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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, (c.f.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.02.1961, ed ivi residente alla contrada Collotti n. 4, elettivamente domiciliata in
Castellalto (TE) alla Via nazionale n. 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Ulbar, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Persona_1
Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca
Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo;
Resistente
1 Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. CP_1
per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale;
per l'effetto 2. condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori e spese di legge;
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, a far data dal 1991, aveva avviato un'azienda agricola estesa su appezzamenti di terreno della consistenza di circa otto ettari, destinati ad uliveto, orto stagionale, bosco e coltura di foraggi, oltre che all'allevamento di bestiame;
b) che le attività tipiche del suo lavoro consistevano: - nell'arare e fresare con il trattore i fondi;
- nella movimentazione manuale di sacchi di sementi e concimi del peso di 50 kg, oltre che nella preparazione e sistemazione manuale di balle di fieno del peso circa di 40 kg;
- nella preparazione stagionale del terreno destinato ad orto, raccolta di frutti, potatura degli ulivi nonché nella raccolta delle olive;
- nelle attività necessarie per la cura degli animali;
c) che dette mansioni erano caratterizzate dalla ripetitività dei movimenti e dall'assunzione di posizioni incongrue che la avevano costretta a mantenere le braccia sollevate al di sopra delle spalle ovvero distese in avanti, con l'impiego di forza per oltre il 70% del ciclo di lavoro e per la durata giornaliera di non meno di dieci ore, in assenza di risposi settimanali;
Pag. 2 di 8 d) che il tipo di lavoro svolto nel corso degli anni le aveva causato, dapprima, forti dolori alle spalle e alle braccia e, successivamente, una vera e propria patologia, con lesione permanente della sua integrità psico-fisica, accertata in data 16.10.2018;
e) che, pertanto, ella aveva presentato domanda all' per ottenere CP_1
l'indennità per la malattia professionale contratta, ma che l'Istituto aveva rigettato la richiesta.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda per prescrizione ai sensi dell'art. 112 d.P.R.
1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), perché il ricorso era stato proposto dopo il decorso di tre anni dalla definizione del procedimento istruttorio e, nel merito, l'insussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. L' ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, CP_1
vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_2
[...]
La causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Relativamente all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che, come noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso
D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in 150 o 210 giorni, a seconda che si tratti di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Pag. 3 di 8 Per quanto riguarda la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n.
1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n.11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato, erroneamente, quello di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della tecnopatia (23.01.2019), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
L' ha poi dedotto di aver trasmesso la comunicazione del provvedimento di CP_3
rigetto il 19.05.2019, ma non ha depositato l'avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Ed infatti, nella sentenza n. 29532 del 2022, emessa in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che
“Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare
che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Pag. 4 di 8 Tale conclusione è imposta, del resto, dal carattere recettizio del provvedimento dell' . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, ne deriva che il termine di prescrizione
è rimasto sospeso non già, come dedotto dall' per n. 150 giorni dalla data CP_1
della presentazione della denuncia della malattia in via amministrativa, bensì sino al momento della comunicazione della definizione negativa del caso.
La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data
6.11.2019 (cfr. note di trattazione scritta del 10.02.2023); a fronte di ciò, l' CP_1
non ha provato – come invece era suo onere, in quanto parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione – che la comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 24.10.2022, di notifica del ricorso giurisdizionale all' (cfr. copia CP_1 prodotta da quest'ultimo), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il
6.11.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2. Passando ora all'esame del merito della presente controversia, giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente CP_1
ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento
Pag. 5 di 8 dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è,
tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
3. Ciò posto, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività agricola come coltivatrice diretta autonoma, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per le spalle e le braccia (quali, ad esempio, sollevare materiali anche di 50
kg).
I testi escussi, , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
confermato le mansioni svolte dalla ricorrente e precisato di averla vista utilizzare vari macchinari e sollevare ingenti pesi (cfr. processi verbali delle udienze del
26.07.023 e del 15.11.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto accertato la sussistenza della patologia lamentata dalla ricorrente (tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori),
così come dalla stessa dedotto nel proprio atto introduttivo.
