF. La detrazione delle spese ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, così come la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra gli ex coniugi. Mentre per il figlio viene a cessare ogni forma di Per_1 mantenimento in quanto è indipendente e amente. d.-) I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori regione e/o stato quando si spostano con il figlio minore e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con i medesimi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti si danno atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver regolato tra loro ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 28 settembre 2002 nel Comune di Salerno tra nato a [...], il Parte_1
20.11.976, C. F.: e nata a [...], il CodiceFiscale_1 Controparte_1
15.07.1976, C.F.: tra ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S n. 38, parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2422/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Bellizzi (SA), esso lo studio dell'avv. Anna Sabato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 27 ottobre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion li esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 28 settembre 2002 e che, dalla loro unione, erano nate due figli, Per_1
(24.03.2005) (07.06.2009). Per_2
Pertanto, tra tre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 245/2015 del 13.01.2015 (R.G. 9081/2014), i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: il figlio maggiore , nato a [...] il [...], ormai è Persona_3 maggiorenne ed in micamente. Il figlio minore , Persona_4 nato a [...] il [...] resta, invece, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile e privilegiata presso la madre nella casa coniugale, ubicata in Salerno alla via Torino n. 11. Quest'ultimo continuerà a vedere il padre con le modalità sinora concordate e di cui al piano genitoriale allegato. I coniugi s'impegnano, fin d'ora, a mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni e paterni, tanto da creare un clima sereno. Restano validi tutti gli accordi presi in sede di separazione che qui si richiamano. c.-) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_1 Per_2 ntributo mensile di € 200,00 me porto rivalutabile CP_1 ente secondo l'indice ISTAT e sarà dallo stesso corrisposto entro il giorno 27 di ogni mese. Quanto alle spese straordinarie di carattere obbligatorio, saranno ripartite tra essi istanti nella misura del 50% pro-capite sulla scorta dell'esibizione di ogni singola ricevuta fiscale. Per quel che concerne le spese straordinarie di natura facoltativa, le stesse, laddove previamente concordate e documentate, saranno egualmente suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Quanto alla categoria di appartenenza di ogni singola spesa, le parti qui intendono espressamente richiamate le Linee Guida del CNF. La detrazione delle spese ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, così come la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra gli ex coniugi. Mentre per il figlio viene a cessare ogni forma di Per_1 mantenimento in quanto è indipendente e amente. d.-) I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento in loro favore. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonicamente, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori regione e/o stato quando si spostano con il figlio minore e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con i medesimi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I ricorrenti si danno atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver regolato tra loro ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 28 settembre 2002 nel Comune di Salerno tra nato a [...], il Parte_1
20.11.976, C. F.: e nata a [...], il CodiceFiscale_1 Controparte_1
15.07.1976, C.F.: tra ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S n. 38, parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi