Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14842 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14842 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SEGATO ALESSANDRO , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CEI DANIELE , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.08.2013 in
Albania, regolarmente trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Rrogozhine al n 42 - Anno 2013 ed in Italia nel registro dello stato civile del Comune
di Santa Giuletta (PV) al n.
5 - Parte II- Serie C - Anno 2015
alle seguenti condizioni
Per 1) i figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza e collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di
Pasqua al Lunedì dell'Angelo; quindici giorni durante le vacanze estive, nel periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
2. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1
Per dei figli minori e , un assegno mensile di complessivi € 800,00 (€ 400,00 per ciascun Per_1
figlio), a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese di carattere straordinario, sostenute nell'interesse dei minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova;
3. nulla i coniugi verseranno l'uno all'altro a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e disponendo ciascuno di redditi adeguati al proprio sostentamento;
4. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, anche per i figli minorenni.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 06/08/2013 in RROGOZHINE (ALBANIA) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giulietta (PV), n. 5, P. II, Serie C, anno
2015; dalla loro unione sono nati i figli , nato ad Abano Terme (PD) in [...] Per_1
Per_ 05.10.2013 e , nato a [...] il [...]; nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Padova il 04.02.2016
e la separazione è stata dichiarata con sentenza 1957/18.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti allegano di essere nate in Albania e hanno contratto matrimonio in Albania, trascritto successivamente in Italia su domanda dei coniugi nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giulietta (PV), n. 5, P.II, Serie C, anno
2015), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima. Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti attesa la sussistenza di elementi di estraneità come sopra riportato.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del ConSIlio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del ConSIlio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte convenuta risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del ConSIlio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia, pertanto,
sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In
particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli minori e per loro la madre, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri
“l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione
relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione
alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà
della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 06/08/2013 in Rrogozhine (Albania) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giulietta (PV), n. 5, P. II,
Serie C, anno 2015;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 21.1.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti