TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11376/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11376/2022
Oggi 7 marzo 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. TA e l'avv. Strano su delega dell'avv. Starvaggi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. TA precisa le conclusioni come da citazione, discute oralmente la causa rilevando che, nonostante quanto rilevato dal c.t.u. in punto di danno patrimoniale, è stata prodotta agli atti del processo documentazione che comprova anche tale pregiudizio.
L'avv. Strano precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
discute oralmente la causa chiedendo concedersi termine per note conclusive e rileva, in ogni caso, che la c.t.u. ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni ed il preteso danno;
si riporta al contenuto delle osservazioni alla c.t.u. e chiede che il c.t.u. sia richiamato per fornire più ampia risposta alle stesse o che le operazioni peritali siano rinnovate con altro consulente.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Alessandra Schilirò sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
11376/2022 promossa da:
( Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE ROTA, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
SETTIMO 145, GRAMMICHELE
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PAOLO STARVAGGI ed elettivamente domiciliato in VIA MICHELE AMARI 3/E, SANT'AGATA
MILITELLO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno come proposta da
[...]
nei confronti di per le motivazioni di seguito Parte_1 Controparte_1
esposte.
1.1. L'attore agisce nel presente giudizio al fine di far accertare la responsabilità ex art. 2043
c.c. e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta illecita perpetrata da quest'ultimo, in data pagina 2 di 9 8 novembre 2021, durante l'assemblea dei soci della società consortile , rispetto alla quale CP_2
l'attore riveste la carica di membro del consiglio di amministrazione.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente la domanda Controparte_1
attorea chiedendone il rigetto per carenza di prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e la condotta asseritamente commessa dal convenuto, per come descritta nelle difese avversarie.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria processuale, risulta pienamente soddisfatto dall'attore l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c.: a tal riguardo, infatti, risulta acclarato il fatto illecito per come descritto in citazione, nonché (come si dirà nel prosieguo) che lo stesso (e l'annesso danno patito dal TA) sono eziologicamente riconducibili alla condotta del , CP_1
caratterizzata da dolo e, come tale, fonte di danno ingiusto.
All'udienza dell'8 marzo 2024 il testimone (non parente delle Testimone_1 parti e disinteressato all'esito del giudizio) - il quale assistette personalmente ai fatti per cui è causa, nella qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa parte del
, ha dichiarato quanto segue: “[…] ho sentito delle urla provenire dai locali della Controparte_3
riunione e dopo pochi secondi sono entrato per vedere cosa stava succedendo;
entrato nell'aula riunioni ho visto il sig. TA con il maglione girato sopra la testa e il sig. che nel CP_1
frattempo lo teneva fermo e lo colpiva ripetutamente […] sono intervenuto per allontanare il sig.
verso la porta e lontano dall'attore […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024). Tale CP_1
dichiarazione è stata ulteriormente confermata dallo stesso teste alla successiva udienza del 15 marzo
2024: “[…] confermo quanto da me già detto in sede di deposizione testimoniale e cioè che quando entrai vidi il sig. TA con il maglione sopra la testa e il convenuto che lo teneva fermo colpendolo con le mani sulle spalle […]” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024).
Il teste, inoltre, ha confermato che l'odierno convenuto afferrò una cucitrice da un tavolo presente sui luoghi e tentò di scagliarla contro l'attore, determinando lo stesso testimone ad intervenire nuovamente così da bloccare l'aggressore, togliergli la cucitrice dalle mani ed allontanarlo dalla sala assembleare;
il , tuttavia, dopo essere rientrato in assemblea, afferrò nuovamente la CP_1 cucitrice: “[…] ho visto una cucitrice lanciata da posizione di tergo alle mie spalle e verso il sig. TA, il quale era posizionato davanti a me;
la cucitrice è caduta a terra e non ha colpito il sig. TA […]
Dopo aver visto il lancio della cucitrice ricordo il convenuto dirigersi verso l'attore spingendolo […]”
(cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Il testimone ha riferito che, a quel punto, il venne immobilizzato grazie CP_1 all'intervento di alcuni dei presenti, i quali accompagnarono poi il convenuto fuori dall'edificio; in pagina 3 di 9 particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: “[…] fui io ad allontanarlo insieme ad altre due ragazze che erano presenti, vale a dire e , rispettivamente presidente Persona_1 Persona_2
e socia di GPS, altra società membro del di cui sopra;
vi erano poi il presidente del CP_3
, seduto al tavolo, e presidente o socio di altra Parte_2 Persona_3 società consorziata;
preciso che in un secondo momento è entrata nell'aula anche , Testimone_2 moglie dell'attore; ribadisco che la lite a cui ho assistito coinvolse unicamente le odierne parti in causa” […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Inoltre, il testimone (non parente delle parti e disinteressato all'esito del Persona_3 giudizio), anch'egli presente ai lavori assembleari del consorzio in data 8 novembre 2021, nella CP_2
qualità di delegato di un ente consorziato, ha riferito quanto segue: “[…] alla fine della riunione o comunque verso la fine della riunione, ho visto il sig. alzarsi dal tavolo e scagliarsi
contro
CP_1
il sig. TA, spingendolo […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024); peraltro, il teste ha precisato che “[…] prima della lite che ho descritto vi fu una discussione concitata tra l'attore, la e la Per_1
; a un certo punto nel mezzo di questa discussione intervenne il convenuto dando inizio Per_2 all'aggressione che ho già descritto […]” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024).
