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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
EO CE, RE
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Picerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2022 00067078 57 000 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21 maggio 2025 al Comune di Picerno e successivamente notificato in data 6 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza nonché all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il sig. Nominativo_1 , nato a [...] nascita residente in [...], Indirizzo_1, codice fiscale CF_1, ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza proponendo impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata in data 9 aprile 2025, emessa a seguito di pretesa tributaria relativa alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), riferita all'anno 2010, nonché avverso gli atti presupposti. Il ricorrente ha dedotto che la pretesa tributaria gli era stata portata a conoscenza solo con la notifica della cartella di pagamento del 9 aprile 2025, lamentando, in primo luogo, la mancata prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che il Comune assume essere stato emesso nel 2012, ma che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe mai stato validamente portato alla sua conoscenza. In tale prospettiva, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità derivata della cartella di pagamento, quale atto consequenziale privo di valido titolo. Con ulteriore e autonomo motivo, il ricorrente ha eccepito la tardività della notifica della cartella di pagamento, deducendo la violazione dell'art. 25 del d.
P.R. n. 602/1973, sul presupposto che la cartella era stata notificata oltre i termini decadenziali previsti per la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione del tributo TOSAP, sostenendo che si tratta di entrata avente natura di prestazione periodica, soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e che, in mancanza di atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine, la pretesa doveva ritenersi estinta. Si è regolarmente costituito in giudizio il Comune di Picerno, che ha deliberato la resistenza in giudizio con provvedimento adottato in data 19 settembre 2025, autorizzando l'Ufficio Tributi a stare in giudizio nella persona del Responsabile del servizio. Con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025, l'Ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'azione impositiva e deducendo che il ricorrente era soggetto passivo della
TOSAP per occupazione temporanea di area mercatale nell'anno 2010. Il Comune ha rappresentato di avere emesso l'atto relativo all'annualità 2010 in data 28 febbraio 2012, affermando che lo stesso sarebbe stato regolarmente notificato in data 2 marzo 2012, con conseguente consolidamento della pretesa per mancata impugnazione e mancato pagamento, e ha contestato sia l'eccezione di prescrizione sia quella di decadenza.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, la quale, con atto depositato a seguito della notifica del ricorso avvenuta in data 6 giugno 2025, ha dato atto che, a seguito dell'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla tardività della notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione aveva riconosciuto la fondatezza di tale censura. L'Ufficio ha quindi rappresentato che, in conseguenza di tale riconoscimento, era stato adottato un provvedimento di sgravio integrale della cartella impugnata, eliminando totalmente la pretesa tributaria azionata in via coattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale dichiara cessata la materia del contendere. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento, che assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte dal ricorrente. Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento è stata notificata in data 9 aprile 2025, a fronte di un ruolo formato nell'anno 2022 e riferito a una pretesa tributaria che il Comune assume essere divenuta definitiva a seguito di un atto emesso nel 2012. Tale notifica è stata impugnata dal ricorrente con ricorso notificato il 21 maggio 2025 al Comune di Picerno e successivamente, in data 6 giugno 2025, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza e all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, risultando pertanto tempestiva ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, il ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contestando altresì la mancanza di prova di una valida ed efficace notifica dell'atto presupposto. Tale doglianza ha trovato espresso riconoscimento nel corso del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, la quale, costituitasi in giudizio a seguito della notifica del ricorso del 6 giugno 2025, ha rappresentato che, a seguito dell'eccezione sollevata dal ricorrente, l'Agente della riscossione aveva riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla tardività della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. In conseguenza di tale riconoscimento, l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'adozione di un provvedimento di sgravio in autotutela, intervenuto a seguito di comunicazione dell'Agente della riscossione del 26 agosto 2025, con il quale è stato integralmente annullato il carico iscritto a ruolo. Il relativo provvedimento di sgravio, convalidato in data 27 agosto 2025, ha determinato l'eliminazione totale della pretesa tributaria azionata con la cartella notificata il 9 aprile 2025, per un importo complessivo pari a euro 7.713,33. Tale circostanza comporta che, nelle more del giudizio, è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione sul merito della controversia, non essendo più esistente alcuna pretesa tributaria nei confronti del ricorrente. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ., sez. V, n. 34440 del 6 dicembre
2023; Cass. civ., sez. V, n. 7792/2005). Restano conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente, e in particolare quelle relative alla prescrizione quinquennale del tributo TOSAP ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nonché all'asserita mancanza o invalidità della notifica dell'atto presupposto, atteso che l'eliminazione integrale della cartella di pagamento rende superfluo l'esame di tali questioni, venendo meno l'oggetto stesso della controversia. Quanto alle spese di giudizio, la cessazione della materia del contendere è intervenuta a seguito dell'azione giudiziaria promossa dal ricorrente, che ha sollevato un'eccezione rivelatasi fondata e riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria. Tale circostanza giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, posto che, in assenza dello sgravio, il ricorso sarebbe stato accolto nel merito. Tuttavia, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e della natura sopravvenuta della definizione della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
EO CE, RE
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Picerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2022 00067078 57 000 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 21 maggio 2025 al Comune di Picerno e successivamente notificato in data 6 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza nonché all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il sig. Nominativo_1 , nato a [...] nascita residente in [...], Indirizzo_1, codice fiscale CF_1, ha adito questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza proponendo impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata in data 9 aprile 2025, emessa a seguito di pretesa tributaria relativa alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), riferita all'anno 2010, nonché avverso gli atti presupposti. Il ricorrente ha dedotto che la pretesa tributaria gli era stata portata a conoscenza solo con la notifica della cartella di pagamento del 9 aprile 2025, lamentando, in primo luogo, la mancata prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che il Comune assume essere stato emesso nel 2012, ma che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe mai stato validamente portato alla sua conoscenza. In tale prospettiva, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità derivata della cartella di pagamento, quale atto consequenziale privo di valido titolo. Con ulteriore e autonomo motivo, il ricorrente ha eccepito la tardività della notifica della cartella di pagamento, deducendo la violazione dell'art. 25 del d.
