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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8860/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Iuzzolino (C.F. ) e Serena De Sio C.F._2
CE (C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._3
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Miriam Bosurgi (C.F.
e FR LA (C.F. ), domiciliata come in C.F._4 C.F._5
atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di appello iscritto il 4.11.2024 ha impugnato la sentenza n. 13113/2024, Parte_1
emessa dal Giudice di pace di OL Nord il 16.9.2024, con la quale, pur accogliendo la domanda da ella proposta, ha condannato a rimborsare a l'importo Controparte_1 Pt_1 di € 869,70 “oltre interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento all'attualità” (così nel dispositivo della sentenza impugnata).
Nel giudizio di prime cure aveva domandato la restituzione di tutti i costi del credito Pt_1 dovuti da per l'estinzione anticipata del contratto di prestito personale n. CP_1 CP_1
548822, quantificati in complessivi € 869,70, oltre interessi al saggio legale dalla data di estinzione anticipata alla proposizione del domanda e con condanna al pagamento degli interessi sulle somme richieste “al tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 co.4
c.c. cos come modificato dalla l. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio”
(cfr. le conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di primo grado).
Con la sentenza impugnata, il giudice di pace di OL Nord, pur riconoscendo l'importo richiesto dall'attore, ha omesso di statuire in ordine alla domanda relativa all'applicazione del saggio degli interessi ex art. 1284 co.4 c.c., sicché l'odierno appellante, con unico motivo di appello ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente rigettato tale richiesta.
Si è costituita in appello eccependo la tardività della notifica Controparte_1 dell'appello in quanto notificato il 31.10.2024 dopo che già il 18.9.2024 il procuratore di parte attrice aveva trasmesso a mezzo PEC la sentenza al procuratore della convenuta chiedendo il pagamento degli importi oggetto di condanna. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello contestando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1284 co.4 c.c., non trattandosi di un'ipotesi di inadempienza contrattuale.
All'udienza del 20.11.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, si è tenuta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di tardività della notifica dell'appello sollevata da
. Controparte_1
Sostiene l'appellata che, avendo il procuratore di notificato via PEC la sentenza al legale Pt_1 di pur se ai soli fini di sollecitarne l'adempimento spontaneo, tale notifica sarebbe CP_1 idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.; termine che non sarebbe stato rispettato dall'appellante.
L'eccezione è infondata.
Infatti “in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre
2 che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (Cass. 23396/2023, Cass. S.U. 20866/2020). In tale ottica non può considerarsi idonea a far decorrere i termini dell'art. 325 c.p.c. la mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, alleghi il testo della sentenza di primo grado.
La comunicazione a mezzo PEC in questione, effettuata il 18.9.2024, presenta il seguente contenuto: reca come oggetto “invito al pagamento bonario della sentenza n. 1311/2023 GD OL
Nord. ” e ha come allegati, oltre alla sentenza, il conteggio delle somme dovute, la fattura Pt_1 dei compensi professionali dovuti al legale e la procura all'incasso rilasciata a quest'ultimo dalla parte;
anche il testo del messaggio, rivolto al difensore, si limita a sollecitare il pagamento.
È pertanto evidente che si tratta di una missiva con la quale il difensore dell'odierno appellante ha chiesto il bonario pagamento dell'importo riconosciuto nel provvedimento impugnato e al cui fine ne ha trasmesso il testo, senza che vi sia alcun elemento da cui desumere l'intenzione di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione.
Tale comunicazione, pertanto, non è atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione la quale, in assenza di notificazione e applicando l'art. 327 co.1 c.p.c., deve considerarsi tempestiva.
Nel merito l'appello è fondato e può trovare accoglimento.
Va premesso in termini di ammissibilità del motivo d'appello che, se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, come nel caso di specie, deve farsi esclusivo riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. (Cass. 23846/2023, Cass. S.U. 12449/2024). Pertanto la sentenza impugnata non può essere interpretata nel senso di aver implicitamente riconosciuto gli interessi commerciali richiesti con il presente appello.
Ciò posto, l'art. 1284 co.4 c.c. stabilisce che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo: si tratta “evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad
3 inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” (Cass. 61/2023). D'altronde, come rileva anche la giurisprudenza di legittimità citata, la disposizione è stata inserita in una norma rubricata “saggio degli interessi” e che disciplina tale aspetto in linea generale per tutte le obbligazioni, senza limite di applicabilità ad alcune categorie delle stesse.
Di conseguenza non vi sono particolari motivi ostativi all'applicazione della disposizione in esame anche in ipotesi “di obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa”
(cfr. Cass. cit.). Né sembra disporre in senso contrario la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 12449/2024, pur richiamata dall'appellata, la quale si limita soltanto a chiarire che spetta al giudice accertare l'esistenza dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati.
Individuando la disposizione il tasso legale degli interessi applicabili a tutte le obbligazioni pecuniarie, e quindi non solo a quelle di matrice contrattuale, essa può trovare applicazione anche al caso di specie (cfr. in tal senso Tribunale di Benevento 16.5.2024, Corte d'Appello di Torino
8.4.2024, Tribunale di OL 26.4.2023), con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 13113/2024, emessa dal Giudice di pace di OL Nord il 16.9.2024, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo di € 869,70 oltre interessi legali dall'estinzione del Parte_1 finanziamento fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co.4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio fino al soddisfo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, liquidate in € 664,50, di cui € 64,50 per spese ed € 600,00 per compensi, oltre CPA e
IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino e Serena De Sio CE.