Il testimone, poi, ha anche confermato la circostanza che Testimone_1
intervenne per liberare il TA, allontanando il convenuto, e che quest'ultimo, immediatamente dopo, lanciò “[…] una cucitrice da tavolo […]; ricordo di un solo lancio di cucitrice che il sig. TA è riuscito ad evitare […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024). In particolare, il teste ha dichiarato anche che “[…] la colluttazione che ho riferito è proseguita per un paio di minuti […]”, prima che il venisse immobilizzato grazie al proprio intervento unitamente ad alcuni dei CP_1
presenti, i quali accompagnarono parte convenuta al di fuori dall'edificio (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Ora, le deposizioni dei testimoni e – escussi sia Testimone_1 Persona_3
a prova diretta che contraria - sono da ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa;
(b) collimanti con la documentazione in atti prodotta, atteso che la dinamica descritta corrobora pienamente le lesioni riportate dall'attore (si veda, sul punto, il verbale di pronto soccorso allegato alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Devono invece ritenersi inattendibili le testimoni di parte convenuta ( e Persona_1
, anche loro sentite sia a prova diretta che contraria. Persona_2
pagina 4 di 9 In via generale, in tema di valutazione della prova, spetta al giudice, quando vi è un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni (come nel caso in esame), confrontare le deposizioni raccolte ed apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass. 15270/2024) - il tutto, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), se ritenuto di particolare rilevanza, può già di per sé essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 21239/2019).
In particolare, nel caso in esame depongono a favore dell'inattendibilità delle testimoni
[...]
e sia elementi di carattere oggettivo, sia elementi di carattere soggettivo: da Per_1 Persona_2
un lato, infatti, le stesse hanno fornito una descrizione dei fatti diametralmente opposta a quella provata dall'attore e che raffigurerebbe, in realtà, il come unico danneggiato – senza, tuttavia, che CP_1
tale tesi sia suffragata da documentazione medica attestante le effettive lesioni che il convenuto sostiene di aver subito;
dall'altro, la credibilità delle dichiarazioni rese dalle suddette testimoni risulta seriamente minata dalla circostanza che esse rivestono la qualità di persone offese nel procedimento penale promosso nei confronti dell'odierno attore per il reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. – in particolare, è acclarato che nei confronti del TA è stato emesso dalla locale Procura della Repubblica un decreto di citazione in giudizio per il reato di violenza privata perché quest'ultimo, in data 8 novembre 2021, “[…] nella qualità di vice Presidente del consorzio con violenza CP_4
consistita nello spingere e strattonare ripetutamente e , nelle Persona_1 Persona_2 rispettive qualità di Presidente e socio della Global Professional School, in occasione dell'assemblea dei soci finalizzata a deliberare sull'accordo di gestione dei fondi accreditati all'Ente per l'attività formativa, costringeva le suindicate persone offese ad abbandonare i locali ove la riunione era in corso […]” (si veda, in merito la relativa documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce degli elementi finora esposti, pertanto, non può che dichiararsi l'inattendibilità delle testimoni di parte convenuta.
Deve quindi ritenersi provato che in data 8 novembre 2021 insorse un alterco tra il TA ed il
- presumibilmente per ragioni attinenti alla gestione degli affari del -, CP_1 Controparte_3
sostanziatosi in un diverbio verbale poi degenerato in una vera e propria colluttazione fisica durante la quale il colpì ripetutamente l'attore; ulteriore argomento di prova che il Tribunale ritiene di CP_1
valutare ex art. 116, co. II c.p.c. a sfavore delle tesi infondatamente sostenute dal convenuto è, peraltro,
pagina 5 di 9 la sua ingiustificata assenza alla procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza del
10 giugno 2023 (si veda, in merito, il relativo verbale depositato da parte attrice in data 17 novembre
2023).
È altresì dimostrata la derivazione causale delle lesioni dal comportamento doloso del convenuto.
Sul punto, il perito incaricato dal Tribunale, all'esito dell'esame della documentazione in atti prodotta e della persona del danneggiato, ha rilevato che, a seguito della descritta colluttazione, l'attore riportò la frattura della falange P2 del V dito della mano sinistra trattata chirurgicamente con osteosintesi con fili di K e Suzuki – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica dell'evento dannoso. Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato, in particolare, che “[…] tale complesso patorganico è compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (per quello che riferisce
l'esaminando e valutate le deposizioni testimoniali delle udienze dell'8 e 15.3.24) secondo il criterio cronologico, topografico, modale, di idoneità qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e di esclusione di altre cause […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio – cioè, nel caso di specie, la data di consumazione del fatto illecito) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli pagina 6 di 9 stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a Parte_1 cagione della condotta illecita del , il perito d'ufficio - con considerazioni analiticamente CP_1 motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla base della documentazione clinica presente in atti e dell'anamnesi sulla persona del danneggiato - ha rilevato che l'attore è affetto da “[…] esiti algo- disfunzionali di frattura base P2 V dito mano sn osteosintetizzata con fili fi K e Suzuki […]” – il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari all'1% (cfr. pagg.
6-7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano in uso presso questo Tribunale, deve quantificarsi:
• il danno biologico permanente in € 1.332,00;
• l'invalidità temporanea al 75% per giorni trenta in € 2.587,50; pagina 7 di 9 il tutto per complessivi € 3.919,50. L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (22 novembre 2024) alla data del fatto illecito (8 novembre
2021), per conseguenti € 3.450,26.
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale lamentato dall'attore e costituito dalle spese sostenute per la riparazione degli occhiali da vista, l'istruttoria processuale non ha consentito di acclarare la circostanza allegata (ma non provata) dall'attore che le lenti da vista si sarebbero rotte durante la colluttazione con il – a ciò, peraltro, deve aggiungersi che la fattura depositata in CP_1
atti da parte attrice è non di poco successiva al fatto illecito (si veda, sul punto, la fattura n. 27/22/Z del
15 gennaio 2022 allegata alla citazione).
Deve invece ritenersi provato il danno patrimoniale patito dall'attore e consistente nelle spese sostenute per recarsi e soggiornare in Milano, essendo stato dimostrato che tale viaggio fu motivato dalla necessità per l'attore di sottoporsi a terapie mediche a fronte delle lesioni subite a seguito del fatto illecito per cui è causa: in particolare, la documentazione in atti depositata dal TA evidenzia che questi, in data 16 novembre 2021, si sottopose, presso il Centro specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini, ad un intervento di riduzione e stabilizzazione con fili di K e Suzuki frame (si veda, in merito, la documentazione medica allegata alla citazione). Tale pregiudizio può essere stimato nell'ulteriore somma di € 468,34 così costituita:
• € 369,36 per spese di locazione immobile ad uso turistico dal 13 novembre 2021 al 17 novembre 2021;
• € 71,98 per spese di viaggio da Milano a Catania, da individuarsi avuto riguardo alla sola persona del danneggiato – atteso che non è emersa all'esito dell'istruttoria processuale la presenza e/o la necessità di un accompagnatore durante il viaggio (si veda la relativa documentazione allegata alla citazione).
Sull'ammontare così complessivamente determinato in € 3.891,60 (= € 3.450,26 + € 441,34) devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del fatto illecito (8 novembre 2021) a quella di pubblicazione della presente decisione per complessivi €
4.843,72.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_1
del danno che si liquida in € 4.843,72, oltre interessi legali
[...]
maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 289,30 per anticipazioni
[...]
ed € 2.836,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11376/2022
Oggi 7 marzo 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. TA e l'avv. Strano su delega dell'avv. Starvaggi.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. TA precisa le conclusioni come da citazione, discute oralmente la causa rilevando che, nonostante quanto rilevato dal c.t.u. in punto di danno patrimoniale, è stata prodotta agli atti del processo documentazione che comprova anche tale pregiudizio.
