Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 183/25 R.G.
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Presidente del Tribunale, dr Fulvio ACCURSO, letti gli atti relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto, ai Parte 1 e sciogliendo la riserva di cui sensi dell'art. 696 bis c.p.c., da all'udienza del 15.04.2025;
Controparte 1
considerato che
si sono costituite in giudizio le
Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda;
[...] per premesso in diritto che la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. (strumento
-
processuale alternativo di risoluzione delle controversie e non già strumento cautelare di costituzione anticipata di un mezzo di prova - rivolto, perciò, alla formazione, bensì, di una prova, ma non già "prima" "in vista" del processo, semmai "in luogo" dello stesso ) prescinde dai presupposti del fumus e del periculum in mora, ben potendo essere domandata anche laddove non vi sia affatto urgenza di verifica "quando si debbano accertare e determinare i "crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" (cfr. Tribunale Milano, 18 maggio 2013, n. 2013/24873);
- che, dunque, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, di talché l'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c.; sicché, stante la citata funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto, non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche;
- che, tuttavia, la circostanza che lo strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. prescinda dal requisito dell'urgenza non significa, però, che il ricorso possa essere proposto ad libitum, in quanto sebbene la consulenza preventiva in discorso ben possa essere. disposta anche a fronte di contestazioni circa l'an della pretesa, deve ritenersi che il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. non è ammissibile laddove “le parti, controvertendo in primis sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione o sull'individuazione del soggetto alla stessa eventualmente tenuto, condizionano la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica" (cfr. Tribunale Parma 22 settembre 2014 Tribunale Macerata 12 novembre 2015); sicché il limite è rappresentato dalla circostanza che la consulenza debba essere "comunque volta ad acquisire elementi
- che, dunque, tale strumento deve ritenersi inammissibile allorquando: i) in ragione della sua ratio la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi in quanto in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, 25 maggio 2010);
ii) l'espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse che richiederebbero le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione tipiche del giudizio a cognizione piena (in questi termini anche Tribunale Pavia 14 luglio 2008); ritenuto in fatto
- che nel caso di specie si pone una questione di ammissibilità dello strumento azionato, atteso che la parte resistente ( Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha '
contestato ogni sua responsabilità in merito ai fatti per cui si procede, in quanto i danni lamentati dalla ricorrente non rientrerebbero tra quelli garantiti dalla polizza, per come già fatto presente alla Pt 1 con missiva del 28.08.2024;
- che, quindi, non sussiste neppure il più tenue margine per addivenire ad un accordo conciliativo, perché le posizioni delle due parti sono totalmente contrastanti, oltre al fatto che il merito della vicenda potrà essere dimostrato con mezzi di prova più articolati e complessi della semplice consulenza richiesta che, pertanto, avrebbe solo natura esplorativa;
che ricorrono comunque motivi di equità per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del procedimento;
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile la suddetta domanda di accertamento tecnico preventivo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Locri, così deciso il 15.04.2025.
Il Presidente
Dr Fulvio ACCURSO