4 Aversa, 25/11/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8860/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Iuzzolino (C.F. ) e Serena De Sio C.F._2
CE (C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._3
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Miriam Bosurgi (C.F.
e FR LA (C.F. ), domiciliata come in C.F._4 C.F._5
atti;
-APPELLATA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 20.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di appello iscritto il 4.11.2024 ha impugnato la sentenza n. 13113/2024, Parte_1
emessa dal Giudice di pace di OL Nord il 16.9.2024, con la quale, pur accogliendo la domanda da ella proposta, ha condannato a rimborsare a l'importo Controparte_1 Pt_1 di € 869,70 “oltre interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento all'attualità” (così nel dispositivo della sentenza impugnata).
Nel giudizio di prime cure aveva domandato la restituzione di tutti i costi del credito Pt_1 dovuti da per l'estinzione anticipata del contratto di prestito personale n. CP_1 CP_1
548822, quantificati in complessivi € 869,70, oltre interessi al saggio legale dalla data di estinzione anticipata alla proposizione del domanda e con condanna al pagamento degli interessi sulle somme richieste “al tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 co.4
c.c. cos come modificato dalla l. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio”
(cfr. le conclusioni dell'atto di citazione del giudizio di primo grado).
Con la sentenza impugnata, il giudice di pace di OL Nord, pur riconoscendo l'importo richiesto dall'attore, ha omesso di statuire in ordine alla domanda relativa all'applicazione del saggio degli interessi ex art. 1284 co.4 c.c., sicché l'odierno appellante, con unico motivo di appello ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha implicitamente rigettato tale richiesta.
Si è costituita in appello eccependo la tardività della notifica Controparte_1 dell'appello in quanto notificato il 31.10.2024 dopo che già il 18.9.2024 il procuratore di parte attrice aveva trasmesso a mezzo PEC la sentenza al procuratore della convenuta chiedendo il pagamento degli importi oggetto di condanna. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello contestando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1284 co.4 c.c., non trattandosi di un'ipotesi di inadempienza contrattuale.
All'udienza del 20.11.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, si è tenuta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di tardività della notifica dell'appello sollevata da
. Controparte_1
Sostiene l'appellata che, avendo il procuratore di notificato via PEC la sentenza al legale Pt_1 di pur se ai soli fini di sollecitarne l'adempimento spontaneo, tale notifica sarebbe CP_1 idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.; termine che non sarebbe stato rispettato dall'appellante.
L'eccezione è infondata.
Infatti “in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre
2 che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (Cass. 23396/2023, Cass. S.U. 20866/2020). In tale ottica non può considerarsi idonea a far decorrere i termini dell'art. 325 c.p.c. la mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, alleghi il testo della sentenza di primo grado.
La comunicazione a mezzo PEC in questione, effettuata il 18.9.2024, presenta il seguente contenuto: reca come oggetto “invito al pagamento bonario della sentenza n. 1311/2023 GD OL
Nord. ” e ha come allegati, oltre alla sentenza, il conteggio delle somme dovute, la fattura Pt_1 dei compensi professionali dovuti al legale e la procura all'incasso rilasciata a quest'ultimo dalla parte;
anche il testo del messaggio, rivolto al difensore, si limita a sollecitare il pagamento.
È pertanto evidente che si tratta di una missiva con la quale il difensore dell'odierno appellante ha chiesto il bonario pagamento dell'importo riconosciuto nel provvedimento impugnato e al cui fine ne ha trasmesso il testo, senza che vi sia alcun elemento da cui desumere l'intenzione di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione.
Tale comunicazione, pertanto, non è atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione la quale, in assenza di notificazione e applicando l'art. 327 co.1 c.p.c., deve considerarsi tempestiva.
Nel merito l'appello è fondato e può trovare accoglimento.
Va premesso in termini di ammissibilità del motivo d'appello che, se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, come nel caso di specie, deve farsi esclusivo riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. (Cass. 23846/2023, Cass. S.U. 12449/2024). Pertanto la sentenza impugnata non può essere interpretata nel senso di aver implicitamente riconosciuto gli interessi commerciali richiesti con il presente appello.
Ciò posto, l'art. 1284 co.4 c.c. stabilisce che, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo: si tratta “evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad
3 inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” (Cass. 61/2023). D'altronde, come rileva anche la giurisprudenza di legittimità citata, la disposizione è stata inserita in una norma rubricata “saggio degli interessi” e che disciplina tale aspetto in linea generale per tutte le obbligazioni, senza limite di applicabilità ad alcune categorie delle stesse.
Di conseguenza non vi sono particolari motivi ostativi all'applicazione della disposizione in esame anche in ipotesi “di obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa”
(cfr. Cass. cit.). Né sembra disporre in senso contrario la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 12449/2024, pur richiamata dall'appellata, la quale si limita soltanto a chiarire che spetta al giudice accertare l'esistenza dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati.
Individuando la disposizione il tasso legale degli interessi applicabili a tutte le obbligazioni pecuniarie, e quindi non solo a quelle di matrice contrattuale, essa può trovare applicazione anche al caso di specie (cfr. in tal senso Tribunale di Benevento 16.5.2024, Corte d'Appello di Torino
8.4.2024, Tribunale di OL 26.4.2023), con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 13113/2024, emessa dal Giudice di pace di OL Nord il 16.9.2024, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo di € 869,70 oltre interessi legali dall'estinzione del Parte_1 finanziamento fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co.4 c.c. dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio fino al soddisfo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, liquidate in € 664,50, di cui € 64,50 per spese ed € 600,00 per compensi, oltre CPA e
IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino e Serena De Sio CE.
4 Aversa, 25/11/2025
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