L'avv. Strano precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
discute oralmente la causa chiedendo concedersi termine per note conclusive e rileva, in ogni caso, che la c.t.u. ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra le lamentate lesioni ed il preteso danno;
si riporta al contenuto delle osservazioni alla c.t.u. e chiede che il c.t.u. sia richiamato per fornire più ampia risposta alle stesse o che le operazioni peritali siano rinnovate con altro consulente.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Alessandra Schilirò sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
11376/2022 promossa da:
( Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE ROTA, elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
SETTIMO 145, GRAMMICHELE
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PAOLO STARVAGGI ed elettivamente domiciliato in VIA MICHELE AMARI 3/E, SANT'AGATA
MILITELLO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno come proposta da
[...]
nei confronti di per le motivazioni di seguito Parte_1 Controparte_1
esposte.
1.1. L'attore agisce nel presente giudizio al fine di far accertare la responsabilità ex art. 2043
c.c. e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta illecita perpetrata da quest'ultimo, in data pagina 2 di 9 8 novembre 2021, durante l'assemblea dei soci della società consortile , rispetto alla quale CP_2
l'attore riveste la carica di membro del consiglio di amministrazione.
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente la domanda Controparte_1
attorea chiedendone il rigetto per carenza di prova del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e la condotta asseritamente commessa dal convenuto, per come descritta nelle difese avversarie.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria processuale, risulta pienamente soddisfatto dall'attore l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c.: a tal riguardo, infatti, risulta acclarato il fatto illecito per come descritto in citazione, nonché (come si dirà nel prosieguo) che lo stesso (e l'annesso danno patito dal TA) sono eziologicamente riconducibili alla condotta del , CP_1
caratterizzata da dolo e, come tale, fonte di danno ingiusto.
All'udienza dell'8 marzo 2024 il testimone (non parente delle Testimone_1 parti e disinteressato all'esito del giudizio) - il quale assistette personalmente ai fatti per cui è causa, nella qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa parte del
, ha dichiarato quanto segue: “[…] ho sentito delle urla provenire dai locali della Controparte_3
riunione e dopo pochi secondi sono entrato per vedere cosa stava succedendo;
entrato nell'aula riunioni ho visto il sig. TA con il maglione girato sopra la testa e il sig. che nel CP_1
frattempo lo teneva fermo e lo colpiva ripetutamente […] sono intervenuto per allontanare il sig.
verso la porta e lontano dall'attore […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024). Tale CP_1
dichiarazione è stata ulteriormente confermata dallo stesso teste alla successiva udienza del 15 marzo
2024: “[…] confermo quanto da me già detto in sede di deposizione testimoniale e cioè che quando entrai vidi il sig. TA con il maglione sopra la testa e il convenuto che lo teneva fermo colpendolo con le mani sulle spalle […]” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024).
Il teste, inoltre, ha confermato che l'odierno convenuto afferrò una cucitrice da un tavolo presente sui luoghi e tentò di scagliarla contro l'attore, determinando lo stesso testimone ad intervenire nuovamente così da bloccare l'aggressore, togliergli la cucitrice dalle mani ed allontanarlo dalla sala assembleare;
il , tuttavia, dopo essere rientrato in assemblea, afferrò nuovamente la CP_1 cucitrice: “[…] ho visto una cucitrice lanciata da posizione di tergo alle mie spalle e verso il sig. TA, il quale era posizionato davanti a me;
la cucitrice è caduta a terra e non ha colpito il sig. TA […]
Dopo aver visto il lancio della cucitrice ricordo il convenuto dirigersi verso l'attore spingendolo […]”
(cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Il testimone ha riferito che, a quel punto, il venne immobilizzato grazie CP_1 all'intervento di alcuni dei presenti, i quali accompagnarono poi il convenuto fuori dall'edificio; in pagina 3 di 9 particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: “[…] fui io ad allontanarlo insieme ad altre due ragazze che erano presenti, vale a dire e , rispettivamente presidente Persona_1 Persona_2
e socia di GPS, altra società membro del di cui sopra;
vi erano poi il presidente del CP_3
, seduto al tavolo, e presidente o socio di altra Parte_2 Persona_3 società consorziata;
preciso che in un secondo momento è entrata nell'aula anche , Testimone_2 moglie dell'attore; ribadisco che la lite a cui ho assistito coinvolse unicamente le odierne parti in causa” […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Inoltre, il testimone (non parente delle parti e disinteressato all'esito del Persona_3 giudizio), anch'egli presente ai lavori assembleari del consorzio in data 8 novembre 2021, nella CP_2
qualità di delegato di un ente consorziato, ha riferito quanto segue: “[…] alla fine della riunione o comunque verso la fine della riunione, ho visto il sig. alzarsi dal tavolo e scagliarsi
contro
CP_1
il sig. TA, spingendolo […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024); peraltro, il teste ha precisato che “[…] prima della lite che ho descritto vi fu una discussione concitata tra l'attore, la e la Per_1
; a un certo punto nel mezzo di questa discussione intervenne il convenuto dando inizio Per_2 all'aggressione che ho già descritto […]” (cfr. verbale di udienza del 15 marzo 2024).
Il testimone, poi, ha anche confermato la circostanza che Testimone_1
intervenne per liberare il TA, allontanando il convenuto, e che quest'ultimo, immediatamente dopo, lanciò “[…] una cucitrice da tavolo […]; ricordo di un solo lancio di cucitrice che il sig. TA è riuscito ad evitare […]” (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024). In particolare, il teste ha dichiarato anche che “[…] la colluttazione che ho riferito è proseguita per un paio di minuti […]”, prima che il venisse immobilizzato grazie al proprio intervento unitamente ad alcuni dei CP_1
presenti, i quali accompagnarono parte convenuta al di fuori dall'edificio (cfr. verbale di udienza dell'8 marzo 2024).
Ora, le deposizioni dei testimoni e – escussi sia Testimone_1 Persona_3
a prova diretta che contraria - sono da ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui è causa;
(b) collimanti con la documentazione in atti prodotta, atteso che la dinamica descritta corrobora pienamente le lesioni riportate dall'attore (si veda, sul punto, il verbale di pronto soccorso allegato alla citazione); (c) concordanti tra loro e convergenti, infine, con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine a natura ed eziologia delle lesioni patite dall'attore, come si dirà nel prosieguo della sentenza.
Devono invece ritenersi inattendibili le testimoni di parte convenuta ( e Persona_1
, anche loro sentite sia a prova diretta che contraria. Persona_2
pagina 4 di 9 In via generale, in tema di valutazione della prova, spetta al giudice, quando vi è un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni (come nel caso in esame), confrontare le deposizioni raccolte ed apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti (Cass. 15270/2024) - il tutto, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), se ritenuto di particolare rilevanza, può già di per sé essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 21239/2019).
In particolare, nel caso in esame depongono a favore dell'inattendibilità delle testimoni
[...]
e sia elementi di carattere oggettivo, sia elementi di carattere soggettivo: da Per_1 Persona_2
un lato, infatti, le stesse hanno fornito una descrizione dei fatti diametralmente opposta a quella provata dall'attore e che raffigurerebbe, in realtà, il come unico danneggiato – senza, tuttavia, che CP_1
tale tesi sia suffragata da documentazione medica attestante le effettive lesioni che il convenuto sostiene di aver subito;
dall'altro, la credibilità delle dichiarazioni rese dalle suddette testimoni risulta seriamente minata dalla circostanza che esse rivestono la qualità di persone offese nel procedimento penale promosso nei confronti dell'odierno attore per il reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. – in particolare, è acclarato che nei confronti del TA è stato emesso dalla locale Procura della Repubblica un decreto di citazione in giudizio per il reato di violenza privata perché quest'ultimo, in data 8 novembre 2021, “[…] nella qualità di vice Presidente del consorzio con violenza CP_4
consistita nello spingere e strattonare ripetutamente e , nelle Persona_1 Persona_2 rispettive qualità di Presidente e socio della Global Professional School, in occasione dell'assemblea dei soci finalizzata a deliberare sull'accordo di gestione dei fondi accreditati all'Ente per l'attività formativa, costringeva le suindicate persone offese ad abbandonare i locali ove la riunione era in corso […]” (si veda, in merito la relativa documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla luce degli elementi finora esposti, pertanto, non può che dichiararsi l'inattendibilità delle testimoni di parte convenuta.
Deve quindi ritenersi provato che in data 8 novembre 2021 insorse un alterco tra il TA ed il
- presumibilmente per ragioni attinenti alla gestione degli affari del -, CP_1 Controparte_3
sostanziatosi in un diverbio verbale poi degenerato in una vera e propria colluttazione fisica durante la quale il colpì ripetutamente l'attore; ulteriore argomento di prova che il Tribunale ritiene di CP_1
valutare ex art. 116, co. II c.p.c. a sfavore delle tesi infondatamente sostenute dal convenuto è, peraltro,
pagina 5 di 9 la sua ingiustificata assenza alla procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza del
10 giugno 2023 (si veda, in merito, il relativo verbale depositato da parte attrice in data 17 novembre
2023).
