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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11428/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11428/2015 promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cavallo Parte_1
-ATTRICE-
contro
“ ” (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tamburrino
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLADECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.7.2015 conveniva in Parte_1
giudizio l' (ora ) al fine di ottenerne la Controparte_3 Controparte_1
condanna al pagamento del complessivo importo di €. 8.513,23, oltre interessi e danno da svalutazione,
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'evento verificatosi in sulla via CP_3
Giulio Petroni, il 28.6.2010, alle ore 17:00 circa, allorché, nell'attraversare la carreggiata, giunta all'altezza dei civici 41/N e 41/L, “cadeva rovinosamente per terra a causa di un dislivello del manto
1 stradale, e precisamente in corrispondenza di un chiusino della fognatura sottoposto rispetto al manto
stradale e privo di segnalazione”. Talché, invocava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Con comparsa depositata il 21.12.2025, si costituiva in giudizio l' Controparte_4
(già la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] Controparte_5
passiva sia perché il tratto stradale dove si sarebbe verificato l'evento è di competenza del Comune di
Bari, sia perché il tombino posto a chiusura del pozzetto stradale di ispezione della condotta fognaria, il cui avvallamento avrebbe provocato la caduta dell'attrice, è di proprietà dell' con CP_6
conseguente onere di manutenzione a carico dei suddetti Enti.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa in ragione dell'esclusiva responsabilità della danneggiata per violazione dell'art. 190 comma 2 del C.d.S. e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti normativi di cui agli art. 2051 c.c.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova per testi e C.T.U. medico-legale.
All'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 - La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
2.1 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalla convenuta (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può
essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III, ord. 25.1.2010,
n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
2.2 - Giova innanzitutto rammentare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode.
2 L'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul tema ritiene, cioè, che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Soltanto dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale,
escludendo la sua responsabilità (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 18.5.2017, n. 12483; nonché Cass., Sez.
III, 24.9.2015, n. 18865).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazione per i beni demaniali.
Pertanto, qualora sia convenuta in giudizio, l'amministrazione avrà l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
In proposito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito può
consistere anche nel fatto della vittima (c.d. “fortuito incidentale”) e che la condotta della vittima può
rappresentare tanto una concausa del danno quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (cfr. Cass., Sez. III, Sez. 3, 22.6.2016, n. 12895).
Infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (in tal senso, Cass., Sez. III,
17.10.2013, n. 23584).
Peraltro, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in punto di obbligo di custodia, con le recenti ordinanze, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483 dell'1.2.2018, ha stabilito che in
3 tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (di recente, le ordinanze citate sono richiamate da Cass., 3.4.2019, n. 9315).
Nelle menzionate pronunce è stato altresì chiarito che l'espressione “fatto colposo” che di cui all'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il
danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa
in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato
dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro
e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo
sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
4 fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”
(Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 9.5.2024).
2.3 - I principi poc'anzi illustrati ben si attagliano alla fattispecie per cui è causa.
Nell'atto di citazione, parte attrice ha dedotto di essere caduta a terra “a causa di un dislivello del
manto stradale” in corrispondenza del “chiusino della fognatura sottoposto rispetto all'asfalto”.
Null'altro è stato aggiunto a sostegno delle pretese avanzate.
Infatti, l'attrice non ha neanche allegato la presenza di un'insidia a causa della quale sarebbe caduta, ossia che il “dislivello” fosse non prevedibile e non evitabile.
Non è stato, infatti, addotto che vi fosse, ad esempio, una disconnessione del manto stradale o che il tombino non fosse regolarmente chiuso o il coperchio dello stesso regolarmente posizionato.
Né tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi in corso di causa o si desume dalle fotografie in atti, dal cui esame, invero, si evince che sia il tombino sia il “dislivello” rispetto al manto stradale erano perfettamente visibili.
Pertanto, non si comprende la ragione per cui il tombino in questione avrebbe dovuto essere segnalato, atteso che non è stata neanche denunciata la presenza di alcuna criticità.
In ogni caso, la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice è del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio, atteso che le fotografie in parola non risultano essere state scattate nell'immediatezza della verificazione del sinistro e quindi non ritraggono i luoghi nel momento in cui si sono verificati i fatti di causa
Va, poi, decisivamente rilevato che il sinistro si è verificato in orario diurno, esattamente alle ore
17:00 di una giornata di inizio estate (28 giugno), e in condizioni di ottima visibilità.
5 Quest'ultima circostanza è stata ammessa dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale
(espletato all'udienza del 28.11.2016: “confermo che vi era luce naturale essendosi verificato l'evento
alle ore 17:00 del 28.06.2010”), così escludendo in maniera chiara e inequivoca l'esistenza di condizioni ostative alla corretta percezione dello stato dei luoghi.