P.R. n. 602/1973, sul presupposto che la cartella era stata notificata oltre i termini decadenziali previsti per la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione del tributo TOSAP, sostenendo che si tratta di entrata avente natura di prestazione periodica, soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e che, in mancanza di atti validamente notificati idonei a interrompere il decorso del termine, la pretesa doveva ritenersi estinta. Si è regolarmente costituito in giudizio il Comune di Picerno, che ha deliberato la resistenza in giudizio con provvedimento adottato in data 19 settembre 2025, autorizzando l'Ufficio Tributi a stare in giudizio nella persona del Responsabile del servizio. Con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025, l'Ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'azione impositiva e deducendo che il ricorrente era soggetto passivo della
TOSAP per occupazione temporanea di area mercatale nell'anno 2010. Il Comune ha rappresentato di avere emesso l'atto relativo all'annualità 2010 in data 28 febbraio 2012, affermando che lo stesso sarebbe stato regolarmente notificato in data 2 marzo 2012, con conseguente consolidamento della pretesa per mancata impugnazione e mancato pagamento, e ha contestato sia l'eccezione di prescrizione sia quella di decadenza.
Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, la quale, con atto depositato a seguito della notifica del ricorso avvenuta in data 6 giugno 2025, ha dato atto che, a seguito dell'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla tardività della notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione aveva riconosciuto la fondatezza di tale censura. L'Ufficio ha quindi rappresentato che, in conseguenza di tale riconoscimento, era stato adottato un provvedimento di sgravio integrale della cartella impugnata, eliminando totalmente la pretesa tributaria azionata in via coattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale dichiara cessata la materia del contendere. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento, che assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte dal ricorrente. Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento è stata notificata in data 9 aprile 2025, a fronte di un ruolo formato nell'anno 2022 e riferito a una pretesa tributaria che il Comune assume essere divenuta definitiva a seguito di un atto emesso nel 2012. Tale notifica è stata impugnata dal ricorrente con ricorso notificato il 21 maggio 2025 al Comune di Picerno e successivamente, in data 6 giugno 2025, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza e all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, risultando pertanto tempestiva ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, il ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contestando altresì la mancanza di prova di una valida ed efficace notifica dell'atto presupposto. Tale doglianza ha trovato espresso riconoscimento nel corso del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza, la quale, costituitasi in giudizio a seguito della notifica del ricorso del 6 giugno 2025, ha rappresentato che, a seguito dell'eccezione sollevata dal ricorrente, l'Agente della riscossione aveva riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla tardività della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. In conseguenza di tale riconoscimento, l'Amministrazione finanziaria ha disposto l'adozione di un provvedimento di sgravio in autotutela, intervenuto a seguito di comunicazione dell'Agente della riscossione del 26 agosto 2025, con il quale è stato integralmente annullato il carico iscritto a ruolo. Il relativo provvedimento di sgravio, convalidato in data 27 agosto 2025, ha determinato l'eliminazione totale della pretesa tributaria azionata con la cartella notificata il 9 aprile 2025, per un importo complessivo pari a euro 7.713,33. Tale circostanza comporta che, nelle more del giudizio, è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione sul merito della controversia, non essendo più esistente alcuna pretesa tributaria nei confronti del ricorrente. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ., sez. V, n. 34440 del 6 dicembre
2023; Cass. civ., sez. V, n. 7792/2005). Restano conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente, e in particolare quelle relative alla prescrizione quinquennale del tributo TOSAP ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nonché all'asserita mancanza o invalidità della notifica dell'atto presupposto, atteso che l'eliminazione integrale della cartella di pagamento rende superfluo l'esame di tali questioni, venendo meno l'oggetto stesso della controversia. Quanto alle spese di giudizio, la cessazione della materia del contendere è intervenuta a seguito dell'azione giudiziaria promossa dal ricorrente, che ha sollevato un'eccezione rivelatasi fondata e riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria. Tale circostanza giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, posto che, in assenza dello sgravio, il ricorso sarebbe stato accolto nel merito. Tuttavia, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti e della natura sopravvenuta della definizione della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese.