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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 24/09/2025 N. 14675/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RODA' DOMENICO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. BORELLO MICHELE
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. ROVELLI Controparte_1
ST e dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 13.12.24
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera per i due prestati a tempo determinato;
accertare e dichiarare l' illegittimità del blocco della progressione per l' anno 2023, operato a discapito della ricorrente per l' effetto, condannare il a attribuire all' insegnante il collocamento nelle fasce CP_1 Parte_1 stipendiali come esposto in narrativa, e conseguentemente dichiarare che, in costanza di servizio, il ricorrente avrà diritto alla successiva fascia 35 a far data dal 1° gennaio 2027 anziché dal 1° gennaio 2030. Condannare conseguentemente l' Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l' importo di € 25.725,71 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale. Condannare di conseguenza l' Amministrazione convenuta alle spese e compensi del presente giudizio Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive derivanti dall'anzianità maturata ai sensi degli artt.2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, codice civile, nonché, nel merito contestando in fatto ed in diritto la pretesa della ricorrente della quale ha chiesto l'integrale rigetto. Alla udienza del 24.9.25, la causa è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa. Merita in primo luogo precisare come, alla udienza del 24.9.25, pare ricorrente abbia rinunciato alla domanda sul riconoscimento economico del 2013, insistendo per l'accoglimento delle residue conclusioni rassegnate, altresì specificando come, il decreto di ricostruzione carriera non sia stato prodotto perché mai consegnato alla ricorrente dalla territoriale, non avendo più avuto la parte alcuna notizia dell'esito della domanda di CP_2 ricostruzione avanzata (come documentato). Alla luce della rinuncia alla domanda operata da parte ricorrente in sede di discussione, la questione della valutazione dell'anno 2013 – essendo comunque esclusa l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici così come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025- appare superata. Ciò anche poiché, in ogni caso, quanto all'eventuale riconoscimento dei soli effetti giuridici dell'anno 2013, pur dandosi atto di quanto espresso nel capo 2.6 dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, si ritiene non vi sia alcun interesse, ex art. 100 cpc, all'ottenimento di un simile accertamento. Nelle conclusioni di parte ricorrente non figura alcuna richiesta (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) finalizzata al conseguimento di un bene utile della vita che alla parte potrebbe derivare dalla declaratoria in questione (se non, appunto, in termini di solo risarcimento collegato al mancato riconoscimento degli effetti economico stipendiali rivendicati in giudizio). In altre parole, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che
"la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 17877 del 22/08/2007). Residua l'esame della domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera per i due [anni] prestati a tempo determinato. In ricorso viene testualmente dedotto: La docente di scuola primaria è in servizio presso l' Istituto comprensivo Perasso di Milano, Parte_1 come risulta dalla busta paga di novembre 2024, che si produce quale documento n° 1. L' insegnante ha prestato servizio con il prescritto titolo di studio alle dipendenze del Controparte_3
dall' anno scolastico 1992/1993 sino a tutt' oggi, come risulta dal certificato dei servizi preruolo (doc. n° 2)
[...]
e dallo stato matricolare pure allegato (doc. n° 3).
2 La ricorrente ha prestato due anni di servizio preruolo nel 1992/1993 e nel 1993/1994, entrambi riconoscibili ai fini della carriera, sommando i periodi di insegnamento effettivo e quelli di astensione obbligatoria per il parto, avvenuto in data 25/8/1993. Essendo stata assunta a tempo indeterminato a partire dall' a.s. 1994/1995 e essendo stata confermata in ruolo dal 1°/9/1995, l' odierna esponente ha chiesto la ricostruzione della carriera (doc. n° 4), al fine di vedersi valutati i periodi di ruolo prestati per più di 180 giorni all' anno, includendovi il periodo di astensione obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, come risulta dalla dichiarazione di servizi allegata. La pratica di ricostruzione della carriera non è stata mai ultimata dall' Amministrazione dell' Istruzione, in quanto la (l' ufficio del Ministero dell' Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto Controparte_4 eseguire i pagamenti delle differenze retributive) non ha dato corso alla pratica (cfr pagine 1 e 2 del ricorso). Come già anticipato, anche, in sede di udienza di discussione la difesa della ricorrente ha confermato che il decreto di ricostruzione carriera – di cui nella presente sede si lamenta la illegittimità nella misura in cui non terrebbe conto del servizio preruolo prestato dalla ricorrente- non sia in effetti mai stato prodotto dalla resistente che, a fronte della -documentata- istanza della ricorrente- sarebbe semplicemente rimasta inadempiente. A fronte di tale inadempimento parte ricorrente chiede tuttavia il solo accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera con valutazione dei periodi di pre ruolo prestati per più di 180 giorni all'anno, ivi inclusi i periodi di astensione obbligatoria per la gravidanza ed il puerperio, diritto che peraltro appare del tutto pacifico, essendo i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti, nonché quelli per gravidanza e puerperio, certamente da computarsi ai fini della determinazione del periodo necessario per il riconoscimento del servizio di insegnamento. In tema merita richiamare l'articolo 485 del D.Lgs. 297/1994 che prevede il riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole statali, nonché il combinato disposto degli artt. 489 dello stesso decreto e dell'articolo 11 della legge 124/99 che considera valido l'anno scolastico se il servizio ha avuto una durata di almeno 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. L'articolo 489, comma 2, considera inoltre utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento anche i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti, nonché quelli per gravidanza e puerperio. Appare pertanto evidente come, il periodo di astensione obbligatoria e per puerperio debbano essere computati nell'anzianità di servizio. All'accertamento di tale diritto dell'insegnante al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio preruolo prestato presso la scuola statale negli anni scolastici indicati, non può tuttavia seguire alcuna condanna dell'amministrazione scolastica ad effettuare il riconoscimento in questione. Se non altro per non avere parte ricorrente svolto alcuna domanda in tal senso. Devesi anzi rilevare come nemmeno emerga in giudizio, non essendo stato adottato alcun decreto di ricostruzione di carriera, pur a fronte della istanza presentata dalla docente, che la convenuta abbia effettivamente escluso dal computo o non adeguatamente valorizzato i servizi in questione. In memoria di costituzione la resistente si limita per vero a prendere posizione sulla questione nei seguenti termini: Parte ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, da un lato, richiamate le fonti normative che hanno escluso per l'anno 2013 la valenza economica alle progressioni di carriera, afferma che sarebbe stata per la stessa esclusa non solo la valenza economica del 2013, bensì anche la valenza giuridica di tale anno di servizio;
dall'altro,
3 afferma che sarebbero stati commessi errori nell'effettuazione della ricostruzione di carriera della ricorrente, che avrebbero portato ad una perdita di due anni nell'anzianità di servizio della stessa. A tanto si riducono le argomentazioni del convenuto. CP_1
Ne consegue che, anche in applicazione dell'art 115 disp.att. c.p.c., ed avuto riguardo ai principi generali sulla materia, questo giudice ritiene di poter accogliere la domanda di parte ricorrente (limitatamente alla sola richiesta pronuncia di accertamento). Sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite (avuto riguardo alla rinuncia a parte delle domande avanzate dal ricorrente ed alla sopravvenienza di orientamenti giurisprudenziali decisivi sulle questioni oggetto di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera tenuto conto dei due anni di servizio pre ruolo prestati in scuole statali, e di durata di almeno 180 giorni (o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) e con valorizzazione ai fini del computo del periodo richiesto dei documentati periodi di congedo per gravidanza e puerperio;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 24.9.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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