In seconda analisi, quanto al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta, l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità (cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “l'attività espletata dalla
Signora ha certamente impegnato gli arti superiori ed in particolare le Pt_1
spalle determinando con criterio di fondata probabilità con nesso quantomeno
Pag. 6 di 8 concausale le menomazioni accertate a livello della cuffia dei rotatori delle spalle”
– cfr. pag. 15 relazione peritale;
ed ancora si legge: “è sussistente il nesso di causa tra mansioni svolte e patologia accertata, anche in considerazione della data di
cessazione della esposizione a rischio lavorativo, la patologia (lesione delle cuffie dei rotatori) una volta instaurata tende a progredire” – cfr. pag. 17 elaborato peritale). Il professionista incaricato ha riconosciuto la possibile concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando comunque che “la presenza di fenomeni degenerativi artrosici legati all'età possono aver contribuito Cont concausalmente all'instaurazione della denunciata Sul punto va precisato che in ambito la concausa non esclude il nesso” (cfr. pag. 17 relazione tecnica), CP_1 ed anzi, specificando che “l'attività lavorativa di coltivatrice diretta è stata, comunque, per le sue caratteristiche determinante e prevalente nell'instaurazione ed accelerazione del decorso della malattia” (cfr. pag. 17 elaborato peritale).
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 9%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall' né in sede di CP_1
osservazioni alla CTU né nelle successive difese.
4. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 9% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 23.01.2019 (data della domanda amministrativa). Di conseguenza,
l' va condannato a corrispondere alla ricorrente il predetto indennizzo, da CP_1
erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto
8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia -
comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del
Pag. 7 di 8 giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese CP_1
di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 9% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto CP_1
indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal 23.01.2019,
oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che CP_1 si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Teramo, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, (c.f.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.02.1961, ed ivi residente alla contrada Collotti n. 4, elettivamente domiciliata in
Castellalto (TE) alla Via nazionale n. 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Ulbar, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Persona_1
Velletri e Civitavecchia, Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca
Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo;
Resistente
1 Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. CP_1
per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale;
per l'effetto 2. condannare l' al CP_1 pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori e spese di legge;
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, a far data dal 1991, aveva avviato un'azienda agricola estesa su appezzamenti di terreno della consistenza di circa otto ettari, destinati ad uliveto, orto stagionale, bosco e coltura di foraggi, oltre che all'allevamento di bestiame;
b) che le attività tipiche del suo lavoro consistevano: - nell'arare e fresare con il trattore i fondi;
- nella movimentazione manuale di sacchi di sementi e concimi del peso di 50 kg, oltre che nella preparazione e sistemazione manuale di balle di fieno del peso circa di 40 kg;
- nella preparazione stagionale del terreno destinato ad orto, raccolta di frutti, potatura degli ulivi nonché nella raccolta delle olive;
- nelle attività necessarie per la cura degli animali;
c) che dette mansioni erano caratterizzate dalla ripetitività dei movimenti e dall'assunzione di posizioni incongrue che la avevano costretta a mantenere le braccia sollevate al di sopra delle spalle ovvero distese in avanti, con l'impiego di forza per oltre il 70% del ciclo di lavoro e per la durata giornaliera di non meno di dieci ore, in assenza di risposi settimanali;
Pag. 2 di 8 d) che il tipo di lavoro svolto nel corso degli anni le aveva causato, dapprima, forti dolori alle spalle e alle braccia e, successivamente, una vera e propria patologia, con lesione permanente della sua integrità psico-fisica, accertata in data 16.10.2018;
e) che, pertanto, ella aveva presentato domanda all' per ottenere CP_1
l'indennità per la malattia professionale contratta, ma che l'Istituto aveva rigettato la richiesta.
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda per prescrizione ai sensi dell'art. 112 d.P.R.
