Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2023, proposto da
ID ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 1966/COND2003 del 25.7.2023, comunicato a mezzo raccomandata a.r. ritirata in data 28.8.2023, con cui il Dirigente del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio ha respinto l'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (art. 32 d.l. 30.9.2003, conv. in l. 24.11.2003 n. 326) n. 261-1 al prot. gen. n. 7496 del 30.1.2004;
b) nonché di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare, ove occorra: - della relazione istruttoria del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio di numero e data ignoti (non essendo indicati nel provvedimento); nonché ogni ulteriore ed eventuale atto/provvedimento allo stato non altrimenti noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LV GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1966/COND2003 del 25.7.2023, con cui il Comune di Brindisi ha respinto l’istanza di condono presentata in data 30.1.2024 ai fini della sanatoria delle “ opere abusive consistenti in: ampliamento alla civile abitazione a piano primo per mq. 6,50 di s.u., un piano ammezzato per mq. 3,60 di s.u., realizzate in territorio di questo comune alla via G. Mameli, 23, Fg. 190- Pll.a 2100 -Sub 2 ”;
- in predetto provvedimento di diniego è supportato dalla seguente motivazione: “ Considerato che a tal fine non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 32 del D.L. 30.09.2003 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n°326; Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del richiedente e del tecnico rilevatore, allegate alla suddetta istanza; Vista la relazione istruttoria di questo Settore; Considerato: - che con sentenza n. 1182 del 03/02/2023 i1 Consiglio di Stato ha ribadito che è esclusa la sanatoria di nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico, formulata ai sensi della Legge n. 326/03 art. 32 comma 26; - in esecuzione della sentenza del T.A.R. di Lecce n. 343 del 14/03/2023; Tutto ciò premesso; Visto l'articolo 32 del D.L. n. 269/03 convertito in Legge n°326/03 e successive modificazioni ed integrazioni … respinge l’istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ”;
Rilevato che il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- in data “19.11.2008 (atto prot. 1483/Cond2003) il dirigente del settore comunale competente ha comunicato al ricorrente che la pratica era stata definitivamente istruita con la relazione 27.3.2006 e che non vi erano elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria”, sicché “si è consumato il potere di valutare la richiamata compatibilità urbanistico edilizia e se si è formato il titolo sostanziale edilizio di condono”;
- il “combinato disposto delle regole della legge 241/90, con la facoltà concessa all’interessato di richiedere ex post il condono delle opere, individua in capo all’Amministrazione Comunale l’obbligo di avviare il procedimento in contraddittorio, quando l’ente prima abbia favorevolmente istruito la pratica e accolto la domanda e successivamente, invece, intenda rivedere la valutazione già espressa con la consumazione del potere”;
- “il Comune ha illegittimamente respinto la domanda di condono, senza avere prima proceduto all’autoannullamento del titolo formatosi a seguito del provvedimento n. 1483/COND2003 80842 del 19.11.2008”;
- “l’amministrazione si è limitata a comunicare che il diniego della domanda è fondato su un principio espresso da una sentenza del Consiglio di Stato, senza offrire un reale chiarimento circa i motivi che hanno condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento”;
- “l’amministrazione ha esaurito il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater) legge n. 164 del 2014, e poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015”;
- “assoluta carenza della motivazione”;
Considerato che, nel caso di specie, non può ritenersi consumato il potere del Comune di provvedere sulla istanza del ricorrente, stante la natura endo-procedimentale dell’atto del 9.11.2008 (recante la “ determinazione definitiva degli atti oneri oblativi e concessori ”), il quale, pur contenendo l’espresso riferimento alla relazione tecnica del 27.3.2006 che ha rilevato “ l’inesistenza di elementi ostativi al rilascio del titolo ”, non vale a concludere il procedimento;
Considerato, altresì, che dalle premesse motivazionali del provvedimento impugnato non si evince l’iter logico che ha condotto il Comune al diniego della istanza, dal momento che:
- è menzionata genericamente una “relazione istruttoria”, senza alcun riferimento che consenta la relativa individuazione;
- non è contenuta alcuna indicazione in merito al vincolo paesaggistico che osterebbe al rilascio del titolo;
- non si spiegano le ragioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto di mutare avviso rispetto alle valutazioni contenute nel menzionato atto del 9.11.2008 e nella relazione tecnica del 27.3.2006;
- il principio di diritto enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato è privo di immediata e concreta rilevanza in mancanza di puntuali riferimenti ai contenuti dell’istanza presentata dal ricorrente;
- parimenti non significativo è il richiamo alla sentenza n. 343/2023, con cui questo Tar si è limitato a sancire l’obbligo del Comune di concludere il procedimento avviato ad istanza di parte;
Ritenuto, per le anzi dette ragioni, che il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della carenza della motivazione del diniego di condono, ciò da cui deriva l’annullamento del provvedimento impugnato, con l’obbligo del Comune di Brindisi di rideterminarsi sulla domanda di condono sulla base di assunti motivazionali dettagliati e circostanziati, anche in ragione di puntuali riferimenti ai presupposti atti istruttori;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV GI, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LV GI |
IL SEGRETARIO