Ancora, a ulteriore riprova delle (non colmate) lacune in punto di allegazione e prova v'è che se,
in citazione, l'attrice -come visto- ha allegato di essere caduta “a causa di un dislivello del manto
stradale” “in corrispondenza di un chiusino della fognatura”, in sede di interrogatorio formale,
ha affermato di essere inciampata “non a causa del dislivello del tombino ma perché il manto Parte_1
stradale che precedeva il tombino era più alto rispetto al resto della sede stradale”.
Conseguentemente, non è stata neanche chiarita la causa effettiva e reale della caduta dell'attrice.
Né è emerso che la visuale dell'attrice fosse in qualche modo inibita, preclusa o limitata
(d'altronde, i testi escussi hanno dichiarato che l'attrice “camminava davanti” a loro).
Infine, va sottolineato che ha attraversato la strada ed è rovinata a terra in un punto in Parte_1
cui non risulta fosse né consentito né, men che meno, imposto -in assenza di alternative-
l'attraversamento dei pedoni.
L'originaria attrice, in sostanza, non si trovava sulle strisce pedonali ed ha attraversato la strada proprio al centro della carreggiata (ove era situato il tombino) in un tratto che non era deputato al transito dei pedoni.
In definitiva, alla luce delle emergenze istruttorie e delle illustrate considerazioni, deve ritenersi che, se l'odierna attrice avesse camminato con le necessarie e dovute accortezza, prudenza e diligenza avrebbe potuto salvaguardare la propria incolumità.
La condotta imprudente della danneggiata ha, pertanto, interrotto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno.
6 Sussiste, quindi, il caso fortuito, integrato totalmente dalla condotta imprudente o distratta dell'attrice e che recide il nesso eziologico tra danno e responsabilità del custode, giacché all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo eventualmente ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Donde l'integrale reiezione della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
3 - Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n.
147/2022), in base al valore della domanda (interamente rigettata), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con citazione del 20.07.2015 da Parte_1
nei confronti l' (già , così provvede:
[...] Controparte_7 Controparte_5
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per Controparte_5
compenso professionale;
3) pone le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Bari il 25 marzo 2025
7 Il Giudice
Gianluca Tarantino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Gianluca Tarantino, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11428/2015 promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cavallo Parte_1
-ATTRICE-
contro
“ ” (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tamburrino
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.3.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLADECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.7.2015 conveniva in Parte_1
giudizio l' (ora ) al fine di ottenerne la Controparte_3 Controparte_1
condanna al pagamento del complessivo importo di €. 8.513,23, oltre interessi e danno da svalutazione,
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'evento verificatosi in sulla via CP_3
Giulio Petroni, il 28.6.2010, alle ore 17:00 circa, allorché, nell'attraversare la carreggiata, giunta all'altezza dei civici 41/N e 41/L, “cadeva rovinosamente per terra a causa di un dislivello del manto
1 stradale, e precisamente in corrispondenza di un chiusino della fognatura sottoposto rispetto al manto
stradale e privo di segnalazione”. Talché, invocava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Con comparsa depositata il 21.12.2025, si costituiva in giudizio l' Controparte_4
(già la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione
[...] Controparte_5
passiva sia perché il tratto stradale dove si sarebbe verificato l'evento è di competenza del Comune di
Bari, sia perché il tombino posto a chiusura del pozzetto stradale di ispezione della condotta fognaria, il cui avvallamento avrebbe provocato la caduta dell'attrice, è di proprietà dell' con CP_6
conseguente onere di manutenzione a carico dei suddetti Enti.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa in ragione dell'esclusiva responsabilità della danneggiata per violazione dell'art. 190 comma 2 del C.d.S. e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti normativi di cui agli art. 2051 c.c.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova per testi e C.T.U. medico-legale.
All'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2 - La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
2.1 - Deflettendo per intuibili ragioni di economia processuale dal rigoroso rispetto dell'ordo
quaestionum, le eccezioni formulate dalla convenuta (comunque non dirimenti e come tali prive del carattere di decisività) possono ritenersi assorbite dalla statuizione di infondatezza nel merito della domanda. Tanto sulla scorta del principio della cd. “ragione più liquida”, in virtù del quale la causa può
essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass., sez. III, 16.5.2006, n. 11356; Cass., sez. III, ord. 25.1.2010,
n. 1283, pag. 3 della motivazione;
Cass., S.U., 8.5.2014, n. 9936; Cass., sez. VI-L., 28.5.2014, n. 12002).
2.2 - Giova innanzitutto rammentare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode.
2 L'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul tema ritiene, cioè, che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Soltanto dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale,
escludendo la sua responsabilità (cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 18.5.2017, n. 12483; nonché Cass., Sez.
III, 24.9.2015, n. 18865).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazione per i beni demaniali.
Pertanto, qualora sia convenuta in giudizio, l'amministrazione avrà l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
In proposito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito può
consistere anche nel fatto della vittima (c.d. “fortuito incidentale”) e che la condotta della vittima può
rappresentare tanto una concausa del danno quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (cfr. Cass., Sez. III, Sez. 3, 22.6.2016, n. 12895).
Infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (in tal senso, Cass., Sez. III,
17.10.2013, n. 23584).
Peraltro, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in punto di obbligo di custodia, con le recenti ordinanze, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483 dell'1.2.2018, ha stabilito che in
3 tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (di recente, le ordinanze citate sono richiamate da Cass., 3.4.2019, n. 9315).
Nelle menzionate pronunce è stato altresì chiarito che l'espressione “fatto colposo” che di cui all'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta,
stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Inoltre, “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il
danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa
in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato
dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro
e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo
sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei
4 fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”
(Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 9.5.2024).
2.3 - I principi poc'anzi illustrati ben si attagliano alla fattispecie per cui è causa.
Nell'atto di citazione, parte attrice ha dedotto di essere caduta a terra “a causa di un dislivello del
manto stradale” in corrispondenza del “chiusino della fognatura sottoposto rispetto all'asfalto”.
Null'altro è stato aggiunto a sostegno delle pretese avanzate.
Infatti, l'attrice non ha neanche allegato la presenza di un'insidia a causa della quale sarebbe caduta, ossia che il “dislivello” fosse non prevedibile e non evitabile.
Non è stato, infatti, addotto che vi fosse, ad esempio, una disconnessione del manto stradale o che il tombino non fosse regolarmente chiuso o il coperchio dello stesso regolarmente posizionato.
Né tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale e dai testi escussi in corso di causa o si desume dalle fotografie in atti, dal cui esame, invero, si evince che sia il tombino sia il “dislivello” rispetto al manto stradale erano perfettamente visibili.
Pertanto, non si comprende la ragione per cui il tombino in questione avrebbe dovuto essere segnalato, atteso che non è stata neanche denunciata la presenza di alcuna criticità.
In ogni caso, la documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice è del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio, atteso che le fotografie in parola non risultano essere state scattate nell'immediatezza della verificazione del sinistro e quindi non ritraggono i luoghi nel momento in cui si sono verificati i fatti di causa
Va, poi, decisivamente rilevato che il sinistro si è verificato in orario diurno, esattamente alle ore
17:00 di una giornata di inizio estate (28 giugno), e in condizioni di ottima visibilità.
5 Quest'ultima circostanza è stata ammessa dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale
(espletato all'udienza del 28.11.2016: “confermo che vi era luce naturale essendosi verificato l'evento
alle ore 17:00 del 28.06.2010”), così escludendo in maniera chiara e inequivoca l'esistenza di condizioni ostative alla corretta percezione dello stato dei luoghi.
Ancora, a ulteriore riprova delle (non colmate) lacune in punto di allegazione e prova v'è che se,
in citazione, l'attrice -come visto- ha allegato di essere caduta “a causa di un dislivello del manto
stradale” “in corrispondenza di un chiusino della fognatura”, in sede di interrogatorio formale,
ha affermato di essere inciampata “non a causa del dislivello del tombino ma perché il manto Parte_1
stradale che precedeva il tombino era più alto rispetto al resto della sede stradale”.
Conseguentemente, non è stata neanche chiarita la causa effettiva e reale della caduta dell'attrice.
Né è emerso che la visuale dell'attrice fosse in qualche modo inibita, preclusa o limitata
(d'altronde, i testi escussi hanno dichiarato che l'attrice “camminava davanti” a loro).
Infine, va sottolineato che ha attraversato la strada ed è rovinata a terra in un punto in Parte_1
cui non risulta fosse né consentito né, men che meno, imposto -in assenza di alternative-
l'attraversamento dei pedoni.
L'originaria attrice, in sostanza, non si trovava sulle strisce pedonali ed ha attraversato la strada proprio al centro della carreggiata (ove era situato il tombino) in un tratto che non era deputato al transito dei pedoni.
In definitiva, alla luce delle emergenze istruttorie e delle illustrate considerazioni, deve ritenersi che, se l'odierna attrice avesse camminato con le necessarie e dovute accortezza, prudenza e diligenza avrebbe potuto salvaguardare la propria incolumità.
La condotta imprudente della danneggiata ha, pertanto, interrotto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento di danno.
6 Sussiste, quindi, il caso fortuito, integrato totalmente dalla condotta imprudente o distratta dell'attrice e che recide il nesso eziologico tra danno e responsabilità del custode, giacché all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo eventualmente ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Donde l'integrale reiezione della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
3 - Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del Dm n. 55/2014 (per come novellato dal Dm n.
147/2022), in base al valore della domanda (interamente rigettata), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
Le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con citazione del 20.07.2015 da Parte_1
nei confronti l' (già , così provvede:
[...] Controparte_7 Controparte_5
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.538,50, oltre oneri accessori, per Controparte_5
compenso professionale;
3) pone le spese di ctu, per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Bari il 25 marzo 2025
7 Il Giudice
Gianluca Tarantino
8