1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), perché il ricorso era stato proposto dopo il decorso di tre anni dalla definizione del procedimento istruttorio e, nel merito, l'insussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente. L' ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, CP_1
vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Per_2
[...]
La causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Relativamente all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che, come noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso
D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in 150 o 210 giorni, a seconda che si tratti di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Pag. 3 di 8 Per quanto riguarda la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n.
1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n.11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato, erroneamente, quello di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della tecnopatia (23.01.2019), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
L' ha poi dedotto di aver trasmesso la comunicazione del provvedimento di CP_3
rigetto il 19.05.2019, ma non ha depositato l'avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Ed infatti, nella sentenza n. 29532 del 2022, emessa in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che
“Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare
che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Pag. 4 di 8 Tale conclusione è imposta, del resto, dal carattere recettizio del provvedimento dell' . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, ne deriva che il termine di prescrizione
è rimasto sospeso non già, come dedotto dall' per n. 150 giorni dalla data CP_1
della presentazione della denuncia della malattia in via amministrativa, bensì sino al momento della comunicazione della definizione negativa del caso.
La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data
6.11.2019 (cfr. note di trattazione scritta del 10.02.2023); a fronte di ciò, l' CP_1
non ha provato – come invece era suo onere, in quanto parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione – che la comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 24.10.2022, di notifica del ricorso giurisdizionale all' (cfr. copia CP_1 prodotta da quest'ultimo), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il
6.11.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2. Passando ora all'esame del merito della presente controversia, giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente CP_1
ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento
Pag. 5 di 8 dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori CP_1
patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è,
tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
3. Ciò posto, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività agricola come coltivatrice diretta autonoma, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per le spalle e le braccia (quali, ad esempio, sollevare materiali anche di 50
kg).
I testi escussi, , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
confermato le mansioni svolte dalla ricorrente e precisato di averla vista utilizzare vari macchinari e sollevare ingenti pesi (cfr. processi verbali delle udienze del
26.07.023 e del 15.11.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto accertato la sussistenza della patologia lamentata dalla ricorrente (tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori),
così come dalla stessa dedotto nel proprio atto introduttivo.
In seconda analisi, quanto al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta, l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità (cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “l'attività espletata dalla
Signora ha certamente impegnato gli arti superiori ed in particolare le Pt_1
spalle determinando con criterio di fondata probabilità con nesso quantomeno
Pag. 6 di 8 concausale le menomazioni accertate a livello della cuffia dei rotatori delle spalle”
– cfr. pag. 15 relazione peritale;
ed ancora si legge: “è sussistente il nesso di causa tra mansioni svolte e patologia accertata, anche in considerazione della data di
cessazione della esposizione a rischio lavorativo, la patologia (lesione delle cuffie dei rotatori) una volta instaurata tende a progredire” – cfr. pag. 17 elaborato peritale). Il professionista incaricato ha riconosciuto la possibile concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando comunque che “la presenza di fenomeni degenerativi artrosici legati all'età possono aver contribuito Cont concausalmente all'instaurazione della denunciata Sul punto va precisato che in ambito la concausa non esclude il nesso” (cfr. pag. 17 relazione tecnica), CP_1 ed anzi, specificando che “l'attività lavorativa di coltivatrice diretta è stata, comunque, per le sue caratteristiche determinante e prevalente nell'instaurazione ed accelerazione del decorso della malattia” (cfr. pag. 17 elaborato peritale).
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura del 9%.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall' né in sede di CP_1
osservazioni alla CTU né nelle successive difese.
4. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 9% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 23.01.2019 (data della domanda amministrativa). Di conseguenza,
l' va condannato a corrispondere alla ricorrente il predetto indennizzo, da CP_1
erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto
8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia -
comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del
Pag. 7 di 8 giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese CP_1
di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale, nella misura del 9% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto CP_1
indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal 23.01.2019,
oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che CP_1 si liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Teramo, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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