È altresì dimostrata la derivazione causale delle lesioni dal comportamento doloso del convenuto.
Sul punto, il perito incaricato dal Tribunale, all'esito dell'esame della documentazione in atti prodotta e della persona del danneggiato, ha rilevato che, a seguito della descritta colluttazione, l'attore riportò la frattura della falange P2 del V dito della mano sinistra trattata chirurgicamente con osteosintesi con fili di K e Suzuki – lesioni, queste, da considerarsi eziologicamente compatibili con la dinamica dell'evento dannoso. Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato, in particolare, che “[…] tale complesso patorganico è compatibile con la dinamica dell'evento lesivo (per quello che riferisce
l'esaminando e valutate le deposizioni testimoniali delle udienze dell'8 e 15.3.24) secondo il criterio cronologico, topografico, modale, di idoneità qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e di esclusione di altre cause […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
1.2. Si procede ora alla quantificazione del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio – cioè, nel caso di specie, la data di consumazione del fatto illecito) sino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale. Infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento danni costituisce un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, integrando gli pagina 6 di 9 stessi una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (tra le tante, Cass. 11781/2002).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante, del resto, nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema, tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. Il calcolo della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate anno per anno viene fatto non con riferimento all'anno legale (dal 1° gennaio al
31 dicembre), ma con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito e fino alla data della liquidazione.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a Parte_1 cagione della condotta illecita del , il perito d'ufficio - con considerazioni analiticamente CP_1 motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla base della documentazione clinica presente in atti e dell'anamnesi sulla persona del danneggiato - ha rilevato che l'attore è affetto da “[…] esiti algo- disfunzionali di frattura base P2 V dito mano sn osteosintetizzata con fili fi K e Suzuki […]” – il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari all'1% (cfr. pagg.
6-7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano in uso presso questo Tribunale, deve quantificarsi:
• il danno biologico permanente in € 1.332,00;
• l'invalidità temporanea al 75% per giorni trenta in € 2.587,50; pagina 7 di 9 il tutto per complessivi € 3.919,50. L'ammontare così ottenuto deve essere de-valutato dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (22 novembre 2024) alla data del fatto illecito (8 novembre
2021), per conseguenti € 3.450,26.
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale lamentato dall'attore e costituito dalle spese sostenute per la riparazione degli occhiali da vista, l'istruttoria processuale non ha consentito di acclarare la circostanza allegata (ma non provata) dall'attore che le lenti da vista si sarebbero rotte durante la colluttazione con il – a ciò, peraltro, deve aggiungersi che la fattura depositata in CP_1
atti da parte attrice è non di poco successiva al fatto illecito (si veda, sul punto, la fattura n. 27/22/Z del
15 gennaio 2022 allegata alla citazione).
Deve invece ritenersi provato il danno patrimoniale patito dall'attore e consistente nelle spese sostenute per recarsi e soggiornare in Milano, essendo stato dimostrato che tale viaggio fu motivato dalla necessità per l'attore di sottoporsi a terapie mediche a fronte delle lesioni subite a seguito del fatto illecito per cui è causa: in particolare, la documentazione in atti depositata dal TA evidenzia che questi, in data 16 novembre 2021, si sottopose, presso il Centro specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini, ad un intervento di riduzione e stabilizzazione con fili di K e Suzuki frame (si veda, in merito, la documentazione medica allegata alla citazione). Tale pregiudizio può essere stimato nell'ulteriore somma di € 468,34 così costituita:
• € 369,36 per spese di locazione immobile ad uso turistico dal 13 novembre 2021 al 17 novembre 2021;
• € 71,98 per spese di viaggio da Milano a Catania, da individuarsi avuto riguardo alla sola persona del danneggiato – atteso che non è emersa all'esito dell'istruttoria processuale la presenza e/o la necessità di un accompagnatore durante il viaggio (si veda la relativa documentazione allegata alla citazione).
Sull'ammontare così complessivamente determinato in € 3.891,60 (= € 3.450,26 + € 441,34) devono essere calcolati rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati, dalla data del fatto illecito (8 novembre 2021) a quella di pubblicazione della presente decisione per complessivi €
4.843,72.
2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modifiche).
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al risarcimento, in favore di Controparte_1 Parte_1
del danno che si liquida in € 4.843,72, oltre interessi legali
[...]
maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 289,30 per anticipazioni
[...]
ed € 2.836,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 9 di 9